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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14876/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14876/2024
All'udienza del 25 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Valeria Di Donato sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Alessandro Domenicali per parte resistente la dr.ssa e la dr.ssa nonché il dr. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente si riporta integralmente ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento.
Parte resistente si riporta agli atti e insiste per il rigetto.
Il giudice ordina la discussione orale della causa, e all'esito della stessa - durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile nella persona del giudice dott.ssa Valeria Di Donato pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14876/2024 promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, C.F. Parte_1
, con l'Avv. DOMENICALI ALESSANDRO C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 pagina 1 di 17 del legale rappresentante pro tempore, con le funzionarie delegate dr.ssa e CP_1
Controparte_5
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del Dlgs. n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione Rif. 214/19 del 12 luglio
2019, emessa dall' ( Controparte_4 Controparte_6
, sede di ), con la quale le veniva contestata:
[...] CP_4
- la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f) quater T.U.L.P.S. per aver consentito l'uso nell'esercizio pubblico bar “Pub Buffet Stazione” dalla medesima gestito, di n. 4 apparecchi da intrattenimento non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dai commi 6 e 7;
- la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. d) per aver consentito l'uso dei suddetti CP_7
apparecchi privi dei titoli autorizzatori.
Ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:
1) incompetenza per territorio dell' di a emettere l'ordinanza Controparte_6 CP_4 ingiunzione per essere competente l'ufficio territoriale periferico di ai sensi dell'art. 17 CP_6
della Legge 689/81, stante l'avvenuto accertamento dell'illecito contestato in Provincia di nel Comune di Pont – ; CP_6 Parte_2
2) difetto dell'elemento oggettivo della violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater
TULPS non rientrando gli apparecchi sequestrati tra quelli disciplinati dall'art. 110 comma 6, non erogando vincite in danaro;
3) violazione della disciplina di liberalizzazione comunitaria di cui alla Direttiva Servizi n.
123/2006/CE per essere gli apparecchi sequestrati sottoposti alla suddetta disciplina e, dunque, sottratti al monopolio statale e alla riserva allo Stato delle attività di gioco e scommesse, per cui avrebbero potuto essere installati attraverso semplice dichiarazione/comunicazione di inizio di attività;
4) illegittimità della contestazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f) quater TULPS, essendo stata contestata la violazione di disposizioni secondarie per cui sarebbe, al più, configurabile la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. c);
5) insussistenza della violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. d) non potendo CP_7 concorrere le violazioni previste dall'art. 110 comma 9 lett. f) quater TULPS con la violazione di cui alla lett. d) per incompatibilità logica od oggettiva antinomia giuridica: ove, pagina 2 di 17 difatti, gli apparecchi fossero effettivamente difformi dalle previsioni normativa gli stessi non avrebbero potuto ricevere alcuna autorizzazione;
6) difetto dell'elemento soggettivo per avere la ricorrente fatto legittimo affidamento sulla conformità dei congegni poiché installati e di proprietà di un soggetto terzo, la CP_8
[...]
7) violazione dell'art. 11 della Legge n. 689/81 per avere l'amministrazione applicato immotivatamente e illogicamente una sanzione superiore al minimo edittale, senza tenere conto della personalità del trasgressore, mai attinto da violazioni amministrative della stessa natura;
della gravità della violazione, non erogando gli apparecchi vincite in danaro;
dell'opera svolta dall'agente per la limitazione delle conseguenze della violazione;
delle condizioni economiche del trasgressore;
8) illegittimità della chiusura per trenta giorni dell'esercizio pubblico e incompetenza assoluta dell' all'adozione del provvedimento, essendo riservato il relativo potere al CP_4 CP_9 in cui è ubicato l'esercizio pubblico;
9) violazione dell'art. 20 della Legge 689/81 non potendosi applicare la sanzione accessoria fino a quando la sanzione principale non sia divenuta definitiva.
Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
in via subordinata, la riforma dell'ordinanza con riduzione al minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate, con vittoria di compensi e spese.
Ha chiesto ai sensi dell'art. 5 Dlgs 2011/150, in quanto sussistenti i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto.
Con decreto del 20.9.2024 è stata sospesa, in via cautelativa, l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione nr. 42288.
L si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_4 CP_4 dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e nel merito la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale richiamando la determina direttoriale prot. 29288 dell'1.12.2014 che attribuisce all' per il e la Controparte_6 CP_6
la competenza su tutto il territorio regionale, da cui dipende la sezione operativa di CP_6 CP_6
Ha ribadito che gli apparecchi rinvenuti rientrano a pieno titolo nell'ambito della previsione CP_6 normativa di cui all'art. 110 comma 9 lett. f) quater poiché assimilabili a quelli previsti dal comma 6 lett. a), ossia attivabili con gettoni, con erogazione di gettoni, non collegati alla rete telematica e pagina 3 di 17 simulanti il funzionamento di una slot machine. Ha contestato gli altri motivi di ricorso e la richiesta di riduzione della sanzione formulata in via subordinata.
***
La presente controversia trae origine dall'accesso ispettivo eseguito il 4.11.2019 da personale appartenente alla Guardia di Finanza – Gruppo Aosta presso l'esercizio commerciale denominato
“Pub Buffet Stazione”, gestito e nella titolarità di , all'esito del quale sono stati Parte_1
elevati due verbali di contestazione per il rinvenimento di n. 4 apparecchi di intrattenimento non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110
T.U.L.P.S.
Dal verbale di accesso prodotto in atti (all.1) risulta che gli agenti operanti constatavano l'avvenuta installazione e il conseguente funzionamento degli apparecchi King Neptun, Gold, Gold (New Slot) e
Apparecchio medicale, tutti privi di nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione; inoltre, da prove di gioco effettuate sugli apparecchi si accertava che gli stessi riproducevano giochi di tipo slot machine, con accumulo di punti nella parte bassa del video. Gli agenti, pertanto, accertavano che gli apparecchi fossero di fatto apparecchi da intrattenimento ascrivibili alla categoria di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) T.U.L.P.S. poiché con caratteristiche simili alle cd. “AWP/NEW SLOT 2” e non conformi alle caratteristiche di gioco lecito in quanto, tra l'altro:
- la gettoniera, il contenitore dei gettoni metallici e l'involucro esterno sono di tipo comune a quelli presenti negli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 T.U.L.P.S.;
- il gioco proposto è un gioco a rulli virtuali con 8 simboli, come le comuni AWP/SLOT;
- è presente la dicitura “Gioco vietato ai minori di anni 18”;
Contr
- la scheda di gioco non risulta di tipo approvato e omologato dall' ; gli apparecchi funzionano mediante l'introduzione di gettoni;
- gli apparecchi non sono collegati alla rete telematica di ADM;
-non risultano rispettate le prescrizioni recate dall'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S.
Conseguentemente, gli accertatori contestavano a , in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, la violazione dell'art. 110, comma 9, lettere f) quater e d) CP_7
in relazione alla violazione dell'art. 110 comma 6 e, disponevano, contestualmente, il sequestro amministrativo degli apparecchi irregolari.
Contr Con successiva ordinanza ingiunzione prot. 214/19 la , in persona del titolare della P.O.E.R., visto il richiamato verbale di accesso, ritenuta la sussistenza della responsabilità di Parte_1
delle violazioni amministrative di cui agli artt. 1110 comma 9 lett. f) quater lett. d)
[...]
dato atto della mancata definizione del procedimento sanzionatorio con il pagamento CP_7
pagina 4 di 17 della sanzione in misura ridotta, comminava alla ricorrente la sanzione pecuniaria di € 40.000 (pari a
€ 10.000 per ogni apparecchio) ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f) quater T.U.L.P.S. e della somma di € 4.000 (pari a € 1.000 per ogni apparecchio) ai sensi della lett. d) della citata norma e ordinava la chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di 30 giorni (all. 5).
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Il primo motivo di opposizione con il quale è stata dedotta la nullità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' di per asserita Controparte_11 CP_4
incompetenza territoriale deve essere respinto. Il ricorrente sul punto ha dedotto che poiché la violazione contestata è stata commessa nel Comune di Point Saint- Martin in , ai sensi CP_6 dell'art. 17 della Legge n. 689/81, l'unico ufficio competente ad emettere la sanzione sarebbe stato l'Ufficio territoriale periferico di Aosta, istituito con provvedimento del 14 febbraio 2011.
