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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/2022 R.G., recante in unione la n.
1786/2022 R.G., ricorsi in riassunzione proposti da:
1 n. 1706/2022 R.G.
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli avv.ti Giuseppe Renzo Villanova e Irene Ceolin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Marcon (VE), piazza IV
Novembre, n. 8; appellati riassumenti
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5
(C.F. , queste ultime quali eredi
[...] C.F._8
legittime di (C.F. ), Persona_1 C.F._9
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Marsoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia, Santa Croce, 598/B; appellanti in riassunzione
n. 1786/2022 R.G.
ZO (C.F. ), CP_1 C.F._4
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
2 (C.F. ), Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5
(C.F. , , queste ultime quali eredi
[...] C.F._8
legittime di (C.F. ), Persona_1 C.F._9
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Marsoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia, Santa Croce, 598/B;
appellanti riassumenti
contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli avv.ti Giuseppe Renzo Villanova e Irene Ceolin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Marcon (VE), piazza IV
Novembre, n. 8; appellati in riassunzione
Oggetto: “Servitù” - Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 1710/2016 della Corte d'Appello di Venezia del
22 luglio 2016.
CONCLUSIONI
- per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
3 “Rifiutato il contraddittorio su ogni nuova domanda e/o eccezione e rigettata ogni domanda dei sigg. , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
formulata dai medesimi anche nella loro comparsa di costituzione e risposta datata 24/01/2023 e depositata nella causa di riassunzione n.
1706/2022 R.G. nonché nel loro atto di citazione in riassunzione datato 19/09/2022, introduttivo della causa n. 1786/2022 R.G., ora riunita alla prima, e in accoglimento delle domande tutte formulate dai sigg. , e : Parte_2 Parte_1 Parte_3
1) rigettarsi l'appello e ogni domanda degli appellanti sigg.
[...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e proposti con atto di citazione datato
[...] Controparte_5
01/04/2014 e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa (ora, di Vicenza) n.
506/13 depositata in Cancelleria in data 14/10/2013, la quale – in accoglimento delle conclusioni dei convenuti sigg. , Parte_2
e , che qui di seguito si Parte_1 Parte_3
riportano: '1) rigettarsi le domande ed eccezioni attoree perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi proprietario o, comunque, Parte_1
comproprietario in pari quota con gli attori, del mappale n. 152 fg. 14
CT Comune di Conco costituito dall'area scoperta, così come meglio indicata nella planimetria, antistante i mappali 741 e 150 sub 6 e sub
4 3 di cui alle premesse della comparsa di costituzione e risposta
28/12/2009 e ciò per intervenuta usucapione;
3) in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi costituita servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mappale n. 152 fg. 14 Comune di Conco ed in favore dei mappali 150 sub 6 e sub 3 nonché in favore del mappale 741-1366, stesso foglio e stesso Comune, e ciò per intervenuta usucapione;
4) spese di lite rifuse - aveva così deciso:
“Rigetta le domande attoree;
accoglie le domande riconvenzionali e per l'effetto: A) accerta e dichiara comproprietario in Parte_1
pari quota con gli attori del mapp. n. 152 Fg 14 C.T. Comune di Conco
(VI) costituito dall'area scoperta antistante i mappali 741 e 150 sub 6
e sub 3 stesso foglio e stesso Comune, per maturata usucapione;
B) accerta e dichiara la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mappale 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco ed in favore dei mapp. 150 sub 6 e sub 3, e mapp. 741-1366, stesso foglio e stesso Comune, per intervenuta usucapione;
condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi euro 8.845,00 di cui euro 8.500,00 per compensi professionali, 340,00 per anticipazioni ed euro 5,00 per spese, oltre accessori. Ordina al Conservatore dei P.P.R.R.I.I. di
Schio di procedere alle necessarie trascrizioni”;
5 2) spese di lite rifuse, anche in relazione al giudizio svoltosi avanti la
Corte di Cassazione, con condanna dei sigg. altresì Controparte_6
a restituire ai sigg. Controparte_7
a) la somma di euro 18.554,99, compresi gli accessori, per le spese di lite di primo e secondo grado che, per effetto della cassata sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1710/2016, costoro avevano versato agli appellanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo;
b) la somma di euro 12.283,63 (in aggiunta a quella predetta di euro
18.554,99) che era stata liquidata, per le spese di lite del grado, dal
Giudice di primo grado in favore dei sigg. Controparte_7
versata a costoro dai sigg. e poi a costoro restituita Controparte_6
dai sigg. a seguito della menzionata sentenza di Controparte_7
secondo grado n. 1710/2016, poi cassata dalla Suprema Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo;
3) in via subordinata istruttoria:
- per mero scrupolo, si chiede ammissione di CTU diretta a descrivere
i luoghi di causa, come già richiesto nei precedenti gradi di giudizio;
- ci si oppone all'ammissione delle prove per testi ex adverso richieste nella presente sede di riassunzione, rilevando anche che controparte non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria in sede di precisazione
6 delle conclusioni di primo grado né aveva chiesto di sentire ulteriori testi, con conseguenti decadenze, né ammissione di CTU.
Ci si oppone, altresì, alla richiesta di controparte di ammissione di
CTU, formulata in questa sede, per intervenuta decadenza e comunque perché, così come ex adverso formulata, questa risulta meramente esplorativa e diretta ad acquisire elementi che era invece onere della parte fornire nei termini di legge”.
- per , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
“Nel merito, in principalità, in accoglimento delle domande formulate in prime cure dagli odierni deducenti, qui riproposte, in totale riforma della sentenza n. 506/13 del 20 febbraio - 14 ottobre 2013 dell'allora
Tribunale di Bassano del Grappa (ora, di Vicenza), accertarsi e dichiararsi che il terreno mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco
(VI) in Frazione Fontanelle Contrà Rodigheri meglio descritto in narrativa e fin qui negli atti di causa, è in proprietà piena ed esclusiva dei signori , , Controparte_1 Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ed altresì libero da servitù, in specie di passaggio
[...]
veicolare, con ogni mezzo, in favore dei mapp.li 150 sub 6 e sub 3, e
7 mapp.li 741-1366, stesso foglio e stesso Comune: ordinandosi, per quanto occorrer possa, al “Conservatore” dell'Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Vicenza Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Schio (VI), di annotare la cancellazione delle trascrizioni della sentenza in prime cure (dell'allora) Tribunale di
Bassano del Grappa n. 506/13 (20 febbraio -14 ottobre 2013) eseguite in data 7/2/2014 ai nn. 862 Reg. Part. 1064 Reg. Gen (Rep. 5635/1) quanto al capo relativo al preteso acquisto della comproprietà del
Mapp. 152 Foglio 14 C.T. Comune di Conco (VI) e nn. 863 Reg. Part.
1065 Reg. Gen. quanto alla pretesa “costituzione” del diritto reale di servitù di passaggio a carico del ridetto mapp. 152 ed a favore dei mappali 150 sub 6 e sub 3 e 741/1366 stesso foglio e stesso Comune.
- in subordine, in denegata ipotesi di verificata sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del possesso utile all'usucapione del diritto di passaggio veicolare a carico del mapp. 152 Fg. 14 C.T.
Comune di Conco (VI) ed in favore del mapp. 741-1366, stesso foglio
e stesso Comune, accertarsi e dichiararsi costituita la relativa servitù, peraltro limitatamente alla sola porzione di detta area esattamente individuanda e determinanda in sentenza, necessaria a soddisfare
l'utilità specifica (ogni ulteriore esclusa) del preteso su individuato
“fondo dominante” di ricoverare nel locale garage “mezzi” e/o veicoli di dimensioni compatibili con le attuali dimensioni del portone
(e del locale stesso) ivi esistente ed attualmente a tal fine destinato.
8 In via istruttoria: nominarsi Consulente Tecnico, al quale affidare l'incarico:
- di esattamente e preliminarmente descrivere e rappresentare lo stato dei luoghi, anche graficamente - se del caso previa e/o contestuale acquisizione presso i pubblici Uffici (in primis, “Catasto”) di ogni documentazione “storica” colà depositata e ritenuta utile all'evasione dell'incarico - e così, in particolare dei fondi oggetto di causa (e limitrofi: mapp. 743) e, in particolare consistenza, sviluppo, dimensioni e confini dei mappali 152 di parte appellante e 150, 741-
1366 di parte appellata, anche in relazione al tratto della strada pubblica frontistante denominata Via Rodighieri sulla quale risultano prospicienti e ben visibili nelle mappe e rilievi già esattamente su richiamati ed agli atti di causa in prime cure;
- di dire se, ed in quale misura, un veicolo di dimensioni compatibili con quelle dei locali pretesemente destinati ad autorimessa nei fabbricati per i quali è causa appartenenti ai Signori Pt_1
, e eretti
[...] Parte_2 Parte_3
sui mappali 150 e 741/1366 di cui in atti, debba necessariamente invadere il mapp. 152 conteso di parte appellante per accedere e recedere dai predetti locali di deposito e ricovero.
- Ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte quanto all'ammissione dell'escussione degli ulteriori testimoni ritualmente indicati nella memoria dep.ta il 25/3/2010 ex art. 183 comma 6 n. 2
9 c.p.c. in prime cure e tuttavia non potuti assumere poiché, di fatto, non ammessi dal Giudice (cfr. ordinanza istruttoria 25/5/2010) in ragione della riduzione ex art. 245 c.p.c. della lista testi attorea.
***
Spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità svoltosi avanti al Supremo Collegio e del presente giudizio di rinvio rifusi, condannando per l'effetto al pagamento, in solido tra loro, i signori , e Parte_1 Parte_2
.” Parte_3
Motivi della decisione
In fatto
La causa in oggetto costituisce il giudizio di rinvio introdotto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da , Parte_1
e (R.G. n.1706/2022) e da Parte_2 Parte_3
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (R.G. n.86/2022) a seguito della Controparte_4 Controparte_5
cassazione, con ordinanza n. 18367/2022, della decisione di questa
Corte n. 1710/2016 di riforma della sentenza n. 506/2013 del
Tribunale di Bassano del Grappa.
Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2009,
[...]
e convenivano in giudizio dinanzi al CP_1 Persona_1
Tribunale di Bassano del Grappa Parte_2 Parte_3
10 e – rispettivamente usufruttuari e nudo Parte_3 Parte_1
proprietario del fondo censito al N.C.E.U. del Comune di Conco (VI) al foglio 14, mappale 150, sub 3 e 6 – al fine di ottenere pronuncia di accertamento che il terreno di loro proprietà - censito al C.T. del medesimo Comune al foglio 14, mappale 152 – era libero da pesi e servitù in favore del fondo dei convenuti;
chiedevano, inoltre, che fosse ordinata ai convenuti la cessazione di ogni comportamento illegittimo e lesivo del diritto di proprietà, oltre al risarcimento del danno. A sostegno delle domande proposte esponevano che CP_8
aveva presentato al Comune di Conco, in data 9 febbraio
[...]
