Art. 2.
Il Banco di Napoli, quale istituto sovventore facente parte del Consorzio sovvenzioni ipotecarie di Napoli, e' autorizzato a rimborsare agli altri enti sovventori e, cioe' alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde di Milano, alla Cassa di risparmio di Torino, all'Istituto Opere Pie di San Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di risparmio di Roma, le quote da essi conferite a suo tempo giusta la legge istitutiva, e le successive disposizioni, determinandole in base alla situazione al 30 giugno 1948 risultante da apposito bilancio di liquidazione all'uopo redatto dal Consorzio ed accettato dagli enti sovventori.
Il Banco di Napoli, quale istituto sovventore facente parte del Consorzio sovvenzioni ipotecarie di Napoli, e' autorizzato a rimborsare agli altri enti sovventori e, cioe' alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde di Milano, alla Cassa di risparmio di Torino, all'Istituto Opere Pie di San Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di risparmio di Roma, le quote da essi conferite a suo tempo giusta la legge istitutiva, e le successive disposizioni, determinandole in base alla situazione al 30 giugno 1948 risultante da apposito bilancio di liquidazione all'uopo redatto dal Consorzio ed accettato dagli enti sovventori.