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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5701/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5701/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
LEO CINZIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. FAETTI CP_1
SIMONA e l'avv. MARTA RUGGERO, che lo rappresentano e difendono in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis NEL MERITO ➢ pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. ; ➢ porre a carico del Sig. il pagamento CP_1 CP_1
pagina 1 di 8 del contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad € 800,00= mensili o a quell'altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. IN VIA ISTRUTTORIA - Ordinare al Sig. , ex art. 210 c.p.c., la CP_1
produzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ove si è trasferito subito dopo aver lasciato la casa coniugale, ubicato a Nichelino, Via Michelangelo Buonarroti n. 10-12; - Disporre opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria (ex art. 155 c.c.) per l'accertamento del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del Sig. e per la ricostruzione del CP_1
reddito e della capacità economico-patrimoniale effettiva;
- Disporre, altresì, che sia incaricata la
Guardia di Finanza di accertare l'eventuale esistenza di conti correnti e/o di movimenti “extraconto” in capo al Sig. ; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con ogni altra CP_1
conseguente pronuncia.”
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, Contrariis rejectis, Previa emanazione dei provvedimenti di legge. In via preliminare - Revocare l'ordinanza presidenziale in punto assegno di mantenimento. - Dichiarare inammissibili le domande volte ad ottenere una pronuncia in relazione all'obbligo di pagamento integrale del mutuo della abitazione coniugale in capo al marito ovvero alla rinuncia a pretendere una indennità di occupazione da parte del convenuto. In via istruttoria - Disporre accertamenti a mezzo
Polizia Tributaria e Guardia di Finanza in merito all'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra Parte_2
quale collaboratrice domestica presso i datori di lavoro sovraindicati - Respingere le richieste
[...]
di accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria e Guardia di finanza in merito alle condizioni patrimoniali del Sig. in quanto meramente esplorative. Nel merito - Pronunciare la CP_1
separazione personale tra i coniugi;
-Respingere la domanda di addebito della separazione al Sig.
accertando e dichiarando l'addebitabilità della stessa ad entrambi i coniugi - Disporre CP_1
a carico del Sig. , nella denegata ipotesi che fossero ritenuti sussistere i presupposti di CP_1
legge, un assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie non superiore ad €.200,00 da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile Parte_2
annualmente secondo l'indice ISTAT. -Dichiarare, conseguentemente, tenuta e condannare la Sig.ra
alla restituzione di quanto corrispostole dal Sig. a far data Parte_2 CP_1
dall'ordinanza presidenziale a titolo di assegno di mantenimento, risultato non dovuto, oltre interessi su tali somme dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. - Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
pagina 2 di 8 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 CP_1
06/02/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 25/03/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge, cui chiedeva addebitarsi la fine della relazione.
Chiedeva quindi un contributo al suo mantenimento pari ad € 1.800,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma CP_1
contestando la domanda di addebito a suo carico e chiedendo disporsi un assegno di mantenimento mensile per la moglie non superiore ad € 450,00.
Avanti a Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, con ordinanza del 23.11.2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 500,00 mensili.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 28.02.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'acquisizione di documenti, all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi, infatti, vivono separati ormai pagina 3 di 8 da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
Ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che la cessazione della relazione affettiva sia venuta meno in conseguenza dell'insaturazione di una relazione extraconiugale da parte del marito a decorrere, quantomeno, dall'aprile 2021.
Il resistente ha contestato la circostanza riferendo che la crisi coniugale era insorta in epoca anteriore anche al matrimonio stesso, imputando a questa la fine della relazione affettiva.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria condotta, ritiene il Collegio che la domanda di addebito proposta dalla ricorrente sia infondata e vada, pertanto, respinta.
