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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/08/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 876/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Daniela Politino e Marco Di Maio Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio dell'avv. Barbara Filippi CP_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Piacenza del 5/04/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 27/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante a socio unico Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, in riforma della Sentenza n. 207/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Piacenza, G.I. Dott.ssa Ventriglia, in data 05.04.2023, Repertata al N. 396/2023, notificata ai sottoscritti difensori con p.e.c. in data 21.04.2023:
1. In Via Pregiudiziale e/o Preliminare, in accoglimento del Primo Motivo di Appello, accertare e dichiarare l'originaria incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è causa e conseguentemente a decidere del merito dell'odierna controversia, il tutto in favore dei Fori di Bologna o di Milano che si indicano espressamente come alternativamente competenti per le causali tutte meglio esposte in atto, e per l'effetto 2 dichiarare nullo e/o annullare e/o pagina 1 di 7 in ogni caso revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 203/2018 emesso dall'lll.mo Tribunale di Piacenza in data 24 febbraio 2018 e pubblicato in data 26.02.2018, nel procedimento N.R.G. 481/2018.
2. In Via Pregiudiziale e/o Preliminare, in accoglimento del Secondo Motivo di Appello, dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda azionata da avente ad oggetto la CP_1 prima frazione dell'unitario e più ampio credito inter-partes e, conseguentemente, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo 203/2018 emesso dall'lll.mo Tribunale di Piacenza in data 24 febbraio 2018 e pubblicato in data 26.02.2018, nel procedimento N.R.G. 481/2018.
3. Nel merito ed in via riconvenzionale, in accoglimento del Terzo Motivo di Appello, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale e/o ex art. 2598 e.e. di per le ragioni CP_1 in atti, condannarla al pagamento in favore di della somma di € 27.000,00 o altra diversa Parte_2 somma ritenuta, anche in via equitativa, provata e di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo, il tutto anche previa compensazione con le maggiori somme eventualmente dovute dall'opponente all'uopo rimodulando il quantum ex adverso preteso.
4. Nel merito ed in via riconvenzionale, in accoglimento del , previa in Controparte_2 tal caso rimessione della causa in istruttoria per le ragioni e nei limiti di cui al punto “c)” dell'atto di appello da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, comunque accertato e dichiarato l'inadempimento della rispetto alla corretta esecuzione CP_1 dell'ordinativo di merce oggetto di causa per le ragioni meglio spiegate in atto, condannarla al pagamento in favore di della somma di € 72.000,00 o ad altra diversa somma ritenuta, anche in Pt_1 via equitativa, provata e di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo, il tutto anche previa compensazione con le maggiori somme eventualmente dovute dall'opponente all'uopo rimodulando il quantum ex adverso preteso.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio come per legge.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa:
Rigettata l'istanza istruttoria avversaria, respingere l'appello ex adverso proposto, siccome totalmente infondato e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 207/2023 emessa e pubblicata il 05.04.2023 dal Tribunale di Piacenza, in persona del Giudice dott.ssa Laura Ventriglia.
Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società a socio unico proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 203/2019 del 24/02/2018 del Tribunale di Piacenza con cui veniva le veniva intimato il pagamento della somma di € 56.286,67 oltre interessi e spese in favore della società sulla CP_1 base della fattura n. 538/2017, rimasta inevasa e concernente la prima delle tre rate della complessiva somma di € 168.860,00 relativa alla progettazione e realizzazione di manufatti idrici commissionati da a con contratto di subappalto inter partes del 2017. Pt_1 CP_1
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza in favore di quello alternativo di Bologna o Milano e si opponeva all'eventuale richiesta di concessione pagina 2 di 7 della provvisoria esecutività del titolo;
nel merito, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la responsabilità precontrattuale di e la condanna CP_1 dell'opposta al pagamento in proprio favore della somma di € 55.860,00 a titolo di risarcimento danni, previa compensazione con quanto dalla stessa dovuta all'opposta in forza dell'emananda sentenza;
inoltre, richiedeva l'accertamento di vizi e difetti ex artt. 1667 e 1668 c.c. e la quantificazione della somma spettantele a titolo di riduzione di prezzo, oltre il risarcimento di tutti i danni patiti da Pt_1 previa compensazione con le eventuali somme dalla stessa dovuta a oltre interessi e CP_1 rivalutazione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava quanto dedotto dall'opponente e CP_1 richiedeva in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e la richiesta di provvisoria esecuzione;
nel merito, richiedeva il rigetto delle domande formulate da e la Pt_1 conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 207/2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 1045/2018, rigettava le domande proposte da e confermava il decreto ingiuntivo, condannando Parte_1
l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta.
