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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 417/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F.: ), nato il [...] a PA CodiceFiscale_1
TO SA AN (MI) ed ivi residente in [...], in proprio e nella sua qualità di tutore di , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Guidi e Parte_2 dall'Avv. Paola Capuano, elettivamente domiciliati presso il loro studio Monza (MB), Via Nino Bixio n. 1/b, giusta procura in atti ATTORE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
(di seguito per Controparte_1 brevità, anche con sede in 20099 ES AN VA MI alla via T. CP_1
Campanella 8/10 (C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio G. Controparte_2
Rosati, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data PA
02.12.2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e domanda, così giudicare: In via preliminare e/o di merito Accertare e dichiarare la carenza carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al Sig. per i motivi di cui sopra, (v. comparsa PA
pagina 1 di 8 costituzione dei nuovi difensori del 6.11.23) revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare e/o di merito, subordinata o concorrente
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione a contraddire ovvero di carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. per i motivi di cui sopra, PA revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO, in ogni caso: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 3442/2020, emesso dal Tribunale di Monza in data 20.10.2020 – Proc. n. 6978/2020 R.G., per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore-opponente alla
[...]
. CP_1
Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse che il Giudizio di opposizione dovesse comunque proseguire disporsi l'estromissione dal giudizio del Sig.
[...]
per i motivi sopra esposti. Pt_1
In ogni caso e conseguentemente, condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario nella misura del 15% IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nell'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di attività istruttoria, ammettere le prove come articolate in sede di memorie ex art. 183, comma 6, nn° 2 e 3, Cod. Proc. Civ., qui integralmente ritrascritte, negando ingresso, al contempo, a tutte le istanze istruttorie avversarie:
❖ INTERROGATORIO FORMALE Disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della
sui seguenti capitoli: Controparte_1
A. Vero che la , all'epoca dell'apertura della struttura R.S.D., Controparte_1 dichiarava l'accreditamento e la contrattualizzazione dell'unità dei posti di offerta con il , come da docc. 4 e 5 che mi si rammostrano? Parte_3
B. Vero che la , attraverso l'articolazione “dirigenza Controparte_1 sanitaria” e “medici di reparto”, effettuava diagnosi e somministrava terapie farmacologiche agli ospiti della come da doc. 11 che mi si rammostra? Pt_4
C. Vero che la , nell'ambito della degenza residenziale del Controparte_1
Sig. , si assumeva il carico di ogni bisogno della vita quotidiana del Parte_2 degente, richiedendo, al netto del contributo regionale, una contribuzione denominata
“tariffa”, come da docc. 4 e 5 che mi si rammostrano? D. Vero che la dichiarava, in sede di variazione delle tariffe Controparte_1 di cui all'Art. 6 del contratto, la modifica del costo della retta di degenza per effetto della mancata contrattualizzazione delle unità di offerta da parte della Regione Lombardia, come da docc. 12 e 13 che mi si rammostrano?
❖ PROVA TESTIMONIALE Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 8
1. Vero che la , nell'ambito della struttura R.S.D., Controparte_1 somministrava al Sig. terapie farmacologiche, come da doc. 11 che mi Parte_2 si rammostra?
2. Vero che la , nell'ambito della struttura R.S.D., era tenuta Controparte_1 ad eseguire la valutazione del bisogno assistenziale del degente, secondo i criteri
“SiDi” dettati dal Servizio SAitario Regionale per le R.S.D.? 3. Vero che secondo i parametri di bisogno di assistenza sanitaria, applicati per la determinazione dei contributi in “Classe SIDI” da parte del S.S.R., il Sig. Parte_2
, per la gravità della sua condizione, integra i requisiti della “Classe SIDI 1”?
[...]
