Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 1082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1082/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione il
13.03.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Elia, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in Reggio Calabria alla Via Magna
Grecia 1/G;
-attore-
Contro
con sede in Torino alla Controparte_1
Piazza San Carlo n. 156, in persona del Responsabile Unità Contenzioso Dott.
[...]
a quanto infra facoltizzato in forza di procura speciale del 02.12.2020 CP_2
repertorio n.
7.659 Raccolta n.
6.300 a rogito notaio Dottor Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Renato Magaldi, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Carità
32;
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità della banca per frode informatica.
Conclusioni: come da verbale del 13.03.2025.
1
1.-Con atto di citazione, depositato il 28.03.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
evocava in lite la
[...] Controparte_3 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare la responsabilità della per le ragioni tutte di cui al presente Controparte_3
atto ed il diritto del Sig. alla restituzione da parte della convenuta Parte_1 della somma di € 13.800,00 illegittimamente sottratta dal proprio conto CP_3
corrente per effetto dei descritti prelievi non autorizzati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del fatto al saldo;
2)per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore del Sig. Controparte_3 Pt_1
della somma di Euro 13.800,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quella
[...] diversa somma maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio dall'adito
Giudice, anche in via equitativa;
3)condannare, infine, la alla Controparte_3
refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art 97 cpc”.
A sostegno della propria domanda restitutoria premetteva che: era intestatario del C/C
n° 67/189647, presso la - Filiale n. 00001 sede di Reggio Controparte_3
Calabria, e titolare della carta di debito n. 6762103704398897 rilasciata al momento dell'apertura del rapporto contrattuale con la citata su tale c/c veniva accreditata CP_3 mensilmente la propria pensione, € 675,00 circa, e sussisteva esclusivamente la domiciliazione relativa alle fatturazioni Wind tre;
nel mese di settembre 2020, essendo stato impossibilitato a prelevare, a causa di un apparente malfunzionamento della carta, si era recato presso gli Uffici della per segnalare la problematica. In tale CP_3 occasione l'Istituto bancario ritenendo fosse un problema di “smagnetizzazione della carta” aveva provveduto a sostituirla;
persistendo il problema sulla carta la CP_3
effettuava una seconda e una terza sostituzione della stessa senza tuttavia accertarsi delle cause dell'effettivo malfunzionamento;
dopo la sostituzione della terza carta, rivelatasi nell'immediatezza della sostituzione malfunzionante, si rivolgeva all'impiegato, il quale, dopo aver verificato personalmente l'anomalia, controllava, sul terminale, la sua posizione informandolo che il suo conto corrente risultava azzerato;
nella medesima occasione gli veniva fatta visionare la lista movimenti del conto corrente sul monitor e in quella occasione rappresentava all' impiegato che taluni
2 prelievi a prima vista non erano stati sicuramente da lui né effettuati, né autorizzati;
in data 01.11.2020, la , provvedeva a bloccare la carta per clonazione e a CP_3 revocare e ritirare la predetta in data 17.12.2020; dall'analisi dell'estratto conto generico emergevano prelievi dovuti verosimilmente a clonazione della carta, per un importo di circa 13.800,00; in data 04.11.2020 provvedeva ad inoltrare regolare denuncia alla stazione dei CC di Reggio di Calabria- Rione Modena;
con missiva, a mezzo pec del 01.03.2021, inviava formale reclamo diffidando l' Controparte_4
affinché provvedesse al riaccredito delle somme illegittimamente sottratte e invitandolo ad inviare copia dell'estratto conto non rilasciato dall'agenzia di Reggio
Calabria; la , riscontrando detto reclamo, lo invitava a rivolgersi al proprio CP_3 consulente “per ogni adempimento”; la convenuta dopo aver autorizzato CP_3
l'accredito di € 10.950,00 a fronte della maggior somma di 13.800,00, aveva successivamente stornato detto accredito sul presupposto dell'intempestività della propria richiesta di rimborso;
in data 11.11.2021, stante il rifiuto della a CP_3
provvedere al riaccredito delle somme illegittimamente sottratte, inoltrava istanza di mediazione, nei confronti della procedimento conclusosi con Controparte_3
esito negativo per mancata partecipazione della convenuta;
a seguito della sua denuncia, la Procura della Repubblica di Reggio di Calabria, aveva aperto un procedimento penale contro ignoti per il reato p.p. dall'art. 640-ter c.p. N. 5829/2020.