Il Tribunale, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito nonché quella di improcedibilità della pretesa azionata in monitoria sull'assunto della illegittima parcellizzazione del credito da parte di nel merito riteneva infondate o comunque non provate dall'opponente le CP_1 contestazioni di Pt_1
In particolare, il Tribunale rilevava che non aveva contestato il titolo posto a base della pretesa Pt_1 creditoria e neppure il mancato pagamento del credito azionato in monitorio, limitandosi ad allegare una condotta di concorrenza sleale a carico di che aveva incrementato illegittimamente il valore CP_1 dell'ordine di eccependo l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti da Pt_1 CP_1 avendo quest'ultima fornito merce in assenza di valida certificazione di prova idraulica nonché affetta da vizi e difetti individuabili nel dimensionamento dei tubi forniti, queste circostanze peraltro rimaste prive di alcuna prova a carico dell'opponente.
L'opposizione veniva pertanto rigettata e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
***
La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società a socio unico con richiesta di integrale riforma, previa richiesta di rimessione Parte_1 istruttoria.
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 27/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio dall'appellata/opposta e denuncia vizio di ultra perita, in quanto il Tribunale “avrebbe dovuto CP_1 limitare la propria decisione circa la fondatezza della eccezione di incompetenza soltanto rispetto al criterio di cui agli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. come indicati da in fase monitoria, e non CP_1 richiamare a motivazione del rigetto della detta eccezione “un criterio di collegamento (art. 19 c.p.c.) giammai scelto o indicato dall'attrice sostanziale ed odierna appellata a motivazione della propria elezione di foro”.
pagina 3 di 7 La doglianza è infondata.
Secondo quanto condivisibilmente statuito dalla S.C. in un caso analogo al caso di specie (cfr., Cass. 2548/2022), “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24903 del 2005), è il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) che, …, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, nè ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n. 17374 del 2020)”; vale a dire, l'opponente ha “l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta. Invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. n. 17374 del 2020, "in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili" (cfr. nello stesso senso, anche Cass. n. 17020 del 2011).”
Rileva la Corte che corretta è condivisibile è la decisione del primo giudice in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza così come sollevata da non sussistendo inoltre alcun vizio di ultra Pt_1 petita, tenendo conto, come anche sostenuto dall'appellata che tale vizio sussiste solo ove il CP_1 giudice si pronunci oltre i limiti della domanda e delle eccezioni delle parti ovvero sul questioni estranee al giudizio e non rilevabili d'ufficio, mentre rientra nei poteri del giudice quello di qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in giudizio, ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, con la conseguenza che rientra nei poteri decisionali del giudice assumere a fondamento della sua decisione, come nel caso di specie, non solo le censure formalmente espresse ma anche quelle desumibili dai fatti così come esposti, senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza e la conferma del rigetto della eccezione di incompetenza territoriale così come formulata dall'appellante.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della Pt_1 eccezione di improponibilità della domanda per abusiva parcellizzazione del credito azionato.
Sostiene l'appellante che il credito azionato in monitorio aveva titolo nell'ordine del 7/05/2018 di cui alla fattura n. 538/2017 di complessivi € 168.860,00 con termini di pagamento 60-90-120 dffm, il CP_1 pagina 4 di 7 relazione al quale alla data del 31/03/2018 era scaduto il credito parziale di €56.286,67 di cui al decreto oggetto di causa e per il quale procedeva a richiedere altro decreto ingiuntivo (n.410/2018) per il CP_1 residuo, in pendenza del primo giudizio di opposizione e così con evidente abuso dello strumento processuale.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto statuito recentemente dalla S.C. “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (Cass. SS.UU. n. 7299/2025).