ISTANZA EX ART. 210 COD. PROC. CIV. Ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ. e relativamente agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ordinare alla l'esibizione in giudizio di libri e Controparte_1 scritture contabili attestanti il numero degli ospiti e/o pazienti e/o degenti presenti nelle strutture R.S.A., C.D.I. e Hospice in tali periodi, nonché la Pt_4 percezione/remunerazione, nel medesimo periodo di riferimento e sempre per le strutture R.S.A., C.D.I. e Hospice, di fondi erogati per le prestazioni rivolte a Pt_4 ospiti e/o pazienti e/o degenti da: Stato Italiano, Regione Lombardia, altri Enti Locali,
Servizio SAitario Nazionale e . Parte_3
SI INDICANO A TESTI (su tutti i capitoli):
1. Dott.ssa , presso ” Persona_1 CP_1 CP_1
2. Dott.ssa , presso “Primar Care” Soc. Coop. A.R.L., Piazza Martiri di Testimone_1
Via Fani n° 19, TO SA AN (MI) 3. , presso ” Controparte_3 Controparte_1
4. , presso ” Controparte_4 Controparte_1
5. , presso Persona_2 Controparte_1
In caso di ammissione, anche parziale, delle prove articolate dalla convenuta opposta, si chiede di essere ammessi a prova contraria e diretta con i testi sopra indicati. Non si accetta il contraddittorio su eventuali istanze e/o domande nuove.”
Per (come da foglio di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositato in data 02.12.2024):
“Dato atto che questa difesa dichiara espressamente di non accettare il contradditorio sulle domande nuove ex adverso proposte, voglia l'On.le Tribunale di Monza così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attore/opponente, sollevata nella sua memoria di costituzione di nuovo difensore del 06 novembre 2023, in quanto tardiva, e in ogni caso infondata in fatto e diritto NEL MERITO: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto ovvero, in via subordinata, condannare il signor , nella sua qualità e veste di tutore dell'interdetto PA
, al pagamento della somma di Euro 30.368,00* o quella minore o Parte_2 maggiore risultante in corso di causa oltre interessi al pagina 3 di 8 saggio legale dal dovuto al saldo. Con le più ampie riserve istruttorie, ivi compresa l'istanza di deferimento di giuramento decisorio. IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia il signor Giudice Ill.mo:
A. Disporre, ex art. 210 CpC che il signor produca in giudizio i PA documenti riguardanti il trattamento economico – pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e/o altro – di cui ha goduto negli anni e tuttora gode il di lui pupillo
. Parte_2
B. Ordinare: all'attore/opponente di produrre in giudizio tutti i PA rendiconti riguardanti la gestione della tutela dal novembre 2015 al 31 agosto 2019. C. Disporre Consulenza Tecnica dell'Ufficio volta a individuare e determinare, nel caso in esame, – come meglio dettagliato nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 Cpc per la convenuta opposta, depositata il 15 nov. 2021, cui ci si riporta integralmente - quali siano le obbligazioni gravanti ope legis sulla Controparte_1
– onlus verso il signor a cagione delle di lui infermità e
[...] Parte_2 patologie;
D. Ammettere Prova per interrogatorio formale dell'attore opponente sulle PA seguenti circostanze: 1.“Vero che con sentenza n. 3331/2010 del Tribunale di Monza resa il 02 dic. 2010 nel procedimento n. 5875/2010 R.G., veniva pronunziata ex art. 414 cod. civ. l'interdizione del di lui germano;
Parte_2
2.“Vero che in data 09 ott. 2012 il signor veniva immesso dal Giudice PA
Tutelare di Monza nelle funzioni di tutore dell'interdetto ;” Parte_2
3.“Vero che il signor , essendo totalmente incapace di svolgere Parte_2 qualsiasi attività lavorativa, percepisce una pensione di invalidità – rapportata a mese – dell'ammontare di Euro 651,12*, per 13 mesi all'anno;”
4.“Vero che il signor percepisce una indennità di accompagnamento Parte_2 dell'ammontare mensile di Euro 522,10*, per 13 mesi all'anno;”
5.“Vero che il signor nella sua veste e qualità di tutore del germano PA
, a norma dell'art. 380 cod. civ., tiene regolare contabilità della sua Parte_2 amministrazione e ne rende conto annualmente al giudice tutelare.” 6.“Vero che il signor , quale tutore del fratello , percepisce PA Pt_2 direttamente gli assegni per pensione di invalidità e per indennità di accompagnamento spettanti al signor ”; Parte_2
7.“Vero che il signor impiega interamente gli importi, percepiti per PA conto del germano a titolo di pensione di invalidità e di indennità di Pt_2 Parte accompagnamento, per corrispondere alla il costo della ospitalità “alberghiera” di .” Pt_2
Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1.“Vero che a far tempo dal 01 set. 2019 la “Rembrandt Cooperativa Sociale” (Cod. Fisc. ) con sede legale in 21047 Saronno VA alla via Varese 25/d, ha P.IVA_2
pagina 4 di 8 assunto la gestione della Residenza SAitaria Disabili – RSD – “Villa Pelucca” in TO SA AN alla via Campanella 8/10”; Parte 2.“Vero che ospite della gestita dalla “Rembrandt Cooperativa Sociale” è tuttora il signor ”; Parte_2
3.“Vero che attualmente la tariffa giornaliera riguardante la quota “alberghiera” per l'ospitalità nella suddetta Residenza SAitaria Disabili “Villa Pelucca” ammonta ad Euro 120,00*;”
4.“Vero che il signor corrisponde alla Residenza SAitaria Disabili PA
“Villa Pelucca” la somma giornaliera di Euro 120,00* quale quota “alberghiera” per l'ospitalità offerta al suo pupillo/germano signor ”; Parte_2
Indica quali testimoni:
• il legale rappresentante di “Rembrandt Cooperativa Sociale” (Cod. Fisc.