Dalla stessa ricostruzione offerta dalle parti, infatti, si evince come l'eventuale relazione extraconiugale intrapresa dal marito si collochi in un momento successivo all'insorgenza dell'effettiva crisi coniugale e ne costituisca, al più, una manifestazione: la ricorrente, infatti, ha riferito nei propri atti introduttivi di aver accettato di sposarsi pur non essendone convinta (“Dopo aver ottenuto entrambi il divorzio dai precedenti consorti (negli anni 2018- 2019), il Sig. propose alla CP_1
ricorrente di sposarsi;
Per quanto la Sig.ra non fosse affatto convinta, i due convolarono a Pt_1
nozze il 06.02.2021”, pag. 5 ricorso introduttivo), circostanza non smentita dal resistente che, nella propria memoria di costituzione, ha invero riferito che il matrimonio è stato celebrato per ravvivare una relazione già in crisi, comprovando dunque l'esistenza di problemi relazionali fra le parti esistenti ben prima dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale e che ha portato all'incardinazione del giudizio di separazione (“Il rapporto sentimentale ed amoroso era già da tempo in crisi proprio a causa delle incompatibilità caratteriali così ben descritte dalla Sig.ra nel proprio atto introduttivo. Parte_2
I litigi, spesso provocati dalla ricorrente, andavano avanti già da tempo ed erano conseguenti ad un progressivo venir meno dei sentimenti amorosi fra le parti. La Sig.ra già da quasi 3 anni Parte_2
rifiutava di avere rapporti intimi con il convenuto. Da tenere, inoltre, in debito conto il manifestarsi di insofferenza e disagio psicologico da parte della ricorrente in seguito alla morte della madre avvenuta nel marzo 2020. Il Sig. ha, quindi, ritenuto che potesse essere positivo per ridare un qualche CP_1
pagina 4 di 8 slancio al rapporto con la Sig.ra proporre di sposarsi, avendo fra l'altro fatto tale promessa Parte_2
alla madre”, pagg.
6-7 comparsa di costituzione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che la disgregazione del rapporto sentimentale (la convivenza fra i coniugi ha avuto inizio nel 2000) – per pacifica ammissione di entrambi - è da collocarsi in epoca addirittura anteriore al matrimonio (contratto nel febbraio 2021), atteso che nessuno dei coniugi ha, neppure allegato, un miglioramento del rapporto sentimentale successivamente al matrimonio, ritiene il Collegio che, nella specie, difetti la prova dell'elemento scatenante la crisi coniugale (quantomeno nei termini addotti da parte ricorrente) e dell'imputabilità esclusiva della stessa al contegno serbato dal sig. , in violazione dei doveri nascenti dal CP_1
matrimonio. La richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente deve pertanto essere disattesa.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro, anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-
2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010, n. 15333).
Occorre preliminarmente rilevare come la situazione reddituale del sig. sia solo parzialmente CP_1
mutata a far data dalla separazione, epoca in cui – secondo quanto dallo stesso allegato (v. comparsa pagina 5 di 8 di costituzione, pag. 15; v. altresì estratti conto corrente depositati) - egli percepiva dalla società di cui era titolare un compenso mensile pari a € 2.000,00.
Il resistente, infatti, risulta attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato della società “Tekne” di Lorenzo Genovese, con retribuzione di € 1.644,42 per 13 mensilità (cfr. doc. 16); non sostiene più spese abitative in quanto vive presso l'abitazione della figlia (spese precedentemente pari a € 550,00 mensili), non ha più provveduto al saldo della rata del mutuo della ex abitazione coniugale (pari a complessivi € 700,00).
Ciò posto, va altresì rilevato come il sig. abbia omesso la produzione in giudizio delle CP_1
dichiarazioni reddituali aggiornate, limitandosi a depositare unicamente gli estratti dei conti correnti;
da tale contegno possono certamente trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 comma secondo c.p.c., rispetto all'esistenza di altre fonti di reddito, anche tenuto conto del fatto che parte resistente non ha documentato – ma solo allegato- l'effettiva chiusura della inoltre, la Controparte_2
situazione debitoria in essere con l' era circostanza già nota ai tempi Controparte_3
dell'instaurazione del presente giudizio (e dell'ordinanza presidenziale) ed è immutata – anche con riguardo al suo ammontare- nel corso del presente giudizio.
