Articolo 2 della Legge 2 marzo 1963, n. 261
Articolo 1Articolo 3
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7 aprile 1963
Art. 2.
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.
Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 7 aprile 1963
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