) con sede legale in 21047 Saronno VA alla via Varese 25/d, P.IVA_2
• la dott.ssa , c/o RSD “Villa Pelucca”, 20099 TO SA AN MI Testimone_2 alla via T. Campanella 8/10. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e di questa ordinaria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi, gli accessori di legge e le successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, , conveniva in giudizio PA formulando opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3442/2020 emesso dal Tribunale di Monza, in data 20.10.2020 (pubblicato in data 18.11.2020), per un totale di euro 30.268,00 oltre interessi moratori e competenze professionali ivi liquidate. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 24 settembre 2020, la
[...]
- premesso di gestire in TO SA AN una Controparte_1
Residenza SAitaria Disabili, dotata di strutture ricettive e personale specializzato e destinata ad accogliere soggetti disabili non autosufficiente, portatori di patologie neurologiche e/o neuropsichiatriche stabilizzate non curabili a domicilio – ha affermato di essere creditrice, per mancata corresponsione delle rette, nei confronti di
[...]
, dichiaratosi tutore del fratello , ospite presso la struttura a far Pt_1 Parte_2 data dal 16 novembre 2015, e obbligato in solido alla corresponsione della retta così come fissata e determinata dal Consiglio di Amministrazione.
ha proposto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo PA asserendo la nullità delle variazioni delle tariffe di degenza in R.S.D. e ritenendo che
“ non abbia alcun titolo per azionare un credito riguardante le prestazioni CP_1 sanitarie erogate a favore di . Parte_2
Ha aggiunto, inoltre, che il Tribunale di Monza, ricorrendone i presupposti, con Sentenza n° 3331, resa in data 02 Dicembre 2010, ha pronunciato l'interdizione del Sig.
, con nomina a Tutore, a far data 09 Ottobre 2012, del germano Sig. Parte_2
pagina 5 di 8 e che, a fronte della disponibilità manifestata da parte opposta, PA PA
, con contratto di “Ingresso in Residenza SAitaria per Disabili” - sottoscritto in
[...] data 16 Novembre 2015- ha convenuto con la il ricovero Controparte_1 permanente del fratello presso la struttura “Villa Pelucca R.S.D”. Pt_2
Ha affermato, in particolare, la mancata contrattualizzazione con la regione Lombardia Parte della struttura gestita dalla opposta alla data della stipulazione del CP_1 Parte contratto d'ingresso in ed il mancato accreditamento con la Regione Lombardia della struttura stessa. Ha, dunque, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite. In data 23.03.2021, si è costituita, Controparte_1 che ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice opponente, asserendo che, alla data di stipula del contratto inter partes erano in corso le procedure per l'accreditamento e che, in ogni caso, il loro perfezionamento non avrebbe inciso sulla sfera del rapporto economico intervenuto tra e ha chiesto, in via preliminare, la Pt_2 CP_1 concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, la conferma dello stesso. All'udienza del 22.04.2021, il legale di parte opposta insisteva sulla concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 13.05.2021, non concedeva la provvisoria esecuzione e rinviava all'udienza di assunzione dei mezzi istruttori, che veniva fissata per la data del 21.09.2021 e nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. All'udienza del 1.02.2022, il Giudice riservava la decisione sui mezzi istruttori e con ordinanza, emessa in data 14.02.2022, rigettava le istanze istruttorie formulate dai legali delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 15.09.2022. Nelle more del giudizio, stante la rinuncia al mandato difensivo del legale di parte opponente, si costituiva, in data 06.11.2023, nuovo difensore che rilevava che le domande proposte da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo fossero affette da carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, essendo state promosse nei confronti di personalmente e non quale tutore di . PA Parte_2