2005, un progetto per la costruzione di una casa di civile abitazione al posto di annessi rustici, con richiesta di trasformazione del mappale
150 sub 3 da stalla-scuderia a garage;
che successivamente Pt_2
e avevano donato al figlio
[...] Parte_3 Pt_1
la nuda proprietà del mappale in questione e che quest'ultimo, a
[...]
far data dal mese di settembre 2007, attraversava con mezzi meccanici parte del fondo di loro proprietà senza averne titolo, pur non essendo il fondo dei convenuti intercluso, avendo lo stesso comodo accesso alla via pubblica e nonostante i numerosi moniti volti a porre fine alle turbative arrecate. Tale passaggio di mezzi meccanici comportava un notevole aggravio al fondo di essi attori e, allo stesso tempo, determinava un maggior valore economico della proprietà dei
11 convenuti in ragione di una servitù di passaggio illegittimamente imposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 gennaio 2010,
i convenuti contestavano la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedevano il rigetto, e formulavano domande riconvenzionali dirette ad accertare che era proprietario o, comunque, Parte_1
comproprietario in pari quota con gli attori del mappale 152, foglio 14
CT del Comune di Conco nonché l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del predetto del diritto di servitù di passaggio gravante sul mappale 152 in favore degli edifici mapp. 150 sub 3 e 6 e 741-1366, stesso foglio e stesso Comune.
I convenuti esponevano che il mappale 150 sub 6 e sub 3 non era mai stato oggetto di interventi edilizi e/o delle trasformazioni riferite da parte attrice e che il garage mappale 153 sub 3 era stato da sempre e comunque da oltre cinquant'anni esistente ed utilizzato quale autorimessa e deposito merci. Per accedere e recedere da detto garage i proprietari erano sempre e necessariamente transitati, con auto o mezzi meccanici, anche sul mappale 152, non essendo altrimenti possibile l'accesso.
I convenuti deducevano altresì che era proprietario Parte_1
esclusivo dei mappali 741 e 1366, oggetto di un intervento edilizio di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Conco in data 5
12 maggio 2006; anche parte di tale immobile era stata da sempre, e comunque da oltre quarant'anni, adibita a garage al quale i proprietari erano da sempre, e comunque da oltre quant'anni, acceduti con auto e mezzi meccanici, transitando necessariamente anche sul mappale 152, non essendo altrimenti possibile l'accesso. Oltre quarant'anni addietro minuzzo per rendere possibile l'accesso al predetto garage, Pt_2
aveva eliminato la parte terminale che fuoriusciva dal suolo (“bocca”
o “corona”) di una cisterna esistente davanti al portone, sul mappale
152.
Affermavano altresì che da sempre e comunque da oltre cinquant'anni il mappale 152 era stato utilizzato direttamente anche da essi proprietari dei mappali 150,741 e 1366; inoltre Parte_2
oltre quarant'anni prima, aveva realizzato, a proprie esclusive spese, il muro di sostegno verso la strada provinciale.
Non corrispondeva pertanto al vero quanto affermato dagli attori secondo i quali avrebbe esercitato l'accesso al mappale Parte_1
150 sub 3 solo da settembre 2007 e che solo da tale epoca avrebbe iniziato a transitare sul mappale 152; egli, infatti, direttamente e tramite i suoi danti causa, esercitava il possesso sul mappale 152 ed inoltre transitava per accedere sia al garage mappale 150 sub 3 sia al garage mappale 741, da sempre e comunque da oltre quarant'anni, in modo pubblico, pacifico, continuato ed aveva pertanto maturato sul
13 mappale 152 il diritto di proprietà per intervenuta usucapione ed inoltre il diritto di servitù di passaggio in favore dei sopra indicati beni di cui è proprietario.
Alla prima udienza e con memoria ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c., il patrocinio degli attori contestava la fondatezza della domanda di usucapione del mappale 152 ed eccepiva l'avvenuta interruzione di ogni eventuale uso del mappale in questione da parte dei convenuti in quanto gli attori avevano da sempre, e comunque da oltre cinquant'anni, goduto e utilizzato in maniera continuativa il suddetto mappale;
contestava altresì la fondatezza della domanda di accertamento della servitù di passaggio a carico del ridetto mappale per mancanza dei presupposti di legge non avendo i convenuti posseduto il passaggio in maniera pubblica pacifica e continuativa per oltre vent'anni. Gli attori, infatti, oltre ad avere utilizzato continua attivamente il mappale 152 quale parcheggio delle proprie auto nonché di quelle dei loro familiari e amici, avevano diffidato ripetutamente i convenuti a non passare e a non utilizzare illegittimamente il mappale
152 e a cessare ogni molestia determinando con ciò una pacifica interruzione dell'uso illegittimo da parte di altri ai fini dell'usucapione.
(madre degli attori) aveva provveduto tramite il Persona_2
proprio geometra a materializzare i confini del mappare 152 CP_9
mediante l'apposizione di pozzetti a tutt'ora presenti;
la predetta, inoltre, aveva utilizzato la stanzetta denominata garage di cui al
14 mappale 150 sub 3 quale autorimessa dal 1948 sino al 30 luglio 2005 ogni anno e per tutto il periodo estivo in maniera continuativa ed ininterrotta;
il diritto d'uso le era stato attribuito dai danti causa degli attuali convenuti nell'atto di compravendita e cessione di quote del 7 dicembre 1948 n. rep. 3076 n. racc. 1249 notaio . Il patrocinio Per_3
attoreo contestava altresì l'asserito utilizzo come garage, da oltre quarant'anni, della stanza di cui al mappale 741 in quanto tale vano era stato in realtà accatastato a stalla sino, almeno, l'anno 2007 e da sempre effettivamente adibito a tale destinazione;
contestava infine che convenuti avessero da sempre provveduto alla manutenzione del mappale 152.
A seguito dell'espletata istruttoria, per interrogatorio e per testi, con sentenza n. 506/2013 depositata in data 14 ottobre 2013, il Tribunale di Bassano del Grappa così decideva:
“- rigetta le domande attoree;
- accoglie le domande riconvenzionali, e per l'effetto:
A) accerta e dichiara , comproprietario in pari quota Parte_1
con gli attori, del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco (VI) costituito dall'area scoperta antistante i mapp. 741 e 150 sub 6 e sub
3 stesso foglio e stesso Comune, per maturata usucapione;
15 B) accerta e dichiara la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco ed in favore dei mapp. 150 sub 6 e sub 3, e mapp. 741 - 1366, stesso foglio
e stesso Comune, per intervenuta usucapione;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi € 8.845,00, di cui
€ 8.500,00 per compensi professionali, 340,00 per anticipazioni ed €
5,00 per spese, oltre ad accessori”.
Il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata, accertava che Pt_1
aveva esercitato “da oltre cinquant'anni” il compossesso sul
[...]
mapp. 152 di proprietà , unitamente agli attori, sia CP_1
personalmente che tramite i suoi danti causa, in modo pacifico, pubblico e continuato essendo quindi divenuto comproprietario per usucapione.
Quanto all'eccepita interruzione del periodo ventennale del possesso esercitato dai convenuti tramite la posa di cippi delimitanti i confini della proprietà e le diffide verbali rivolte dagli verso i Pt_4
convenuti, il Tribunale rilevava che ciò comunque non aveva impedito ai convenuti di utilizzare il mapp. 152, oltre al fatto che l'usucapione era già intervenuta in precedenza, e che le diffide verbali non erano idonei mezzi interruttivi il termine utile per usucapire.
16 Il Tribunale accoglieva altresì la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del diritto di servitù a favore del mapp. 150 sub. 3 e 6, nonché dei mapp. 741 e 1366, considerato che “ Pt_1
, personalmente o tramite i suoi danti causa e
[...] Parte_2
, transita da oltre quarant'anni sul mapp. Parte_3
152”.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2014, , Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
queste ultime quali eredi legittime di ,
[...] Persona_1
proponevano tempestivo appello deducendo che le prove testimoniali e documentali assunte dal Tribunale non erano idonee a qualificare il compossesso degli appellanti ai fini dell'usucapione della comproprietà del terreno mapp. 152 e nemmeno a provare l'usucapione della servitù di passaggio sul medesimo, la quale, tra l'altro, non potrebbe comunque essere usucapita per difetto di apparenza. In subordine, chiedevano che venisse accertata l'usucapione limitatamente alla porzione di area necessaria a soddisfare l'utilità specifica del preteso fondo dominante.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
20 giugno 2014, eccepita l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali nonché delle nuove allegazioni ed eccezioni formulate e
17 comunque la loro infondatezza ed affermata la corretta valutazione delle prove da parte del Tribunale, chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza n. 1710/2016 pubblicata in data 22 luglio 2016, la Corte
d'appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, accoglieva l'appello così decidendo:
“in accoglimento delle domande formulate in prime cure dagli odierni appellanti, qui riproposte, accertarsi e dichiararsi che il terreno mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco (VI) in Frazione Fontanelle
Contrà Rodigheri, meglio descritto in narrativa e fin qui negli atti di causa, è libero da servitù, in specie di passaggio veicolare, con ogni mezzo, in favore dei mapp.li 150 sub 6 e sub 3, e mapp.li 741-1366, stesso foglio e stesso Comune;
rigetta la domanda di usucapione della comproprietà e della servitù fornulata dai Signori , Parte_1
e : ordina al "Conservatore" Parte_2 Parte_3
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio (VI), la cancellazione delle trascrizioni della sentenza in prime cure (dell'allora) Tribunale di
Bassano del Grappa n. 506/13 (20 febbraio -14 ottobre 2013) qui gravata, eseguite in data 7/2/2014 ai nn. 862 Reg. Part. 1064 Reg. Gen
(Rep. 5635/1) quanto al capo relativo all'acquisto della comproprietà del Mapp. 152 Foglio 14 C.T, Comune di Conco (VI) e nn. 863 Reg.
18 Part. 1065 Reg. Gen, quanto alla costituzione del diritto reale di servitù di passaggio a carico del ridetto mapp. 152 ed a favore dei mappali 150 sub 6 e sub 3 e 741/1366 stesso foglio e stesso Comune.
Condanna parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 5.000 oltre 675 contributo, spese generali,
CPA e Iva per l'appello e in euro 7.254 oltre spese generali, CPA, Iva
e contributo unificato per il primo grado”.
Con ricorso notificato il 20 febbraio 2017, Parte_3
e impugnavano la sentenza Parte_2 Parte_1
d'appello avanti la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di sette motivi.
Col primo motivo lamentavano il fatto che la Corte d'appello aveva ammesso nuova documentazione poi ritenuta rilevante per la decisione;
col secondo motivo denunciavano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, e cioè che l'accesso e l'uscita dalle proprietà comportavano necessariamente il transito sul Pt_1
mapp. 152. La Corte aveva affermato che non era indispensabile passare per il mapp. 152, senza però tenere conto che controparte aveva iniziato l'azione proprio al fine di impedire l'ingresso ai portoni attraverso detto mappale e aveva altresì affermato di aver diffidato da oltre cinquant'anni i convenuti dal transito. Col terzo motivo
19 lamentavano l'accoglimento dell'eccezione di tolleranza dei proprietari sull'uso del loro bene da parte di terzi, avanzata tardivamente e pertanto inammissibile, e comunque non provata;
col quarto motivo, denunciavano che la Corte d'appello, dichiarando che il passaggio dei era avvenuto per tolleranza, aveva omesso di Pt_1
considerare che gli avevano chiesto l'inibizione del Controparte_6
passaggio e avevano sostenuto di aver diffidato più volte i convenuti nel corso degli anni;
col quinto, sesto e settimo motivo i ricorrenti lamentavano l'omesso esame di fatti controversi e decisivi relativamente al possesso della servitù di passaggio dagli stessi esercitata sul terreno mappale 152, all'apparenza di detta servitù ed al possesso da essi esercitato sul ridetto mappale.
Con controricorso del 29 marzo 2017 si costituivano gli
[...]
contestando le deduzioni dei ricorrenti e chiedendo che Parte_5
venisse dichiarata l'inammissibilità dei motivi e del ricorso.