Va premesso che ai sensi dell'art. 110, comma 9 ter, R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) “per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio”, cosicché “per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione”.
Quanto alla competenza degli uffici territoriali in cui si articola l' Controparte_4
va rilevato che con determina direttoriale prot. 29288 del 1° dicembre 2014 la Direzione
[...]
Territoriale del Piemonte e della , tra le altre, è stata soppressa e a decorrere dal 1° CP_6
C febbraio 2015 è stato attivato l' per il e con sede a Controparte_6 CP_6 CP_6
al quale è stata attribuita competenza interregionale (all. 9). CP_4
Più precisamente, nella predetta determina, all'art. 12 si legge:
“
1. A far data dal 1° febbraio 2015 viene istituito e attivato l' Controparte_6
, con sede a .
[...] CP_4
2. L , con sedi distaccate ad e Cuneo, Controparte_6 CP_6 CP_6
ha competenza su tutto il territorio regionale.
3. Dall' per il e la dipende la Sezione operativa Controparte_6 CP_6 CP_6
territoriale di Alessandria.
4. La Sezione operativa territoriale di Alessandria, con sedi distaccate ad Asti e Vercelli, è competente sulle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli”.
pagina 5 di 17 Come già ripetutamente osservato da questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, dal tenore della richiamata normativa si desume che la finalità della riorganizzazione degli uffici è stata quella di istituire una sede unica per l' , Controparte_12
con un unico dirigente competente a irrogare le sanzioni per entrambe le regioni, demandando alle sezioni operative territoriali e alle sedi distaccate soltanto le funzioni di accertamento (i compiti di natura cosiddetta “operativa”) limitatamente alle aree indicate dalla norma stessa (cfr. Tribunale di
Torino n. 4937/2024; n. 5634/2024; n. 12239/2024).
La sede di in particolare, è espressamente definita come sede distaccata, ossia una mera CP_6
articolazione interna (cfr. Cass. n. 26550/2024) dell' che ha la propria sede Controparte_6
centrale a e che è competente all'irrogazione delle sanzioni su tutto il territorio di entrambe le CP_4
regioni.
Ne consegue che non è configurabile nella fattispecie in esame alcun vizio di nullità, né assoluta né relativa, del provvedimento adottato dall' di atteso che, come osservato Controparte_6 CP_4
dalla S.C., il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento rilevabile d'ufficio dal giudice, "ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene" (così Cass. n. 28108/2018, v. anche Cass. 12555/2012), mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. n. 17569/2021; cfr. Cass. 4924/1992; Cass. 8987/1990; Cass.
6308/1990). L'irrogazione della sanzione da parte dell'ufficio regionale non ha pertanto viziato di nullità, sia pure relativa, l'ordinanza-ingiunzione, non trattandosi di attribuzioni tra organi o enti diversi, ma unicamente tra articolazioni di un medesimo ufficio.” (cfr. già cit. Cass. n. 26550/2024).
Sulla conformità degli apparecchi da gioco e sulla disciplina applicabile.
I motivi articolati da parte ricorrente ai punti da 2) a 5) come indicati in premessa sono connessi e possono essere trattati congiuntamente attenendo sostanzialmente alla configurabilità o meno degli apparecchi sequestrati come apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, alla disciplina sanzionatoria applicabile.
Più precisamente la parte ricorrente ha dedotto che gli apparecchi sequestrati difetterebbero della caratteristica fondamentale per essere assimilati a quelli previsti dal citato comma 6 poiché non distribuiscono “vincite in danaro”; inoltre, si attiverebbero con gettoni e non con monete o strumenti di pagamento elettronico.
pagina 6 di 17 Premesso, dunque, che le caratteristiche di funzionamento e visive degli apparecchi nonché la descrizione fornita nel verbale di accertamento non sono oggetto di contestazione, ritiene questo
Tribunale che gli apparecchi in esame rientrino a pieno titolo nell'ambito della disciplina dell'art. 110
TULPS.
L'art. 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. classifica gli apparecchi da intrattenimento in precise categorie indicando le caratteristiche ed i requisiti che gli stessi devono possedere per essere idonei al gioco lecito. In particolare, il comma 6, lett. a) individua le caratteristiche generali che gli “apparecchi idonei per il gioco lecito” devono rispettare e, segnatamente, oltre alle attestazioni di conformità, il collegamento obbligatorio alla rete telematica, la loro attivazione mediante “l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico”, la coesistenza dell'elemento aleatorio con degli “elementi di abilità”, il costo contenuto della partita, oltre che la sua durata minima e l'entità delle vincite.
Gli apparecchi in esame, in base a quanto risulta dal verbale di contestazione, sono del tutto assimilabili alle comuni AWP/SLOT in quanto, sono attivabili unicamente con l'introduzione di moneta metallica, benchè siano gettoni in luogo della moneta in corso legale;
sono dotati di una gettoniera che permette di inserire il gettone consegnato dall'esercente e degli hopper che permettono di erogare i gettoni all'utilizzatore; simulano il funzionamento di una slot machine poiché il gioco proposto è a rulli con otto simboli, come le comuni AWP/SLOT regolarmente approvate e commercializzate;
presentano un video su cui, con il tasto test, è possibile verificare la contabilità della scheda di gioco ove sono presenti dei contatori, con accumulo di punti nella parte bassa del video.
Più precisamente, dalla relazione tecnica svolta su incarico dell'amministrazione resistente il Tes_1
5.2.2019 su un apparecchio da intrattenimento denominato “Gold Vinci Ludopatia” sottoposto a Contr sequestro da parte dei funzionari dell' in danno di altro soggetto, prodotta in atti e non contestata sotto il profilo della sussistenza delle caratteristiche ivi descritte anche rispetto agli apparecchi oggetto del presente giudizio, risulta che l'apparecchio funziona esattamente come una macchina AWP, solo che in luogo della moneta si usano i gettoni (all. 11).
Quanto allo specifico rilievo di parte ricorrente per cui mancherebbe il presupposto fondamentale della erogazione di vincite di danaro, pare sufficiente richiamare quanto si legge nella suddetta perizia in ordine sia alla presenza di hopper per il pagamento delle vincite sia in ordine al funzionamento degli apparecchi che prevede 4 combinazioni vincenti tipiche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 che permettono di vincere al massimo 10000 punti nella singola partita corrispondenti a 100 volte la posta secondo la conversione 1 gettone 100 crediti. In caso di vincite pagina 7 di 17 viene incrementato il contatore VINCITA e tale contatore può essere convertito in PUNTI che possono essere usati in partite successive o può esserne richiesto il pagamento.
Come argomentato dall'amministrazione resistente – e non specificamente contestato – nel menu' dell'apparecchio sono riportate le scritte “INCASSO”, “VINCITE EROGATE” E “UTILE” tipiche di un apparecchio con vincite in danaro.
Ne consegue che, in realtà, l'unico elemento che differenzia i dispositivi per cui è causa dagli apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS è la circostanza che si attivano con gettoni ed erogano gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete;
tuttavia, tale diversità – gettone in luogo della moneta avente corso legale - non incide sulle caratteristiche e sul funzionamento degli apparecchi, in tutto e per tutto assimilabili alle comuni AWS SLOT disciplinate dal comma 6 lett. a) dell'art. 110 TULPS.
Come già osservato da questo Tribunale “Tale elemento non appare sufficiente per escludere tale dispositivo dalla disciplina dettata dal legislatore all'art. 110 TULPS in materia di gioco d'azzardo.
Siamo, infatti, dinanzi ad apparecchi in cui insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Inoltre, gli apparecchi calcolano le vincite del giocatore, seppure in gettoni con la conseguenza che la circostanza che non eroghino monete non può ritenersi sufficiente per sottrarli ai controlli e alla disciplina dettata dal comma 6 lettera A) dell'art. 110
TULPS poiché dare al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si adopererebbero ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo.
Proprio perché questi apparecchi sono assolutamente assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6 lettera A dell'art. 110 TULPS, il loro funzionamento deve avvenire secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite” (cfr.
Tribunale di Torino n. 1417/2021)
A nulla rileva, pertanto, quanto dichiarato a riguardo dalla ricorrente in sede di controllo ispettivo sulla regolarità degli apparecchi poiché non erogano vincite in danaro, atteso che le vincite in denaro attraverso l'attribuzione al gettone di un valore monetario non possano affatto ritenersi escluse.
