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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 11546/19 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Vernazza, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rampino, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.2.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.19 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
28.10.07, matrimonio concordatario con il , insieme al quale aveva generato due CP_1 figlie, nate nel 2008 e nel 2011; evidenziava che la convivenza fosse divenuta intollerabile in ragione di reciproche incomprensioni;
chiedeva, pertanto, adottarsi la pronuncia di separazione, invocando l'affido condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso di sé e l' assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
instava, altresì, per la regolamentazione del diritto di visita e dell'obbligo di contribuzione paterni.
Il resistente, costituendosi, aderiva alle conclusioni formulate dalla ricorrente in punto di status e di affido della prole;
rimarcava, tuttavia, la condotta ostruzionistica da costei posta in essere rispetto al suo rapporto con le figlie e dava atto del proprio stato di disoccupazione.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 16.9.20 veniva disposto l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
veniva posto a carico del resistente un contributo mensile pari ad € 150,00 per il sostentamento di ogni figlia e veniva stabilito che egli potesse incontrare le minori il giovedì pomeriggio dalle 18 alle 20 ed il sabato dall'uscita da scuola alle 20; nel prosieguo del procedimento ai SS di Caprarica di Lecce veniva demandato il monitoraggio della relazione tra il padre e le figlie, quindi venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 7.12.21; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.2.25 i procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
In ordine alla gestione della prole, entrambi i coniugi hanno instato per l'affido condiviso e, pur non potendosi tacere l' impegno non puntuale del resistente nell'espletare il ruolo genitoriale, come appresso delineato, il prefato regime risulta consono all'interesse delle minori, anche in ragione dell'attuale età – l'una diciassettenne, l'altra quindicenne. Con riferimento al diritto di visita, nella relazione datata 1.2.21 i SS di avevano Parte_2
dato atto di un vissuto di sofferenza e disagio delle minori rispetto alla relazione con il padre;
con successiva relazione del 10.5.21 il CPF di Martano, cui erano state demandate le attività preliminari alla frequentazione in Spazio Neutro, aveva evidenziato i malumori delle figlie rispetto a costui e, segnatamente, la volontà della maggiore di allontanarlo dalla sua vita e la disponibilità della più piccola di interagire con costui, sia pure manifestata in forma poco spontanea.
Nella successiva relazione del 26.7.21 l'ente medesimo ha indicato che gli incontri, inizialmente attivati, fossero stati sospesi in ragione della gravidanza a rischio della Pt_1
e dei contatti con soggetti affetti da Covid 19 che il resistente aveva effettuato;
ha riportato che, successivamente, secondo quanto riferito dalla madre, le minori, dotate di un nuovo assetto familiare stabile, non volessero dare corso ad ulteriori interazioni;
ha precisato che il padre, difficoltosamente contattato, avesse assunto di non dover provvedere, una volta falliti anche i tentativi di interazione telefonica con le figlie, a corrispondere alcun mantenimento, stante il permanere del mancato esercizio del diritto di visita - in proposito si noti che la ricorrente, a fronte della persistente inottemperanza del resistente agli obblighi economici a suo carico, abbia incardinato nei confronti dei nonni paterni un procedimento volto a sollecitare la contribuzione di costoro in luogo del figlio, conclusosi con un accordo in ossequio al quale costoro corrispondono mensilmente l'importo di € 125,00 a beneficio di ciascuna nipote.
In considerazione dei cennati rilievi non risulta possibile regolare, allo stato, la frequentazione tra costoro ed il padre;
i SS di ed il CF competente, in futuro, Parte_2
potranno predisporre ogni intervento necessario ad agevolarla, laddove la prole manifesti una sopravvenuta disponibilità in tal senso.