Occorre inoltre rilevare come l'incompletezza delle produzioni reddituali del sig. , unitamente CP_1
all'incompatibilità fra i compensi asseritamente percepiti dalla pregressa attività lavorativa del resistente (pari a € 2.000,00 mensili) e le spese in allora sostenute (a titolo esemplificativo, dalla disamina delle movimentazioni dei conti correnti, si evince come nel gennaio 2022, il resistente abbia affrontato spese mensili pari a euro 2.500,00, a cui devono ancora sommarsi gli importi di € 700,00 a titolo di rata di mutuo e di € 800,00, corrisposto per il mantenimento moglie), e all'assenza di evidenza contabile con riferimento alla somma in precedenza versata a titolo di mantenimento della moglie (la cui corresponsione – incontestata- non è desumibile dagli estratti dei conti correnti prodotti), inducono a ritenere inattendibili le produzioni reddituali del sig. , nonché ad CP_1
assumere che egli sia titolare di ulteriori disponibilità, quantomeno in contanti, non dichiarate.
Quanto a la sua situazione reddituale è assolutamente sovrapponibile a quella Parte_1
sussistente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio e dell'ordinanza presidenziale.
La sig.ra già socia al 49% della costituita fra i coniugi, impresa – Pt_1 Controparte_2
secondo quanto allegato dal resistente- attualmente inattiva e presso la quale, in ogni caso, la ricorrente non ha mai prestato attività, è stata dipendente sino al 2004 di una struttura sanitaria: a far data dal 2004, si è dedicata alla casa e, da allora, il nucleo ha vissuto principalmente con le entrate del pagina 6 di 8 sig. , avendo la sig.ra unicamente svolto saltuarie e sporadiche attività di colf/baby CP_1 Pt_1
sitter non regolarizzate.
L'inattività della ricorrente, attualmente di anni 63, permane allo stato attuale: peraltro, il sig.
ha cessato di provvedere al saldo del mutuo relativo alla casa coniugale. Deve inoltre CP_1
rilevarsi come risulti indimostrato, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio, lo svolgimento di attività non contrattualizzata da parte della sig.ra In particolare, il sig. Pt_1
ha prodotto una relazione investigativa da cui emergerebbe che la ricorrente abbia svolto, CP_1
dopo la separazione, attività di collaboratrice domestica, non regolarizzata, per circa 7/8 ore al giorno presso diversi datori di lavoro persone (famiglie ; ; Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4
; ). Tuttavia, in sede di audizione testimoniale, è emerso unicamente come la
[...] Persona_5
sig.ra come peraltro dalla stessa già riportato, abbia prestato attività di colf unicamente Pt_1
presso la famiglia , per un brevissimo periodo (9.1-10.2.2023), con una frequenza di Persona_1
due mattine alla settimana, per circa quattro ore ciascuna (v. verbale di udienza del 22.9.2023).
Orbene, permanendo un divario reddituale tra le parti, non avendo la sig.ra reperito Pt_1
un'attività lavorativa che le consenta di far fronte in via autonoma al proprio mantenimento, considerato che il sig. continua a percepire costanti introiti dall'attività lavorativa e che la CP_1
riduzione dei suddetti introiti è ampiamente compensata dal venir meno dei costi in precedenza sostenuti dalla parte (quali l'integrale pagamento del mutuo della ex casa coniugale e il canone di locazione per la casa di abitazione), ritiene il Collegio che debba essere confermato l'obbligo per il marito di versare alla moglie la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, tenuto conto che, nel corso della lunga convivenza che ha anticipato le nozze e in costanza di matrimonio, il ménage familiare era garantito dai proventi dell'attività del sig. . CP_1
Sull'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate
Parte resistente ha domandato disporsi la restituzione degli importi dallo stesso versati a titolo di contributo al mantenimento della moglie a decorrere dall'ordinanza presidenziale.
La domanda è inammissibile stante l'irripetibilità della prestazione economica eseguita avente natura alimentare.