Come ripetutamente affermato in numerose pronunce dalla Corte d'Appello di Torino,“la prospettata gratuità dei gettoni necessari per l'utilizzo degli apparecchi per un'attività che, da qualsiasi ottica la si consideri, è di gioco poiché essi “simulano” il funzionamento delle slot-
pagina 8 di 17 machine, è e rimane una mera affermazione degli interessati in alcun modo supportata e seriamente supportabile o controllabile nel tempo in modo adeguato, costante e oggettivo;
non risulta vi fosse un contenitore pieno di gettoni a disposizione di chiunque con sopra la scritta “gratis” e la consegna dei gettoni al richiedente da parte del gestore ben avrebbe potuto essere accompagnata dalla richiesta di una dazione, anche contenuta, di denaro al di fuori di qualsiasi possibile controllo, pure di carattere fiscale;
in tal modo il gettone, sia per l'utilizzo sia per l'eventuale vincita “simulata”, avrebbe la stessa funzionalità della moneta senza i controlli relativi (data l'assenza di messa in rete degli apparecchi) ponendo in radice gli apparecchi e la loro operatività non tanto al di fuori del ma contro il disposto dell'art.110 TULPS;
- la pretesa di messa a disposizione di apparecchi sostanzialmente funzionanti come slot-machine ma completamente privi di qualsivoglia autorizzazione e delle garanzie di controllo per le slot-machine ottenute attraverso il rispetto delle indicazioni di cui all'art.110 TULPS si presta ad evidenti forme di abuso che avrebbero come vittime prima di tutto proprio quei soggetti destinatari del preteso
“gioco terapeutico” e che potrebbero determinare movimentazioni di denari al di fuori di qualsiasi controllo, fiscale e di ordine pubblico: l'opacizzazione delle garanzie di tutela degli interessi della collettività, comprensivi della salute pubblica, appare evidente;
- oltre che per tutte le considerazioni che precedono, l'utilizzo degli apparecchi in discussione comunque per giocare non li può porre al di fuori della rigorosa regolamentazione normativa del settore del gioco, dettata per finalità di ordine pubblico e di interesse generale, con la conseguenza che per potersi avere gioco lecito, anche se gratuito e a prescindere dalle finalità perseguite attraverso la sua realizzazione, occorre che esso avvenga con strumenti legittimi ai sensi dei commi
6 e 7 dell'art.110 TULPS;
- non vi sono infatti disposizioni normative che prevedano e regolino apparecchi per il gioco terapeutico come manufatti a sé, rendendone possibile l'utilizzo al di fuori della normativa di settore richiamata, che pertanto rimane insuperabile ed è assorbente rispetto alle finalità in concreto perseguite” (cfr. Corte D'Appello Torino n. 613/2023; n. 571/2022; n. 1137/2022 e n. 1148/2022).
Gli apparecchi in esame devono, pertanto, essere qualificati come illeciti poiché non conformi alle caratteristiche e prescrizioni richieste dall'art. 110 comma 6 TULPS, in quanto ad essi del tutto assimilabili ma privi del collegamento alla rete telematica e dei titoli autorizzatori e, pertanto, del tutto sottratti al controllo dello Stato.
Ne consegue che legittimamente sono state applicate le sanzioni previste dai commi 9 f) quater e 9 d) dell'art. 110 TULPS
pagina 9 di 17 Come già osservato in alcune pronunce di merito (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 2719/2023;
Tribunale di Latina 1205/2024), in ordine al trattamento sanzionatorio, il comma 9, prevede – tra le altre – due distinte ipotesi alle lett. c) e alla lett. f-quater), che, rispettivamente, puniscono:
- lett. c): la condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di “apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.000,00 per ciascun apparecchio;
- lett. f quater): la condotta di chi produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, “apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Benchè le norme appaiano molto simili sono previsti due distinti trattamenti sanzionatori che hanno presupposti e sanzioni (principali e accessorie) distinti.
Infatti, la prima ipotesi (lett. c) presuppone la violazione della disciplina tecnica di attuazione dell'art. 110, commi 6 e 7, che trova riferimento nel decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19.9.2006. Per tale condotta è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 4.000,00 per ogni apparecchio di gioco, e nessuna sanzione accessoria.
La seconda ipotesi (lett. f quater) – contestata nella fattispecie in esame- presuppone la più grave violazione della fonte primaria (l'art. 110, commi 6 o 7) e, dunque, la difformità degli apparecchi di gioco rispetto alle caratteristiche essenziali in precedenza indicate. È difatti, prevista, una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata, da € 5.000,00 a € 50.000,00 per ciascun apparecchio, oltre che la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, da trenta a sessanta giorni.
L'Amministrazione procedente ha correttamente ritenuto che – nel caso concreto – potesse farsi applicazione del trattamento sanzionatorio da ultimo indicato, avendo ingiunto il pagamento di complessivi € 40.000 (euro 10.000 per ogni apparecchio).
Nella fattispecie in esame, difatti, risulta applicabile la lettera f) quater, come già statuito in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di Appello di Torino “gli apparecchi di cui si discute non venivano presentati come apparecchi da gioco -uno di essi essendo addirittura pagina 10 di 17 proposto come “apparecchio medicale” contro la ludopatia … -, ed erano totalmente al di fuori di Contr ogni ambito autorizzativo e di controllo dell' : il loro utilizzo per il gioco era quindi proposto in modo indiretto, in relazione ad altra finalità di contrasto alla dipendenza da gioco con finalità sociale, apparentemente indicata come primariamente perseguita. Non è pertanto solo l'assenza di caratteristiche e prescrizioni ex art.110 co 6 cit. ad avere rilievo, ma l'assenza di dette caratteristiche e prescrizioni -unitamente all'assenza di titoli autorizzativi- in apparecchi la cui destinazione al gioco era “mascherata” da finalità “alte”, di tipo sociale e terapeutico, in realtà solo affermate e volte ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo, sugli apparecchi - anche nell'interesse reale dei fruitori del gioco- e sull'attività economica svolta con il loro utilizzo.
La previsione del comma 9 lett. f quater) cit. si ritiene pertanto quella più appropriata per identificare le caratteristiche costitutive oggettive dell'illecito amministrativo accertato” (Corte di
Appello di Torino, n. 613/2023). Si richiama, altresì, la sentenza del Tribunale di Torino n.
1417/2021 secondo cui “L'utilizzo degli apparecchi secondo tale previsione non è, infatti, controllabile né dal produttore, né dal distributore, né a fortiori dalla Stato, con la conseguenza che apparecchiature del tutto assimilabili a quelle previste dal comma 6 lettera A del potrebbero CP_7
essere utilizzate senza controllo alcuno sul territorio nazionale aggirando facilmente la disciplina normativa…..Si ritiene, pertanto, che anche il secondo motivo di opposizione debba essere rigettato, risultando i dispositivi oggetto dell'accertamento apparecchi che hanno tutte le caratteristiche funzionali descritte dall'art. 6 lettera A) senza rispettarne le prescrizioni e senza che risulti rilasciato il titolo autorizzatorio, elementi questi che soli possono garantire un controllo sull'utilizzo del bene.
Ne consegue che legittimamente sono state applicate le sanzioni previste dai commi 9 F quater e 9 D dell'art. 110 TULPS” (nello stesso senso Tribunale di Torino, sentenza n. 4016/2024).
Le fattispecie esaminate nelle richiamate pronunce sono del tutto identiche a quella oggetto di causa in quanto gli apparecchi sequestrati, uno dei quali proposto come “apparecchio medicale” e, dunque, astrattamente finalizzato a combattere il fenomeno della ludopatia, sono in realtà totalmente sconosciuti all'Amministrazione in quanto mai dichiarati e autorizzati e, dunque, sottratti completamente a qualsivoglia forma di controllo da parte dello Stato, sicché, ove sia configurabile un rapporto di specialità fra le due norme - comma 9 lett. c) e comma 9 lett. f) quater - risulta applicabile la seconda norma in quanto speciale posto che la condotta contestata in concreto ha messo a disposizione degli apparecchi destinati, “indirettamente” ad una “qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale” (in questo caso il gioco promuoveva il contrasto alla ludopatia), in tal modo integrando esattamente l'illecito di cui alla lettera f) quater, atteso che nell'altra norma dette specificazioni non sono contenute (cfr. Tribunale di Torino n. 663/2025 e 1048/2025).
pagina 11 di 17 La condotta contestata ha comunque comportato la violazione diretta delle disposizioni di legge di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e non solamente la violazione di norme secondarie di dettaglio come anche indicato nell'illecito di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS.
