Art. 2.
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.
Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.
Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.