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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12359 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina
Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3586 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa da
Il sig. nato a [...] il [...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Roma via Cassia n. 551, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesca Maremmani che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE nei confronti di
(CF ) , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Orazio n. 31 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Mattei che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
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PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) revocare il decreto ingiuntivo n. 26463/2016 (R.G.N. 75021/2016),
b) accertare e dichiarare, la nullità del decreto ingiuntivo numero 26463/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 16 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 50
UB per carenza di prova scritta del credito azionato;
c) in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto sopra, accertare e dichiarare senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per i motivi tutti sopra citati ovvero,
d) in via subordinata, ridurne l'ammontare nella misura indicata dal TU e, alla luce della reciproca soccombenza, compensare le spese di lite.
e) accertare e dichiarare la nullità del contratto di anticipo fatture per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam e per l'effetto rideterminare l'ammontare del credito eventualmente spettante alla ricorrente.
f) accertare e dichiarare la nullità dell'obbligazione fideiussoria assunta dal garante per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam ovvero l'inefficacia della stessa in quanto determinata da atto non conforme all'ordinamento giuridico;
in ogni caso, dichiarare che il creditore non aveva diritto di agire nei confronti del debitore per intervenuta scadenza del termine di cui all'articolo 1957
c.c.
d) Con vittoria delle spese processuali e delle competenze professionali del presente giudizio, ovvero, considerata la totale inerzia di parte avversa a far data dal 2017, con compensazione integrale delle spese di lite.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza, nel merito: respingere tutte le domande formulate da parte attrice con l'atto di citazione proposto, in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate in punto di fatto e di diritto, e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo RG 75021/2016 n. 26463/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.11.2016, ovvero al pagamento di quelle somme minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa.
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Con riserva di più ampiamente dedurre, produrre e modificare le proprie conclusioni, nonché di articolare mezzi istruttori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 183 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA:
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 26463/2016 – R.G. 75021/2016 emesso dal
Tribunale di Roma in data 16/11/2016 su istanza della Controparte_2 veniva ingiunto alla (già Parte_2 [...]
, alla e al Sig. Parte_3 Parte_2 Parte_1 il pagamento di € 194.433,20 oltre spese ed interessi, di cui € 72.304,71
[...] quale saldo debitore alla data dell'11/05/16 del c/c n. 43786 ed € 122.128,49 quale saldo debitore alla data del 30/05/16 del c/c n. 43787.
*****
Avverso il decreto ingiuntivo sopra menzionato, le società e Parte_2
nonché il sig. proponevano ritualmente Parte_2 Parte_1 opposizione, contestando in punto di fatto e di diritto la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'istituto bancario.
A sostegno delle proprie domande, gli opponenti deducevano quanto segue:
In via preliminare, veniva eccepito il difetto di prova del credito azionato, in quanto la si era limitata a produrre meri saldaconto, non corrispondenti ai CP_1 requisiti di cui all'art. 50 UB, omettendo il deposito degli estratti conto analitici relativi ai rapporti bancari oggetto di causa. Tale omissione impediva, secondo parte opponente, qualsiasi verifica puntuale dell'effettiva consistenza e legittimità delle singole poste creditorie, rendendo pertanto la pretesa azionata del tutto infondata;
Nel merito, veniva rilevata l'inesistenza e, comunque, la nullità del contratto di anticipo fatture relativo al conto corrente n. 43787, prodotto dalla AN nella fase monitoria. Secondo gli opponenti, tale contratto risultava privo della sottoscrizione dell'istituto di credito, elemento essenziale ai fini della sua validità formale, ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico ANrio. La carenza della forma scritta imposta a pena di nullità comportava l'inidoneità dell'atto a produrre effetti giuridici, con conseguente insussistenza della pretesa economica fondata sul medesimo titolo;
Veniva altresì dedotta la violazione del divieto di anatocismo, in quanto i contratti
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bancari oggetto di causa prevedevano espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, generando una maturazione di interessi su interessi già scaduti, da ritenersi violativa della L. 143/2013 che ha modificato e sostituito il previgente art 120 co II UB rendendo illegittima ogni convenzione anatocistica.