Infatti, i macchinari in questione funzionavano secondo meccanismi di pura aleatorietà in tal modo violando quanto previsto dai commi 6 e 7 secondo cui deve essere presente anche una componente di abilità del giocatore perché l'apparecchio possa essere considerata lecito, ed era privo dei prescritti attestati di conformità e del collegamento alla rete telematica dei Monopoli, sicché risulta senz'altro applicabile la norma sanzionatoria di cui al comma 9 lett. f quater, posto che detta norma punisce quegli apparecchi privi delle caratteristiche essenziali volti a garantire le esigenze di sicurezza pubblica, come avvenuto nella fattispecie in esame (Tribunale di Torino, n. 4016/2024).
Va, infine, rilevato che anche qualora si ritenesse che le due norme disciplinino la stessa fattispecie sostanziale, sarebbe anche in tal caso applicabile la lett. f) quater in base al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, in quanto successivamente introdotta (sul punto Corte di Appello di
Venezia, sent. n. 2093/2023), dovendosi in questo caso ritenere tacitamente abrogato il comma 9, lett.
c) nella parte in cui risulterebbe disciplinare la medesima fattispecie della norma successivamente introdotta, il tutto in forza dell'art. 15 delle preleggi (Cass. civ. n. 1760/1995), posto che “nel nostro ordinamento non è dato riconoscere maggiore dignità all'abrogazione espressa rispetto a quella tacita” (Consiglio di Stato n. 4337/2013), con conseguente disapplicazione della norma più antica
(cfr. Cass. n. 1423/1979).
Va respinto poiché infondato anche il motivo di opposizione concernente l'asserita violazione della direttiva CE approvata il 12 dicembre 2006 nr. 123, sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno.
La qualificazione degli apparecchi in esame come illeciti e rientranti nell'ambito della disciplina applicativa dell'art. 110 comma 6 TULPS li sottrae automaticamente alla previsione di cui alla citata direttiva e al decreto attuativo n. 59/2010 che all'art. 7, lett. d), richiamato da entrambe le parti, statuisce espressamente che le disposizioni ivi contenute non si applicano “…al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito…”.
La parte ricorrente sul punto ha precisato che per “gioco d'azzardo debba intendersi il “gioco con distribuzione di vincite in danaro”; ebbene, proprio in considerazione di tale assunto, sulla base del fatto che le vincite in danaro non possono affatto ritenersi escluse, è evidente che i suddetti apparecchi sono sottratti alla invocata disciplina comunitaria.
pagina 12 di 17 Peraltro, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale “… l'art. 110 non può neppure essere disapplicato per contrasto con il diritto comunitario poiché… la direttiva CE 12.12.06, n. 123 vieta “agli stati l'imposizione al prestatore di servizi di un altro stato membro di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori che non siano giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute e dell'ambiente”, mentre nella fattispecie in esame i destinatari del provvedimento –.(..) - sono soggetti di diritto interno e l'art. 110 comma 9 bis non prescrive alcun requisito aggiuntivo per la prestazione del servizio, ma pone un divieto che non ammette deroghe”
(cfr. Tribunale di Torino 13.2.2020 e 23.3.2021).
In relazione al quinto motivo di ricorso relativo alla asserita inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. art. 110 comma 9 lett. d) TULPS, va rilevato che la disposizione in esame si applica a chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, sia che i titoli in ipotesi possano essere rilasciati e non siano stati richiesti, sia allorché i titoli non possano essere concessi.
Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo
Quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa va premesso che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale in tema di sanzioni amministrative “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018;
n. 4114/2016). È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n.
10508/1995, n. 10893/1996).
Il principio generale posto dalla norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra, cioè, la concreta dimostrazione in giudizio da parte dell'Amministrazione, del dolo o della colpa. (cfr. Cass. n, 33026/2023).
pagina 13 di 17 Ne consegue che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass.
n. 6018/2019).
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha asserito di aver riposto legittimo affidamento sulla conformità dei congegni in quanto di proprietà e installati da soggetto terzo, sulla base di un contratto di locazione/installazione nel quale il soggetto installatore affermava che gli stessi rispettavano ed erano conformi alla normativa di settore (doc. n. 9).
Tale circostanza, tuttavia, di per sé, non è sufficiente a integrare l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa atteso che la stessa è configurabile solo allorquando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018).
La ricorrente, in qualità di titolare dell'esercizio pubblico in cui sono stati rinvenuti gli apparecchi funzionanti, e dunque, professionista qualificato operante nell'ambito del gioco aveva l'obbligo specifico di verificare la sussistenza ab origine e la permanenza delle caratteristiche e dei requisiti di conformità alla normativa vigente degli apparecchi di intrattenimento installati, non essendo rispetto a ciò sufficiente la dichiarazione fornita dal terzo venditore o installatore.
Sulla richiesta di riduzione della sanzione.
La domanda proposta in via subordinata di riduzione delle sanzioni non può essere accolta.
La sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione benchè superiore al minimo edittale è ben al di sotto del valore medio previsto per le disposizioni violate e appare congrua e proporzionata rispetto all'illecito accertato considerato che, sotto il profilo oggettivo, gli apparecchi erano del tutto privi di collegamento alla rete telematica e, dunque, integralmente sottratti a qualsivoglia forma di controllo statale e, sotto il profilo soggettivo, il soggetto sanzionato è titolare dell'attività del pubblico esercizio in cui erano installati gli apparecchi e gestore che opera professionalmente nel campo degli apparecchi da gioco. Si ritiene, pertanto, che il contenimento della sanzione sotto il valore medio tenga già conto dell'insussistenza di recidive specifiche, non risultando accertate ulteriori condotte caratterizzate dalla reiterazione in capo alla ingiunta.
pagina 14 di 17 Né assume rilievo ai fini della richiesta riduzione, in relazione alle condizioni economiche del trasgressore, la generica allegazione della “grave situazione di crisi economico – finanziaria” del paese poiché non specificamente riferita alla parte ricorrente.
Ne consegue che le sanzioni devono ritenersi congrue, alla luce delle previsioni di cui all'art. 11 della legge 689/1981, tenuto conto della gravità delle violazioni accertate e della qualità professionale della ricorrente.
Sulla chiusura dell'esercizio pubblico
Va, infine, respinto l'ultimo motivo di ricorso relativo alla asserita “incompetenza assoluta” della Contr
all'applicazione della sanzione accessoria di chiusura per 30 giorni dell'esercizio pubblico con la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'amministrazione avrebbe, di fatto, sospeso la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui la stessa è titolare, potere che sarebbe riservato al Comune territorialmente competente.
Sul punto occorre premettere che con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione l' CP_6
si è limitato ad applicare, unitamente alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della
[...] chiusura dell'esercizio commerciale per trenta giorni, come espressamente prevista dall'art. 110, comma 9 lett. f-quater), del la competenza della parte resistente all'adozione CP_7
della sanzione accessoria della chiusura dell'attività si desume dal suo stretto collegamento con quella pecuniaria poiché, in assenza di diversa disposizione, spetta all'amministrazione che riscontra l'illecito irrogare non solo la sanzione pecuniaria principale ma anche quella interdittiva accessoria.
Contr Altro è il provvedimento di sospensione della licenza che, tuttavia, non è stato emesso dalla ed
è previsto dal successivo comma 11 dell'art. 110 TULPS.
Infine, quanto al richiamo dell'art. 20 della Legge n. 689/81 è sufficiente rilevare che lo stesso dispone che “L'autorità amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.”.
Ne consegue che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della ricorrente, l'applicazione della sanzione accessoria non è subordinata alla “definitività” del provvedimento bensì alla pagina 15 di 17 conclusione del procedimento di opposizione ovvero, solo nel caso di connessione di cui all'art. 24 – peraltro non ricorrente nella fattispecie in esame – allorquando il provvedimento sia divenuto
“esecutivo”.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Sulle spese processuali
Malgrado la soccombenza del ricorrente non può trovare accoglimento la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione, infatti, ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011;
Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione prot. n. 29634 del
12.7.2024 (rif. 214/2024) emessa dall' Controparte_6
[...]
• Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025.