In particolare, tenendo conto che nella verifica della abusività o meno dell'azione frazionata è necessario verificare se la parte abbia agito sulla base di un interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento, la S.C. rileva che aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito, solo per una parte del credito, come nel caso di specie, può integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto. (cfr., Cass. SS.UU. n. 7299/2025)
Ora, nel caso di specie e come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i crediti azionati da CP_1 in due distinti procedimenti ingiuntivi, pur trovando titolo nello stesso rapporto obbligatorio (ordine n. 17022712017194) tuttavia sono venuti ad esistenza e quindi sono divenuti esigibili in diversi Pt_1 momenti (nell'ordine si fa riferimento ai pagamenti “60-90-120dffm”), con la conseguenza che va rilevata la legittimità e non abusività dell'azione giudiziaria preordinata da al riconoscimento del CP_1 credito esigibile al momento dell'avvio del procedimento monitorio, senza dover attendere le ulteriori scadenze, rinvenendosi in tale circostanza quell'”interesse meritevole di tutela” posto a base della legittimità del comportamento processuale del creditore agente ed escludente un abuso. (cfr., Cass. SS. UU. nn. 4090 e 4091 del 2017)
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale di danno per € 55.860,00, sostenendo che il primo grado ha errato laddove ha rigettato tale domanda per non corretta valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, in relazione alla denunciata concorrenza sleale posta in essere da nei confronti di CP_1 Pt_1
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato della Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documenti e prova orale: teste , non è emerso alcun elemento probatorio a sostegno dell'assunto Tes_1 dell'opponente/appellante, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice.
In particolare, nessun pregio ha la censura di circa un denunciato comportamento di Pt_1 concorrenza sleale posto in essere nei soli confronti da infatti, il primo preventivo di per € CP_1 CP_1 113.000,00 non comprendeva né le prove idrauliche e né i trattamenti superficiali e termici (cfr., email pagina 5 di 7 del 9/03/2017 -doc. n. 1 fascicolo , mentre il definitivo ordine dell'11/07/2017 indicava la CP_1 complessiva somma di € 168.860,00 (comprendente, quanto ad € 140.000,00 progettazione, realizzazione e fornitura di num. 16 tubazioni (cfr., offerta del 20/04/2017 -doc. 3 fascicolo e CP_1 quanto ad € 23.820,00 l'esecuzione di disegni costruttivi e posa dei “Pad Plates” ed in fine, quanto ad
€ 5.040,00 realizzazione e fornitura di num. 8 riduzioni eccentriche tronco-coniche (cfr., offerta dell'11/07/2017 -doc. 4 fascicolo email del 9/05/2017 – docc. n. 3bis e 3ter – fascicolo CP_1 CP_1 vedi email del 12/07/2017 – cfr., doc. n. 6 – fascicolo . CP_1
Le sopra riportate variazioni dell'importo finale erano conosciute e note non solo al dipendente di
, in quanto la corrispondenza tra quest'ultimo e veniva inoltrata per Parte_3 CP_1 conoscenza a che, secondo quanto emergente dalle risultanze istruttorie, svolgeva CP_3 funzioni di segretaria presso e a , amministratore unico di (cfr., Pt_1 Controparte_4 Pt_1 docc. n. 2bis – fascicolo CP_1
Ne consegue che nessun elemento di prova conferma l'assunto di circa un comportamento Pt_1 scorretto da parte di nei confronti di durante le trattative contrattuali tale da indurre CP_1 Pt_1 quest'ultima alla stipula di un contratto a sé pregiudizievole, favorito dall'asserito comportamento infedele del dipendente di;
al contrario, dalla produzione documentale non emerge Pt_1 Parte_3 che avrebbe violato, come sostiene l'appellante, i principi della correttezza e buona fede nelle CP_1 trattative e conclusione del contratto. (cfr., docc. n.1, 2bis, 3bis, 6, 8 e 13 - fascicolo . CP_1
La doglianza è dunque rigettata.
