TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11502/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEIXEIRA Parte_1 C.F._1
CARDOSO VAGNER e dell'avv. PARISI CARLOFERNANDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEIXEIRA Pt_2 Parte_1 PartitaIVA_1 CARDOSO VAGNER e dell'avv. PARISI CARLOFERNANDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per Controparte_2 pagina 1 di 4 esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale istanza. per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato nel al Consolato Italiano in Brasile , domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti di o Persona_1 Per_1
cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il
[...]
29.09.1914 , figlio di e Successivamente, o Persona_2 Persona_3 Persona_1
in data 23.04.1953, si univa in matrimonio con Dalla loro Persona_1 Persona_4
unione nasceva in Brasile, in data 06.04.1955, ; in data Parte_3 Parte_3
05.03.1977, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_3 Parte_4
; Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 19.02.1978
[...] Persona_5
“ricorrente” ed in data 27.03.1980 “ricorrente” ; , in data Parte_1 Persona_5
23.06.2001, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di Parte_5
; Parte_6
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 2 di 4 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano o nato a [...] Persona_1 Persona_1
Garfagnana, Comune in Provincia di Lucca (LU) il 29.09.1914.. sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 3 di 4 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da o nato a [...], Comune in Provincia di Persona_1 Persona_1
Lucca (LU) il 29.09.1914, cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i Sig.ri nata a [...]/SP – Brasile il 27.03.1980, C.F. Parte_1
, residente a [...]do Vai n. 88. C.F._1 Controparte_4
[...
– CAP 01224-040 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 05.05.2023; e Numer_1
nato a [...]/SP – Brasile il 19.02.1978, C.F. , Persona_5 C.F._3
residente in [...]n. 283 – Oswaldo Cruz – Sao Caetano do Sul – SP – CAP 09571-
020 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 22.06.2021; sono cittadini italiani Nume_1
-Spese compensate
Firenze, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11502/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEIXEIRA Parte_1 C.F._1
CARDOSO VAGNER e dell'avv. PARISI CARLOFERNANDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEIXEIRA Pt_2 Parte_1 PartitaIVA_1 CARDOSO VAGNER e dell'avv. PARISI CARLOFERNANDO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA PASCALI 6 88100 CATANZAROpresso il difensore avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per Controparte_2 pagina 1 di 4 esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale istanza. per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato nel al Consolato Italiano in Brasile , domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti di o Persona_1 Per_1
cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Lucca (LU) il
[...]
29.09.1914 , figlio di e Successivamente, o Persona_2 Persona_3 Persona_1
in data 23.04.1953, si univa in matrimonio con Dalla loro Persona_1 Persona_4
unione nasceva in Brasile, in data 06.04.1955, ; in data Parte_3 Parte_3
05.03.1977, si univa in matrimonio con e prendeva il nome di Controparte_3 Parte_4
; Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: in data 19.02.1978
[...] Persona_5
“ricorrente” ed in data 27.03.1980 “ricorrente” ; , in data Parte_1 Persona_5
23.06.2001, si univa in matrimonio con che prendeva il nome di Parte_5
; Parte_6
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non pagina 2 di 4 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano o nato a [...] Persona_1 Persona_1
Garfagnana, Comune in Provincia di Lucca (LU) il 29.09.1914.. sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
pagina 3 di 4 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da o nato a [...], Comune in Provincia di Persona_1 Persona_1
Lucca (LU) il 29.09.1914, cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i Sig.ri nata a [...]/SP – Brasile il 27.03.1980, C.F. Parte_1
, residente a [...]do Vai n. 88. C.F._1 Controparte_4
[...
– CAP 01224-040 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 05.05.2023; e Numer_1
nato a [...]/SP – Brasile il 19.02.1978, C.F. , Persona_5 C.F._3
residente in [...]n. 283 – Oswaldo Cruz – Sao Caetano do Sul – SP – CAP 09571-
020 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 22.06.2021; sono cittadini italiani Nume_1
-Spese compensate
Firenze, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4