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14876/2024
All'udienza del 25 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Valeria Di Donato sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Alessandro Domenicali per parte resistente la dr.ssa e la dr.ssa nonché il dr. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente si riporta integralmente ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento.
Parte resistente si riporta agli atti e insiste per il rigetto.
Il giudice ordina la discussione orale della causa, e all'esito della stessa - durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile nella persona del giudice dott.ssa Valeria Di Donato pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14876/2024 promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, C.F. Parte_1
, con l'Avv. DOMENICALI ALESSANDRO C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 pagina 1 di 17 del legale rappresentante pro tempore, con le funzionarie delegate dr.ssa e CP_1
Controparte_5
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del Dlgs. n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione Rif. 214/19 del 12 luglio
2019, emessa dall' ( Controparte_4 Controparte_6
, sede di ), con la quale le veniva contestata:
[...] CP_4
- la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f) quater T.U.L.P.S. per aver consentito l'uso nell'esercizio pubblico bar “Pub Buffet Stazione” dalla medesima gestito, di n. 4 apparecchi da intrattenimento non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dai commi 6 e 7;
- la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. d) per aver consentito l'uso dei suddetti CP_7
apparecchi privi dei titoli autorizzatori.
Ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:
1) incompetenza per territorio dell' di a emettere l'ordinanza Controparte_6 CP_4 ingiunzione per essere competente l'ufficio territoriale periferico di ai sensi dell'art. 17 CP_6
della Legge 689/81, stante l'avvenuto accertamento dell'illecito contestato in Provincia di nel Comune di Pont – ; CP_6 Parte_2
2) difetto dell'elemento oggettivo della violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater
TULPS non rientrando gli apparecchi sequestrati tra quelli disciplinati dall'art. 110 comma 6, non erogando vincite in danaro;
3) violazione della disciplina di liberalizzazione comunitaria di cui alla Direttiva Servizi n.
123/2006/CE per essere gli apparecchi sequestrati sottoposti alla suddetta disciplina e, dunque, sottratti al monopolio statale e alla riserva allo Stato delle attività di gioco e scommesse, per cui avrebbero potuto essere installati attraverso semplice dichiarazione/comunicazione di inizio di attività;
4) illegittimità della contestazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f) quater TULPS, essendo stata contestata la violazione di disposizioni secondarie per cui sarebbe, al più, configurabile la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. c);
5) insussistenza della violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. d) non potendo CP_7 concorrere le violazioni previste dall'art. 110 comma 9 lett. f) quater TULPS con la violazione di cui alla lett. d) per incompatibilità logica od oggettiva antinomia giuridica: ove, pagina 2 di 17 difatti, gli apparecchi fossero effettivamente difformi dalle previsioni normativa gli stessi non avrebbero potuto ricevere alcuna autorizzazione;
6) difetto dell'elemento soggettivo per avere la ricorrente fatto legittimo affidamento sulla conformità dei congegni poiché installati e di proprietà di un soggetto terzo, la CP_8
[...]
7) violazione dell'art. 11 della Legge n. 689/81 per avere l'amministrazione applicato immotivatamente e illogicamente una sanzione superiore al minimo edittale, senza tenere conto della personalità del trasgressore, mai attinto da violazioni amministrative della stessa natura;
della gravità della violazione, non erogando gli apparecchi vincite in danaro;
dell'opera svolta dall'agente per la limitazione delle conseguenze della violazione;
delle condizioni economiche del trasgressore;
8) illegittimità della chiusura per trenta giorni dell'esercizio pubblico e incompetenza assoluta dell' all'adozione del provvedimento, essendo riservato il relativo potere al CP_4 CP_9 in cui è ubicato l'esercizio pubblico;
9) violazione dell'art. 20 della Legge 689/81 non potendosi applicare la sanzione accessoria fino a quando la sanzione principale non sia divenuta definitiva.
Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
in via subordinata, la riforma dell'ordinanza con riduzione al minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate, con vittoria di compensi e spese.
Ha chiesto ai sensi dell'art. 5 Dlgs 2011/150, in quanto sussistenti i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto.
Con decreto del 20.9.2024 è stata sospesa, in via cautelativa, l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione nr. 42288.
L si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_4 CP_4 dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e nel merito la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza territoriale richiamando la determina direttoriale prot. 29288 dell'1.12.2014 che attribuisce all' per il e la Controparte_6 CP_6
la competenza su tutto il territorio regionale, da cui dipende la sezione operativa di CP_6 CP_6
Ha ribadito che gli apparecchi rinvenuti rientrano a pieno titolo nell'ambito della previsione CP_6 normativa di cui all'art. 110 comma 9 lett. f) quater poiché assimilabili a quelli previsti dal comma 6 lett. a), ossia attivabili con gettoni, con erogazione di gettoni, non collegati alla rete telematica e pagina 3 di 17 simulanti il funzionamento di una slot machine. Ha contestato gli altri motivi di ricorso e la richiesta di riduzione della sanzione formulata in via subordinata.
***
La presente controversia trae origine dall'accesso ispettivo eseguito il 4.11.2019 da personale appartenente alla Guardia di Finanza – Gruppo Aosta presso l'esercizio commerciale denominato
“Pub Buffet Stazione”, gestito e nella titolarità di , all'esito del quale sono stati Parte_1
elevati due verbali di contestazione per il rinvenimento di n. 4 apparecchi di intrattenimento non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni per il gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110
T.U.L.P.S.
Dal verbale di accesso prodotto in atti (all.1) risulta che gli agenti operanti constatavano l'avvenuta installazione e il conseguente funzionamento degli apparecchi King Neptun, Gold, Gold (New Slot) e
Apparecchio medicale, tutti privi di nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione; inoltre, da prove di gioco effettuate sugli apparecchi si accertava che gli stessi riproducevano giochi di tipo slot machine, con accumulo di punti nella parte bassa del video. Gli agenti, pertanto, accertavano che gli apparecchi fossero di fatto apparecchi da intrattenimento ascrivibili alla categoria di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) T.U.L.P.S. poiché con caratteristiche simili alle cd. “AWP/NEW SLOT 2” e non conformi alle caratteristiche di gioco lecito in quanto, tra l'altro:
- la gettoniera, il contenitore dei gettoni metallici e l'involucro esterno sono di tipo comune a quelli presenti negli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 T.U.L.P.S.;
- il gioco proposto è un gioco a rulli virtuali con 8 simboli, come le comuni AWP/SLOT;
- è presente la dicitura “Gioco vietato ai minori di anni 18”;
Contr
- la scheda di gioco non risulta di tipo approvato e omologato dall' ; gli apparecchi funzionano mediante l'introduzione di gettoni;
- gli apparecchi non sono collegati alla rete telematica di ADM;
-non risultano rispettate le prescrizioni recate dall'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S.
Conseguentemente, gli accertatori contestavano a , in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, la violazione dell'art. 110, comma 9, lettere f) quater e d) CP_7
in relazione alla violazione dell'art. 110 comma 6 e, disponevano, contestualmente, il sequestro amministrativo degli apparecchi irregolari.
Contr Con successiva ordinanza ingiunzione prot. 214/19 la , in persona del titolare della P.O.E.R., visto il richiamato verbale di accesso, ritenuta la sussistenza della responsabilità di Parte_1
delle violazioni amministrative di cui agli artt. 1110 comma 9 lett. f) quater lett. d)
[...]
dato atto della mancata definizione del procedimento sanzionatorio con il pagamento CP_7
pagina 4 di 17 della sanzione in misura ridotta, comminava alla ricorrente la sanzione pecuniaria di € 40.000 (pari a
€ 10.000 per ogni apparecchio) ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f) quater T.U.L.P.S. e della somma di € 4.000 (pari a € 1.000 per ogni apparecchio) ai sensi della lett. d) della citata norma e ordinava la chiusura dell'esercizio commerciale per la durata di 30 giorni (all. 5).
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Il primo motivo di opposizione con il quale è stata dedotta la nullità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' di per asserita Controparte_11 CP_4
incompetenza territoriale deve essere respinto. Il ricorrente sul punto ha dedotto che poiché la violazione contestata è stata commessa nel Comune di Point Saint- Martin in , ai sensi CP_6 dell'art. 17 della Legge n. 689/81, l'unico ufficio competente ad emettere la sanzione sarebbe stato l'Ufficio territoriale periferico di Aosta, istituito con provvedimento del 14 febbraio 2011.
