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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11059/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11059/2014 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Scamutzi,
PARTE OPPONENTE contro
, corrente in Maracalagonis (CA), località Torre Controparte_1 delle Stelle, al n. 8 della via Capricorno (C.F. , in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Marco Dolia,
PARTE OPPOSTA
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE: (all'udienza del 18.3.2025): nel ribadire le conclusioni come formulate nelle note del 3.3.2025 precisa, che con riferimento alle domande diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, vi è rinuncia e accettazione dell'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite,
(Nelle note conclusive): conclude affinché il Tribunale, revochi il decreto ingiuntivo n.
2617/2014 e dichiari che il non ha titolo per esigere il pagamento dell'importo CP_1
oggetto della domanda monitoria, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.
NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTA: (all'udienza del 18.3.2025): nel confermare le pagina 1 di 4 conclusioni di cui alle note depositate il 4.3.2025, conferma la rinuncia alle domande diverse da quella relativa al decreto ingiuntivo e accetta l'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
(Nelle note conclusive): si chiede che il Giudice voglia accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2617/2014 emesso dal Tribunale di Cagliari, su istanza del
è stato ingiunto alla signora il pagamento Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 6550,41 a titolo di oneri condominiali scaduti, come risultanti dai piani di riparto approvati dall'assemblea negli anni con decorrenza dall'anno 2001 fino al 2012, e riapprovati da ultimo con delibera del 12.01.2013.
Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto opposizione, citando ritualmente in giudizio il al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Nel costituirsi, il ha contestato integralmente la fondatezza dell'opposizione. CP_1
**
Occorre brevemente chiarire che il contenzioso in esame è insorto, al pari di numerosi altri, dall'emissione di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal Parte_2
per il pagamento di oneri condominiali maturati fino al 2013, in forza di bilanci approvati in sede assembleare. Detti decreti sono stati oggetto di opposizione, così come sono state oggetto di separata impugnazione le delibere assembleari su cui dette pretese si fondavano.
Il Tribunale di Cagliari, medio tempore, ha annullato o dichiarate nulle le deliberazioni assembleari recanti l'approvazione dei bilanci del citato in relazione al periodo in CP_1
contestazione.
A dimostrazione di ciò di recente sono state prodotte in giudizio le sentenze n. 8/2024 e n.
39/2024, già passate in giudicato.
In particolar modo la delibera del 12.01.2013 – che aveva nuovamente e cumulativamente approvato (nel tentativo di sanare i precedenti vizi deliberativi) i piani di riparto approvati dall'assemblea fino al 2012-2013 - è stata annullata con la sentenza 39/2024 emessa dal
Tribunale di Cagliari il 22.12.23-05.1.24, ormai passata in giudicato, così come sono state annullate le delibere precedenti (come da sentenze versate in atti).
pagina 2 di 4 Le parti hanno inoltre evidenziato come la declaratoria di nullità dell'art. 9 del Regolamento di
Condominio ad opera della sentenza n. 3387/2015 del Tribunale di Cagliari, abbia posto nel nulla il meccanismo di rappresentanza permanente attraverso i c.d. rappresentanti di zona, meccanismo che aveva di fatto consentito il funzionamento dell'assemblea per un “condominio” costituito da oltre 1.300 unità immobiliari;
tanto che negli ultimi 9 anni l'assemblea non è stata in grado di adottare validamente alcuna deliberazione.
Al contempo tra i proprietari di unità immobiliari facenti parte della citata località turistica sono sorti notevoli contrasti anche in merito alla esistenza e configurabilità del condominio, poiché si dubita che sussistano beni comuni ai sensi degli artt. 1117 e/o 1117-bis del Codice Civile e che il
Condominio eserciti funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione presenti nella località
o eroghi servizi comuni ed indivisibili. Controparte_1
Il ha inoltre chiarito che da tempo è sostanzialmente privo delle minime risorse CP_1
liquide occorrenti all'espletamento delle più elementari attività.
Le parti hanno inoltre evidenziato come in passato il Tribunale Amministrativo abbia escluso la coercibilità delle spese sostenute dal in epoca successiva alla Parte_2
presa in carico delle opere di urbanizzazione in capo alle competenti Amministrazioni (imposta, in via cautelare, con ordinanza del TAR 402/2009, e, in via definitiva, con le sentenze del TAR
602/2013 per quanto concerne il Comune di Maracalagonis e n. 469/2015 per quanto concerne il
. Decisioni che hanno reso necessario l'espletamento di complesse e costose CP_2 Parte_3
consulenze tecniche, essenzialmente finalizzate a scorporare dal credito azionato in via monitoria gli oneri e le spese maturati in epoca successiva all'imposizione in sede cautelare - ad opera del
TAR - della presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Le parti, alla luce delle sopravvenienze, hanno pertanto convenuto circa il venir meno del titolo che giustificava il credito azionato e, al contempo, manifestato interesse alla definizione del contenzioso, senza aggravio delle reciproche posizioni.
*
Deve pertanto convenirsi con le parti circa il fatto che, per effetto del venir meno delle delibere assembleari sottese al credito portato dal decreto ingiuntivo, sia venuto meno il titolo che fondava il credito opposto. A ciò consegue la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, come congiuntamente richiesto dalle parti.
