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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56762/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56762/2024 promossa da:
, n. il a (C.F. ), CUI rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PARISI CARLOFERNANDO ** e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il che ha chiesto compensarsi le spese di lite Controparte_1
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
1 per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
La documentazione prodotta non dimostra la cittadinanza/nazionalità italiana dell'avo dei ricorrenti e dei suoi discendenti. Nello specifico il certificato di nascita dell'ava dei ricorrenti riporta che la stessa è nata in [...] comune del frusinate, ma non attesta nulla in ordine alla cittadinanza/nazionalità. Parimenti anche per i genitori dell'ava non è indicata nazionalità/cittadinanza, ma solo nome e cognome. Nel certificato negativo di naturalizzazione si afferma che l'ava è ”natural de Italia”, intendendosi tale espressione come luogo di origine o provenienza: si tratta però di attestazione che non prova la cittadinanza o la nazionalità e che non è chiaro da dove venga desunta;
va aggiunto l'autorità brasiliana non ha la competenza per attribuire o riconoscere la cittadinanza italiana. Nel certificato di matrimonio si certifica il luogo delle nozze davanti all'ufficiale dello stato civile italiano, ma nulla in ordine a cittadinanza o nazionalità.
Dette circostanze non possono reputarsi provate con il principio di non contestazione, poiché la cittadinanza è sottoposta a pubblicità notizia mediante trascrizione nei registri dello stato civile.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
Pag. 2 di 3 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite vanno compensate per via della richiesta della soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56762/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese
Roma 10/06/2025
Il Giudice
MO SC
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56762/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56762/2024 promossa da:
, n. il a (C.F. ), CUI rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PARISI CARLOFERNANDO ** e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il che ha chiesto compensarsi le spese di lite Controparte_1
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
1 per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
La documentazione prodotta non dimostra la cittadinanza/nazionalità italiana dell'avo dei ricorrenti e dei suoi discendenti. Nello specifico il certificato di nascita dell'ava dei ricorrenti riporta che la stessa è nata in [...] comune del frusinate, ma non attesta nulla in ordine alla cittadinanza/nazionalità. Parimenti anche per i genitori dell'ava non è indicata nazionalità/cittadinanza, ma solo nome e cognome. Nel certificato negativo di naturalizzazione si afferma che l'ava è ”natural de Italia”, intendendosi tale espressione come luogo di origine o provenienza: si tratta però di attestazione che non prova la cittadinanza o la nazionalità e che non è chiaro da dove venga desunta;
va aggiunto l'autorità brasiliana non ha la competenza per attribuire o riconoscere la cittadinanza italiana. Nel certificato di matrimonio si certifica il luogo delle nozze davanti all'ufficiale dello stato civile italiano, ma nulla in ordine a cittadinanza o nazionalità.
Dette circostanze non possono reputarsi provate con il principio di non contestazione, poiché la cittadinanza è sottoposta a pubblicità notizia mediante trascrizione nei registri dello stato civile.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
Pag. 2 di 3 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite vanno compensate per via della richiesta della soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56762/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese
Roma 10/06/2025
Il Giudice
MO SC
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