Tanto premesso, evidenziava di aver agito correttamente e diligentemente segnalando al personale addetto della Banca i disservizi legati alla carta sin dall'insorgere degli stessi e, una volta appresa la notizia dell'azzeramento del conto dal dipendente, aveva prontamente comunicato a quest'ultimo il disconoscimento delle operazioni di prelievo/ pagamento, dovute verosimilmente alla clonazione della carta o comunque a operazioni di frode informatica, denunciando altresì i fatti alle competenti autorità. Lo stesso, tuttavia, non poteva dirsi per parte convenuta che a fronte delle reiterate segnalazioni non aveva tenuto la necessaria diligenza, sottovalutando la problematica.
In punto di diritto, invocava la responsabilità della banca convenuta, ai sensi dell'art. 11 co. 1 D.Lgs 11/2010, in quanto “nell'ipotesi di esecuzione di un'operazione di pagamento non autorizzata, il pagatore ha diritto ad ottenere dal prestatore di servizi di pagamento il rimborso dell'importo dell'operazione medesima, “immediatamente” salvo che non abbia rispettato l'obbligo di comunicazione ex art. 9 o che vi sia un
3 motivato sospetto di frode da parte sua”, evidenziava, altresì, che il regime di responsabilità delineato dal D.Lgs. n.10 del 2011 comportava la responsabilità del prestatore del servizio di pagamento, salvo che lo stesso dimostri il dolo o la negligenza dell'utilizzatore della carta di credito, cosa che non poteva avvenire nel caso di specie.
2.- Con comparsa del 24.06.22, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la domanda attorea perché inammissibile ed
[...]
infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza, precludendo alla comparente società di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Evidenziava, nel merito, l'infondatezza della domanda e l'assoluta mancanza di prova circa i fatti contestati;
escludeva l'ipotesi di clonazione della carta di proprietà dell'odierno attore, in quanto le transazioni contestate erano state effettuate con la digitazione del codice segreto e le stesse erano generate da carta che utilizza la tecnologia «chip&PIN» e come tali presuppongono la combinazione tra la carta stessa e il codice segreto, comunicato al solo titolare della carta e per ovvi motivi di sicurezza lo stesso non è in alcun modo deducibile dalle carte, neanche dopo eventuale decodifica della banda magnetica e/o del microchip.
Rappresentava, inoltre, che le movimentazioni contestate risultavano essere intervallate da movimenti non contestati e quindi riconosciuti come propri dall'attore, circostanza che farebbe di fatto escludere per una clonazione della carta. Ed infatti, il controllo informatico delle carte bancomat si basa sul c.d. “numero random”, ossia un numero casualmente generato dal sistema ad ogni operazione che va a memorizzarsi sulla banda magnetica della carta e a registrarsi presso il centro applicativo. Ad ogni operazione, il numero viene rigenerato e utilizzando la stessa carta esso corrisponde a quello memorizzato nel centro applicativo che, grazie a tale ulteriore riconoscimento, autorizza di volta in volta ogni singola operazione. In caso di clonazione, la carta clonata riproduce lo stesso ultimo numero random e quindi viene inconsapevolmente abilitata al compimento dell'operazione. Tuttavia, ove a una operazione eseguita con una carta clonata segua un'operazione effettuata con la carta originale, la quale avrà mantenuto memorizzato il precedente numero già reso obsoleto dai successivi usi operati dal clone, l'archivio rileverà automaticamente la circostanza e disporrà il blocco
4 sia della carta originale che del clone. Ciò rende tecnicamente impossibile che operazioni compiute a mezzo clone si intervallino ad operazioni compiute con la carta originale. A ciò si deve aggiungere che il bancomat di cui si discute era provvisto di microchip e, ad oggi, non sono mai stati segnalati casi di contraffazione del chip di sicurezza.