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2023. Nella suindicata udienza, mutato il Giudice nella persona fisica, dopo essere stato esperito il tentativo di conciliazione, veniva concesso termine per note in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente e fissava nuova udienza per la data del 29.02.2024 nella quale il Giudice si riservava. Con ordinanza, emessa in data 05.08.2024, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di parte opposta di integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura innanzi al Giudice Tutelare e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 03.12.2024, all'esito della quale, il Giudice tratteneva la pagina 6 di 8 causa in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate. In particolare, parte opponente, mediante la costituzione del nuovo difensore, ha eccepito che le domande proposte da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo siano affette da carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, essendo state promosse nei confronti di personalmente e non quale tutore di PA
. Parte_2
Parte opposta, per contro, sul punto ha evidenziato, oltre alla tardività, l'irrilevanza e l'inapplicabilità dell'eccezione alle questioni dedotte nel presente giudizio;
ha chiesto, pertanto, che venisse rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente (sollevata nella sua memoria di costituzione di nuovo difensore del 06 novembre 2023) in quanto tardiva, e, in ogni caso, infondata in fatto e diritto. Pare opportuno, sul punto, precisare che il difetto di legittimazione passiva, come da principio consolidato in diverse occasioni anche dalla Corte di Cassazione, può essere fatto valere dalla parte in ogni stato e grado del processo e, può essere rilevato, d'ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. III n. 12729/2016). Deve, conseguentemente, ritenersi infondata l'eccezione di tardività sollevata da parte opposta in merito alla carenza di legittimazione passiva, con conseguente necessità di procedere all'esame della stessa. Vale la pena rammentare che “La ” ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, per CP_1 mancata corresponsione delle rette dovute alla struttura ospitante il fratello, nei confronti della persona del signor e non nella sua qualità di “tutore” del fratello. PA
ha riferito, e risulta documentalmente, di essere stato esclusivamente il PA tutore del fratello , ai tempi della stipula del contratto con parte Parte_2 opposta. Ha, inoltre, aggiunto di aver rinunciato, nelle more del giudizio, all'incarico di Tutore del fratello (cfr.doc. aa) e bb) parte opponente) e di essere stato Parte_2 revocato dall'incarico con decreto del G.T. in data 29.06.2023. Alla luce delle argomentazioni e dei documenti presenti in atti, si evince, pacificamente, che abbia sottoscritto - in data 16.11.2015 – il “contratto di ingresso in PA
R.S.D” unicamente quale Tutore/Curatore/AdS del fratello , ospite Parte_2 della struttura. La firma di compare, appunto, nel rigo de “il PA
Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno” sia nello spazio per la sottoscrizione generale presente nel modulo, sia in quello per la sottoscrizione delle clausole vessatorie (cfr. doc. 2 parte opposta).
pagina 7 di 8 Al contrario, nessuna sigla/firma dell'odierno opponente può essere ravvisata nel rigo dedicato all'”Obbligato/gli Obbligati in solido”, sicchè alcuna somma potrà essere richiesta a parte opponente personalmente. Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna opponente deve essere accolta. Le considerazioni appena esposte assorbono le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente e inducono all'accoglimento della domanda di opposizione formulata e, per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo emesso.
III. L'esito complessivo del giudizio e la circostanza che lo stesso è stato definito in punto di diritto, sulla questione preliminare processuale, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3442/2020 emesso dal Tribunale di Monza, in data 20.10.2020, nei confronti di PA
;
[...]