Con ordinanza n. 18367/2022 depositata in data 8 giugno 2022, la
Suprema Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso così decidendo:
“accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d'appello di Venezia,
20 altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.”
Quanto al quinto, sesto e settimo motivo la S.C. osservava che, salva la piena discrezionalità nella valutazione delle risultanze probatorie, sussiste travisamento della prova “quando il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime
e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando
l'antinomia”; ciò implica “una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale”.
Tanto premesso, il Supremo Collegio concludeva che “la sentenza impugnata […] non solo non mostra di avere avuto piena consapevolezza degli elementi probatori evidenziati nel ricorso, ma, addirittura, li riporta travisati, con la conseguenza che il costrutto assertivo risulta gravemente leso su un punto decisivo dalla irrisolvibile contraddizione che ne è derivata”.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16/23 settembre
2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno riassunto la causa richiamandosi integralmente alle deduzioni, eccezioni e domande formulate nei gradi precedenti, ribadendo
21 l'infondatezza dell'appello degli , l'inammissibilità Controparte_6
della nuova documentazione prodotta e della nuova eccezione di tolleranza, in quanto tardiva, non provata e contrastante con quanto sostenuto in precedenza dagli stessi . Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2023,
e , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
hanno formulato istanza di riesame nel merito della causa, alla luce del dictum della Suprema Corte, ai fini di statuire sulle domande delle parti all'esito della complessiva rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti nel corso del processo e ritenuti dal Supremo Collegio non compiutamente valutati nella sentenza cassata.
Con atto di citazione in riassunzione del 29 settembre 2022, la causa è stata riassunta altresì da , Controparte_1 Controparte_2
e con giudizio iscritto sub n. 1786/2022 CP_3 CP_4 CP_5
R.G., i quali, riproponendo le questioni dichiarate assorbite dalla
Suprema Corte e l'eccezione di nullità afferente alla proposizione delle due domande riconvenzionali di preteso acquisto per usucapione della proprietà/comproprietà del mapp. 152, hanno fatto istanza di riesame nel merito della causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 ottobre 2022, Pt_1
, e hanno contestato le
[...] Parte_2 Parte_3
deduzioni e le domande degli attori ritenendole infondate in fatto e in
22 diritto, chiedendo altresì che la causa n. 1786/2022 venisse riunita con la n. 1706/2022, istanza accolta con ordinanza del 16 febbraio 2023.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Ai fini della decisione pare opportuno, al fine di correttamente delimitare il perimetro del presente giudizio, richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione ad oggetto e portata del giudizio di rinvio.
È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello
23 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. Cass. n. 20148/2022; Cass. n.
20320/2021; Cass. n. 5137/2019; Cass. n. 4096/2007; Cass. n.
13719/2006).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività
d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (v. per tutte Cass. n. 4018/2006); invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata.
Da tale circostanza deriva che sono definitivamente cristallizzate le preclusioni e le situazioni processuali che si sono verificate a carico di ciascuna di esse, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum.
Pare superfluo ricordare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del Giudice di rinvio (v., in tal senso, Cass. n. 28751/2017; Cass. n. 18677/2011; Cass. n.
11767/1990).
24 Venendo al caso di specie, la Cassazione, con l'ordinanza n.18367/2022, ha accolto il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso con i quali i ricorrenti, come osservato dalla Suprema Corte, avevano denunciato “omesso esame di un fatto controverso e decisivo sub specie di travisamento della prova, esponendo in sintesi:
- a dispetto di quanto affermato dalla sentenza le deposizioni di
e erano precise e dimostravano l'animus possidendi Tes_1 Tes_2
dei ricorrenti e la Corte d'appello aveva omesso di esaminare i capitoli di prova confermati dai testi ("Vero che il Sig. , Parte_1
direttamente e tramite i suoi danti causa e Parte_2 Parte_3
, transita da oltre 40 anni sul mappale n.152 di cui è causa
[...]
in modo pubblico, pacifico e continuato per accedere e recedere, da e per la via pubblica, con auto e mezzi meccanici, sia al garage mappale
150 sub 2 sia al garage mappale n.741, meglio indicati in comparsa di risposta, i cui portoni si affacciano sul predetto mappale 152"); del pari aveva confermato la circostanza il teste Tes_3
- di conseguenza la sentenza aveva violato l'art. 1141 c.c., in quanto avrebbe dovuto riconoscere la situazione possessoria;
- la sentenza non aveva tenuto conto della foto prodotta in atti (foto 3 del doc. 2), dalla quale si traeva che l'uscita dell'autovettura dal garage di cui al mappale 741 era impedita dal posteggio di altra autovettura sul mappale 152;
- le opere che rendono apparente la servitù potevano riguardare anche
25 il fondo dominante ed esaminando la foto si coglieva che "il terreno mappale 152 fronteggiante i portoni di garages di cui si discute è necessariamente asservito al transito per accedere e recedere dai garages stessi";
- la sentenza aveva omesso di esaminare il fatto di cui al capitolo di prova n. 6 dedotto dai convenuti in primo grado e confermato dai testi
e : "Vero che il sig. direttamente e Tes_3 Tes_2 Parte_1
tramite i suoi danti causa e Parte_2 Parte_3
da oltre 50 anni utilizza il mappale 152 anche quel pertinenza degli antistanti fabbricati mappali 150 sub 3 e sub 6 e mappale 741-1366, meglio indicati in comparsa di risposta, tramite deposito di merce e per accedere e recedere da e per gli stessi anche a piedi";
- la Corte d'appello non aveva valutato che i ceppi, collocati a raso, non impedivano il passaggio, come risultava dalla foto (doc. 6);
- né che il possesso del mappale 152 si era protratto continuativamente per vari decenni, senza che i possessori lo avessero mai perduto.”.
La Corte di Cassazione, in accoglimento dei ridetti motivi, ha così argomentato:
“Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo,
S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016).
26 Resta, tuttavia, censurabile l'ipotesi del "travisamento della prova".
Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, essa ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l'antinomia.
Proprio in linea con l'enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3,
n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice;
infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n.
27 3796, 14/2/2020, Rv. 657055).
In effetti, la sentenza impugnata, come si vede dal raffronto della sintesi di essa con gli specifici elementi probatori evidenziati con i motivi in esame, non solo non mostra di avere avuto piena consapevolezza degli elementi probatori evidenziati in ricorso, ma, addirittura, li riporta travisati, con la conseguenza che il costrutto assertivo risulta gravemente leso su un punto decisivo dalla irrisolvibile contraddizione che ne è derivata.”.
Occorre pertanto, alla luce dell'indicazione delle indicazioni e dei principi enunciati dalla Cassazione, (ri)valutare il compendio probatorio acquisito, entro il perimetro delineato dall'ordinanza di rinvio, emendandolo dall'errore di percezione del contenuto oggettivo della prova in cui è incorso il Giudice d'appello.
La Corte d'appello, con riferimento all'usucapione della servitù di passaggio, ha, tra l'altro, affermato che “le prove testimoniali del primo grado riferiscono del passaggio degli appellati per accedere al loro garage, ma non è provato che tale passaggio interessi proprio il mappale 152 piuttosto che la strada comunale”, che “l'autorimessa frutto della ristrutturazione è di recente realizzazione” (pag. 6), che “I testi e confermano genericamente il passaggio sulla Tes_1 Tes_2
particella n. 152 per "accedere e recedere da e la via pubblica", ma va detto che tale accesso e recesso sono consentiti dal tratto della strada comunale Rodighieri, a prescindere dal transito sulla particella
28 152. Tali testimonianze risultano generiche, non precise relativamente al tempo in cui sarebbero avvenuti i fatti e sulla loro continuità e pacificità nonché sull'animus possidendi dei ” e che “Le prove Pt_1
raccolte in primo grado confermano il possesso di parte appellante sul mappale 152 e il passaggio di parte appellata con propri mezzi su di un'area che verosimilmente era la strada comunale. Ad ogni modo vi fosse stato un passaggio anche sul mappale 152, non è dato di sapere su quale parte e con che continuità e pacificità sia avvenuto”
(pagg. 7 ed 8).
In realtà, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, le testimonianze dei testi in questione non possono tacciarsi di genericità, avendo i predetti confermato il seguente capitolo di prova (cap. 2 memoria istruttoria a prova diretta dei convenuti): “Vero che il sig.
, direttamente e tramite i suoi danti causa Parte_1 Pt_2
e , transita da oltre 40 anni sul
[...] Parte_3
mappale n. 152 di cui è causa in modo pubblico, pacifico e continuato per accedere e recedere, da e per la via pubblica, con auto e mezzi meccanici, sia al garage mappale n. 150 sub 3 sia al garage mappale
n. 741, meglio indicati in comparsa di risposta, i cui portoni si affacciano sul predetto mappale 152;”.
Il capitolo indica con puntualità il fondo servente ed i fondi dominanti nonché il periodo dell'affermato possesso del passaggio ad
29 usucapionem nonché i soggetti che nel tempo lo hanno esercitato. La conoscenza dei fatti e dei luoghi di causa da parte dei testimoni emerge dalla dichiarazione di nata a [...] il 13 Testimone_4
febbraio 1943, che ha riferito di abitare “a circa 10 m. in linea d'aria con il mapp. 152” e di , nato a [...] il 24 novembre Testimone_5
1939, che ha riferito di risiedere “a circa 50-100 m. in linea d'aria dai luoghi di causa”.
Le testimonianze in oggetto non risultano smentite da prova contraria di parte attrice (richiesta svolta nelle memorie istruttorie, cui la parte non ha dato seguito), che, all'esito dell'assunzione, non ha chiesto chiarimenti o precisazioni né eccepito l'inattendibilità dei testi.
Anche precedentemente alla ristrutturazione il mappale 741 veniva utilizzato dai convenuti come garage;
la foto allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 2 n.3 evidenzia che all'interno del ridetto mappale era parcheggiata una autovettura ed altresì che l'uscita della stessa era preclusa dal parcheggio di altra autovettura sul mappale 152. Anche il garage accanto, corrispondente al mappale 150 sub 3, è rappresentato dalla foto in questione (il portone è chiuso), sicché anche in relazione ad esso valgono le medesime considerazioni.
La Corte d'appello, con la sentenza cassata, non ha tenuto in alcuna considerazione detta foto, affermando che “tale accesso e recesso sono consentiti dal tratto della strada comunale Rodighieri, a prescindere
30 dal transito sulla particella 152” e che “Le prove raccolte in primo grado confermano il passaggio di parte appellata con propri mezzi su di un'area che verosimilmente era la strada comunale”.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice d'appello, invece, le testimonianze assunte hanno inequivocabilmente confermato il transito dei convenuti-appellati sul mappale 152 e ciò per accedere e recedere “sia al garage mappale n. 150 sub 3 sia al garage mappale
n. 741”.
Né trova riscontro sul terreno probatorio l'affermazione della Corte
d'appello per cui l'istruttoria avrebbe confermato il passaggio dei convenuti-appellati “su di un'area che verosimilmente era la strada comunale”; tale affermazione, infatti, non risulta suffragata da alcun oggettivo elemento ritualmente acquisito al processo ed è formulata in termini perplessi (“verosimilmente”), così come, del resto, l'intera motivazione della sentenza (“Le prove prese in considerazione dal
Tribunale potrebbero essere valutate diversamente…”; “Questa diversa possibile lettura delle prove testimoniali…”; “Anche il deposito di merci potrebbe essere saltuario … l'asportazione della corona della cisterna potrebbe configurare …”).