Va premesso che ai sensi dell'art. 110, comma 9 ter, R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) “per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio”, cosicché “per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione”.
Quanto alla competenza degli uffici territoriali in cui si articola l' Controparte_4
va rilevato che con determina direttoriale prot. 29288 del 1° dicembre 2014 la Direzione
[...]
Territoriale del Piemonte e della , tra le altre, è stata soppressa e a decorrere dal 1° CP_6
C febbraio 2015 è stato attivato l' per il e con sede a Controparte_6 CP_6 CP_6
al quale è stata attribuita competenza interregionale (all. 9). CP_4
Più precisamente, nella predetta determina, all'art. 12 si legge:
“
1. A far data dal 1° febbraio 2015 viene istituito e attivato l' Controparte_6
, con sede a .
[...] CP_4
2. L , con sedi distaccate ad e Cuneo, Controparte_6 CP_6 CP_6
ha competenza su tutto il territorio regionale.
3. Dall' per il e la dipende la Sezione operativa Controparte_6 CP_6 CP_6
territoriale di Alessandria.
4. La Sezione operativa territoriale di Alessandria, con sedi distaccate ad Asti e Vercelli, è competente sulle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli”.
pagina 5 di 17 Come già ripetutamente osservato da questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, dal tenore della richiamata normativa si desume che la finalità della riorganizzazione degli uffici è stata quella di istituire una sede unica per l' , Controparte_12
con un unico dirigente competente a irrogare le sanzioni per entrambe le regioni, demandando alle sezioni operative territoriali e alle sedi distaccate soltanto le funzioni di accertamento (i compiti di natura cosiddetta “operativa”) limitatamente alle aree indicate dalla norma stessa (cfr. Tribunale di
Torino n. 4937/2024; n. 5634/2024; n. 12239/2024).
La sede di in particolare, è espressamente definita come sede distaccata, ossia una mera CP_6
articolazione interna (cfr. Cass. n. 26550/2024) dell' che ha la propria sede Controparte_6
centrale a e che è competente all'irrogazione delle sanzioni su tutto il territorio di entrambe le CP_4
regioni.
Ne consegue che non è configurabile nella fattispecie in esame alcun vizio di nullità, né assoluta né relativa, del provvedimento adottato dall' di atteso che, come osservato Controparte_6 CP_4
dalla S.C., il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento rilevabile d'ufficio dal giudice, "ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene" (così Cass. n. 28108/2018, v. anche Cass. 12555/2012), mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. n. 17569/2021; cfr. Cass. 4924/1992; Cass. 8987/1990; Cass.
6308/1990). L'irrogazione della sanzione da parte dell'ufficio regionale non ha pertanto viziato di nullità, sia pure relativa, l'ordinanza-ingiunzione, non trattandosi di attribuzioni tra organi o enti diversi, ma unicamente tra articolazioni di un medesimo ufficio.” (cfr. già cit. Cass. n. 26550/2024).
Sulla conformità degli apparecchi da gioco e sulla disciplina applicabile.
I motivi articolati da parte ricorrente ai punti da 2) a 5) come indicati in premessa sono connessi e possono essere trattati congiuntamente attenendo sostanzialmente alla configurabilità o meno degli apparecchi sequestrati come apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, alla disciplina sanzionatoria applicabile.
Più precisamente la parte ricorrente ha dedotto che gli apparecchi sequestrati difetterebbero della caratteristica fondamentale per essere assimilati a quelli previsti dal citato comma 6 poiché non distribuiscono “vincite in danaro”; inoltre, si attiverebbero con gettoni e non con monete o strumenti di pagamento elettronico.
pagina 6 di 17 Premesso, dunque, che le caratteristiche di funzionamento e visive degli apparecchi nonché la descrizione fornita nel verbale di accertamento non sono oggetto di contestazione, ritiene questo
Tribunale che gli apparecchi in esame rientrino a pieno titolo nell'ambito della disciplina dell'art. 110
TULPS.
L'art. 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. classifica gli apparecchi da intrattenimento in precise categorie indicando le caratteristiche ed i requisiti che gli stessi devono possedere per essere idonei al gioco lecito. In particolare, il comma 6, lett. a) individua le caratteristiche generali che gli “apparecchi idonei per il gioco lecito” devono rispettare e, segnatamente, oltre alle attestazioni di conformità, il collegamento obbligatorio alla rete telematica, la loro attivazione mediante “l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico”, la coesistenza dell'elemento aleatorio con degli “elementi di abilità”, il costo contenuto della partita, oltre che la sua durata minima e l'entità delle vincite.
Gli apparecchi in esame, in base a quanto risulta dal verbale di contestazione, sono del tutto assimilabili alle comuni AWP/SLOT in quanto, sono attivabili unicamente con l'introduzione di moneta metallica, benchè siano gettoni in luogo della moneta in corso legale;
sono dotati di una gettoniera che permette di inserire il gettone consegnato dall'esercente e degli hopper che permettono di erogare i gettoni all'utilizzatore; simulano il funzionamento di una slot machine poiché il gioco proposto è a rulli con otto simboli, come le comuni AWP/SLOT regolarmente approvate e commercializzate;
presentano un video su cui, con il tasto test, è possibile verificare la contabilità della scheda di gioco ove sono presenti dei contatori, con accumulo di punti nella parte bassa del video.
Più precisamente, dalla relazione tecnica svolta su incarico dell'amministrazione resistente il Tes_1
5.2.2019 su un apparecchio da intrattenimento denominato “Gold Vinci Ludopatia” sottoposto a Contr sequestro da parte dei funzionari dell' in danno di altro soggetto, prodotta in atti e non contestata sotto il profilo della sussistenza delle caratteristiche ivi descritte anche rispetto agli apparecchi oggetto del presente giudizio, risulta che l'apparecchio funziona esattamente come una macchina AWP, solo che in luogo della moneta si usano i gettoni (all. 11).
Quanto allo specifico rilievo di parte ricorrente per cui mancherebbe il presupposto fondamentale della erogazione di vincite di danaro, pare sufficiente richiamare quanto si legge nella suddetta perizia in ordine sia alla presenza di hopper per il pagamento delle vincite sia in ordine al funzionamento degli apparecchi che prevede 4 combinazioni vincenti tipiche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 che permettono di vincere al massimo 10000 punti nella singola partita corrispondenti a 100 volte la posta secondo la conversione 1 gettone 100 crediti. In caso di vincite pagina 7 di 17 viene incrementato il contatore VINCITA e tale contatore può essere convertito in PUNTI che possono essere usati in partite successive o può esserne richiesto il pagamento.
Come argomentato dall'amministrazione resistente – e non specificamente contestato – nel menu' dell'apparecchio sono riportate le scritte “INCASSO”, “VINCITE EROGATE” E “UTILE” tipiche di un apparecchio con vincite in danaro.
Ne consegue che, in realtà, l'unico elemento che differenzia i dispositivi per cui è causa dagli apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS è la circostanza che si attivano con gettoni ed erogano gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete;
tuttavia, tale diversità – gettone in luogo della moneta avente corso legale - non incide sulle caratteristiche e sul funzionamento degli apparecchi, in tutto e per tutto assimilabili alle comuni AWS SLOT disciplinate dal comma 6 lett. a) dell'art. 110 TULPS.
Come già osservato da questo Tribunale “Tale elemento non appare sufficiente per escludere tale dispositivo dalla disciplina dettata dal legislatore all'art. 110 TULPS in materia di gioco d'azzardo.
Siamo, infatti, dinanzi ad apparecchi in cui insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Inoltre, gli apparecchi calcolano le vincite del giocatore, seppure in gettoni con la conseguenza che la circostanza che non eroghino monete non può ritenersi sufficiente per sottrarli ai controlli e alla disciplina dettata dal comma 6 lettera A) dell'art. 110
TULPS poiché dare al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si adopererebbero ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo.
Proprio perché questi apparecchi sono assolutamente assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6 lettera A dell'art. 110 TULPS, il loro funzionamento deve avvenire secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite” (cfr.
Tribunale di Torino n. 1417/2021)
A nulla rileva, pertanto, quanto dichiarato a riguardo dalla ricorrente in sede di controllo ispettivo sulla regolarità degli apparecchi poiché non erogano vincite in danaro, atteso che le vincite in denaro attraverso l'attribuzione al gettone di un valore monetario non possano affatto ritenersi escluse.