Deduceva che le operazioni disconosciute erano invece da attribuirsi esclusivamente ad un atteggiamento negligente e colposo dell'attore riconducibile ad una conservazione poco prudente del bancomat e delle relative credenziali, che avrebbe consentito a terzi di sottrarre temporaneamente la carta per seguire le operazioni non autorizzate. A riprova di una condotta negligente dell'attore vi era anche l'omissione di qualsiasi controllo in ordine alla movimentazione del proprio conto per circa otto mesi, -lo stesso attore affermava di essersi reso conto dei prelievi non autorizzati solo nel mese di settembre 2020-, nonostante ricevesse periodicamente le Informative
Riepilogative dei Servizi di pagamento, nonché gli estratti conto relativi al conto di regolamento del bancomat, e che era in possesso di home banking, attraverso il quale l'attore poteva avere accesso in qualsiasi momento alla movimentazione del conto ed accorgersi di eventuali anomalie e avrebbe potuto bloccare tempestivamente lo strumento di pagamento tramite il Servizio Blocco Carte, evitando ulteriori eventuali addebiti.
3.- La prima udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 221 c. 4 del d.l. n. 34/2020, nelle quali le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. Concessi i predetti termini, con ordinanza dell'8.03.2023, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni dalle parti, all'udienza del 13.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 cpc.
4.- La domanda attorea deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve essere valutata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ex art. 163 cpc, comma 3, n. 3 e 4, formulata dalla Controparte_3
per assoluta genericità della causa petendi che deve ritenersi
[...]
infondata: il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio contiene indicazioni sufficienti ad individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della stessa
5 Passando al merito della controversia si osserva come l'attore sostiene di aver subito la clonazione del proprio bancomat, fraudolentemente sottrattogli da terzi, e di aver subito un pregiudizio economico quantificabile in € 13.800,00 per prelievi mai effettuati e/o mai autorizzati.
Le operazioni in questione consistono in numerosi prelievi, di modico valore, che ha analiticamente indicato nella memoria 183 cpc n.1 del 29.11.22, effettuati dalla data del 10.02.2020 sino al 10.12.2020, da lui né autorizzati né disposti e per i quali il Pt_1
aveva effettuato denuncia, a seguito della quale la Procura della Repubblica di Reggio di Calabria, aveva aperto un procedimento penale contro ignoti per il reato p.p. dall'art. 640-ter c.p. N. 5829/2020
Nell'atto di citazione l'attore si limita a dedurre che nel settembre 2020, a causa del malfunzionamento del proprio Bancomat, che aveva dovuto sostituire ben tre volte, si rendeva conto che erano state eseguite delle operazioni di prelievo mai autorizzate e successivamente, avvisata la in data 01.11.2020, la stessa provvedeva a bloccare CP_3
la carta per clonazione e a revocare e ritirare la predetta in data 17.12.2020. A sostegno delle proprie dichiarazioni produceva estratto conto del 2020, ove evidenziava le operazioni da lui non autorizzate, concludendo di essere stato vittima di una frode informatica di cui la banca doveva rispondere ai sensi degli artt. 10 e 11del d.lgs n
11/2010.
Dal canto suo, l'istituto bancario evidenziava che tutte le operazioni contestate dall'attore si riferivano a prelievi presso sportelli bancomat, che le operazioni contestate erano state poste in essere mediante la regolare lettura del chip della carta originale e la corretta digitazione del relativo PIN, e ciò dimostrava che i presunti prelievi non autorizzati erano stati effettuati senza bisogno di operare per tentativi, - il che avrebbe generato errori nei sistemi informatici della comparente e avrebbe allertato i presidi di monitoraggio preposti-, pertanto chi aveva effettuato i suddetti prelievi contestati era in possesso del PIN e ciò dimostrerebbe un comportamento gravemente colposo del ricorrente che non aveva adeguatamente custodito i codici pin.