La Corte d'appello, omettendo di valorizzare le testimonianze che avevano confermato il possesso ad usucapionem della servitù di passaggio da parte dei convenuti-appellati, ha violato il disposto di cui
31 all'art. 1141, comma 1, c.c.; né gli attori-appellanti hanno dimostrato che l'esercizio del potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio era iniziato come detenzione.
La Corte d'appello, inoltre, escludendo l'apparenza e quindi l'usucapibilità della servitù di passaggio per cui è lite (“ … falciatura, inghiaiatura e rimozione della corona della cisterna (anche qualora avessero veramente interessato in specifico il mappale 152) non costituiscono di per se opere permanenti funzionali al passaggio, sicchè l'usucapione della relativa servitù non è possibile.” pag. 9) non ha considerato che la documentazione fotografica prodotta dai convenuti, ed in particolare dalla foto n.3 del doc.2 dà conto della apparenza delle servitù di passaggio, determinata dai portoni dei due garages che affacciano sul mappale 152
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il requisito dell'apparenza di una servitù discontinua – qual è quella di passaggio – richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante;
tali opere possono anche insistere sul fondo dominante e devono essere tali da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario
32 del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante (v. Cass n.32816/2023 relativa ad una servitù di veduta).
Nel caso di specie l'accesso ed il recesso dai garages sono possibili solo transitando sul mappale 152.
Con riferimento all'usucapione della comproprietà, il Giudice di secondo grado ha affermato che “… le prove raccolte in primo grado confermano il possesso esclusivo di parte appellante sul mappale
152…” e che “Quanto sostenuto da parte appellata e dai suoi testi non pare quindi sufficiente alla Corte per supportare la statuizione di compossesso ultraventennale che, secondo il Tribunale avrebbe portato parte appellata alla comproprietà del già citato mappale per usucapione. Appare altresì irrilevante il preteso parcheggio di 2 autovetture di terzi in corrispondenza del mappale 152, contenute in foto prodotte dagli appellati in primo grado, e la testimonianza del teste di parte appellata sul fatto che tale Testimone_4
parcheggio fosse avvenuto su disposizione degli odierni appellati;
trattandosi probabilmente di fatti episodici e non continuativi. Non è provata la continuità e pacificità del fatto” (pag. 7) ed altresì che “non risulta sufficientemente provato che l'inghiaimento e lo sfalcio delle erbe abbiano avuto per oggetto proprio ed in specifico il terreno di
33 cui è causa e non il tratto di strada comunale via Rodighieri …” (pag.
8).
Anche in questo caso emerge il disallineamento tra il dato probatorio acquisito e ciò che la Corte d'appello ha letto. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, le deposizioni dei testi in questione non possono considerarsi generiche, avendo i predetti confermato il seguente capitolo di prova (cap. 1 memoria istruttoria a prova diretta dei convenuti): “Vero che il sig. , Parte_1
direttamente e tramite i suoi danti causa e Parte_2
, da oltre 50 anni utilizza il mappale n. 152 di Parte_3
cui è causa e ciò tramite taglio dell'erba, inghiaiamento, esecuzione di lavori di manutenzione, parcheggio di auto e di mezzi meccanici, agricoli e non;
”.
Il capitolo indica con precisione il periodo dell'affermato possesso ad usucapionem nonché i soggetti che nel tempo lo hanno esercitato. La testimonianza confermativa del capitolo da parte di Testimone_4
e è avvalorata dalla vicinanza dell'abitazione
[...] Testimone_5
della predetta al mappale 152. Anche il teste ha Testimone_6
confermato la circostanza “e ciò quantomeno dal 1967, anno in cui ho cominciato a frequentare casa .”. Pt_1
Dette testimonianze non possono ritenersi contraddette dalle testimonianze rese dai testi di parte attrice, che si sono limitati a
34 confermare l'utilizzo del mappale 252 dalla famiglia , dal CP_1
1978, l'utilizzo di tale aerea per il parcheggio delle auto e, in estate, per incontri familiari ed in particolare per lo svolgimento della festa di compleanno di . Controparte_2
Tali circostanze, tuttavia, non valgono ad escludere il comprovato compossesso del mappale in questione da parte dei convenuti- appellati, in quanto, come condivisibilmente osservato dal primo
Giudice, in conformità al costante insegnamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, un immobile di proprietà esclusiva può essere oggetto di un compossesso pro indiviso tra lo stesso proprietario ed un terzo, il quale, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, può acquistare la comproprietà pro indiviso del bene stesso, nella misura corrispondente al possesso esercitato.
La motivazione della Corte d'appello non coglie il contenuto oggettivo dei dati probatori acquisiti al processo esprimendosi, ancora una volta, in termini dubitativi e perplessi sulla confermata circostanza del parcheggio di auto sul pappale 152 “su disposizione degli odierni appellati;
trattandosi probabilmente di fatti episodici e non continuativi” e sull'inghiaiamento e lo sfalcio di tale mappale da parte dei convenuti, non ritenendo sufficientemente provato che dette attività “abbiano avuto per oggetto proprio ed in specifico il terreno di cui è causa e non il tratto di strada comunale via Rodighieri …”.
35 Assodata la continuità del possesso, la pacificità dello stesso non può essere esclusa dalle asserite diffide, non adeguatamente comprovate;
il capitolo 3 della memoria istruttoria attorea (”Vero che Nell'anno
2006 in occasione dell'intervento dei carabinieri di lusiana i sigg.ri
hanno diffidato i sigg.ri a non invadere la propria CP_1 Pt_1
proprietà di cui al mapp. 152”) è stata confermata dal teste solo de relato ex parte actoris e non ha trovato ulteriore Tes_7
riscontro. In ogni caso la mera diffida non è idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem in quanto, a tal fine, occorre un atto che privi il possessore del potere di fatto sulla cosa o un atto giudiziario come la notifica di un atto di citazione.
L'apposizione dei blocchetti di cemento per la materializzazione dei confini del mappale 152, nell'anno 2004, da parte degli attori- appellanti, non ha impedito l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti-appellati della comproprietà di detta area, essendo a tale data già trascorso il periodo utile ad usucapire e, comunque, non precludendo tali blocchetti, infissi a raso terreno, l'utilizzo dell'area in questione e la circolazione sulla stessa.
Con l'ordinanza di rinvio la Suprema Corte ha rigettato il primo ed il terzo motivo con i quali i ricorrenti avevano lamentato, rispettivamente, il fatto che la Corte d'appello avesse ammesso nuova
36 documentazione ed avesse accolto l'eccezione di tolleranza dei proprietari sull'uso del loro bene da parte di terzi.
La Suprema Corte ha osservato che i nuovi documenti prodotti non erano stati ritenuti decisivi ai fini della decisione della Corte d'appello e che l'eccezione di tolleranza non costituiva il fondamento della pronuncia.
Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo concernente l'inesistenza della tolleranza, è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte poiché,
a prescindere da ogni altra considerazione, la sentenza non aveva posto a base della decisione il predetto istituto.
È comunque pacifico che, ai sensi dell'art.345 c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova.
Quanto all'eccezione di tolleranza, posto che, come osservato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, detta eccezione non ha costituito il fondamento della pronuncia della sentenza cassata, essendosi limitata la Corte a “una anodina dubitativa evocazione, rimasta priva di decisività”, va altresì rilevato che la tolleranza dei proprietari sull'uso del loro bene da parte di terzi non risulta comprovata dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie ed è altresì contraddetta dalla stessa
37 impostazione dell'atto di citazione e delle memorie ex art.183, comma
6, c.p.c. del giudizio di primo grado.
La Suprema Corte, inoltre, ha dichiarato assorbito il secondo motivo assorbito dall'accoglimento in parte qua dei motivi cinque, sei e sette;
con il secondo motivo i ricorrenti avevano denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la decisione affermato che non fosse indispensabile passare per la part. 152 al fine di accedere ai due portoni di proprietà senza tenere conto che la Pt_1
controparte aveva iniziato l'azione proprio al fine di impedire l'ingresso ai predetti portoni attraverso la particella 152.
Anche in questa sede il motivo può ritenersi assorbito da quanto esposto in ottemperanza al rinvio, chiaramente emergendo dalla sopra estesa motivazione che per entrare ed uscire dai garages di proprietà
è indispensabile transitare sul mappale 152. Pt_1
Gli attori-appellanti ripropongono in sede di rinvio l'eccezione di nullità – già proposta in appello, nella comparsa conclusionale – delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti, di acquisto per usucapione della proprietà e di acquisto pet usucapione della comproprietà, in quanto tra di loro incompatibili.
Su tale eccezione la Corte d'appello non si è pronunciata ed ha accolto nel merito le domande degli attori-appellanti; sul mancato accoglimento dell'eccezione i predetti non hanno proposto ricorso
38 incidentale, neppure condizionato, con la conseguenza che sul punto si è formato un giudicato implicito.
Risulta altresì infondata l'ulteriore eccezione svolta dagli attori- appellanti, di incompatibilità tra la richiesta di usucapione della comproprietà del mappale 152 e la richiesta di usucapione di servitù di passaggio su detto bene per accedere agli adiacenti fondi di proprietà esclusiva, considerato che la comproprietà del bene non equivale e non comporta il diritto di servitù di passaggio.
In definitiva, per quanto sopra esposto, la sentenza n.1710/2016 della
Corte d'appello di Venezia va riformata, con conseguente rigetto delle domande attoree ed accoglimento delle domande riconvenzionali dei convenuti.
E' pertanto necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e nei confronti di
[...] Controparte_4 Controparte_5
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_10
Quanto al parametro della liquidazione delle spese, deve farsi riferimento al D.M. n. 147/2022 (riferimento normativo da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) nell'ambito dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa” e sulla base di un compenso prossimo ai medi.
39 Pertanto, in applicazione dei criteri sopra esposti, , Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
sono tenuti al pagamento, a titolo di spese, in favore di
[...]
, e dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti importi:
- in relazione al primo grado (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) euro 7.600,00 per compensi ed euro 340,00 per anticipazioni;
- in relazione al grado di appello (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi;
- in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
- in relazione al presente giudizio di rinvio (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi ed euro
875,20 per anticipazioni;
il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo in sede di rinvio dalla sentenza della Suprema
Corte n. 18367/2022 così provvede: in totale riforma della sentenza della Corte d'appello, n.1710/2016
40 a) rigetta le domande proposte da , Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
b) accoglie le domande riconvenzionali proposte da , Parte_1
e e per l'effetto: Parte_2 Parte_3
- accerta e dichiara , comproprietario in pari quota Parte_1
con gli attori, del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco (VI) costituito dall'area scoperta antistante i mapp. 741 e 150 sub 6 e sub 3 stesso foglio e stesso Comune, per maturata usucapione;
- accerta e dichiara la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di
Conco ed in favore dei mapp. 150 sub 6 e sub 3, e mapp. 741 -
1366, stesso foglio e stesso Comune, per intervenuta usucapione;
c) condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e a rifondere a
[...] Controparte_4 Controparte_5
, e le Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite dei seguenti gradi di giudizio, così liquidate: in relazione al primo grado euro 7.600,00 per compensi ed euro
340,00 per anticipazioni;
in relazione al grado di appello euro
6.900,00 per compensi;
in relazione al grado avanti la Corte di
Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
in relazione al presente
41 giudizio di rinvio euro 6.900,00 per compensi ed euro 875,20 per anticipazioni;
Venezia, 28 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
42 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1706/2022 R.G., recante in unione la n.
1786/2022 R.G., ricorsi in riassunzione proposti da:
1 n. 1706/2022 R.G.