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Monza, 02 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 417/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F.: ), nato il [...] a PA CodiceFiscale_1
TO SA AN (MI) ed ivi residente in [...], in proprio e nella sua qualità di tutore di , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Guidi e Parte_2 dall'Avv. Paola Capuano, elettivamente domiciliati presso il loro studio Monza (MB), Via Nino Bixio n. 1/b, giusta procura in atti ATTORE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
(di seguito per Controparte_1 brevità, anche con sede in 20099 ES AN VA MI alla via T. CP_1
Campanella 8/10 (C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio G. Controparte_2
Rosati, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data PA
02.12.2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e domanda, così giudicare: In via preliminare e/o di merito Accertare e dichiarare la carenza carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al Sig. per i motivi di cui sopra, (v. comparsa PA
pagina 1 di 8 costituzione dei nuovi difensori del 6.11.23) revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare e/o di merito, subordinata o concorrente
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione a contraddire ovvero di carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. per i motivi di cui sopra, PA revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO, in ogni caso: revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 3442/2020, emesso dal Tribunale di Monza in data 20.10.2020 – Proc. n. 6978/2020 R.G., per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore-opponente alla
[...]
. CP_1
Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse che il Giudizio di opposizione dovesse comunque proseguire disporsi l'estromissione dal giudizio del Sig.
[...]
per i motivi sopra esposti. Pt_1
In ogni caso e conseguentemente, condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario nella misura del 15% IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, nell'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di attività istruttoria, ammettere le prove come articolate in sede di memorie ex art. 183, comma 6, nn° 2 e 3, Cod. Proc. Civ., qui integralmente ritrascritte, negando ingresso, al contempo, a tutte le istanze istruttorie avversarie:
❖ INTERROGATORIO FORMALE Disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della
sui seguenti capitoli: Controparte_1
A. Vero che la , all'epoca dell'apertura della struttura R.S.D., Controparte_1 dichiarava l'accreditamento e la contrattualizzazione dell'unità dei posti di offerta con il , come da docc. 4 e 5 che mi si rammostrano? Parte_3
B. Vero che la , attraverso l'articolazione “dirigenza Controparte_1 sanitaria” e “medici di reparto”, effettuava diagnosi e somministrava terapie farmacologiche agli ospiti della come da doc. 11 che mi si rammostra? Pt_4
C. Vero che la , nell'ambito della degenza residenziale del Controparte_1
Sig. , si assumeva il carico di ogni bisogno della vita quotidiana del Parte_2 degente, richiedendo, al netto del contributo regionale, una contribuzione denominata
“tariffa”, come da docc. 4 e 5 che mi si rammostrano? D. Vero che la dichiarava, in sede di variazione delle tariffe Controparte_1 di cui all'Art. 6 del contratto, la modifica del costo della retta di degenza per effetto della mancata contrattualizzazione delle unità di offerta da parte della Regione Lombardia, come da docc. 12 e 13 che mi si rammostrano?
❖ PROVA TESTIMONIALE Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 8
1. Vero che la , nell'ambito della struttura R.S.D., Controparte_1 somministrava al Sig. terapie farmacologiche, come da doc. 11 che mi Parte_2 si rammostra?
2. Vero che la , nell'ambito della struttura R.S.D., era tenuta Controparte_1 ad eseguire la valutazione del bisogno assistenziale del degente, secondo i criteri
“SiDi” dettati dal Servizio SAitario Regionale per le R.S.D.? 3. Vero che secondo i parametri di bisogno di assistenza sanitaria, applicati per la determinazione dei contributi in “Classe SIDI” da parte del S.S.R., il Sig. Parte_2
, per la gravità della sua condizione, integra i requisiti della “Classe SIDI 1”?
[...]