Inoltre, l'istituto bancario smentiva la possibilità della frode informatica anche in considerazione che le operazioni disconosciute risultavano essere intervallate da movimenti non contestati e quindi riconosciuti come propri dall'attore e ciò era tecnicamente impossibile in quanto “il controllo informatico delle carte bancomat si
6 basa, infatti, sul c.d. numero random, ossia un numero casualmente generato dal sistema ad ogni operazione che va a memorizzarsi sulla banda magnetica della carta
e a registrarsi presso il centro applicativo. Ad ogni operazione, il numero viene rigenerato e utilizzando la stessa carta esso corrisponde a quello memorizzato nel centro applicativo che, grazie a tale ulteriore riconoscimento, autorizza di volta in volta ogni singola operazione. In caso di clonazione, la carta clonata riproduce lo stesso ultimo numero random e quindi viene inconsapevolmente abilitata al compimento dell'operazione. Tuttavia, ove a una operazione eseguita con una carta clonata segua un'operazione effettuata con la carta originale, la quale avrà mantenuto memorizzato il precedente numero già reso obsoleto dai successivi usi operati dal clone, l'archivio rileverà automaticamente la circostanza e disporrà il blocco sia della carta originale che del clone. Ciò rende tecnicamente impossibile che operazioni compiute a mezzo clone si intervallino ad operazioni compiute con la carta originale.
A ciò si aggiunga che il bancomat di cui si discute era provvisto di microchip e, ad oggi, non sono mai stati segnalati casi di contraffazione del chip di sicurezza”.
Da ultimo, sempre a riprova della negligenza del l'istituto bancario deduceva la Pt_1
sua omessa vigilanza in ordine alla movimentazione del proprio conto per circa otto mesi, -lo stesso attore affermava di essersi reso conto dei prelievi non autorizzati solo nel mese di settembre 2020-, nonostante ricevesse periodicamente le Informative
Riepilogative dei Servizi di pagamento, nonché gli estratti conto relativi al conto di regolamento del bancomat, e che era in possesso di home banking, attraverso il quale l'attore poteva avere accesso in qualsiasi momento alla movimentazione del conto ed accorgersi di eventuali anomalie e avrebbe potuto bloccare tempestivamente lo strumento di pagamento tramite il Servizio Blocco Carte, evitando ulteriori eventuali addebiti.
Alla luce dei fatti appena descritti, occorre adesso valutare se le parti del giudizio abbiano assolto il rispettivo onere della prova e quindi se la domanda sia o meno fondata.
Sul punto, occorre premettere che l'attore invoca la responsabilità della banca ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 11/2010 (attuativo della Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nella versione post d.lgs. 15 dicembre 2017,
n. 218, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2366, cd. PSD 2), sicché - stante
7 il disconoscimento di un'operazione di pagamento da parte del cliente - è precipuo onere dell'intermediario dimostrare che i propri sistemi non abbiano subito malfunzionamenti e che l'operazione sia stata regolarmente autenticata ovvero che l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave, venendo meno agli obblighi di servirsi dello strumento di pagamento in conformità ai termini del servizio e di denunciare tempestivamente lo smarrimento o ogni altro uso non autorizzato dei propri codici o dispositivi di sicurezza.
Dunque, la normativa in materia delinea una responsabilità contrattuale da inadempimento della banca, da cui la stessa può liberarsi assolvendo al rigoroso onere della prova inerente alla dimostrazione del funzionamento dei sistemi informatici e del dolo o della colpa grave con cui il cliente ha agito: “sebbene alla vicenda non sia applicabile ratione temporis (le operazioni delle quali si discute risalgono infatti al settembre 2005) la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del consiglio del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, cui è stata data attuazione con il d. Igs. 27 gennaio 2010, n. 11 (v., in particolare, artt. 10 e ss.), il punto di equilibrio divisato da tale disciplina risulta essere sostanzialmente in linea con le regole generali relative alla ripartizione della prova in tema di inadempimento contrattuale e di verifica della diligenza dell'agente professionale. Infatti,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 cod. civ.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore. Ne discende che, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. (cfr. Cass. n. 16417/2022, e Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 2950 del 03/02/2017). Nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 12 febbraio 2024, n.
3780: “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da
8 parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.
La quale operatore professionale, ha l'onere di agire adottando la diligenza CP_3 dell'accorto banchiere, così da mettere al riparo i propri clienti da eventuali frodi informatiche perpetrate da terzi.
La colpa del cliente può dirsi “grave” solo laddove risulti provata una negligenza inescusabile, da parte dell'utilizzatore medio e non professionale, da valutare sempre in base alle circostanze del caso concreto.