Spese di lite
Le spese sono compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla domanda di addebito e sulla misura dell'assegno.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente nei confronti di;
CP_1
Dispone che , contribuisca al mantenimento di versando in CP_1 Parte_1
suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate dal resistente a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 02/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5701/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
LEO CINZIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. FAETTI CP_1
SIMONA e l'avv. MARTA RUGGERO, che lo rappresentano e difendono in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis NEL MERITO ➢ pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. ; ➢ porre a carico del Sig. il pagamento CP_1 CP_1
pagina 1 di 8 del contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad € 800,00= mensili o a quell'altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. IN VIA ISTRUTTORIA - Ordinare al Sig. , ex art. 210 c.p.c., la CP_1
produzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ove si è trasferito subito dopo aver lasciato la casa coniugale, ubicato a Nichelino, Via Michelangelo Buonarroti n. 10-12; - Disporre opportune indagini per il tramite della Polizia Tributaria (ex art. 155 c.c.) per l'accertamento del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del Sig. e per la ricostruzione del CP_1
reddito e della capacità economico-patrimoniale effettiva;
- Disporre, altresì, che sia incaricata la
Guardia di Finanza di accertare l'eventuale esistenza di conti correnti e/o di movimenti “extraconto” in capo al Sig. ; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con ogni altra CP_1
conseguente pronuncia.”
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, Contrariis rejectis, Previa emanazione dei provvedimenti di legge. In via preliminare - Revocare l'ordinanza presidenziale in punto assegno di mantenimento. - Dichiarare inammissibili le domande volte ad ottenere una pronuncia in relazione all'obbligo di pagamento integrale del mutuo della abitazione coniugale in capo al marito ovvero alla rinuncia a pretendere una indennità di occupazione da parte del convenuto. In via istruttoria - Disporre accertamenti a mezzo
Polizia Tributaria e Guardia di Finanza in merito all'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra Parte_2
quale collaboratrice domestica presso i datori di lavoro sovraindicati - Respingere le richieste
[...]
di accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria e Guardia di finanza in merito alle condizioni patrimoniali del Sig. in quanto meramente esplorative. Nel merito - Pronunciare la CP_1
separazione personale tra i coniugi;
-Respingere la domanda di addebito della separazione al Sig.
accertando e dichiarando l'addebitabilità della stessa ad entrambi i coniugi - Disporre CP_1
a carico del Sig. , nella denegata ipotesi che fossero ritenuti sussistere i presupposti di CP_1
legge, un assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie non superiore ad €.200,00 da corrispondersi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile Parte_2
annualmente secondo l'indice ISTAT. -Dichiarare, conseguentemente, tenuta e condannare la Sig.ra
alla restituzione di quanto corrispostole dal Sig. a far data Parte_2 CP_1
dall'ordinanza presidenziale a titolo di assegno di mantenimento, risultato non dovuto, oltre interessi su tali somme dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. - Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
pagina 2 di 8 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in PIOSSASCO il Parte_1 CP_1
06/02/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 25/03/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge, cui chiedeva addebitarsi la fine della relazione.
Chiedeva quindi un contributo al suo mantenimento pari ad € 1.800,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma CP_1
contestando la domanda di addebito a suo carico e chiedendo disporsi un assegno di mantenimento mensile per la moglie non superiore ad € 450,00.
Avanti a Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, con ordinanza del 23.11.2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 500,00 mensili.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 28.02.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'acquisizione di documenti, all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi, infatti, vivono separati ormai pagina 3 di 8 da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
Ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che la cessazione della relazione affettiva sia venuta meno in conseguenza dell'insaturazione di una relazione extraconiugale da parte del marito a decorrere, quantomeno, dall'aprile 2021.
Il resistente ha contestato la circostanza riferendo che la crisi coniugale era insorta in epoca anteriore anche al matrimonio stesso, imputando a questa la fine della relazione affettiva.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria condotta, ritiene il Collegio che la domanda di addebito proposta dalla ricorrente sia infondata e vada, pertanto, respinta.