ISTANZA EX ART. 210 COD. PROC. CIV. Ai sensi dell'Art. 210 Cod. Proc. Civ. e relativamente agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ordinare alla l'esibizione in giudizio di libri e Controparte_1 scritture contabili attestanti il numero degli ospiti e/o pazienti e/o degenti presenti nelle strutture R.S.A., C.D.I. e Hospice in tali periodi, nonché la Pt_4 percezione/remunerazione, nel medesimo periodo di riferimento e sempre per le strutture R.S.A., C.D.I. e Hospice, di fondi erogati per le prestazioni rivolte a Pt_4 ospiti e/o pazienti e/o degenti da: Stato Italiano, Regione Lombardia, altri Enti Locali,
Servizio SAitario Nazionale e . Parte_3
SI INDICANO A TESTI (su tutti i capitoli):
1. Dott.ssa , presso ” Persona_1 CP_1 CP_1
2. Dott.ssa , presso “Primar Care” Soc. Coop. A.R.L., Piazza Martiri di Testimone_1
Via Fani n° 19, TO SA AN (MI) 3. , presso ” Controparte_3 Controparte_1
4. , presso ” Controparte_4 Controparte_1
5. , presso Persona_2 Controparte_1
In caso di ammissione, anche parziale, delle prove articolate dalla convenuta opposta, si chiede di essere ammessi a prova contraria e diretta con i testi sopra indicati. Non si accetta il contraddittorio su eventuali istanze e/o domande nuove.”
Per (come da foglio di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositato in data 02.12.2024):
“Dato atto che questa difesa dichiara espressamente di non accettare il contradditorio sulle domande nuove ex adverso proposte, voglia l'On.le Tribunale di Monza così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attore/opponente, sollevata nella sua memoria di costituzione di nuovo difensore del 06 novembre 2023, in quanto tardiva, e in ogni caso infondata in fatto e diritto NEL MERITO: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto ovvero, in via subordinata, condannare il signor , nella sua qualità e veste di tutore dell'interdetto PA
, al pagamento della somma di Euro 30.368,00* o quella minore o Parte_2 maggiore risultante in corso di causa oltre interessi al pagina 3 di 8 saggio legale dal dovuto al saldo. Con le più ampie riserve istruttorie, ivi compresa l'istanza di deferimento di giuramento decisorio. IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia il signor Giudice Ill.mo:
A. Disporre, ex art. 210 CpC che il signor produca in giudizio i PA documenti riguardanti il trattamento economico – pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e/o altro – di cui ha goduto negli anni e tuttora gode il di lui pupillo
. Parte_2
B. Ordinare: all'attore/opponente di produrre in giudizio tutti i PA rendiconti riguardanti la gestione della tutela dal novembre 2015 al 31 agosto 2019. C. Disporre Consulenza Tecnica dell'Ufficio volta a individuare e determinare, nel caso in esame, – come meglio dettagliato nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 Cpc per la convenuta opposta, depositata il 15 nov. 2021, cui ci si riporta integralmente - quali siano le obbligazioni gravanti ope legis sulla Controparte_1
– onlus verso il signor a cagione delle di lui infermità e
[...] Parte_2 patologie;
D. Ammettere Prova per interrogatorio formale dell'attore opponente sulle PA seguenti circostanze: 1.“Vero che con sentenza n. 3331/2010 del Tribunale di Monza resa il 02 dic. 2010 nel procedimento n. 5875/2010 R.G., veniva pronunziata ex art. 414 cod. civ. l'interdizione del di lui germano;
Parte_2
2.“Vero che in data 09 ott. 2012 il signor veniva immesso dal Giudice PA
Tutelare di Monza nelle funzioni di tutore dell'interdetto ;” Parte_2
3.“Vero che il signor , essendo totalmente incapace di svolgere Parte_2 qualsiasi attività lavorativa, percepisce una pensione di invalidità – rapportata a mese – dell'ammontare di Euro 651,12*, per 13 mesi all'anno;”
4.“Vero che il signor percepisce una indennità di accompagnamento Parte_2 dell'ammontare mensile di Euro 522,10*, per 13 mesi all'anno;”
5.“Vero che il signor nella sua veste e qualità di tutore del germano PA
, a norma dell'art. 380 cod. civ., tiene regolare contabilità della sua Parte_2 amministrazione e ne rende conto annualmente al giudice tutelare.” 6.“Vero che il signor , quale tutore del fratello , percepisce PA Pt_2 direttamente gli assegni per pensione di invalidità e per indennità di accompagnamento spettanti al signor ”; Parte_2
7.“Vero che il signor impiega interamente gli importi, percepiti per PA conto del germano a titolo di pensione di invalidità e di indennità di Pt_2 Parte accompagnamento, per corrispondere alla il costo della ospitalità “alberghiera” di .” Pt_2
Prova per testi sulle seguenti circostanze: 1.“Vero che a far tempo dal 01 set. 2019 la “Rembrandt Cooperativa Sociale” (Cod. Fisc. ) con sede legale in 21047 Saronno VA alla via Varese 25/d, ha P.IVA_2
pagina 4 di 8 assunto la gestione della Residenza SAitaria Disabili – RSD – “Villa Pelucca” in TO SA AN alla via Campanella 8/10”; Parte 2.“Vero che ospite della gestita dalla “Rembrandt Cooperativa Sociale” è tuttora il signor ”; Parte_2
3.“Vero che attualmente la tariffa giornaliera riguardante la quota “alberghiera” per l'ospitalità nella suddetta Residenza SAitaria Disabili “Villa Pelucca” ammonta ad Euro 120,00*;”
4.“Vero che il signor corrisponde alla Residenza SAitaria Disabili PA
“Villa Pelucca” la somma giornaliera di Euro 120,00* quale quota “alberghiera” per l'ospitalità offerta al suo pupillo/germano signor ”; Parte_2
Indica quali testimoni:
• il legale rappresentante di “Rembrandt Cooperativa Sociale” (Cod. Fisc.