***
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale di danno per € 72.000,00, sostenendo che il primo grado ha errato laddove ha rigettato tale domanda ritenendo non provati gli asseriti vizi lamentati in relazione alla fornitura di lamenta inoltre CP_1 l'erronea revoca della deposizione del teste . Testimone_2
La doglianza è infondata.
In relazione alla censura relativa ai presunti vizi della fornitura, la stessa risulta oltre che infondata altresì inammissibile in quanto non tempestiva.
Infatti, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, ha sollevato una contestazione Pt_1 solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento in questione, vale a dire successivamente all'insoluto della relativa ricevuta bancaria (cfr. doc. n.14 – fascicolo sostenendo di poter CP_1 sospendere i pagamenti ex art. 1460 c.c., ponendoli in compensazione con asserite maggiori somme dovute a titolo risarcitorio sulla base di una asserita e non provata illegittimità della condotta ex art 2598 c.c.; successivamente, pur non avendo mai ordinato a le prove idrauliche, secondo Pt_1 CP_1 quanto emerge dalla documentazione contrattuale inter partes, ha eccepito l'inadempienza di per CP_1 non avere la stessa fornito la idonea certificazione, circostanza smentita dalle deposizioni testimoniali, ivi compresa quella dell'ing. (cfr., deposizione teste , che richiama il Testimone_3 Tes_3 certificato di collaudo (cfr., Collaudo d'Officina n. 77/2017C del 7/12/2017 a sua volta certificato dall'ente ispettivo terzo TUV NORD - doc. n. 10 fascicolo CP_1
In ordine, poi, alla richiesta di rimessione istruttoria, la stessa risulta inammissibile in quanto tardiva non avendo contestato l'ordinanza istruttoria del primo giudice del 28/06/2022 ed altresì Pt_1 inammissibile per difetto dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c..
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da a Parte_1 socio unico nei confronti di avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Piacenza, CP_1 così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 876/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Daniela Politino e Marco Di Maio Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio dell'avv. Barbara Filippi CP_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Piacenza del 5/04/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 27/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante a socio unico Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, in riforma della Sentenza n. 207/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Piacenza, G.I. Dott.ssa Ventriglia, in data 05.04.2023, Repertata al N. 396/2023, notificata ai sottoscritti difensori con p.e.c. in data 21.04.2023:
1. In Via Pregiudiziale e/o Preliminare, in accoglimento del Primo Motivo di Appello, accertare e dichiarare l'originaria incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è causa e conseguentemente a decidere del merito dell'odierna controversia, il tutto in favore dei Fori di Bologna o di Milano che si indicano espressamente come alternativamente competenti per le causali tutte meglio esposte in atto, e per l'effetto 2 dichiarare nullo e/o annullare e/o pagina 1 di 7 in ogni caso revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 203/2018 emesso dall'lll.mo Tribunale di Piacenza in data 24 febbraio 2018 e pubblicato in data 26.02.2018, nel procedimento N.R.G. 481/2018.
2. In Via Pregiudiziale e/o Preliminare, in accoglimento del Secondo Motivo di Appello, dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda azionata da avente ad oggetto la CP_1 prima frazione dell'unitario e più ampio credito inter-partes e, conseguentemente, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo 203/2018 emesso dall'lll.mo Tribunale di Piacenza in data 24 febbraio 2018 e pubblicato in data 26.02.2018, nel procedimento N.R.G. 481/2018.
3. Nel merito ed in via riconvenzionale, in accoglimento del Terzo Motivo di Appello, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale e/o ex art. 2598 e.e. di per le ragioni CP_1 in atti, condannarla al pagamento in favore di della somma di € 27.000,00 o altra diversa Parte_2 somma ritenuta, anche in via equitativa, provata e di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo, il tutto anche previa compensazione con le maggiori somme eventualmente dovute dall'opponente all'uopo rimodulando il quantum ex adverso preteso.