Con riferimento ai profili economici, va osservato come il resistente, dichiaratosi impegnato in attività saltuarie all'epoca dell'udienza presidenziale, secondo quanto riferito dalla madre , escussa nel corso del procedimento, lavori quale Persona_1 dipendente di una ditta;
il padre del medesimo ha indicato che egli espleti qualsiasi attività occasionale gli risulti proposta;
il teste , padre della ricorrente, ha indicato Testimone_1 che egli svolga attività di muratore con una ditta a proprio nome;
la circostanza che l'impresa edile intestata al padre sia inattiva non è stata in alcun modo suffragata dal medesimo, sicchè appare plausibile, in ragione del tenore delle cennate disposizioni, che egli presti stabile attività lavorativa in tale settore unitamente al genitore;
conseguentemente, anche a fronte dell'attuale età delle figlie, il contributo stabilito in sede presidenziale deve essere rideterminato, con decorrenza dalla data della presente nella misura invocata dalla ricorrente, ovvero in € 200,00, oltre rivalutazione annuale istat, per ciascuna di esse, mentre resta confermato il diverso importo stabilito in sede presidenziale quanto al periodo precedente.
Deve, altresì, trovare conferma la ripartizione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, determinate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 in ragione della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività difensiva svolta, soprattutto in fase istruttoria, seguono la soccombenza del resistente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.10.07, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del Comune di di Lecce al n. 2, P.I, anno 2007; Parte_2
- dispone l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- dà atto dell'attuale impossibilità di regolare l'interazione tra padre e figlie, demandando a SS di Caprarica ed al competente CF le iniziative opportune laddove la prole dovesse manifestare la volontà di ricucire il rapporto;
- dispone che il , con decorrenza dalla data della presente statuizione, CP_1
corrisponda entro il 15 di ogni mese in favore della l'importo di 200,00 oltre Pt_1 rivalutazione annuale istat al fine di concorrere al mantenimento di ciascuna delle figlie, confermando, quanto al periodo precedente, il diverso importo stabilito in sede presidenziale;
-dispone che ciascuno dei genitori sostenga la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecce;
-onera il resistente della rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00, nonchè ai SS di ed al competente CF. Parte_2
Lecce, 6.11.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 11546/19 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Vernazza, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rampino, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.2.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.19 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
28.10.07, matrimonio concordatario con il , insieme al quale aveva generato due CP_1 figlie, nate nel 2008 e nel 2011; evidenziava che la convivenza fosse divenuta intollerabile in ragione di reciproche incomprensioni;
chiedeva, pertanto, adottarsi la pronuncia di separazione, invocando l'affido condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso di sé e l' assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
instava, altresì, per la regolamentazione del diritto di visita e dell'obbligo di contribuzione paterni.
Il resistente, costituendosi, aderiva alle conclusioni formulate dalla ricorrente in punto di status e di affido della prole;
rimarcava, tuttavia, la condotta ostruzionistica da costei posta in essere rispetto al suo rapporto con le figlie e dava atto del proprio stato di disoccupazione.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 16.9.20 veniva disposto l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
veniva posto a carico del resistente un contributo mensile pari ad € 150,00 per il sostentamento di ogni figlia e veniva stabilito che egli potesse incontrare le minori il giovedì pomeriggio dalle 18 alle 20 ed il sabato dall'uscita da scuola alle 20; nel prosieguo del procedimento ai SS di Caprarica di Lecce veniva demandato il monitoraggio della relazione tra il padre e le figlie, quindi venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 7.12.21; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 14.2.25 i procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
In ordine alla gestione della prole, entrambi i coniugi hanno instato per l'affido condiviso e, pur non potendosi tacere l' impegno non puntuale del resistente nell'espletare il ruolo genitoriale, come appresso delineato, il prefato regime risulta consono all'interesse delle minori, anche in ragione dell'attuale età – l'una diciassettenne, l'altra quindicenne. Con riferimento al diritto di visita, nella relazione datata 1.2.21 i SS di avevano Parte_2
dato atto di un vissuto di sofferenza e disagio delle minori rispetto alla relazione con il padre;
con successiva relazione del 10.5.21 il CPF di Martano, cui erano state demandate le attività preliminari alla frequentazione in Spazio Neutro, aveva evidenziato i malumori delle figlie rispetto a costui e, segnatamente, la volontà della maggiore di allontanarlo dalla sua vita e la disponibilità della più piccola di interagire con costui, sia pure manifestata in forma poco spontanea.