) con sede legale in 21047 Saronno VA alla via Varese 25/d, P.IVA_2
• la dott.ssa , c/o RSD “Villa Pelucca”, 20099 TO SA AN MI Testimone_2 alla via T. Campanella 8/10. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e di questa ordinaria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi, gli accessori di legge e le successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, , conveniva in giudizio PA formulando opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3442/2020 emesso dal Tribunale di Monza, in data 20.10.2020 (pubblicato in data 18.11.2020), per un totale di euro 30.268,00 oltre interessi moratori e competenze professionali ivi liquidate. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 24 settembre 2020, la
[...]
- premesso di gestire in TO SA AN una Controparte_1
Residenza SAitaria Disabili, dotata di strutture ricettive e personale specializzato e destinata ad accogliere soggetti disabili non autosufficiente, portatori di patologie neurologiche e/o neuropsichiatriche stabilizzate non curabili a domicilio – ha affermato di essere creditrice, per mancata corresponsione delle rette, nei confronti di
[...]
, dichiaratosi tutore del fratello , ospite presso la struttura a far Pt_1 Parte_2 data dal 16 novembre 2015, e obbligato in solido alla corresponsione della retta così come fissata e determinata dal Consiglio di Amministrazione.
ha proposto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo PA asserendo la nullità delle variazioni delle tariffe di degenza in R.S.D. e ritenendo che
“ non abbia alcun titolo per azionare un credito riguardante le prestazioni CP_1 sanitarie erogate a favore di . Parte_2
Ha aggiunto, inoltre, che il Tribunale di Monza, ricorrendone i presupposti, con Sentenza n° 3331, resa in data 02 Dicembre 2010, ha pronunciato l'interdizione del Sig.