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli avv.ti Giuseppe Renzo Villanova e Irene Ceolin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Marcon (VE), piazza IV
Novembre, n. 8; appellati riassumenti
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5
(C.F. , queste ultime quali eredi
[...] C.F._8
legittime di (C.F. ), Persona_1 C.F._9
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Marsoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia, Santa Croce, 598/B; appellanti in riassunzione
n. 1786/2022 R.G.
ZO (C.F. ), CP_1 C.F._4
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
2 (C.F. ), Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._7 CP_5
(C.F. , , queste ultime quali eredi
[...] C.F._8
legittime di (C.F. ), Persona_1 C.F._9
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Marsoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia, Santa Croce, 598/B;
appellanti riassumenti
contro
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli avv.ti Giuseppe Renzo Villanova e Irene Ceolin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Marcon (VE), piazza IV
Novembre, n. 8; appellati in riassunzione
Oggetto: “Servitù” - Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 1710/2016 della Corte d'Appello di Venezia del
22 luglio 2016.
CONCLUSIONI
- per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
3 “Rifiutato il contraddittorio su ogni nuova domanda e/o eccezione e rigettata ogni domanda dei sigg. , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
formulata dai medesimi anche nella loro comparsa di costituzione e risposta datata 24/01/2023 e depositata nella causa di riassunzione n.
1706/2022 R.G. nonché nel loro atto di citazione in riassunzione datato 19/09/2022, introduttivo della causa n. 1786/2022 R.G., ora riunita alla prima, e in accoglimento delle domande tutte formulate dai sigg. , e : Parte_2 Parte_1 Parte_3
1) rigettarsi l'appello e ogni domanda degli appellanti sigg.
[...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e proposti con atto di citazione datato
[...] Controparte_5
01/04/2014 e, conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa (ora, di Vicenza) n.
506/13 depositata in Cancelleria in data 14/10/2013, la quale – in accoglimento delle conclusioni dei convenuti sigg. , Parte_2
e , che qui di seguito si Parte_1 Parte_3
riportano: '1) rigettarsi le domande ed eccezioni attoree perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi proprietario o, comunque, Parte_1
comproprietario in pari quota con gli attori, del mappale n. 152 fg. 14
CT Comune di Conco costituito dall'area scoperta, così come meglio indicata nella planimetria, antistante i mappali 741 e 150 sub 6 e sub
4 3 di cui alle premesse della comparsa di costituzione e risposta
28/12/2009 e ciò per intervenuta usucapione;
3) in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi costituita servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mappale n. 152 fg. 14 Comune di Conco ed in favore dei mappali 150 sub 6 e sub 3 nonché in favore del mappale 741-1366, stesso foglio e stesso Comune, e ciò per intervenuta usucapione;
4) spese di lite rifuse - aveva così deciso:
“Rigetta le domande attoree;
accoglie le domande riconvenzionali e per l'effetto: A) accerta e dichiara comproprietario in Parte_1
pari quota con gli attori del mapp. n. 152 Fg 14 C.T. Comune di Conco
(VI) costituito dall'area scoperta antistante i mappali 741 e 150 sub 6
e sub 3 stesso foglio e stesso Comune, per maturata usucapione;
B) accerta e dichiara la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mappale 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco ed in favore dei mapp. 150 sub 6 e sub 3, e mapp. 741-1366, stesso foglio e stesso Comune, per intervenuta usucapione;
condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi euro 8.845,00 di cui euro 8.500,00 per compensi professionali, 340,00 per anticipazioni ed euro 5,00 per spese, oltre accessori. Ordina al Conservatore dei P.P.R.R.I.I. di
Schio di procedere alle necessarie trascrizioni”;
5 2) spese di lite rifuse, anche in relazione al giudizio svoltosi avanti la
Corte di Cassazione, con condanna dei sigg. altresì Controparte_6
a restituire ai sigg. Controparte_7
a) la somma di euro 18.554,99, compresi gli accessori, per le spese di lite di primo e secondo grado che, per effetto della cassata sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1710/2016, costoro avevano versato agli appellanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo;
b) la somma di euro 12.283,63 (in aggiunta a quella predetta di euro
18.554,99) che era stata liquidata, per le spese di lite del grado, dal
Giudice di primo grado in favore dei sigg. Controparte_7
versata a costoro dai sigg. e poi a costoro restituita Controparte_6
dai sigg. a seguito della menzionata sentenza di Controparte_7
secondo grado n. 1710/2016, poi cassata dalla Suprema Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo;
3) in via subordinata istruttoria:
- per mero scrupolo, si chiede ammissione di CTU diretta a descrivere
i luoghi di causa, come già richiesto nei precedenti gradi di giudizio;
- ci si oppone all'ammissione delle prove per testi ex adverso richieste nella presente sede di riassunzione, rilevando anche che controparte non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria in sede di precisazione
6 delle conclusioni di primo grado né aveva chiesto di sentire ulteriori testi, con conseguenti decadenze, né ammissione di CTU.
Ci si oppone, altresì, alla richiesta di controparte di ammissione di
CTU, formulata in questa sede, per intervenuta decadenza e comunque perché, così come ex adverso formulata, questa risulta meramente esplorativa e diretta ad acquisire elementi che era invece onere della parte fornire nei termini di legge”.
- per , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
“Nel merito, in principalità, in accoglimento delle domande formulate in prime cure dagli odierni deducenti, qui riproposte, in totale riforma della sentenza n. 506/13 del 20 febbraio - 14 ottobre 2013 dell'allora
Tribunale di Bassano del Grappa (ora, di Vicenza), accertarsi e dichiararsi che il terreno mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco
(VI) in Frazione Fontanelle Contrà Rodigheri meglio descritto in narrativa e fin qui negli atti di causa, è in proprietà piena ed esclusiva dei signori , , Controparte_1 Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
ed altresì libero da servitù, in specie di passaggio
[...]
veicolare, con ogni mezzo, in favore dei mapp.li 150 sub 6 e sub 3, e
7 mapp.li 741-1366, stesso foglio e stesso Comune: ordinandosi, per quanto occorrer possa, al “Conservatore” dell'Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Vicenza Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Schio (VI), di annotare la cancellazione delle trascrizioni della sentenza in prime cure (dell'allora) Tribunale di
Bassano del Grappa n. 506/13 (20 febbraio -14 ottobre 2013) eseguite in data 7/2/2014 ai nn. 862 Reg. Part. 1064 Reg. Gen (Rep. 5635/1) quanto al capo relativo al preteso acquisto della comproprietà del
Mapp. 152 Foglio 14 C.T. Comune di Conco (VI) e nn. 863 Reg. Part.
1065 Reg. Gen. quanto alla pretesa “costituzione” del diritto reale di servitù di passaggio a carico del ridetto mapp. 152 ed a favore dei mappali 150 sub 6 e sub 3 e 741/1366 stesso foglio e stesso Comune.
- in subordine, in denegata ipotesi di verificata sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del possesso utile all'usucapione del diritto di passaggio veicolare a carico del mapp. 152 Fg. 14 C.T.
Comune di Conco (VI) ed in favore del mapp. 741-1366, stesso foglio
e stesso Comune, accertarsi e dichiararsi costituita la relativa servitù, peraltro limitatamente alla sola porzione di detta area esattamente individuanda e determinanda in sentenza, necessaria a soddisfare
l'utilità specifica (ogni ulteriore esclusa) del preteso su individuato
“fondo dominante” di ricoverare nel locale garage “mezzi” e/o veicoli di dimensioni compatibili con le attuali dimensioni del portone
(e del locale stesso) ivi esistente ed attualmente a tal fine destinato.
8 In via istruttoria: nominarsi Consulente Tecnico, al quale affidare l'incarico:
- di esattamente e preliminarmente descrivere e rappresentare lo stato dei luoghi, anche graficamente - se del caso previa e/o contestuale acquisizione presso i pubblici Uffici (in primis, “Catasto”) di ogni documentazione “storica” colà depositata e ritenuta utile all'evasione dell'incarico - e così, in particolare dei fondi oggetto di causa (e limitrofi: mapp. 743) e, in particolare consistenza, sviluppo, dimensioni e confini dei mappali 152 di parte appellante e 150, 741-
1366 di parte appellata, anche in relazione al tratto della strada pubblica frontistante denominata Via Rodighieri sulla quale risultano prospicienti e ben visibili nelle mappe e rilievi già esattamente su richiamati ed agli atti di causa in prime cure;
- di dire se, ed in quale misura, un veicolo di dimensioni compatibili con quelle dei locali pretesemente destinati ad autorimessa nei fabbricati per i quali è causa appartenenti ai Signori Pt_1
, e eretti
[...] Parte_2 Parte_3
sui mappali 150 e 741/1366 di cui in atti, debba necessariamente invadere il mapp. 152 conteso di parte appellante per accedere e recedere dai predetti locali di deposito e ricovero.
- Ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte quanto all'ammissione dell'escussione degli ulteriori testimoni ritualmente indicati nella memoria dep.ta il 25/3/2010 ex art. 183 comma 6 n. 2
9 c.p.c. in prime cure e tuttavia non potuti assumere poiché, di fatto, non ammessi dal Giudice (cfr. ordinanza istruttoria 25/5/2010) in ragione della riduzione ex art. 245 c.p.c. della lista testi attorea.
***
Spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità svoltosi avanti al Supremo Collegio e del presente giudizio di rinvio rifusi, condannando per l'effetto al pagamento, in solido tra loro, i signori , e Parte_1 Parte_2
.” Parte_3
Motivi della decisione
In fatto
La causa in oggetto costituisce il giudizio di rinvio introdotto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da , Parte_1
e (R.G. n.1706/2022) e da Parte_2 Parte_3
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (R.G. n.86/2022) a seguito della Controparte_4 Controparte_5
cassazione, con ordinanza n. 18367/2022, della decisione di questa
Corte n. 1710/2016 di riforma della sentenza n. 506/2013 del
Tribunale di Bassano del Grappa.
Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2009,
[...]
e convenivano in giudizio dinanzi al CP_1 Persona_1
Tribunale di Bassano del Grappa Parte_2 Parte_3
10 e – rispettivamente usufruttuari e nudo Parte_3 Parte_1
proprietario del fondo censito al N.C.E.U. del Comune di Conco (VI) al foglio 14, mappale 150, sub 3 e 6 – al fine di ottenere pronuncia di accertamento che il terreno di loro proprietà - censito al C.T. del medesimo Comune al foglio 14, mappale 152 – era libero da pesi e servitù in favore del fondo dei convenuti;
chiedevano, inoltre, che fosse ordinata ai convenuti la cessazione di ogni comportamento illegittimo e lesivo del diritto di proprietà, oltre al risarcimento del danno. A sostegno delle domande proposte esponevano che CP_8
aveva presentato al Comune di Conco, in data 9 febbraio
[...]
2005, un progetto per la costruzione di una casa di civile abitazione al posto di annessi rustici, con richiesta di trasformazione del mappale
150 sub 3 da stalla-scuderia a garage;
che successivamente Pt_2
e avevano donato al figlio
[...] Parte_3 Pt_1
la nuda proprietà del mappale in questione e che quest'ultimo, a
[...]
far data dal mese di settembre 2007, attraversava con mezzi meccanici parte del fondo di loro proprietà senza averne titolo, pur non essendo il fondo dei convenuti intercluso, avendo lo stesso comodo accesso alla via pubblica e nonostante i numerosi moniti volti a porre fine alle turbative arrecate. Tale passaggio di mezzi meccanici comportava un notevole aggravio al fondo di essi attori e, allo stesso tempo, determinava un maggior valore economico della proprietà dei
11 convenuti in ragione di una servitù di passaggio illegittimamente imposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 gennaio 2010,
i convenuti contestavano la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedevano il rigetto, e formulavano domande riconvenzionali dirette ad accertare che era proprietario o, comunque, Parte_1
comproprietario in pari quota con gli attori del mappale 152, foglio 14
CT del Comune di Conco nonché l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del predetto del diritto di servitù di passaggio gravante sul mappale 152 in favore degli edifici mapp. 150 sub 3 e 6 e 741-1366, stesso foglio e stesso Comune.