Con la conseguenza che le somme così calcolate dovevano ritenersi indebitamente percepite e, per l'effetto, da restituire agli opponenti;
Gli opponenti lamentavano inoltre che la mancata produzione degli estratti conto aveva impedito di rilevare l'illegittima applicazione della Commissione di
Massimo Scoperto, clausola da ritenersi nulla per indeterminatezza e indeterminabilità. In particolare, si evidenziava come nei contratti di conto corrente non fosse specificata con sufficiente chiarezza l'applicabilità della suddetta commissione, né fossero indicati i criteri di calcolo, la misura, la frequenza di applicazione, la soglia di costo o altri elementi necessari a renderla comprensibile e determinabile ex ante. Tale carenza di trasparenza contrattuale imponeva l'esclusione della relativa voce dagli importi richiesti;
Veniva inoltre contestata l'applicazione di interessi usurari, da computarsi aggiungendo al TAN tutte le spese – incluse CMS e gli interessi anatocistici con conseguente gratuità del rapporto - e comunque ultralegali, in assenza di una valida pattuizione scritta tra le parti e in violazione dei limiti di legge. Gli opponenti sostenevano che, mancando una specifica e chiara pattuizione circa l'aliquota applicata, dovessero trovare applicazione gli interessi nella misura legale, con conseguente ricalcolo del saldo di conto.
Veniva richiesto dichiararsi la nullità della fideiussione per carenza di sottoscrizione da parte della banca e, ove fosse accertata la presenza di interessi anatocistici o il superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, fosse dichiarata l'illegittimità e la nullità dei contratti di conto corrente stipulati tra la debitrice principale, e la Pt_2 Pt_2 Controparte_1
In conseguenza di tale invalidità originaria e radicale dei rapporti
[...] contrattuali sottostanti, doveva essere altresì dichiarata l'inefficacia e l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria assunta dal sig. attesa la sua Parte_1 natura accessoria e la dipendenza dalla sorte del rapporto principale.
-In sede di comparsa conclusionale veniva proposta altresì l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto l'odierna opposta aveva avviato l'azione
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successivamente allo spirare del termine legale.
*****
Si costituiva la con autonoma comparsa, chiedendo il rigetto delle domande CP_1 attoree e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, a sostegno delle proprie domande veniva dedotto che:
La documentazione probatoria prodotta nella fase monitoria risultava pienamente idonea a giustificare la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., non era richiesto il deposito dell'estratto conto integrale in sede di ricorso per ingiunzione, essendo tale adempimento previsto solo nella successiva fase di opposizione. In ogni caso, in sede di costituzione, la CP_1 aveva provveduto a depositare copia integrale degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente nn. 43786 e 43787, dalla loro apertura sino alla chiusura, così assolvendo integralmente all'onere probatorio.
Con riguardo alla presunta nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta, si osservava come i contratti bancari in esame costituissero contratti di adesione, nei quali il cliente si limita ad aderire al testo contrattuale predisposto dall' . CP_3
Conseguentemente, la stipulazione doveva ritenersi perfezionata con l'adesione del cliente, senza necessità di ulteriori formalità, valendo comunque l'accettazione mediante altro scritto diretto alla controparte.
In relazione alla lamentata violazione del divieto di anatocismo, dall'analisi dei contratti di conto corrente nn. 43786 e 43787, rispettivamente aperti in data
08.12.2013 e 02.12.2013, emergeva l'applicazione di criteri di capitalizzazione identici sia per i numeri creditori che per quelli debitori. Ciò in ossequio al principio di reciprocità previsto dalla normativa vigente, come peraltro espressamente indicato anche nei documenti di sintesi allegati, parte integrante dei predetti contratti.
In relazione alla CMS, il rapporto contrattuale tra le parti era stato sempre gestito in modo conforme alla normativa di riferimento e nel rispetto delle clausole pattuite, come comprovato dai contratti di conto corrente e dai relativi documenti di sintesi;
Le linee di credito attivate sui conti correnti intrattenuti dalla società attrice prevedevano espressamente un tasso di interesse concordato. Le censure di applicazione di tasso ultralegale e usurario mosse sul punto risultavano del tutto
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generiche, prive di riferimenti numerici o temporali e di indicazioni circa le modalità di calcolo degli indici che avrebbero condotto al presunto superamento del tasso soglia.
Da ultimo, in merito all'obbligazione fideiussoria ed alla censura di nullità per mancanza di forma scritta (cd. monofirma) si richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, secondo cui detta obbligazione, in quanto derivante da un contratto unilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte, si perfezionava ai sensi dell'art. 1333 c.c. sulla base della proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, senza necessità di accettazione espressa da parte di quest'ultimo.