, con nomina a Tutore, a far data 09 Ottobre 2012, del germano Sig. Parte_2
pagina 5 di 8 e che, a fronte della disponibilità manifestata da parte opposta, PA PA
, con contratto di “Ingresso in Residenza SAitaria per Disabili” - sottoscritto in
[...] data 16 Novembre 2015- ha convenuto con la il ricovero Controparte_1 permanente del fratello presso la struttura “Villa Pelucca R.S.D”. Pt_2
Ha affermato, in particolare, la mancata contrattualizzazione con la regione Lombardia Parte della struttura gestita dalla opposta alla data della stipulazione del CP_1 Parte contratto d'ingresso in ed il mancato accreditamento con la Regione Lombardia della struttura stessa. Ha, dunque, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite. In data 23.03.2021, si è costituita, Controparte_1 che ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice opponente, asserendo che, alla data di stipula del contratto inter partes erano in corso le procedure per l'accreditamento e che, in ogni caso, il loro perfezionamento non avrebbe inciso sulla sfera del rapporto economico intervenuto tra e ha chiesto, in via preliminare, la Pt_2 CP_1 concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, la conferma dello stesso. All'udienza del 22.04.2021, il legale di parte opposta insisteva sulla concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 13.05.2021, non concedeva la provvisoria esecuzione e rinviava all'udienza di assunzione dei mezzi istruttori, che veniva fissata per la data del 21.09.2021 e nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. All'udienza del 1.02.2022, il Giudice riservava la decisione sui mezzi istruttori e con ordinanza, emessa in data 14.02.2022, rigettava le istanze istruttorie formulate dai legali delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 15.09.2022. Nelle more del giudizio, stante la rinuncia al mandato difensivo del legale di parte opponente, si costituiva, in data 06.11.2023, nuovo difensore che rilevava che le domande proposte da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo fossero affette da carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, essendo state promosse nei confronti di personalmente e non quale tutore di . PA Parte_2
Dopo una serie di rinvii, la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2023. Nella suindicata udienza, mutato il Giudice nella persona fisica, dopo essere stato esperito il tentativo di conciliazione, veniva concesso termine per note in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente e fissava nuova udienza per la data del 29.02.2024 nella quale il Giudice si riservava. Con ordinanza, emessa in data 05.08.2024, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di parte opposta di integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura innanzi al Giudice Tutelare e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 03.12.2024, all'esito della quale, il Giudice tratteneva la pagina 6 di 8 causa in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate. In particolare, parte opponente, mediante la costituzione del nuovo difensore, ha eccepito che le domande proposte da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo siano affette da carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, essendo state promosse nei confronti di personalmente e non quale tutore di PA
. Parte_2
Parte opposta, per contro, sul punto ha evidenziato, oltre alla tardività, l'irrilevanza e l'inapplicabilità dell'eccezione alle questioni dedotte nel presente giudizio;
ha chiesto, pertanto, che venisse rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente (sollevata nella sua memoria di costituzione di nuovo difensore del 06 novembre 2023) in quanto tardiva, e, in ogni caso, infondata in fatto e diritto. Pare opportuno, sul punto, precisare che il difetto di legittimazione passiva, come da principio consolidato in diverse occasioni anche dalla Corte di Cassazione, può essere fatto valere dalla parte in ogni stato e grado del processo e, può essere rilevato, d'ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. III n. 12729/2016). Deve, conseguentemente, ritenersi infondata l'eccezione di tardività sollevata da parte opposta in merito alla carenza di legittimazione passiva, con conseguente necessità di procedere all'esame della stessa. Vale la pena rammentare che “La ” ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, per CP_1 mancata corresponsione delle rette dovute alla struttura ospitante il fratello, nei confronti della persona del signor e non nella sua qualità di “tutore” del fratello. PA
ha riferito, e risulta documentalmente, di essere stato esclusivamente il PA tutore del fratello , ai tempi della stipula del contratto con parte Parte_2 opposta. Ha, inoltre, aggiunto di aver rinunciato, nelle more del giudizio, all'incarico di Tutore del fratello (cfr.doc. aa) e bb) parte opponente) e di essere stato Parte_2 revocato dall'incarico con decreto del G.T. in data 29.06.2023. Alla luce delle argomentazioni e dei documenti presenti in atti, si evince, pacificamente, che abbia sottoscritto - in data 16.11.2015 – il “contratto di ingresso in PA
R.S.D” unicamente quale Tutore/Curatore/AdS del fratello , ospite Parte_2 della struttura. La firma di compare, appunto, nel rigo de “il PA
Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno” sia nello spazio per la sottoscrizione generale presente nel modulo, sia in quello per la sottoscrizione delle clausole vessatorie (cfr. doc. 2 parte opposta).
pagina 7 di 8 Al contrario, nessuna sigla/firma dell'odierno opponente può essere ravvisata nel rigo dedicato all'”Obbligato/gli Obbligati in solido”, sicchè alcuna somma potrà essere richiesta a parte opponente personalmente. Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna opponente deve essere accolta. Le considerazioni appena esposte assorbono le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente e inducono all'accoglimento della domanda di opposizione formulata e, per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo emesso.
III. L'esito complessivo del giudizio e la circostanza che lo stesso è stato definito in punto di diritto, sulla questione preliminare processuale, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3442/2020 emesso dal Tribunale di Monza, in data 20.10.2020, nei confronti di PA
;
[...]
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Monza, 02 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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