I convenuti esponevano che il mappale 150 sub 6 e sub 3 non era mai stato oggetto di interventi edilizi e/o delle trasformazioni riferite da parte attrice e che il garage mappale 153 sub 3 era stato da sempre e comunque da oltre cinquant'anni esistente ed utilizzato quale autorimessa e deposito merci. Per accedere e recedere da detto garage i proprietari erano sempre e necessariamente transitati, con auto o mezzi meccanici, anche sul mappale 152, non essendo altrimenti possibile l'accesso.
I convenuti deducevano altresì che era proprietario Parte_1
esclusivo dei mappali 741 e 1366, oggetto di un intervento edilizio di cui al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Conco in data 5
12 maggio 2006; anche parte di tale immobile era stata da sempre, e comunque da oltre quarant'anni, adibita a garage al quale i proprietari erano da sempre, e comunque da oltre quant'anni, acceduti con auto e mezzi meccanici, transitando necessariamente anche sul mappale 152, non essendo altrimenti possibile l'accesso. Oltre quarant'anni addietro minuzzo per rendere possibile l'accesso al predetto garage, Pt_2
aveva eliminato la parte terminale che fuoriusciva dal suolo (“bocca”
o “corona”) di una cisterna esistente davanti al portone, sul mappale
152.
Affermavano altresì che da sempre e comunque da oltre cinquant'anni il mappale 152 era stato utilizzato direttamente anche da essi proprietari dei mappali 150,741 e 1366; inoltre Parte_2
oltre quarant'anni prima, aveva realizzato, a proprie esclusive spese, il muro di sostegno verso la strada provinciale.
Non corrispondeva pertanto al vero quanto affermato dagli attori secondo i quali avrebbe esercitato l'accesso al mappale Parte_1
150 sub 3 solo da settembre 2007 e che solo da tale epoca avrebbe iniziato a transitare sul mappale 152; egli, infatti, direttamente e tramite i suoi danti causa, esercitava il possesso sul mappale 152 ed inoltre transitava per accedere sia al garage mappale 150 sub 3 sia al garage mappale 741, da sempre e comunque da oltre quarant'anni, in modo pubblico, pacifico, continuato ed aveva pertanto maturato sul
13 mappale 152 il diritto di proprietà per intervenuta usucapione ed inoltre il diritto di servitù di passaggio in favore dei sopra indicati beni di cui è proprietario.
Alla prima udienza e con memoria ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c., il patrocinio degli attori contestava la fondatezza della domanda di usucapione del mappale 152 ed eccepiva l'avvenuta interruzione di ogni eventuale uso del mappale in questione da parte dei convenuti in quanto gli attori avevano da sempre, e comunque da oltre cinquant'anni, goduto e utilizzato in maniera continuativa il suddetto mappale;
contestava altresì la fondatezza della domanda di accertamento della servitù di passaggio a carico del ridetto mappale per mancanza dei presupposti di legge non avendo i convenuti posseduto il passaggio in maniera pubblica pacifica e continuativa per oltre vent'anni. Gli attori, infatti, oltre ad avere utilizzato continua attivamente il mappale 152 quale parcheggio delle proprie auto nonché di quelle dei loro familiari e amici, avevano diffidato ripetutamente i convenuti a non passare e a non utilizzare illegittimamente il mappale
152 e a cessare ogni molestia determinando con ciò una pacifica interruzione dell'uso illegittimo da parte di altri ai fini dell'usucapione.
(madre degli attori) aveva provveduto tramite il Persona_2
proprio geometra a materializzare i confini del mappare 152 CP_9
mediante l'apposizione di pozzetti a tutt'ora presenti;
la predetta, inoltre, aveva utilizzato la stanzetta denominata garage di cui al
14 mappale 150 sub 3 quale autorimessa dal 1948 sino al 30 luglio 2005 ogni anno e per tutto il periodo estivo in maniera continuativa ed ininterrotta;
il diritto d'uso le era stato attribuito dai danti causa degli attuali convenuti nell'atto di compravendita e cessione di quote del 7 dicembre 1948 n. rep. 3076 n. racc. 1249 notaio . Il patrocinio Per_3
attoreo contestava altresì l'asserito utilizzo come garage, da oltre quarant'anni, della stanza di cui al mappale 741 in quanto tale vano era stato in realtà accatastato a stalla sino, almeno, l'anno 2007 e da sempre effettivamente adibito a tale destinazione;
contestava infine che convenuti avessero da sempre provveduto alla manutenzione del mappale 152.
A seguito dell'espletata istruttoria, per interrogatorio e per testi, con sentenza n. 506/2013 depositata in data 14 ottobre 2013, il Tribunale di Bassano del Grappa così decideva:
“- rigetta le domande attoree;
- accoglie le domande riconvenzionali, e per l'effetto:
A) accerta e dichiara , comproprietario in pari quota Parte_1
con gli attori, del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco (VI) costituito dall'area scoperta antistante i mapp. 741 e 150 sub 6 e sub
3 stesso foglio e stesso Comune, per maturata usucapione;
15 B) accerta e dichiara la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco ed in favore dei mapp. 150 sub 6 e sub 3, e mapp. 741 - 1366, stesso foglio
e stesso Comune, per intervenuta usucapione;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi € 8.845,00, di cui
€ 8.500,00 per compensi professionali, 340,00 per anticipazioni ed €
5,00 per spese, oltre ad accessori”.
Il Tribunale, alla luce dell'istruttoria espletata, accertava che Pt_1
aveva esercitato “da oltre cinquant'anni” il compossesso sul
[...]
mapp. 152 di proprietà , unitamente agli attori, sia CP_1
personalmente che tramite i suoi danti causa, in modo pacifico, pubblico e continuato essendo quindi divenuto comproprietario per usucapione.
Quanto all'eccepita interruzione del periodo ventennale del possesso esercitato dai convenuti tramite la posa di cippi delimitanti i confini della proprietà e le diffide verbali rivolte dagli verso i Pt_4
convenuti, il Tribunale rilevava che ciò comunque non aveva impedito ai convenuti di utilizzare il mapp. 152, oltre al fatto che l'usucapione era già intervenuta in precedenza, e che le diffide verbali non erano idonei mezzi interruttivi il termine utile per usucapire.
16 Il Tribunale accoglieva altresì la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del diritto di servitù a favore del mapp. 150 sub. 3 e 6, nonché dei mapp. 741 e 1366, considerato che “ Pt_1
, personalmente o tramite i suoi danti causa e
[...] Parte_2
, transita da oltre quarant'anni sul mapp. Parte_3
152”.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2014, , Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
queste ultime quali eredi legittime di ,
[...] Persona_1
proponevano tempestivo appello deducendo che le prove testimoniali e documentali assunte dal Tribunale non erano idonee a qualificare il compossesso degli appellanti ai fini dell'usucapione della comproprietà del terreno mapp. 152 e nemmeno a provare l'usucapione della servitù di passaggio sul medesimo, la quale, tra l'altro, non potrebbe comunque essere usucapita per difetto di apparenza. In subordine, chiedevano che venisse accertata l'usucapione limitatamente alla porzione di area necessaria a soddisfare l'utilità specifica del preteso fondo dominante.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
20 giugno 2014, eccepita l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali nonché delle nuove allegazioni ed eccezioni formulate e
17 comunque la loro infondatezza ed affermata la corretta valutazione delle prove da parte del Tribunale, chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza n. 1710/2016 pubblicata in data 22 luglio 2016, la Corte
d'appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, accoglieva l'appello così decidendo:
“in accoglimento delle domande formulate in prime cure dagli odierni appellanti, qui riproposte, accertarsi e dichiararsi che il terreno mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco (VI) in Frazione Fontanelle
Contrà Rodigheri, meglio descritto in narrativa e fin qui negli atti di causa, è libero da servitù, in specie di passaggio veicolare, con ogni mezzo, in favore dei mapp.li 150 sub 6 e sub 3, e mapp.li 741-1366, stesso foglio e stesso Comune;
rigetta la domanda di usucapione della comproprietà e della servitù fornulata dai Signori , Parte_1
e : ordina al "Conservatore" Parte_2 Parte_3
dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Schio (VI), la cancellazione delle trascrizioni della sentenza in prime cure (dell'allora) Tribunale di
Bassano del Grappa n. 506/13 (20 febbraio -14 ottobre 2013) qui gravata, eseguite in data 7/2/2014 ai nn. 862 Reg. Part. 1064 Reg. Gen
(Rep. 5635/1) quanto al capo relativo all'acquisto della comproprietà del Mapp. 152 Foglio 14 C.T, Comune di Conco (VI) e nn. 863 Reg.
18 Part. 1065 Reg. Gen, quanto alla costituzione del diritto reale di servitù di passaggio a carico del ridetto mapp. 152 ed a favore dei mappali 150 sub 6 e sub 3 e 741/1366 stesso foglio e stesso Comune.
Condanna parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 5.000 oltre 675 contributo, spese generali,
CPA e Iva per l'appello e in euro 7.254 oltre spese generali, CPA, Iva
e contributo unificato per il primo grado”.
Con ricorso notificato il 20 febbraio 2017, Parte_3
e impugnavano la sentenza Parte_2 Parte_1
d'appello avanti la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di sette motivi.
Col primo motivo lamentavano il fatto che la Corte d'appello aveva ammesso nuova documentazione poi ritenuta rilevante per la decisione;
col secondo motivo denunciavano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, e cioè che l'accesso e l'uscita dalle proprietà comportavano necessariamente il transito sul Pt_1
mapp. 152. La Corte aveva affermato che non era indispensabile passare per il mapp. 152, senza però tenere conto che controparte aveva iniziato l'azione proprio al fine di impedire l'ingresso ai portoni attraverso detto mappale e aveva altresì affermato di aver diffidato da oltre cinquant'anni i convenuti dal transito. Col terzo motivo
19 lamentavano l'accoglimento dell'eccezione di tolleranza dei proprietari sull'uso del loro bene da parte di terzi, avanzata tardivamente e pertanto inammissibile, e comunque non provata;
col quarto motivo, denunciavano che la Corte d'appello, dichiarando che il passaggio dei era avvenuto per tolleranza, aveva omesso di Pt_1
considerare che gli avevano chiesto l'inibizione del Controparte_6
passaggio e avevano sostenuto di aver diffidato più volte i convenuti nel corso degli anni;
col quinto, sesto e settimo motivo i ricorrenti lamentavano l'omesso esame di fatti controversi e decisivi relativamente al possesso della servitù di passaggio dagli stessi esercitata sul terreno mappale 152, all'apparenza di detta servitù ed al possesso da essi esercitato sul ridetto mappale.
Con controricorso del 29 marzo 2017 si costituivano gli
[...]
contestando le deduzioni dei ricorrenti e chiedendo che Parte_5
venisse dichiarata l'inammissibilità dei motivi e del ricorso.
Con ordinanza n. 18367/2022 depositata in data 8 giugno 2022, la
Suprema Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso così decidendo:
“accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d'appello di Venezia,
20 altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.”