4. Nel merito ed in via riconvenzionale, in accoglimento del , previa in Controparte_2 tal caso rimessione della causa in istruttoria per le ragioni e nei limiti di cui al punto “c)” dell'atto di appello da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, comunque accertato e dichiarato l'inadempimento della rispetto alla corretta esecuzione CP_1 dell'ordinativo di merce oggetto di causa per le ragioni meglio spiegate in atto, condannarla al pagamento in favore di della somma di € 72.000,00 o ad altra diversa somma ritenuta, anche in Pt_1 via equitativa, provata e di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo, il tutto anche previa compensazione con le maggiori somme eventualmente dovute dall'opponente all'uopo rimodulando il quantum ex adverso preteso.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio come per legge.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa:
Rigettata l'istanza istruttoria avversaria, respingere l'appello ex adverso proposto, siccome totalmente infondato e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 207/2023 emessa e pubblicata il 05.04.2023 dal Tribunale di Piacenza, in persona del Giudice dott.ssa Laura Ventriglia.
Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società a socio unico proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 203/2019 del 24/02/2018 del Tribunale di Piacenza con cui veniva le veniva intimato il pagamento della somma di € 56.286,67 oltre interessi e spese in favore della società sulla CP_1 base della fattura n. 538/2017, rimasta inevasa e concernente la prima delle tre rate della complessiva somma di € 168.860,00 relativa alla progettazione e realizzazione di manufatti idrici commissionati da a con contratto di subappalto inter partes del 2017. Pt_1 CP_1
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza in favore di quello alternativo di Bologna o Milano e si opponeva all'eventuale richiesta di concessione pagina 2 di 7 della provvisoria esecutività del titolo;
nel merito, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la responsabilità precontrattuale di e la condanna CP_1 dell'opposta al pagamento in proprio favore della somma di € 55.860,00 a titolo di risarcimento danni, previa compensazione con quanto dalla stessa dovuta all'opposta in forza dell'emananda sentenza;
inoltre, richiedeva l'accertamento di vizi e difetti ex artt. 1667 e 1668 c.c. e la quantificazione della somma spettantele a titolo di riduzione di prezzo, oltre il risarcimento di tutti i danni patiti da Pt_1 previa compensazione con le eventuali somme dalla stessa dovuta a oltre interessi e CP_1 rivalutazione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava quanto dedotto dall'opponente e CP_1 richiedeva in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e la richiesta di provvisoria esecuzione;
nel merito, richiedeva il rigetto delle domande formulate da e la Pt_1 conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 207/2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 1045/2018, rigettava le domande proposte da e confermava il decreto ingiuntivo, condannando Parte_1
l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta.
Il Tribunale, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito nonché quella di improcedibilità della pretesa azionata in monitoria sull'assunto della illegittima parcellizzazione del credito da parte di nel merito riteneva infondate o comunque non provate dall'opponente le CP_1 contestazioni di Pt_1
In particolare, il Tribunale rilevava che non aveva contestato il titolo posto a base della pretesa Pt_1 creditoria e neppure il mancato pagamento del credito azionato in monitorio, limitandosi ad allegare una condotta di concorrenza sleale a carico di che aveva incrementato illegittimamente il valore CP_1 dell'ordine di eccependo l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti da Pt_1 CP_1 avendo quest'ultima fornito merce in assenza di valida certificazione di prova idraulica nonché affetta da vizi e difetti individuabili nel dimensionamento dei tubi forniti, queste circostanze peraltro rimaste prive di alcuna prova a carico dell'opponente.
L'opposizione veniva pertanto rigettata e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.
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La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società a socio unico con richiesta di integrale riforma, previa richiesta di rimessione Parte_1 istruttoria.
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 27/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
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Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio dall'appellata/opposta e denuncia vizio di ultra perita, in quanto il Tribunale “avrebbe dovuto CP_1 limitare la propria decisione circa la fondatezza della eccezione di incompetenza soltanto rispetto al criterio di cui agli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. come indicati da in fase monitoria, e non CP_1 richiamare a motivazione del rigetto della detta eccezione “un criterio di collegamento (art. 19 c.p.c.) giammai scelto o indicato dall'attrice sostanziale ed odierna appellata a motivazione della propria elezione di foro”.
pagina 3 di 7 La doglianza è infondata.
