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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/09/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 40/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Sabino
Carpagnano, presso il cui studio in Barletta, alla via Mariano Sante
n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 3.01.2024, ha dedotto: di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
2.03.2012 al 31.12.2019, svolgendo mansioni di “segretaria d'ordine”, inquadrata nel 3° livello del CCNL Commercio e svolgendo orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle
21,00; che con ricorso depositato il 28.04.2020 agiva innanzi al
Tribunale di Trani per il pagamento di differenze retributive;
che nelle more del giudizio, con sentenza n. 37 del 29.10.2020 il Tribunale di
Trani dichiarava il fallimento della società; che, quindi, presentava istanza di ammissione al passivo fallimentare ed era ammessa per la somma lorda di € 9.864,84, di cui € 9.329,04 per TFR ed € 535,80 per indennità sostitutiva del preavviso;
che, proposta opposizione avverso lo stato passivo, con verbale di accordo del 2.03.2023 era ammessa al passivo fallimentare per l'ulteriore somma di € 8.521,37, di cui €
5.373,53 per saldo del TFR ed € 3.145,84 per le retribuzioni relative al periodo dall'1.10.2019 al 31.12.2019; che con istanza del 4.05.2023 ha chiesto al Ondo di Garanzia il pagamento delle somme ammesse come da verbale di conciliazione;
che l' ha corrisposto il TFR, CP_1 mentre, con riferimento al credito relativo alle ultime tre retribuzioni, ha comunicato, con nota del 19.07.2023, l'avvenuta liquidazione solo della somma lorda di € 1.324,70 parziale rispetto a quella richiesta;
che la liquidazione dell' è errata;
che l'art. 2, d.lgs. n. 80/92, al CP_1 comma 2, prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”; che, considerato che l'importo della CIGS per il 2019 è di € 935,21 mensili, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, per retribuzioni inferiori ad €
2 2.148,74 come nel caso dell'istante, ha diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di ultime tre mensilità, la somma di € 2.805,63, pari a 3 volte l'importo netto della CGIS;
che, quindi, ha diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 1.480,93, considerato che l' ha CP_1 liquidato la somma di € 1.324,70; che non si comprendono le ragioni per le quali l' abbia liquidato una somma inferiore a quella dovuta. CP_1
In conseguenza di ciò ha formulato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante – che l'istante, nel corso del rapporto di lavoro con la ha maturato un credito, a Controparte_2 titolo di retribuzioni relative al periodo 1.10.2019/31.12.2019, comprensive dei ratei della tredicesima mensilità, pari ad € 3.145,84
(di cui € 920,38 per ottobre 2019, € 955,86 per novembre 2019, €
1.038,94 per retribuzione di dicembre 2019 ed € 230,66 per ratei di tredicesima relativi ai predetti mesi), per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in persona del suo legale rappresentante – il diritto CP_1 dell'istante, ai sensi dell'art.2 della Legge n.297/1982 e degli artt.1 e
2 del D. Lgs. n.80/1992, a vedersi riconosciuta, a titolo di crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, maturati e non percepiti nel periodo dall'1.10.2019 al 31.12.2019, la somma di € 2.805,63, pari a tre volte l'importo netto della per l'anno 2019, per le ragioni CP_3 meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
– il diritto dell'istante, ai sensi dell'art.2 della Legge n.297/1982 e degli artt.1 e 2 del D. Lgs. n.80/1992, a vedersi corrisposta dall' , CP_1
a titolo di crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, maturati e non percepiti nel periodo dall'1.10.2019 al 31.12.2019, la somma di € 1.480,93, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, d) condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante, ai sensi dell'art.2 della Legge n.297/1982 e degli artt.1 e 2 del D. Lgs. n.80/1992, a corrispondere all'istante la somma di € 1.480,93, a titolo di crediti di lavoro, diversi dal t.f.r., maturati e
3 non percepiti nel periodo dall'1.10.2019 al 31.12.2019, per le ragioni meglio esposte in narrativa”; oltre oneri e accessori come per legge e con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della CP_1 domanda, evidenziando che i crediti richiesti non rientravano nella copertura del Fondo di Garanzia, poiché in questi ultimi sono compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relative agli ultimi tre mesi nonché le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e di maternità, ma non l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di malattia a carico dell' che il CP_1 datore di lavoro dovrebbe anticipare;
che, quindi, sebbene le somme richieste siano state ammesse al passivo, esse non sono state integralmente corrisposte perché non rientrano tra i crediti ammessi al
Fondo di Garanzia, non avendo natura retributiva. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha presentato domanda al
Fondo di Garanzia il 4.05.2023, e il provvedimento di liquidazione parziale dell' è del 19.07.2023, mentre il ricorso è stato proposto il CP_1
3.01.2024.
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza CP_1 del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR e delle retribuzioni corrispondenti alle ultime tre mensilità a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale.
