Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03280/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3280 del 2022, proposto da
Sinergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di reiezione FIS 1210913-2022/2022, in data 8 settembre 2022, comunicato via PEC alla Società in data 11 settembre 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/05/2022.0328071 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. 148/2015, per il periodo 1° maggio 2022- 31 maggio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Sinergie S.r.l., svolge attività di organizzazione e gestione convegni e fiere risultando inquadrata ai sensi della legge n. 88/89 nel correlato settore di commercio.
1.1. L’attività d’impresa della ricorrente, soprattutto in seguito alle restrizioni normative allora ancora presenti a causa della pandemia da Covid-19, aveva subito un rilevante rallentamento, cosicchè a seguito di un accordo sindacale raggiunto in data 11.2.2022 con la RSA aziendale, il successivo 22.2.2022 la Società presentava presso la competente sede INPS istanza di accesso al FIS (Fondo Integrazione Salariale) previsto dall’art. 2 bis della L. 148/2015, sul presupposto di avere un organico superiore alle 15 unità e di non aderire ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del medesimo D.lgs. 148/2015.
1.2. L’accordo presentato e allegato prevedeva complessivamente 26 settimane di integrazione salariale distribuite nel corso del cd “ biennio mobile ”. A seguito della prima istanza venivano presentate nei mesi successivi diverse richieste di proroga all’interno del medesimo massimale temporale richiesto, fino alla presentazione dell’istanza n. prot. 4900.14/06/2022.0381335 del 14.6.2022, contenente un’ulteriore richiesta di proroga relativa al periodo 1 maggio-31 maggio 2022.
1.3. Sennonchè, dopo aver riconosciuto l’integrazione per i periodi precedenti sulla base del medesimo accordo sindacale e della medesima causale, quanto all’ultima richiesta l’INPS - pur dopo le integrazioni presentate dalla Società e che dimostravano la previa comunicazione dell’istanza oggetto di causa alle OOSS in data 8.6.2022 - con la nota impugnata nel gravame introduttivo aveva negato l’accesso alla richiesta provvidenza, eccependo la “ Integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale ” e in particolare che “ Non ci sono elementi sufficienti atti a valutare il corretto esperimento della procedura di consultazione sindacale, in quanto non è stata fornita la documentazione a comprova di essa prevista dalla normativa vigente, e come richiesta a cui non è stato fornito riscontro ”.
1.4. Avverso il diniego la Società ha proposto il gravame che ne occupa affidandosi a un unico motivo, distinto in sottoparagrafi e così rubricato: “ Violazione degli articoli 10 ed 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - Violazione dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta ”, rimarcando innanzitutto di aver presentato tutte le integrazioni documentali richieste, contestando la legittimità degli elementi a fondamento del diniego.
1.5. L’Inps si è costituita in giudizio, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, è stata introitata per la decisione all’esito della odierna udienza, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso è fondato, (cfr., in fattispecie analoga, trattata sempre nella udienza del 13 febbraio 2026, TAR Lombardia, II, 26 febbraio 2026, n. 934).
2.1. Va, in via liminare, rammentato il disposto di cui al comma 1 dell’art. 14 D.lgs. n. 148/2015 in base al quale: “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati [...]” .
2.2. Rispetto all’adempimento ivi previsto la ricorrente, in data 22.2.2022, aveva comunicato all’INPS l’accordo sindacale concluso in data 11.2.2022; prima della presentazione dell’istanza oggetto di causa, intervenuta in data 14.6.2022, la stessa ricorrente, in data 8.6.2022 aveva notificato l’accordo alle “ articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” . La documentazione asseritamente mancante era stata quindi già prodotta ben prima sia della specifica istanza che delle richieste di integrazioni documentali formulate dall’INPS.
2.3. Quanto allo specifico periodo di integrazione salariale oggetto di causa, quello cioè correlato all’istanza del 14.6.2022, lo stesso rientrava nel numero di settimane ancora residue previste nell’suindicato accordo dell’11.2.2022; inoltre la comunicazione alle OOSS dell’8.6.2022, al più tardi, risultava incontrovertibilmente precedente all’istanza de qua.
2.3.1. In sostanza, l’unico accordo sindacale dell’11.2.2022 e a suo tempo già allegato alla prima istanza del 22.2.2022 risultava, quantomeno, idoneo a sorreggere l’intero periodo di 26 settimane d’integrazione salariale richiesto all’INPS, con la conseguenza che la Società non era tenuta a presentare di volta in volta e per ogni singola istanza un nuovo accordo. Sull’argomento, in analoghe vicende, recente e condivisibile giurisprudenza ha avuto modo già di precisare che “ Quindi, essendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della C.I.G.O., non poteva ritenersi esaurito l’accordo posto a fondamento della stessa…Nemmeno potrebbe ritenersi, in assenza di una norma di carattere cogente, che gli accordi con le rappresentanze sindacali abbiano un limite di validità temporale, oltre il quale perdono la propria efficacia...” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV n. 1984/2023) .
2.3.2. Quanto alla sufficienza della informativa sindacale dell’8.6.2022 a sorreggere, invece, la successiva istanza del 14.6.2022, nell’accogliere la doglianza il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato, segnatamente, in una vicenda nella quale l’informativa sindacale era stata trasmessa lo stesso giorno dell’istanza (mentre nell’odierna vicenda è precedente). Ebbene nell’occasione il Consesso ha confermato l’annullamento di una nota INPS di diniego di accesso a un trattamento integrativo analogo a quello odierno precisando che “…il caso all’esame, presenta la peculiarità che la comunicazione, come bene ha inteso il primo giudice, è stata concomitante, alla richiesta presentata dalla odierna appellata (quantomeno con riguardo alla seconda richiesta). 5 .2. In ogni caso, rafforza detta conclusione la circostanza che, l’articolo 14, più volte richiamato, non prevede, peraltro, sanzioni in caso d’inosservanza della disposizione nella parte in cui prevede: … che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2952/2025).
2.3. Non guasta soggiungere che proprio in ragione della peculiare tempistica occorsa nella vicenda in scrutinio, caratterizzata dalla preventiva trasmissione della informativa dell’8.6.2022 rispetto all’istanza, l’impostazione appena richiamata e accolta dal Collegio non collide con l’avviso già espresso da questo Tribunale secondo cui “ L'art. 14, d.lgs. n. 148 del 2015, secondo la sua chiara portata letterale, impone di dare preventiva informazione della temporanea crisi aziendale tanto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, quanto alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 21/06/2019, n. 1444).
2.4. Al disposto accoglimento consegue che l’I.N.P.S. dovrà riesaminare l’istanza della Società ricorrente, tenendo conto delle coordinate ermeneutiche indicate in motivazione, ai fini della sua possibile reintegrazione nella posizione di assegnataria del trattamento richiesto.
3. Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate, attesa la controvertibilità delle questioni poste in giudizio e la peculiarità della specifica fattispecie odiernamente vagliata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
ER Di IO, Presidente
CC PA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | ER Di IO |
IL SEGRETARIO