Come ripetutamente affermato in numerose pronunce dalla Corte d'Appello di Torino,“la prospettata gratuità dei gettoni necessari per l'utilizzo degli apparecchi per un'attività che, da qualsiasi ottica la si consideri, è di gioco poiché essi “simulano” il funzionamento delle slot-
pagina 8 di 17 machine, è e rimane una mera affermazione degli interessati in alcun modo supportata e seriamente supportabile o controllabile nel tempo in modo adeguato, costante e oggettivo;
non risulta vi fosse un contenitore pieno di gettoni a disposizione di chiunque con sopra la scritta “gratis” e la consegna dei gettoni al richiedente da parte del gestore ben avrebbe potuto essere accompagnata dalla richiesta di una dazione, anche contenuta, di denaro al di fuori di qualsiasi possibile controllo, pure di carattere fiscale;
in tal modo il gettone, sia per l'utilizzo sia per l'eventuale vincita “simulata”, avrebbe la stessa funzionalità della moneta senza i controlli relativi (data l'assenza di messa in rete degli apparecchi) ponendo in radice gli apparecchi e la loro operatività non tanto al di fuori del ma contro il disposto dell'art.110 TULPS;
- la pretesa di messa a disposizione di apparecchi sostanzialmente funzionanti come slot-machine ma completamente privi di qualsivoglia autorizzazione e delle garanzie di controllo per le slot-machine ottenute attraverso il rispetto delle indicazioni di cui all'art.110 TULPS si presta ad evidenti forme di abuso che avrebbero come vittime prima di tutto proprio quei soggetti destinatari del preteso
“gioco terapeutico” e che potrebbero determinare movimentazioni di denari al di fuori di qualsiasi controllo, fiscale e di ordine pubblico: l'opacizzazione delle garanzie di tutela degli interessi della collettività, comprensivi della salute pubblica, appare evidente;
- oltre che per tutte le considerazioni che precedono, l'utilizzo degli apparecchi in discussione comunque per giocare non li può porre al di fuori della rigorosa regolamentazione normativa del settore del gioco, dettata per finalità di ordine pubblico e di interesse generale, con la conseguenza che per potersi avere gioco lecito, anche se gratuito e a prescindere dalle finalità perseguite attraverso la sua realizzazione, occorre che esso avvenga con strumenti legittimi ai sensi dei commi
6 e 7 dell'art.110 TULPS;
- non vi sono infatti disposizioni normative che prevedano e regolino apparecchi per il gioco terapeutico come manufatti a sé, rendendone possibile l'utilizzo al di fuori della normativa di settore richiamata, che pertanto rimane insuperabile ed è assorbente rispetto alle finalità in concreto perseguite” (cfr. Corte D'Appello Torino n. 613/2023; n. 571/2022; n. 1137/2022 e n. 1148/2022).
Gli apparecchi in esame devono, pertanto, essere qualificati come illeciti poiché non conformi alle caratteristiche e prescrizioni richieste dall'art. 110 comma 6 TULPS, in quanto ad essi del tutto assimilabili ma privi del collegamento alla rete telematica e dei titoli autorizzatori e, pertanto, del tutto sottratti al controllo dello Stato.
Ne consegue che legittimamente sono state applicate le sanzioni previste dai commi 9 f) quater e 9 d) dell'art. 110 TULPS
pagina 9 di 17 Come già osservato in alcune pronunce di merito (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 2719/2023;
Tribunale di Latina 1205/2024), in ordine al trattamento sanzionatorio, il comma 9, prevede – tra le altre – due distinte ipotesi alle lett. c) e alla lett. f-quater), che, rispettivamente, puniscono:
- lett. c): la condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente l'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di “apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.000,00 per ciascun apparecchio;
- lett. f quater): la condotta di chi produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, “apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Benchè le norme appaiano molto simili sono previsti due distinti trattamenti sanzionatori che hanno presupposti e sanzioni (principali e accessorie) distinti.
Infatti, la prima ipotesi (lett. c) presuppone la violazione della disciplina tecnica di attuazione dell'art. 110, commi 6 e 7, che trova riferimento nel decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19.9.2006. Per tale condotta è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 4.000,00 per ogni apparecchio di gioco, e nessuna sanzione accessoria.
La seconda ipotesi (lett. f quater) – contestata nella fattispecie in esame- presuppone la più grave violazione della fonte primaria (l'art. 110, commi 6 o 7) e, dunque, la difformità degli apparecchi di gioco rispetto alle caratteristiche essenziali in precedenza indicate. È difatti, prevista, una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata, da € 5.000,00 a € 50.000,00 per ciascun apparecchio, oltre che la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, da trenta a sessanta giorni.
L'Amministrazione procedente ha correttamente ritenuto che – nel caso concreto – potesse farsi applicazione del trattamento sanzionatorio da ultimo indicato, avendo ingiunto il pagamento di complessivi € 40.000 (euro 10.000 per ogni apparecchio).
Nella fattispecie in esame, difatti, risulta applicabile la lettera f) quater, come già statuito in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di Appello di Torino “gli apparecchi di cui si discute non venivano presentati come apparecchi da gioco -uno di essi essendo addirittura pagina 10 di 17 proposto come “apparecchio medicale” contro la ludopatia … -, ed erano totalmente al di fuori di Contr ogni ambito autorizzativo e di controllo dell' : il loro utilizzo per il gioco era quindi proposto in modo indiretto, in relazione ad altra finalità di contrasto alla dipendenza da gioco con finalità sociale, apparentemente indicata come primariamente perseguita. Non è pertanto solo l'assenza di caratteristiche e prescrizioni ex art.110 co 6 cit. ad avere rilievo, ma l'assenza di dette caratteristiche e prescrizioni -unitamente all'assenza di titoli autorizzativi- in apparecchi la cui destinazione al gioco era “mascherata” da finalità “alte”, di tipo sociale e terapeutico, in realtà solo affermate e volte ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo, sugli apparecchi - anche nell'interesse reale dei fruitori del gioco- e sull'attività economica svolta con il loro utilizzo.
La previsione del comma 9 lett. f quater) cit. si ritiene pertanto quella più appropriata per identificare le caratteristiche costitutive oggettive dell'illecito amministrativo accertato” (Corte di
Appello di Torino, n. 613/2023). Si richiama, altresì, la sentenza del Tribunale di Torino n.
1417/2021 secondo cui “L'utilizzo degli apparecchi secondo tale previsione non è, infatti, controllabile né dal produttore, né dal distributore, né a fortiori dalla Stato, con la conseguenza che apparecchiature del tutto assimilabili a quelle previste dal comma 6 lettera A del potrebbero CP_7
essere utilizzate senza controllo alcuno sul territorio nazionale aggirando facilmente la disciplina normativa…..Si ritiene, pertanto, che anche il secondo motivo di opposizione debba essere rigettato, risultando i dispositivi oggetto dell'accertamento apparecchi che hanno tutte le caratteristiche funzionali descritte dall'art. 6 lettera A) senza rispettarne le prescrizioni e senza che risulti rilasciato il titolo autorizzatorio, elementi questi che soli possono garantire un controllo sull'utilizzo del bene.
Ne consegue che legittimamente sono state applicate le sanzioni previste dai commi 9 F quater e 9 D dell'art. 110 TULPS” (nello stesso senso Tribunale di Torino, sentenza n. 4016/2024).
Le fattispecie esaminate nelle richiamate pronunce sono del tutto identiche a quella oggetto di causa in quanto gli apparecchi sequestrati, uno dei quali proposto come “apparecchio medicale” e, dunque, astrattamente finalizzato a combattere il fenomeno della ludopatia, sono in realtà totalmente sconosciuti all'Amministrazione in quanto mai dichiarati e autorizzati e, dunque, sottratti completamente a qualsivoglia forma di controllo da parte dello Stato, sicché, ove sia configurabile un rapporto di specialità fra le due norme - comma 9 lett. c) e comma 9 lett. f) quater - risulta applicabile la seconda norma in quanto speciale posto che la condotta contestata in concreto ha messo a disposizione degli apparecchi destinati, “indirettamente” ad una “qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale” (in questo caso il gioco promuoveva il contrasto alla ludopatia), in tal modo integrando esattamente l'illecito di cui alla lettera f) quater, atteso che nell'altra norma dette specificazioni non sono contenute (cfr. Tribunale di Torino n. 663/2025 e 1048/2025).
pagina 11 di 17 La condotta contestata ha comunque comportato la violazione diretta delle disposizioni di legge di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e non solamente la violazione di norme secondarie di dettaglio come anche indicato nell'illecito di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del TULPS.