In relazione ai soggetti 'fallibili', l'art. 2 della L. n. 297/1982, ai commi 2, 3, 4 e 4 bis, così prevede: “2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero
4 dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale
Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia”.
3. Ciò posto in termini di quadro normativo generale, va osservato che nel caso di specie la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2 dal 2.03.2012 al 31.12.2019, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (lettera di assunzione, lettera di licenziamento, buste paga, CUD 2020, estratto contributivo cfr. all.ti 1, 4, 5, 6 e 7 della produzione di parte ricorrente).
Del resto, il rapporto lavorativo e, più in generale, la sussistenza del credito azionato dalla ricorrente, non è contestato dall' , che ha provveduto al CP_1 pagamento del TFR e anche al parziale pagamento delle differenze relative alle retribuzioni delle ultime tre mensilità richieste, tant'è che le contestazioni sollevate dall' attengono, essenzialmente, al fatto che le differenze richieste CP_1 sarebbero relative a crediti che non integrano la retribuzione e che non sono suscettibili della tutela di cui al Fondo di Garanzia.
In primo luogo, deve osservarsi che l'importo richiesto dalla ricorrente a titolo di differenza per le ultime tre retribuzioni dovuta rispetto a quella già corrisposta (€
5 1.480,03 a fronte di un credito di € 2.805,63), risulta ammesso al passivo fallimentare come da verbale di conciliazione del 2.03.2023, in cui risulta ammesso un credito per le ultime tre retribuzioni pari ad € 3.145,84; l'importo richiesto dalla ricorrente complessivamente (€ 2.805,63) è inferiore a quello complessivamente ammesso al passivo fallimentare, ed è stato calcolato dalla parte al fine di rispettare il limite di cui all'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, comma 2, secondo cui “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e sindacali”; tenuto conto del fatto che l'importo della CGIS per il 2019 è pari €
935,21 mensili, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, per retribuzioni inferiori ad € 2.148,74 come quella della ricorrente, il limite risulta complessivamente di € 2.805,63, che è appunto la somma complessiva richiesta dalla ricorrente, rispetto alla quale è stata liquidata solo la minor somma di €
1.324,70.
Dall'esame della difesa dell' risulta, quindi, che il mancato integrale CP_1 pagamento della somma richiesta è giustificata dall' in considerazione del CP_1 fatto che essa sarebbe composta da voci che non riguardano la retribuzione propriamente detta e che, quindi, andrebbero escluse dall'operatività del Fondo di
Garanzia, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 70 del 2023. CP_1
La prospettazione dell' non è condivisibile: aldilà del fatto che il credito CP_1 risulta ammesso al passivo fallimentare come credito relativo a differenze retributive per le ultime tre retribuzioni - e fermo restando che non è sufficiente l'ammissione al passivo fallimentare per l'operatività della tutela del Fondo di
Garanzia (cfr. Cass., ord. n. 31128/19) - assume rilievo decisivo, in primo luogo, la circostanza chela retribuzione richiesta rientra nel limite di operatività del
Fondo di cui all'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, comma 2.
Inoltre, deve osservarsi che le voci che compongono la differenza di retribuzione richiesta dalla ricorrente e negata dall' (derivanti da indennità di CP_1 contingenza, scatti di anzianità, EDR), contrariamente a quanto prospettato dall' , devono considerarsi “retribuzione” a tutti gli effetti, essendo come tali CP_1 previste dal CCNL Commercio del 18.07.2018 (cfr. art. 193) e dal CCNL
Commercio del 30.07.2019 (cfr. art. 206) che includono negli elementi costitutivi
6 della retribuzione, oltre alla paga base nazionale conglobata, l'indennità di contingenza, i terzi elementi nazionali o provinciali, gli scatti di anzianità e gli altri elementi derivanti dalla contrattazione (cfr. all. 8 della produzione di parte ricorrente).
Del resto, a ulteriore conferma della sussistenza dei presupposti per l'operatività del Fondo di Garanzia in ordine alle differenze retributive pretese, la difesa della ricorrente ha dato prova della proposizione di ricorsi analoghi da parte di altre lavoratrici, le cui domande sono state poi accolte integralmente in sede amministrativa (cfr. documentazione allegata alle note del 2.05.2024).
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e l' , nella qualità di Gestore del Fondo CP_1 di Garanzia ex legge n. 297/1982, deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.480,93, a titolo di crediti per differenze retributive relative alle ultime tre mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione dal 4.05.2023, data di presentazione della domanda.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di
Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di Cassazione, ordinanza n.
28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.
(ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché
7 il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sabino Carpagnano che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 40/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , nella qualità di CP_1
Gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.480,93, a titolo di crediti per differenze retributive relative alle ultime tre mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione dal 4.05.2023, data di presentazione della domanda;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in € 1.312,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sabino
Carpagnano.
Trani, 17.09.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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