*****
Con sentenza n. 38/2017, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare – aveva pronunciato la dichiarazione di fallimento della società Parte_2
In conseguenza di tale evento, il Giudice competente dichiarava l'interruzione del procedimento in corso.
Successivamente, in data 17 luglio 2017, ed il sig. Parte_2 Parte_1 notificavano alla comparsa di
[...] Controparte_1 riassunzione, che veniva regolarmente iscritta al numero di ruolo generale
50714/2017 presso il Tribunale di Roma. Costituitosi il contraddittorio, nel corso dell'udienza del 13 marzo 2018, veniva comunicato anche il fallimento della società allora in fase di liquidazione. Pt_2 Pt_2
Il procedimento veniva quindi nuovamente dichiarato interrotto.
Tuttavia, persistendo l'interesse del sig. alla prosecuzione del giudizio, Pt_1 quest'ultimo, procedeva alla riassunzione della causa, che veniva erroneamente iscritta in nuovo fascicolo (RG. 50714/2017) e poi rimessa al Presidente affinché fosse riunita alla causa di cui alla numerazione originaria, iscritta al ruolo n.
3586/2017. Con decreto emesso in data 22 novembre 2023, veniva formalmente disposta la riunione delle predette cause. Non si costituiva la convenuta. CP_1
L'istruttoria veniva quindi affidata ad una Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile, tramite la nomina della dott.ssa incaricata di esaminare Persona_1
e relazionare sugli aspetti tecnici della controversia.
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A seguito di tale fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza fissata per il 30 giugno 2025, dove le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata per i motivi che Parte_1 seguono.
Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
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Ciò posto, la ha chiesto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 194.433,20 oltre spese ed interessi, di cui € 72.304,71 quale saldo debitore alla data dell'11/05/16 del c/c n. 43786 ed € 122.128,49 quale saldo debitore alla data del 30/05/16 del c/c n.
43787.
Gli opponenti hanno, invece, contestato la debenza delle somme ingiunte stante: la carenza di prova scritta del credito azionato;
l'illegittima applicazione ai rapporti azionati in via monitoria di commissioni di massimo scoperto, oneri e spese;
l'illegittima capitalizzazione di interessi trimestrale;
l'arbitrario utilizzo dello jus variandi; che per le suesposte ragioni, sussisteva il diritto di essi opponenti a sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché, previo accertamento della illegittimità degli addebiti operati dalla tanto sui rapporti dedotti in sede CP_1 monitoria, ad ottenere la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Si chiedeva, altresì, la nullità della fideiussione.
Sulla carenza di prova scritta del credito
In via preliminare, deve ritenersi che il primo motivo di opposizione riguardante la carenza di prova scritta del credito sia infondato.
Orbene, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “UB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che:
"la AN d'AL e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
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La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118
UB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 UB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato, è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 UB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Comunque, nel caso concreto la opposta ha assolto al proprio onere CP_1 probatorio in fase di giudizio di opposizione, depositando con la comparsa di costituzione tutta la documentazione rilevante1 ed in particolare gli estratti conto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi pertanto infondata l'eccezione di carenza di prova scritta del credito, avendo la ampiamente CP_1 provato il rapporto negoziale tra le parti e dato conto delle modalità di formazione del debito preteso, oggetto di ingiunzione.
Sulla nullità dei contratti e della fideiussione:
Tanto detto, si ritiene ora opportuno analizzare la doglianza di parte opponente, relativa alla nullità dei documenti contrattuali e della fideiussione stante la mancanza di sottoscrizione della banca opposta.
Ebbene, sulla validità dei contratti c.d. monofirma, come noto, è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18 che ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito
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della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". Nella motivazione della pronuncia in oggetto le Sezioni Unite riconoscono che "la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario".
Il principio ora enunciato deve ritenersi valido anche per i contratti di conto corrente, per i quali esistono le medesime esigenze di tutela. In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva, sia di merito che di legittimità: "I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla
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impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza" (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018, cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14646 del
06/06/2018, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018).
A maggior ragione per la fideiussione che è negozio che importa l'assunzione di obbligazioni solo da parte del fideiussore.
Alla luce di ciò, l'eccezione sollevata dagli opponenti deve ritenersi infondata.