Ciò posto, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve rilevarsi che la ha pienamente assolto al proprio onere probatorio evidenziando che tutte le CP_3
operazioni disconosciute sono state effettuate con la carta originale (di cui non è stata mai denunciata la scomparsa) senza alcuna irregolarità previa lettura del microchip e con la corretta digitazione del codice PIN, ciò significa che tutte le operazioni sono state effettuate senza alcuna forzatura del sistema;
inoltre, si rilevano diverse operazioni effettuate dal e quindi da lui non disconosciute che si intervallano a Pt_1
prelievi che ha disconosciuto, smentendo tecnicamente, per come meglio specificato dall'istituto bancario, la possibilità che fosse stata prodotta una copia dell'originale.
La banca ha inoltre evidenziato che la clonazione è stata completamente debellata da quando le tessere sono state integrate con il microchip che contiene dati univoci e permette il dialogo con l'ATM o il POS solo se viene digitato correttamente il relativo
PIN che esprime l'autorizzazione remota del titolare della carta. Il buon fine delle operazioni conferma che chi ha disposto i prelievi contestati aveva a disposizione sia i
Bancocard originali che il relativo codice segreto, poiché non è possibile risalire al PIN essendo in possesso solamente della carta. In più, il microchip non è comunque clonabile, non è violabile e non può essere materialmente duplicato se non in casi estremi che prevedono la distruzione totale della tessera originale. (cnf. nota del
27.08.21)
L'istituto Bancario ha, inoltre, segnalato la presenza sul conto del del servizio Pt_1
sms alert, che era stato impostato per segnalare addebiti e/o prelievi oltre i 250 euro, tale servizio è stato impostato per la cifra scelta dall'attore, ovvero prelievi superiori a
250 €. Nel periodo contestato, risulta inviato al un solo SMS alert, in Pt_1 concomitanza con un prelievo di € 400,00, da questo si evince che l'Istituto bancario
9 ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare, in anticipo, che il correntista potesse incorrere in truffe.
Sulla scorta di tali considerazioni, emerge chiaramente come la banca abbia agito in modo diligente.
D'altro canto, risulta altresì provata la colpa grave del cliente, che esclude qualsivoglia responsabilità della banca, infatti, risulta pacifico che le operazioni contestate sono state effettuate con la carta originale e con la digitazione del PIN, senza che vi sia stata una forzatura del sistema, pertanto, escludendo un furto della carta in possesso del
(posto che non è mai stato denunciato il furto della stessa), ciò dimostrerebbe un Pt_1
comportamento gravemente colposo del ricorrente che non aveva adeguatamente custodito i codici pin, una simile ipotesi costituisce senza dubbio una colpa grave del cliente, venuto meno all'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs 11/2010, di adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate ed a quelli contrattuali di cui alla clausola n. 5: “ Le credenziali devono essere custodite con la massima cura e in un luogo riserato e utilizzato esclusivamente dall'utente cui sono assegnate”.
A ciò si aggiunga che il avrebbe dovuto tenere un comportamento più diligente, Pt_1
avendo egli a disposizione tutti gli strumenti, messi a disposizione dalla per CP_3
avvedersi in tempo utile dei prelievi effettuati sul proprio conto, ed infatti è provato che il ricevesse periodicamente le Informative Riepilogative dei Servizi di Pt_1
pagamento, nonché gli estratti conto relativi al conto di regolamento del bancomat, e che era in possesso di home banking, e del servizio sms alert, attraverso il quale l'attore poteva avere accesso in qualsiasi momento alla movimentazione del conto ed accorgersi di eventuali anomalie e avrebbe potuto bloccare tempestivamente lo strumento di pagamento tramite il Servizio Blocco Carte, evitando ulteriori eventuali addebiti, e ciò non è avvenuto dato che il per sua stessa ammissione, si Pt_1
accorgeva dei prelievi fraudolenti soltanto nel settembre 2020, ben otto mesi dopo l'inizio dei prelievi disconosciuti dallo stesso.
Per le ragioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Francesco
Campagna, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in 1.700,00, per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
Reggio Calabria,
Reggio Calabria, 16/06/2025 Il Giudice Estensore
Francesco Campagna
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