Nella successiva relazione del 26.7.21 l'ente medesimo ha indicato che gli incontri, inizialmente attivati, fossero stati sospesi in ragione della gravidanza a rischio della Pt_1
e dei contatti con soggetti affetti da Covid 19 che il resistente aveva effettuato;
ha riportato che, successivamente, secondo quanto riferito dalla madre, le minori, dotate di un nuovo assetto familiare stabile, non volessero dare corso ad ulteriori interazioni;
ha precisato che il padre, difficoltosamente contattato, avesse assunto di non dover provvedere, una volta falliti anche i tentativi di interazione telefonica con le figlie, a corrispondere alcun mantenimento, stante il permanere del mancato esercizio del diritto di visita - in proposito si noti che la ricorrente, a fronte della persistente inottemperanza del resistente agli obblighi economici a suo carico, abbia incardinato nei confronti dei nonni paterni un procedimento volto a sollecitare la contribuzione di costoro in luogo del figlio, conclusosi con un accordo in ossequio al quale costoro corrispondono mensilmente l'importo di € 125,00 a beneficio di ciascuna nipote.
In considerazione dei cennati rilievi non risulta possibile regolare, allo stato, la frequentazione tra costoro ed il padre;
i SS di ed il CF competente, in futuro, Parte_2
potranno predisporre ogni intervento necessario ad agevolarla, laddove la prole manifesti una sopravvenuta disponibilità in tal senso.
Con riferimento ai profili economici, va osservato come il resistente, dichiaratosi impegnato in attività saltuarie all'epoca dell'udienza presidenziale, secondo quanto riferito dalla madre , escussa nel corso del procedimento, lavori quale Persona_1 dipendente di una ditta;
il padre del medesimo ha indicato che egli espleti qualsiasi attività occasionale gli risulti proposta;
il teste , padre della ricorrente, ha indicato Testimone_1 che egli svolga attività di muratore con una ditta a proprio nome;
la circostanza che l'impresa edile intestata al padre sia inattiva non è stata in alcun modo suffragata dal medesimo, sicchè appare plausibile, in ragione del tenore delle cennate disposizioni, che egli presti stabile attività lavorativa in tale settore unitamente al genitore;
conseguentemente, anche a fronte dell'attuale età delle figlie, il contributo stabilito in sede presidenziale deve essere rideterminato, con decorrenza dalla data della presente nella misura invocata dalla ricorrente, ovvero in € 200,00, oltre rivalutazione annuale istat, per ciascuna di esse, mentre resta confermato il diverso importo stabilito in sede presidenziale quanto al periodo precedente.
Deve, altresì, trovare conferma la ripartizione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, determinate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 in ragione della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività difensiva svolta, soprattutto in fase istruttoria, seguono la soccombenza del resistente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.10.07, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del Comune di di Lecce al n. 2, P.I, anno 2007; Parte_2
- dispone l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- dà atto dell'attuale impossibilità di regolare l'interazione tra padre e figlie, demandando a SS di Caprarica ed al competente CF le iniziative opportune laddove la prole dovesse manifestare la volontà di ricucire il rapporto;
- dispone che il , con decorrenza dalla data della presente statuizione, CP_1
corrisponda entro il 15 di ogni mese in favore della l'importo di 200,00 oltre Pt_1 rivalutazione annuale istat al fine di concorrere al mantenimento di ciascuna delle figlie, confermando, quanto al periodo precedente, il diverso importo stabilito in sede presidenziale;
-dispone che ciascuno dei genitori sostenga la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecce;
-onera il resistente della rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00, nonchè ai SS di ed al competente CF. Parte_2
Lecce, 6.11.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. ssa Cinzia Mondatore