Capitalizzazione trimestrale degli interessi
Ebbene, prima di esaminare le conclusioni cui, nella specie, è pervenuto il ctu, occorre ricordare che, come noto, all'indomani del revirement della Suprema Corte che con sentenza n. 2374/1999 aveva qualificato l'anatocismo bancario come uso negoziale e non normativo, clausole recessive a fronte del divieto di cui all'art. 1283 c.c. era intervenuto il legislatore delegato che con l'art. 25 D.Lgs 4.08.1999
n. 342 aveva modificato l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiungendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: CP_4
“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. In espletamento della potestà normativa attribuitagli dall'art. 120 comma 2 UB (nella formulazione vigente fino al 31.12.2013) il CIRC con delibera del 09.02.2000 entrata in vigore il 22.04.2000 ha regolamentato il fenomeno dell'anatocismo bancario, affermando in primo luogo che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare l'eventuale violazione da parte della banca alle disposizioni normative in questione.
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Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014.
Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, UB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 il legislatore abroga in parte qua il precedente assetto normativo, negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso (…). il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. secondo il quale gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che
l'addebito abbia avuto luogo".
La capitalizzazione trimestrale, ove riscontrata, viene correttamente esclusa a decorrere dal 01/01/2014 per effetto delle disposizioni della legge 27.12.2013 n.
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147 ( legge di stabilità), che ha nuovamente sancito l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi fino all'entrata in vigore della delibera
CICR del 3 agosto 2016, che ha facoltizzato da quel momento, la scelta del correntista di capitalizzare il debito per interessi, sempre che vi sia l'autorizzazione del cliente.
Mancata pattuizione del tasso di interesse
L'art. 117 UB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.Il Ctu, solo ove riscontrato, in mancanza di pattuizione contrattuale in merito agli interessi maturati ha correttamente applicato per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 UB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 UB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).tasso legale.
Usura originaria e sopravvenuta
Orbene, giova ricordare che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n.
108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel
DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'art. 644 c.p. così come modificato dalla Legge 108/96 stabilisce che “…per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. La stessa legge 108/96, all'art. 2, statuisce che “Il Ministero del Tesoro, sentiti la AN d'AL e l'Ufficio ALno dei Cambi,
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rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio ALno dei cambi e dalla AN d'AL ...” e che “il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale …. relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” (testo in vigore fino al mese di maggio 2011 poiché successivamente il
T.E.G.M. è aumentato di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali con il vincolo che la differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali – D.L. 70/2011).
Il principio di legalità della norma penale (in bianco) comporta che il precetto penale debba essere determinato.
Come hanno affermato le S.U. dichiarando la necessità della rilevazione nei decreti ministeriali delle voci da comparare al tasso effettivamente applicato per accertare l'usura, in merito alla disciplina delle CMS di cui alla D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, “ il sistema dell'usura presunta come delineato dalla L. n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: "commissioni",
"remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") sia - all'art. 644 c.p., comma 4, - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - alla L. n. 108, art. 2, comma 1, cui rinvia l'art. 644
c.p., comma 3, primo periodo, - gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi. (…) L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia (…) La L. n. 108 del 1996, art. 2, comma
1, stabilisce, infatti, che "il Ministro del Tesoro, sentiti la AN d'AL e l'Ufficio
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italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione (...) sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale". La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.” (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
Ne deriva che, sia per quanto riguarda la formula matematica da applicare per il calcolo del tasso effettivo sia per quanto attiene alle voci da considerare ci si debba strettamente attenere alle modalità indicate dai decreti ministeriali che rinviano alle circolari della AN d'AL.
Le Istruzioni della AN d'AL provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali Istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo la quale -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la
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validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Commissione di massimo scoperto
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
È, poi, intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva AL), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del UB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
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Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del
D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema
Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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Le risultanze della ctu.
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una TU contabile, al fine di ricalcolare il saldo dei rapporti oggetti di causa e accertare l'applicazione di indebite voci di costo, in relazione alla documentazione versata in atti.
Si precisa che la TU è stata demandata solo in riferimento all'espunzione degli interessi anatocistici ed alla presenza di tassi debitori, in quanto le ulteriori contestazioni (CMS, usura, jus variandi) sono state svolte dall'opponente in modo del tutto generico nell'opposizione e non integrate neppure con la prima memoria, pur a seguito del deposito della documentazione contabile.
La domanda concerne n. 3 rapporti di conto corrente, rispettivamente il conto ordinario n. 43787 ed il collegato conto anticipi n. 43787 ed il conto ordinario n.