Dalla stessa ricostruzione offerta dalle parti, infatti, si evince come l'eventuale relazione extraconiugale intrapresa dal marito si collochi in un momento successivo all'insorgenza dell'effettiva crisi coniugale e ne costituisca, al più, una manifestazione: la ricorrente, infatti, ha riferito nei propri atti introduttivi di aver accettato di sposarsi pur non essendone convinta (“Dopo aver ottenuto entrambi il divorzio dai precedenti consorti (negli anni 2018- 2019), il Sig. propose alla CP_1
ricorrente di sposarsi;
Per quanto la Sig.ra non fosse affatto convinta, i due convolarono a Pt_1
nozze il 06.02.2021”, pag. 5 ricorso introduttivo), circostanza non smentita dal resistente che, nella propria memoria di costituzione, ha invero riferito che il matrimonio è stato celebrato per ravvivare una relazione già in crisi, comprovando dunque l'esistenza di problemi relazionali fra le parti esistenti ben prima dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale e che ha portato all'incardinazione del giudizio di separazione (“Il rapporto sentimentale ed amoroso era già da tempo in crisi proprio a causa delle incompatibilità caratteriali così ben descritte dalla Sig.ra nel proprio atto introduttivo. Parte_2
I litigi, spesso provocati dalla ricorrente, andavano avanti già da tempo ed erano conseguenti ad un progressivo venir meno dei sentimenti amorosi fra le parti. La Sig.ra già da quasi 3 anni Parte_2
rifiutava di avere rapporti intimi con il convenuto. Da tenere, inoltre, in debito conto il manifestarsi di insofferenza e disagio psicologico da parte della ricorrente in seguito alla morte della madre avvenuta nel marzo 2020. Il Sig. ha, quindi, ritenuto che potesse essere positivo per ridare un qualche CP_1
pagina 4 di 8 slancio al rapporto con la Sig.ra proporre di sposarsi, avendo fra l'altro fatto tale promessa Parte_2
alla madre”, pagg.
6-7 comparsa di costituzione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che la disgregazione del rapporto sentimentale (la convivenza fra i coniugi ha avuto inizio nel 2000) – per pacifica ammissione di entrambi - è da collocarsi in epoca addirittura anteriore al matrimonio (contratto nel febbraio 2021), atteso che nessuno dei coniugi ha, neppure allegato, un miglioramento del rapporto sentimentale successivamente al matrimonio, ritiene il Collegio che, nella specie, difetti la prova dell'elemento scatenante la crisi coniugale (quantomeno nei termini addotti da parte ricorrente) e dell'imputabilità esclusiva della stessa al contegno serbato dal sig. , in violazione dei doveri nascenti dal CP_1
matrimonio. La richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente deve pertanto essere disattesa.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro, anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-
2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010, n. 15333).
Occorre preliminarmente rilevare come la situazione reddituale del sig. sia solo parzialmente CP_1
mutata a far data dalla separazione, epoca in cui – secondo quanto dallo stesso allegato (v. comparsa pagina 5 di 8 di costituzione, pag. 15; v. altresì estratti conto corrente depositati) - egli percepiva dalla società di cui era titolare un compenso mensile pari a € 2.000,00.
Il resistente, infatti, risulta attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato della società “Tekne” di Lorenzo Genovese, con retribuzione di € 1.644,42 per 13 mensilità (cfr. doc. 16); non sostiene più spese abitative in quanto vive presso l'abitazione della figlia (spese precedentemente pari a € 550,00 mensili), non ha più provveduto al saldo della rata del mutuo della ex abitazione coniugale (pari a complessivi € 700,00).
Ciò posto, va altresì rilevato come il sig. abbia omesso la produzione in giudizio delle CP_1
dichiarazioni reddituali aggiornate, limitandosi a depositare unicamente gli estratti dei conti correnti;
da tale contegno possono certamente trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 comma secondo c.p.c., rispetto all'esistenza di altre fonti di reddito, anche tenuto conto del fatto che parte resistente non ha documentato – ma solo allegato- l'effettiva chiusura della inoltre, la Controparte_2
situazione debitoria in essere con l' era circostanza già nota ai tempi Controparte_3
dell'instaurazione del presente giudizio (e dell'ordinanza presidenziale) ed è immutata – anche con riguardo al suo ammontare- nel corso del presente giudizio.