La congiunta richiesta delle parti in tal senso impone la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2617/2014 emesso dal
Tribunale di Cagliari;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11059/2014 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Scamutzi,
PARTE OPPONENTE contro
, corrente in Maracalagonis (CA), località Torre Controparte_1 delle Stelle, al n. 8 della via Capricorno (C.F. , in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Marco Dolia,
PARTE OPPOSTA
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE: (all'udienza del 18.3.2025): nel ribadire le conclusioni come formulate nelle note del 3.3.2025 precisa, che con riferimento alle domande diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, vi è rinuncia e accettazione dell'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite,
(Nelle note conclusive): conclude affinché il Tribunale, revochi il decreto ingiuntivo n.
2617/2014 e dichiari che il non ha titolo per esigere il pagamento dell'importo CP_1
oggetto della domanda monitoria, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.
NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTA: (all'udienza del 18.3.2025): nel confermare le pagina 1 di 4 conclusioni di cui alle note depositate il 4.3.2025, conferma la rinuncia alle domande diverse da quella relativa al decreto ingiuntivo e accetta l'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
(Nelle note conclusive): si chiede che il Giudice voglia accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2617/2014 emesso dal Tribunale di Cagliari, su istanza del
è stato ingiunto alla signora il pagamento Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 6550,41 a titolo di oneri condominiali scaduti, come risultanti dai piani di riparto approvati dall'assemblea negli anni con decorrenza dall'anno 2001 fino al 2012, e riapprovati da ultimo con delibera del 12.01.2013.
Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto opposizione, citando ritualmente in giudizio il al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Nel costituirsi, il ha contestato integralmente la fondatezza dell'opposizione. CP_1
**
Occorre brevemente chiarire che il contenzioso in esame è insorto, al pari di numerosi altri, dall'emissione di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal Parte_2
per il pagamento di oneri condominiali maturati fino al 2013, in forza di bilanci approvati in sede assembleare. Detti decreti sono stati oggetto di opposizione, così come sono state oggetto di separata impugnazione le delibere assembleari su cui dette pretese si fondavano.
Il Tribunale di Cagliari, medio tempore, ha annullato o dichiarate nulle le deliberazioni assembleari recanti l'approvazione dei bilanci del citato in relazione al periodo in CP_1
contestazione.
A dimostrazione di ciò di recente sono state prodotte in giudizio le sentenze n. 8/2024 e n.
39/2024, già passate in giudicato.
In particolar modo la delibera del 12.01.2013 – che aveva nuovamente e cumulativamente approvato (nel tentativo di sanare i precedenti vizi deliberativi) i piani di riparto approvati dall'assemblea fino al 2012-2013 - è stata annullata con la sentenza 39/2024 emessa dal
Tribunale di Cagliari il 22.12.23-05.1.24, ormai passata in giudicato, così come sono state annullate le delibere precedenti (come da sentenze versate in atti).
pagina 2 di 4 Le parti hanno inoltre evidenziato come la declaratoria di nullità dell'art. 9 del Regolamento di
Condominio ad opera della sentenza n. 3387/2015 del Tribunale di Cagliari, abbia posto nel nulla il meccanismo di rappresentanza permanente attraverso i c.d. rappresentanti di zona, meccanismo che aveva di fatto consentito il funzionamento dell'assemblea per un “condominio” costituito da oltre 1.300 unità immobiliari;
tanto che negli ultimi 9 anni l'assemblea non è stata in grado di adottare validamente alcuna deliberazione.
Al contempo tra i proprietari di unità immobiliari facenti parte della citata località turistica sono sorti notevoli contrasti anche in merito alla esistenza e configurabilità del condominio, poiché si dubita che sussistano beni comuni ai sensi degli artt. 1117 e/o 1117-bis del Codice Civile e che il
Condominio eserciti funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione presenti nella località
o eroghi servizi comuni ed indivisibili. Controparte_1
Il ha inoltre chiarito che da tempo è sostanzialmente privo delle minime risorse CP_1
liquide occorrenti all'espletamento delle più elementari attività.
Le parti hanno inoltre evidenziato come in passato il Tribunale Amministrativo abbia escluso la coercibilità delle spese sostenute dal in epoca successiva alla Parte_2
presa in carico delle opere di urbanizzazione in capo alle competenti Amministrazioni (imposta, in via cautelare, con ordinanza del TAR 402/2009, e, in via definitiva, con le sentenze del TAR
602/2013 per quanto concerne il Comune di Maracalagonis e n. 469/2015 per quanto concerne il
. Decisioni che hanno reso necessario l'espletamento di complesse e costose CP_2 Parte_3
consulenze tecniche, essenzialmente finalizzate a scorporare dal credito azionato in via monitoria gli oneri e le spese maturati in epoca successiva all'imposizione in sede cautelare - ad opera del
TAR - della presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Le parti, alla luce delle sopravvenienze, hanno pertanto convenuto circa il venir meno del titolo che giustificava il credito azionato e, al contempo, manifestato interesse alla definizione del contenzioso, senza aggravio delle reciproche posizioni.
*
Deve pertanto convenirsi con le parti circa il fatto che, per effetto del venir meno delle delibere assembleari sottese al credito portato dal decreto ingiuntivo, sia venuto meno il titolo che fondava il credito opposto. A ciò consegue la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, come congiuntamente richiesto dalle parti.
La congiunta richiesta delle parti in tal senso impone la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2617/2014 emesso dal
Tribunale di Cagliari;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 4 di 4