43786, intrattenuti dalla con Controparte_5 Controparte_2
[...]
Conto Anticipi n. 43787 : conto accessorio n. 43787 risulta addebitare costantemente le competenze trimestrali sul conto corrente ordinario n. 43787 e, per tale motivo, è stato trattato per prima in quanto in sede di ricalcolo si è provveduto a sostituire le competenze addebitate dalla con quelle CP_1 ricalcolate. E' stata esaminata la documentazione relativa al periodo che va dal 29 aprile 2014, data del primo estratto conto disponibile, fino al 30 maggio 2016, quando il rapporto si è chiuso con saldo zero. In una prima fase è stata ricostruita la situazione giornaliera del conto, considerando i saldi per valuta, gli interessi addebitati e i limiti di fido utilizzati. È stato quindi verificato se i conteggi effettuati dalla banca fossero corretti, confrontandoli con le aliquote e le modalità di calcolo adottate dalla stessa per tutto il periodo. Dal punto di vista della capitalizzazione, è emerso che la banca ha addebitato trimestralmente le competenze sul conto ordinario collegato (sempre il n. 43787). Tuttavia, secondo quanto previsto dal Quesito, per i contratti firmati dopo il 1° gennaio 2014, il regime corretto da applicare sarebbe stato quello di capitalizzazione semplice, con un unico addebito. Il TU ha, quini rettificato le debenze.
Questo regime di capitalizzazione semplice è stato mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, poiché non è stato prodotto alcun documento che dimostri che il cliente abbia autorizzato l'applicazione di quanto
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previsto dall'articolo 4 comma 5 di quella delibera. Per quanto riguarda il tasso di interesse passivo, negli atti è presente il contratto di anticipazione su fatture e altri documenti, sottoscritto dalle parti il 29 aprile 2014, che stabilisce i tassi di interesse debitore, sia entro che oltre il fido concesso.
Seguendo le indicazioni del Quesito, il saldo è stato ricalcolato applicando due regimi diversi: dal 29 aprile al 5 maggio 2014 sono stati usati i tassi BOT secondo l'art. 117 del Testo Unico ANrio, eliminando spese e commissioni, mentre dal 6 maggio 2014 in poi si sono adottati i tassi convenzionali.
Al termine del periodo, il 30 maggio 2014, le competenze ricalcolate risultano pari a € 4.428,05, leggermente inferiori rispetto ai € 4.457,05 addebitati dall'istituto di credito, con una differenza a favore della società correntista di € 29.
Conto Ordinario n. 43787: la documentazione esaminata ha coperto il periodo dal 24 luglio 2013, prima data disponibile, fino al 30 maggio 2016, quando il conto
è stato classificato come sofferenza con un debito di € 122.128,49, corrispondente al saldo conto. Come per il conto anticipi, si è proceduto a ricostruire i saldi giornalieri per valuta, gli interessi addebitati e i fidi utilizzati, verificando la correttezza dei calcoli in base alle condizioni contrattuali e ai criteri adottati dalla banca.
Il ricalcolo delle competenze è stato fatto seguendo le indicazioni fornite dal
Giudice Istruttore e basandosi sulla documentazione agli atti. In particolare, per il regime di capitalizzazione, la banca ha operato addebiti e accrediti su base trimestrale, come previsto dal contratto stipulato il 2 dicembre 2013.
Questo contratto prevede infatti la capitalizzazione trimestrale con indicazione dei tassi nominali ed effettivi e include una clausola anatocistica firmata dalle parti, in linea con quanto stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il ricalcolo è stato quindi effettuato applicando:
-un regime di capitalizzazione semplice per il periodo dall'apertura del conto fino al terzo trimestre del 2013, perché non risultano accordi specifici;
-il regime trimestrale per il quarto trimestre 2013;
-un regime di capitalizzazione semplice dal 1° gennaio 2014 in poi.
Anche in questo caso, la capitalizzazione semplice è stata mantenuta dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, in assenza di autorizzazione da
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parte del cliente. Il contratto di apertura del conto, firmato (solo) il 2 dicembre
2013, contiene inoltre le condizioni relative ai tassi di interesse (sia creditore che debitore, entro ed extra fido), nonché le voci di spesa e le condizioni di valuta applicate.