Occorre inoltre rilevare come l'incompletezza delle produzioni reddituali del sig. , unitamente CP_1
all'incompatibilità fra i compensi asseritamente percepiti dalla pregressa attività lavorativa del resistente (pari a € 2.000,00 mensili) e le spese in allora sostenute (a titolo esemplificativo, dalla disamina delle movimentazioni dei conti correnti, si evince come nel gennaio 2022, il resistente abbia affrontato spese mensili pari a euro 2.500,00, a cui devono ancora sommarsi gli importi di € 700,00 a titolo di rata di mutuo e di € 800,00, corrisposto per il mantenimento moglie), e all'assenza di evidenza contabile con riferimento alla somma in precedenza versata a titolo di mantenimento della moglie (la cui corresponsione – incontestata- non è desumibile dagli estratti dei conti correnti prodotti), inducono a ritenere inattendibili le produzioni reddituali del sig. , nonché ad CP_1
assumere che egli sia titolare di ulteriori disponibilità, quantomeno in contanti, non dichiarate.
Quanto a la sua situazione reddituale è assolutamente sovrapponibile a quella Parte_1
sussistente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio e dell'ordinanza presidenziale.
La sig.ra già socia al 49% della costituita fra i coniugi, impresa – Pt_1 Controparte_2
secondo quanto allegato dal resistente- attualmente inattiva e presso la quale, in ogni caso, la ricorrente non ha mai prestato attività, è stata dipendente sino al 2004 di una struttura sanitaria: a far data dal 2004, si è dedicata alla casa e, da allora, il nucleo ha vissuto principalmente con le entrate del pagina 6 di 8 sig. , avendo la sig.ra unicamente svolto saltuarie e sporadiche attività di colf/baby CP_1 Pt_1
sitter non regolarizzate.
L'inattività della ricorrente, attualmente di anni 63, permane allo stato attuale: peraltro, il sig.
ha cessato di provvedere al saldo del mutuo relativo alla casa coniugale. Deve inoltre CP_1
rilevarsi come risulti indimostrato, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio, lo svolgimento di attività non contrattualizzata da parte della sig.ra In particolare, il sig. Pt_1
ha prodotto una relazione investigativa da cui emergerebbe che la ricorrente abbia svolto, CP_1
dopo la separazione, attività di collaboratrice domestica, non regolarizzata, per circa 7/8 ore al giorno presso diversi datori di lavoro persone (famiglie ; ; Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4
; ). Tuttavia, in sede di audizione testimoniale, è emerso unicamente come la
[...] Persona_5
sig.ra come peraltro dalla stessa già riportato, abbia prestato attività di colf unicamente Pt_1
presso la famiglia , per un brevissimo periodo (9.1-10.2.2023), con una frequenza di Persona_1
due mattine alla settimana, per circa quattro ore ciascuna (v. verbale di udienza del 22.9.2023).
Orbene, permanendo un divario reddituale tra le parti, non avendo la sig.ra reperito Pt_1
un'attività lavorativa che le consenta di far fronte in via autonoma al proprio mantenimento, considerato che il sig. continua a percepire costanti introiti dall'attività lavorativa e che la CP_1
riduzione dei suddetti introiti è ampiamente compensata dal venir meno dei costi in precedenza sostenuti dalla parte (quali l'integrale pagamento del mutuo della ex casa coniugale e il canone di locazione per la casa di abitazione), ritiene il Collegio che debba essere confermato l'obbligo per il marito di versare alla moglie la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, tenuto conto che, nel corso della lunga convivenza che ha anticipato le nozze e in costanza di matrimonio, il ménage familiare era garantito dai proventi dell'attività del sig. . CP_1
Sull'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate
Parte resistente ha domandato disporsi la restituzione degli importi dallo stesso versati a titolo di contributo al mantenimento della moglie a decorrere dall'ordinanza presidenziale.
La domanda è inammissibile stante l'irripetibilità della prestazione economica eseguita avente natura alimentare.
Spese di lite
Le spese sono compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla domanda di addebito e sulla misura dell'assegno.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente nei confronti di;
CP_1
Dispone che , contribuisca al mantenimento di versando in CP_1 Parte_1
suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate dal resistente a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 02/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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