Quanto al quinto, sesto e settimo motivo la S.C. osservava che, salva la piena discrezionalità nella valutazione delle risultanze probatorie, sussiste travisamento della prova “quando il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime
e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando
l'antinomia”; ciò implica “una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale”.
Tanto premesso, il Supremo Collegio concludeva che “la sentenza impugnata […] non solo non mostra di avere avuto piena consapevolezza degli elementi probatori evidenziati nel ricorso, ma, addirittura, li riporta travisati, con la conseguenza che il costrutto assertivo risulta gravemente leso su un punto decisivo dalla irrisolvibile contraddizione che ne è derivata”.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16/23 settembre
2022, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno riassunto la causa richiamandosi integralmente alle deduzioni, eccezioni e domande formulate nei gradi precedenti, ribadendo
21 l'infondatezza dell'appello degli , l'inammissibilità Controparte_6
della nuova documentazione prodotta e della nuova eccezione di tolleranza, in quanto tardiva, non provata e contrastante con quanto sostenuto in precedenza dagli stessi . Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2023,
e , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
hanno formulato istanza di riesame nel merito della causa, alla luce del dictum della Suprema Corte, ai fini di statuire sulle domande delle parti all'esito della complessiva rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti nel corso del processo e ritenuti dal Supremo Collegio non compiutamente valutati nella sentenza cassata.
Con atto di citazione in riassunzione del 29 settembre 2022, la causa è stata riassunta altresì da , Controparte_1 Controparte_2
e con giudizio iscritto sub n. 1786/2022 CP_3 CP_4 CP_5
R.G., i quali, riproponendo le questioni dichiarate assorbite dalla
Suprema Corte e l'eccezione di nullità afferente alla proposizione delle due domande riconvenzionali di preteso acquisto per usucapione della proprietà/comproprietà del mapp. 152, hanno fatto istanza di riesame nel merito della causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 ottobre 2022, Pt_1
, e hanno contestato le
[...] Parte_2 Parte_3
deduzioni e le domande degli attori ritenendole infondate in fatto e in
22 diritto, chiedendo altresì che la causa n. 1786/2022 venisse riunita con la n. 1706/2022, istanza accolta con ordinanza del 16 febbraio 2023.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Ai fini della decisione pare opportuno, al fine di correttamente delimitare il perimetro del presente giudizio, richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione ad oggetto e portata del giudizio di rinvio.
È principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello
23 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. Cass. n. 20148/2022; Cass. n.
20320/2021; Cass. n. 5137/2019; Cass. n. 4096/2007; Cass. n.
13719/2006).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività
d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (v. per tutte Cass. n. 4018/2006); invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata.
Da tale circostanza deriva che sono definitivamente cristallizzate le preclusioni e le situazioni processuali che si sono verificate a carico di ciascuna di esse, con conseguente impossibilità di ampliare il thema decidendum.
Pare superfluo ricordare che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del Giudice di rinvio (v., in tal senso, Cass. n. 28751/2017; Cass. n. 18677/2011; Cass. n.
11767/1990).
24 Venendo al caso di specie, la Cassazione, con l'ordinanza n.18367/2022, ha accolto il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso con i quali i ricorrenti, come osservato dalla Suprema Corte, avevano denunciato “omesso esame di un fatto controverso e decisivo sub specie di travisamento della prova, esponendo in sintesi:
- a dispetto di quanto affermato dalla sentenza le deposizioni di
e erano precise e dimostravano l'animus possidendi Tes_1 Tes_2
dei ricorrenti e la Corte d'appello aveva omesso di esaminare i capitoli di prova confermati dai testi ("Vero che il Sig. , Parte_1
direttamente e tramite i suoi danti causa e Parte_2 Parte_3
, transita da oltre 40 anni sul mappale n.152 di cui è causa
[...]
in modo pubblico, pacifico e continuato per accedere e recedere, da e per la via pubblica, con auto e mezzi meccanici, sia al garage mappale
150 sub 2 sia al garage mappale n.741, meglio indicati in comparsa di risposta, i cui portoni si affacciano sul predetto mappale 152"); del pari aveva confermato la circostanza il teste Tes_3
- di conseguenza la sentenza aveva violato l'art. 1141 c.c., in quanto avrebbe dovuto riconoscere la situazione possessoria;
- la sentenza non aveva tenuto conto della foto prodotta in atti (foto 3 del doc. 2), dalla quale si traeva che l'uscita dell'autovettura dal garage di cui al mappale 741 era impedita dal posteggio di altra autovettura sul mappale 152;
- le opere che rendono apparente la servitù potevano riguardare anche
25 il fondo dominante ed esaminando la foto si coglieva che "il terreno mappale 152 fronteggiante i portoni di garages di cui si discute è necessariamente asservito al transito per accedere e recedere dai garages stessi";
- la sentenza aveva omesso di esaminare il fatto di cui al capitolo di prova n. 6 dedotto dai convenuti in primo grado e confermato dai testi
e : "Vero che il sig. direttamente e Tes_3 Tes_2 Parte_1
tramite i suoi danti causa e Parte_2 Parte_3
da oltre 50 anni utilizza il mappale 152 anche quel pertinenza degli antistanti fabbricati mappali 150 sub 3 e sub 6 e mappale 741-1366, meglio indicati in comparsa di risposta, tramite deposito di merce e per accedere e recedere da e per gli stessi anche a piedi";
- la Corte d'appello non aveva valutato che i ceppi, collocati a raso, non impedivano il passaggio, come risultava dalla foto (doc. 6);
- né che il possesso del mappale 152 si era protratto continuativamente per vari decenni, senza che i possessori lo avessero mai perduto.”.
La Corte di Cassazione, in accoglimento dei ridetti motivi, ha così argomentato:
“Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo,
S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016).
26 Resta, tuttavia, censurabile l'ipotesi del "travisamento della prova".
Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, essa ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l'antinomia.
Proprio in linea con l'enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3,
n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice;
infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n.
27 3796, 14/2/2020, Rv. 657055).
In effetti, la sentenza impugnata, come si vede dal raffronto della sintesi di essa con gli specifici elementi probatori evidenziati con i motivi in esame, non solo non mostra di avere avuto piena consapevolezza degli elementi probatori evidenziati in ricorso, ma, addirittura, li riporta travisati, con la conseguenza che il costrutto assertivo risulta gravemente leso su un punto decisivo dalla irrisolvibile contraddizione che ne è derivata.”.
Occorre pertanto, alla luce dell'indicazione delle indicazioni e dei principi enunciati dalla Cassazione, (ri)valutare il compendio probatorio acquisito, entro il perimetro delineato dall'ordinanza di rinvio, emendandolo dall'errore di percezione del contenuto oggettivo della prova in cui è incorso il Giudice d'appello.
La Corte d'appello, con riferimento all'usucapione della servitù di passaggio, ha, tra l'altro, affermato che “le prove testimoniali del primo grado riferiscono del passaggio degli appellati per accedere al loro garage, ma non è provato che tale passaggio interessi proprio il mappale 152 piuttosto che la strada comunale”, che “l'autorimessa frutto della ristrutturazione è di recente realizzazione” (pag. 6), che “I testi e confermano genericamente il passaggio sulla Tes_1 Tes_2
particella n. 152 per "accedere e recedere da e la via pubblica", ma va detto che tale accesso e recesso sono consentiti dal tratto della strada comunale Rodighieri, a prescindere dal transito sulla particella
28 152. Tali testimonianze risultano generiche, non precise relativamente al tempo in cui sarebbero avvenuti i fatti e sulla loro continuità e pacificità nonché sull'animus possidendi dei ” e che “Le prove Pt_1
raccolte in primo grado confermano il possesso di parte appellante sul mappale 152 e il passaggio di parte appellata con propri mezzi su di un'area che verosimilmente era la strada comunale. Ad ogni modo vi fosse stato un passaggio anche sul mappale 152, non è dato di sapere su quale parte e con che continuità e pacificità sia avvenuto”
(pagg. 7 ed 8).
In realtà, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, le testimonianze dei testi in questione non possono tacciarsi di genericità, avendo i predetti confermato il seguente capitolo di prova (cap. 2 memoria istruttoria a prova diretta dei convenuti): “Vero che il sig.
, direttamente e tramite i suoi danti causa Parte_1 Pt_2
e , transita da oltre 40 anni sul
[...] Parte_3
mappale n. 152 di cui è causa in modo pubblico, pacifico e continuato per accedere e recedere, da e per la via pubblica, con auto e mezzi meccanici, sia al garage mappale n. 150 sub 3 sia al garage mappale
n. 741, meglio indicati in comparsa di risposta, i cui portoni si affacciano sul predetto mappale 152;”.
Il capitolo indica con puntualità il fondo servente ed i fondi dominanti nonché il periodo dell'affermato possesso del passaggio ad
29 usucapionem nonché i soggetti che nel tempo lo hanno esercitato. La conoscenza dei fatti e dei luoghi di causa da parte dei testimoni emerge dalla dichiarazione di nata a [...] il 13 Testimone_4
febbraio 1943, che ha riferito di abitare “a circa 10 m. in linea d'aria con il mapp. 152” e di , nato a [...] il 24 novembre Testimone_5
1939, che ha riferito di risiedere “a circa 50-100 m. in linea d'aria dai luoghi di causa”.
Le testimonianze in oggetto non risultano smentite da prova contraria di parte attrice (richiesta svolta nelle memorie istruttorie, cui la parte non ha dato seguito), che, all'esito dell'assunzione, non ha chiesto chiarimenti o precisazioni né eccepito l'inattendibilità dei testi.
Anche precedentemente alla ristrutturazione il mappale 741 veniva utilizzato dai convenuti come garage;
la foto allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 2 n.3 evidenzia che all'interno del ridetto mappale era parcheggiata una autovettura ed altresì che l'uscita della stessa era preclusa dal parcheggio di altra autovettura sul mappale 152. Anche il garage accanto, corrispondente al mappale 150 sub 3, è rappresentato dalla foto in questione (il portone è chiuso), sicché anche in relazione ad esso valgono le medesime considerazioni.
La Corte d'appello, con la sentenza cassata, non ha tenuto in alcuna considerazione detta foto, affermando che “tale accesso e recesso sono consentiti dal tratto della strada comunale Rodighieri, a prescindere
30 dal transito sulla particella 152” e che “Le prove raccolte in primo grado confermano il passaggio di parte appellata con propri mezzi su di un'area che verosimilmente era la strada comunale”.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice d'appello, invece, le testimonianze assunte hanno inequivocabilmente confermato il transito dei convenuti-appellati sul mappale 152 e ciò per accedere e recedere “sia al garage mappale n. 150 sub 3 sia al garage mappale
n. 741”.
Né trova riscontro sul terreno probatorio l'affermazione della Corte
d'appello per cui l'istruttoria avrebbe confermato il passaggio dei convenuti-appellati “su di un'area che verosimilmente era la strada comunale”; tale affermazione, infatti, non risulta suffragata da alcun oggettivo elemento ritualmente acquisito al processo ed è formulata in termini perplessi (“verosimilmente”), così come, del resto, l'intera motivazione della sentenza (“Le prove prese in considerazione dal
Tribunale potrebbero essere valutate diversamente…”; “Questa diversa possibile lettura delle prove testimoniali…”; “Anche il deposito di merci potrebbe essere saltuario … l'asportazione della corona della cisterna potrebbe configurare …”).