Il ricalcolo del saldo è stato effettuato applicando:
-i tassi legali, eliminando spese e commissioni, per il periodo dal 24 luglio 2013 al
1° dicembre 2013; -i tassi convenzionali dal 2 dicembre 2013 in poi.
Alla data del 30 maggio 2014, il saldo a debito ricalcolato risulta pari a €
120.828,46, inferiore ai € 122.128,49 iscritti a sofferenza, con una differenza a favore della società di € 1.300,03. saldo ricalcolato comprende il recupero rinveniente dal ricalcolo delle competenze del collegato conto anticipi n. 43787.
Conto Ordinario n. 43786: la documentazione esaminata ha coperto il periodo dal
24 luglio 2013 fino all'11 maggio 2016, giorno in cui il conto è passato a sofferenza con un saldo debitore di € 72.304,71. Anche in questo caso la banca ha applicato gli interessi con capitalizzazione trimestrale, come previsto dal contratto firmato il 2 dicembre 2013, che indica i tassi nominali ed effettivi e include la clausola anatocistica, in conformità alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Il ricalcolo del rapporto è stato fatto adottando:
-un regime di capitalizzazione semplice fino al terzo trimestre 2013;
-un regime trimestrale nel quarto trimestre 2013;
-un regime di capitalizzazione semplice dal 1° gennaio 2014.
Il contratto di apertura del conto, sottoscritto anch'esso il 2 dicembre 2013, specifica i tassi di interesse, le spese e le condizioni di valuta applicabili. Il saldo è stato quindi ricalcolato applicando: -i tassi legali eliminando spese e commissioni dal 24 luglio 2013 al 1° dicembre 2013;
-i tassi convenzionali della banca dal 2 dicembre 2013 in avanti.
Alla data dell'11 maggio 2016, il saldo ricalcolato a debito della società è di €
71.411,02, leggermente inferiore ai € 72.304,71 iscritti a sofferenza, con un beneficio per la società correntista pari a € 893,69.
Si ritiene corretta ed esaustiva la relazione del TU. Ne consegue che il saldo debitorio debba essere rideterminato come in tabella.
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Della fideiussione
Parte opponente fideiussore, avendo diritto a sollevare le medesime eccezioni proprie del debitore principale, si giova della seppur minima rideterminazione dell'importo del saldo finale dei conti correnti in contestazione.
In sede di note conclusive, l'opponente garante sostiene, infatti, che la banca sarebbe decaduta dai suoi diritti nei confronti del fideiussore, non avendo avanzato le proprie richieste nel termine previsto dall'art. 1957 c.c.. La AN non ha rispettato il termine semestrale imposto dalla legge;
essa, infatti, ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo il 07.11.2016 quantunque, come dalla stessa riferito in atti, il proprio credito fosse divenuto esigibile in data 08.01.2016 allorché revocava le linee di credito concesse e richiedeva, mettendo in mora i debitori, il pagamento di quanto dovuto. Tale motivo di doglianza, tuttavia è stato eccepito solo tardivamente.
Secondo costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, l'eccezione di decadenza in questione non è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., posto che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, tale eccezione avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi, non avendolo fatto, la parte interessata
è decaduta dal proporla.
Conclusioni
In definitiva, l'opponente fideiussore, previa revoca del D.I. opposto, deve essere condannato al pagamento della minor somma di € 192.239,48, oltre ad interessi legali di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Stante la soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate.
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P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
(CF ) P.IVA_1
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal sig. avverso Parte_1 decreto ingiuntivo n. 26463/2016, R.G. 75021/2016 emesso dal Tribunale di
Roma in data 16/11/2016;
3) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
4) CONDANNA al pagamento alla Parte_1 [...]
(CF ) di € 192.239,48, oltre ad Controparte_1 P.IVA_1 interessi legali di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo.
5) Compensa le spese tra le parti;
6) Pone definitivamente a carico delle parti per la metà le spese della TU (ed in solido nei confronti dell'ausiliare) liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025.
Il Giudice
d.ssa Cristina Pigozzo
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estratto conto autenticato ex art 50 LB del c/c 43786; Estratto conto autenticato ex art 50 LB del c/c 43787;
Copia lettera apertura di conto corrente n. 43786 e di conto corrente n. 43787
Copia contratto apertura di credito di € 50.000,00;
Copia contratto anticipo fatture di € 100.000,00;
Copia fideiussione;
Fido 24042014;
Copia estratti conto cc 43787; conto cc 43786 e conto anticipi 43787