Infatti, i macchinari in questione funzionavano secondo meccanismi di pura aleatorietà in tal modo violando quanto previsto dai commi 6 e 7 secondo cui deve essere presente anche una componente di abilità del giocatore perché l'apparecchio possa essere considerata lecito, ed era privo dei prescritti attestati di conformità e del collegamento alla rete telematica dei Monopoli, sicché risulta senz'altro applicabile la norma sanzionatoria di cui al comma 9 lett. f quater, posto che detta norma punisce quegli apparecchi privi delle caratteristiche essenziali volti a garantire le esigenze di sicurezza pubblica, come avvenuto nella fattispecie in esame (Tribunale di Torino, n. 4016/2024).
Va, infine, rilevato che anche qualora si ritenesse che le due norme disciplinino la stessa fattispecie sostanziale, sarebbe anche in tal caso applicabile la lett. f) quater in base al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, in quanto successivamente introdotta (sul punto Corte di Appello di
Venezia, sent. n. 2093/2023), dovendosi in questo caso ritenere tacitamente abrogato il comma 9, lett.
c) nella parte in cui risulterebbe disciplinare la medesima fattispecie della norma successivamente introdotta, il tutto in forza dell'art. 15 delle preleggi (Cass. civ. n. 1760/1995), posto che “nel nostro ordinamento non è dato riconoscere maggiore dignità all'abrogazione espressa rispetto a quella tacita” (Consiglio di Stato n. 4337/2013), con conseguente disapplicazione della norma più antica
(cfr. Cass. n. 1423/1979).
Va respinto poiché infondato anche il motivo di opposizione concernente l'asserita violazione della direttiva CE approvata il 12 dicembre 2006 nr. 123, sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno.
La qualificazione degli apparecchi in esame come illeciti e rientranti nell'ambito della disciplina applicativa dell'art. 110 comma 6 TULPS li sottrae automaticamente alla previsione di cui alla citata direttiva e al decreto attuativo n. 59/2010 che all'art. 7, lett. d), richiamato da entrambe le parti, statuisce espressamente che le disposizioni ivi contenute non si applicano “…al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito…”.
La parte ricorrente sul punto ha precisato che per “gioco d'azzardo debba intendersi il “gioco con distribuzione di vincite in danaro”; ebbene, proprio in considerazione di tale assunto, sulla base del fatto che le vincite in danaro non possono affatto ritenersi escluse, è evidente che i suddetti apparecchi sono sottratti alla invocata disciplina comunitaria.
pagina 12 di 17 Peraltro, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale “… l'art. 110 non può neppure essere disapplicato per contrasto con il diritto comunitario poiché… la direttiva CE 12.12.06, n. 123 vieta “agli stati l'imposizione al prestatore di servizi di un altro stato membro di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori che non siano giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute e dell'ambiente”, mentre nella fattispecie in esame i destinatari del provvedimento –.(..) - sono soggetti di diritto interno e l'art. 110 comma 9 bis non prescrive alcun requisito aggiuntivo per la prestazione del servizio, ma pone un divieto che non ammette deroghe”
(cfr. Tribunale di Torino 13.2.2020 e 23.3.2021).
In relazione al quinto motivo di ricorso relativo alla asserita inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. art. 110 comma 9 lett. d) TULPS, va rilevato che la disposizione in esame si applica a chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, sia che i titoli in ipotesi possano essere rilasciati e non siano stati richiesti, sia allorché i titoli non possano essere concessi.
Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo
Quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa va premesso che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale in tema di sanzioni amministrative “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018;
n. 4114/2016). È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n.
10508/1995, n. 10893/1996).
Il principio generale posto dalla norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra, cioè, la concreta dimostrazione in giudizio da parte dell'Amministrazione, del dolo o della colpa. (cfr. Cass. n, 33026/2023).
pagina 13 di 17 Ne consegue che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass.
n. 6018/2019).
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha asserito di aver riposto legittimo affidamento sulla conformità dei congegni in quanto di proprietà e installati da soggetto terzo, sulla base di un contratto di locazione/installazione nel quale il soggetto installatore affermava che gli stessi rispettavano ed erano conformi alla normativa di settore (doc. n. 9).
Tale circostanza, tuttavia, di per sé, non è sufficiente a integrare l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa atteso che la stessa è configurabile solo allorquando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018).
La ricorrente, in qualità di titolare dell'esercizio pubblico in cui sono stati rinvenuti gli apparecchi funzionanti, e dunque, professionista qualificato operante nell'ambito del gioco aveva l'obbligo specifico di verificare la sussistenza ab origine e la permanenza delle caratteristiche e dei requisiti di conformità alla normativa vigente degli apparecchi di intrattenimento installati, non essendo rispetto a ciò sufficiente la dichiarazione fornita dal terzo venditore o installatore.
Sulla richiesta di riduzione della sanzione.
La domanda proposta in via subordinata di riduzione delle sanzioni non può essere accolta.
La sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione benchè superiore al minimo edittale è ben al di sotto del valore medio previsto per le disposizioni violate e appare congrua e proporzionata rispetto all'illecito accertato considerato che, sotto il profilo oggettivo, gli apparecchi erano del tutto privi di collegamento alla rete telematica e, dunque, integralmente sottratti a qualsivoglia forma di controllo statale e, sotto il profilo soggettivo, il soggetto sanzionato è titolare dell'attività del pubblico esercizio in cui erano installati gli apparecchi e gestore che opera professionalmente nel campo degli apparecchi da gioco. Si ritiene, pertanto, che il contenimento della sanzione sotto il valore medio tenga già conto dell'insussistenza di recidive specifiche, non risultando accertate ulteriori condotte caratterizzate dalla reiterazione in capo alla ingiunta.
pagina 14 di 17 Né assume rilievo ai fini della richiesta riduzione, in relazione alle condizioni economiche del trasgressore, la generica allegazione della “grave situazione di crisi economico – finanziaria” del paese poiché non specificamente riferita alla parte ricorrente.
Ne consegue che le sanzioni devono ritenersi congrue, alla luce delle previsioni di cui all'art. 11 della legge 689/1981, tenuto conto della gravità delle violazioni accertate e della qualità professionale della ricorrente.
Sulla chiusura dell'esercizio pubblico
Va, infine, respinto l'ultimo motivo di ricorso relativo alla asserita “incompetenza assoluta” della Contr
all'applicazione della sanzione accessoria di chiusura per 30 giorni dell'esercizio pubblico con la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'amministrazione avrebbe, di fatto, sospeso la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui la stessa è titolare, potere che sarebbe riservato al Comune territorialmente competente.
Sul punto occorre premettere che con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione l' CP_6
si è limitato ad applicare, unitamente alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della
[...] chiusura dell'esercizio commerciale per trenta giorni, come espressamente prevista dall'art. 110, comma 9 lett. f-quater), del la competenza della parte resistente all'adozione CP_7
della sanzione accessoria della chiusura dell'attività si desume dal suo stretto collegamento con quella pecuniaria poiché, in assenza di diversa disposizione, spetta all'amministrazione che riscontra l'illecito irrogare non solo la sanzione pecuniaria principale ma anche quella interdittiva accessoria.
Contr Altro è il provvedimento di sospensione della licenza che, tuttavia, non è stato emesso dalla ed
è previsto dal successivo comma 11 dell'art. 110 TULPS.
Infine, quanto al richiamo dell'art. 20 della Legge n. 689/81 è sufficiente rilevare che lo stesso dispone che “L'autorità amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.”.
Ne consegue che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della ricorrente, l'applicazione della sanzione accessoria non è subordinata alla “definitività” del provvedimento bensì alla pagina 15 di 17 conclusione del procedimento di opposizione ovvero, solo nel caso di connessione di cui all'art. 24 – peraltro non ricorrente nella fattispecie in esame – allorquando il provvedimento sia divenuto
“esecutivo”.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Sulle spese processuali
Malgrado la soccombenza del ricorrente non può trovare accoglimento la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione, infatti, ha resistito in giudizio nella persona di funzionari delegati.
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011;
Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione prot. n. 29634 del
12.7.2024 (rif. 214/2024) emessa dall' Controparte_6
[...]
• Nulla in punto spese.
Così deciso in Torino, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025.
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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