La Corte d'appello, omettendo di valorizzare le testimonianze che avevano confermato il possesso ad usucapionem della servitù di passaggio da parte dei convenuti-appellati, ha violato il disposto di cui
31 all'art. 1141, comma 1, c.c.; né gli attori-appellanti hanno dimostrato che l'esercizio del potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio era iniziato come detenzione.
La Corte d'appello, inoltre, escludendo l'apparenza e quindi l'usucapibilità della servitù di passaggio per cui è lite (“ … falciatura, inghiaiatura e rimozione della corona della cisterna (anche qualora avessero veramente interessato in specifico il mappale 152) non costituiscono di per se opere permanenti funzionali al passaggio, sicchè l'usucapione della relativa servitù non è possibile.” pag. 9) non ha considerato che la documentazione fotografica prodotta dai convenuti, ed in particolare dalla foto n.3 del doc.2 dà conto della apparenza delle servitù di passaggio, determinata dai portoni dei due garages che affacciano sul mappale 152
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il requisito dell'apparenza di una servitù discontinua – qual è quella di passaggio – richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante;
tali opere possono anche insistere sul fondo dominante e devono essere tali da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario
32 del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante (v. Cass n.32816/2023 relativa ad una servitù di veduta).
Nel caso di specie l'accesso ed il recesso dai garages sono possibili solo transitando sul mappale 152.
Con riferimento all'usucapione della comproprietà, il Giudice di secondo grado ha affermato che “… le prove raccolte in primo grado confermano il possesso esclusivo di parte appellante sul mappale
152…” e che “Quanto sostenuto da parte appellata e dai suoi testi non pare quindi sufficiente alla Corte per supportare la statuizione di compossesso ultraventennale che, secondo il Tribunale avrebbe portato parte appellata alla comproprietà del già citato mappale per usucapione. Appare altresì irrilevante il preteso parcheggio di 2 autovetture di terzi in corrispondenza del mappale 152, contenute in foto prodotte dagli appellati in primo grado, e la testimonianza del teste di parte appellata sul fatto che tale Testimone_4
parcheggio fosse avvenuto su disposizione degli odierni appellati;
trattandosi probabilmente di fatti episodici e non continuativi. Non è provata la continuità e pacificità del fatto” (pag. 7) ed altresì che “non risulta sufficientemente provato che l'inghiaimento e lo sfalcio delle erbe abbiano avuto per oggetto proprio ed in specifico il terreno di
33 cui è causa e non il tratto di strada comunale via Rodighieri …” (pag.
8).
Anche in questo caso emerge il disallineamento tra il dato probatorio acquisito e ciò che la Corte d'appello ha letto. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, le deposizioni dei testi in questione non possono considerarsi generiche, avendo i predetti confermato il seguente capitolo di prova (cap. 1 memoria istruttoria a prova diretta dei convenuti): “Vero che il sig. , Parte_1
direttamente e tramite i suoi danti causa e Parte_2
, da oltre 50 anni utilizza il mappale n. 152 di Parte_3
cui è causa e ciò tramite taglio dell'erba, inghiaiamento, esecuzione di lavori di manutenzione, parcheggio di auto e di mezzi meccanici, agricoli e non;
”.
Il capitolo indica con precisione il periodo dell'affermato possesso ad usucapionem nonché i soggetti che nel tempo lo hanno esercitato. La testimonianza confermativa del capitolo da parte di Testimone_4
e è avvalorata dalla vicinanza dell'abitazione
[...] Testimone_5
della predetta al mappale 152. Anche il teste ha Testimone_6
confermato la circostanza “e ciò quantomeno dal 1967, anno in cui ho cominciato a frequentare casa .”. Pt_1
Dette testimonianze non possono ritenersi contraddette dalle testimonianze rese dai testi di parte attrice, che si sono limitati a
34 confermare l'utilizzo del mappale 252 dalla famiglia , dal CP_1
1978, l'utilizzo di tale aerea per il parcheggio delle auto e, in estate, per incontri familiari ed in particolare per lo svolgimento della festa di compleanno di . Controparte_2
Tali circostanze, tuttavia, non valgono ad escludere il comprovato compossesso del mappale in questione da parte dei convenuti- appellati, in quanto, come condivisibilmente osservato dal primo
Giudice, in conformità al costante insegnamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, un immobile di proprietà esclusiva può essere oggetto di un compossesso pro indiviso tra lo stesso proprietario ed un terzo, il quale, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, può acquistare la comproprietà pro indiviso del bene stesso, nella misura corrispondente al possesso esercitato.
La motivazione della Corte d'appello non coglie il contenuto oggettivo dei dati probatori acquisiti al processo esprimendosi, ancora una volta, in termini dubitativi e perplessi sulla confermata circostanza del parcheggio di auto sul pappale 152 “su disposizione degli odierni appellati;
trattandosi probabilmente di fatti episodici e non continuativi” e sull'inghiaiamento e lo sfalcio di tale mappale da parte dei convenuti, non ritenendo sufficientemente provato che dette attività “abbiano avuto per oggetto proprio ed in specifico il terreno di cui è causa e non il tratto di strada comunale via Rodighieri …”.
35 Assodata la continuità del possesso, la pacificità dello stesso non può essere esclusa dalle asserite diffide, non adeguatamente comprovate;
il capitolo 3 della memoria istruttoria attorea (”Vero che Nell'anno
2006 in occasione dell'intervento dei carabinieri di lusiana i sigg.ri
hanno diffidato i sigg.ri a non invadere la propria CP_1 Pt_1
proprietà di cui al mapp. 152”) è stata confermata dal teste solo de relato ex parte actoris e non ha trovato ulteriore Tes_7
riscontro. In ogni caso la mera diffida non è idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem in quanto, a tal fine, occorre un atto che privi il possessore del potere di fatto sulla cosa o un atto giudiziario come la notifica di un atto di citazione.
L'apposizione dei blocchetti di cemento per la materializzazione dei confini del mappale 152, nell'anno 2004, da parte degli attori- appellanti, non ha impedito l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti-appellati della comproprietà di detta area, essendo a tale data già trascorso il periodo utile ad usucapire e, comunque, non precludendo tali blocchetti, infissi a raso terreno, l'utilizzo dell'area in questione e la circolazione sulla stessa.
Con l'ordinanza di rinvio la Suprema Corte ha rigettato il primo ed il terzo motivo con i quali i ricorrenti avevano lamentato, rispettivamente, il fatto che la Corte d'appello avesse ammesso nuova
36 documentazione ed avesse accolto l'eccezione di tolleranza dei proprietari sull'uso del loro bene da parte di terzi.
La Suprema Corte ha osservato che i nuovi documenti prodotti non erano stati ritenuti decisivi ai fini della decisione della Corte d'appello e che l'eccezione di tolleranza non costituiva il fondamento della pronuncia.
Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo concernente l'inesistenza della tolleranza, è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte poiché,
a prescindere da ogni altra considerazione, la sentenza non aveva posto a base della decisione il predetto istituto.
È comunque pacifico che, ai sensi dell'art.345 c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova.
Quanto all'eccezione di tolleranza, posto che, come osservato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, detta eccezione non ha costituito il fondamento della pronuncia della sentenza cassata, essendosi limitata la Corte a “una anodina dubitativa evocazione, rimasta priva di decisività”, va altresì rilevato che la tolleranza dei proprietari sull'uso del loro bene da parte di terzi non risulta comprovata dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie ed è altresì contraddetta dalla stessa
37 impostazione dell'atto di citazione e delle memorie ex art.183, comma
6, c.p.c. del giudizio di primo grado.
La Suprema Corte, inoltre, ha dichiarato assorbito il secondo motivo assorbito dall'accoglimento in parte qua dei motivi cinque, sei e sette;
con il secondo motivo i ricorrenti avevano denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la decisione affermato che non fosse indispensabile passare per la part. 152 al fine di accedere ai due portoni di proprietà senza tenere conto che la Pt_1
controparte aveva iniziato l'azione proprio al fine di impedire l'ingresso ai predetti portoni attraverso la particella 152.
Anche in questa sede il motivo può ritenersi assorbito da quanto esposto in ottemperanza al rinvio, chiaramente emergendo dalla sopra estesa motivazione che per entrare ed uscire dai garages di proprietà
è indispensabile transitare sul mappale 152. Pt_1
Gli attori-appellanti ripropongono in sede di rinvio l'eccezione di nullità – già proposta in appello, nella comparsa conclusionale – delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti, di acquisto per usucapione della proprietà e di acquisto pet usucapione della comproprietà, in quanto tra di loro incompatibili.
Su tale eccezione la Corte d'appello non si è pronunciata ed ha accolto nel merito le domande degli attori-appellanti; sul mancato accoglimento dell'eccezione i predetti non hanno proposto ricorso
38 incidentale, neppure condizionato, con la conseguenza che sul punto si è formato un giudicato implicito.
Risulta altresì infondata l'ulteriore eccezione svolta dagli attori- appellanti, di incompatibilità tra la richiesta di usucapione della comproprietà del mappale 152 e la richiesta di usucapione di servitù di passaggio su detto bene per accedere agli adiacenti fondi di proprietà esclusiva, considerato che la comproprietà del bene non equivale e non comporta il diritto di servitù di passaggio.
In definitiva, per quanto sopra esposto, la sentenza n.1710/2016 della
Corte d'appello di Venezia va riformata, con conseguente rigetto delle domande attoree ed accoglimento delle domande riconvenzionali dei convenuti.
E' pertanto necessario procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e nei confronti di
[...] Controparte_4 Controparte_5
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_10
Quanto al parametro della liquidazione delle spese, deve farsi riferimento al D.M. n. 147/2022 (riferimento normativo da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) nell'ambito dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa” e sulla base di un compenso prossimo ai medi.
39 Pertanto, in applicazione dei criteri sopra esposti, , Controparte_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
sono tenuti al pagamento, a titolo di spese, in favore di
[...]
, e dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti importi:
- in relazione al primo grado (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) euro 7.600,00 per compensi ed euro 340,00 per anticipazioni;
- in relazione al grado di appello (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi;
- in relazione al grado avanti la Corte di Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
- in relazione al presente giudizio di rinvio (fasi: studio, introduttiva, decisionale) euro 6.900,00 per compensi ed euro
875,20 per anticipazioni;
il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo in sede di rinvio dalla sentenza della Suprema
Corte n. 18367/2022 così provvede: in totale riforma della sentenza della Corte d'appello, n.1710/2016
40 a) rigetta le domande proposte da , Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
b) accoglie le domande riconvenzionali proposte da , Parte_1
e e per l'effetto: Parte_2 Parte_3
- accerta e dichiara , comproprietario in pari quota Parte_1
con gli attori, del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di Conco (VI) costituito dall'area scoperta antistante i mapp. 741 e 150 sub 6 e sub 3 stesso foglio e stesso Comune, per maturata usucapione;
- accerta e dichiara la costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo a carico del mapp. 152 Fg. 14 C.T. Comune di
Conco ed in favore dei mapp. 150 sub 6 e sub 3, e mapp. 741 -
1366, stesso foglio e stesso Comune, per intervenuta usucapione;
c) condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e a rifondere a
[...] Controparte_4 Controparte_5
, e le Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite dei seguenti gradi di giudizio, così liquidate: in relazione al primo grado euro 7.600,00 per compensi ed euro
340,00 per anticipazioni;
in relazione al grado di appello euro
6.900,00 per compensi;
in relazione al grado avanti la Corte di
Cassazione euro 5.000,00 per compensi;
in relazione al presente
41 giudizio di rinvio euro 6.900,00 per compensi ed euro 875,20 per anticipazioni;
Venezia, 28 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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