Secondo quanto condivisibilmente statuito dalla S.C. in un caso analogo al caso di specie (cfr., Cass. 2548/2022), “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24903 del 2005), è il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) che, …, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, nè ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n. 17374 del 2020)”; vale a dire, l'opponente ha “l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta. Invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. n. 17374 del 2020, "in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili" (cfr. nello stesso senso, anche Cass. n. 17020 del 2011).”
Rileva la Corte che corretta è condivisibile è la decisione del primo giudice in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza così come sollevata da non sussistendo inoltre alcun vizio di ultra Pt_1 petita, tenendo conto, come anche sostenuto dall'appellata che tale vizio sussiste solo ove il CP_1 giudice si pronunci oltre i limiti della domanda e delle eccezioni delle parti ovvero sul questioni estranee al giudizio e non rilevabili d'ufficio, mentre rientra nei poteri del giudice quello di qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in giudizio, ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, con la conseguenza che rientra nei poteri decisionali del giudice assumere a fondamento della sua decisione, come nel caso di specie, non solo le censure formalmente espresse ma anche quelle desumibili dai fatti così come esposti, senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza e la conferma del rigetto della eccezione di incompetenza territoriale così come formulata dall'appellante.
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Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della Pt_1 eccezione di improponibilità della domanda per abusiva parcellizzazione del credito azionato.
Sostiene l'appellante che il credito azionato in monitorio aveva titolo nell'ordine del 7/05/2018 di cui alla fattura n. 538/2017 di complessivi € 168.860,00 con termini di pagamento 60-90-120 dffm, il CP_1 pagina 4 di 7 relazione al quale alla data del 31/03/2018 era scaduto il credito parziale di €56.286,67 di cui al decreto oggetto di causa e per il quale procedeva a richiedere altro decreto ingiuntivo (n.410/2018) per il CP_1 residuo, in pendenza del primo giudizio di opposizione e così con evidente abuso dello strumento processuale.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto statuito recentemente dalla S.C. “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (Cass. SS.UU. n. 7299/2025).
In particolare, tenendo conto che nella verifica della abusività o meno dell'azione frazionata è necessario verificare se la parte abbia agito sulla base di un interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento, la S.C. rileva che aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito, solo per una parte del credito, come nel caso di specie, può integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto. (cfr., Cass. SS.UU. n. 7299/2025)
Ora, nel caso di specie e come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i crediti azionati da CP_1 in due distinti procedimenti ingiuntivi, pur trovando titolo nello stesso rapporto obbligatorio (ordine n. 17022712017194) tuttavia sono venuti ad esistenza e quindi sono divenuti esigibili in diversi Pt_1 momenti (nell'ordine si fa riferimento ai pagamenti “60-90-120dffm”), con la conseguenza che va rilevata la legittimità e non abusività dell'azione giudiziaria preordinata da al riconoscimento del CP_1 credito esigibile al momento dell'avvio del procedimento monitorio, senza dover attendere le ulteriori scadenze, rinvenendosi in tale circostanza quell'”interesse meritevole di tutela” posto a base della legittimità del comportamento processuale del creditore agente ed escludente un abuso. (cfr., Cass. SS. UU. nn. 4090 e 4091 del 2017)
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale di danno per € 55.860,00, sostenendo che il primo grado ha errato laddove ha rigettato tale domanda per non corretta valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, in relazione alla denunciata concorrenza sleale posta in essere da nei confronti di CP_1 Pt_1
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato della Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documenti e prova orale: teste , non è emerso alcun elemento probatorio a sostegno dell'assunto Tes_1 dell'opponente/appellante, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice.
In particolare, nessun pregio ha la censura di circa un denunciato comportamento di Pt_1 concorrenza sleale posto in essere nei soli confronti da infatti, il primo preventivo di per € CP_1 CP_1 113.000,00 non comprendeva né le prove idrauliche e né i trattamenti superficiali e termici (cfr., email pagina 5 di 7 del 9/03/2017 -doc. n. 1 fascicolo , mentre il definitivo ordine dell'11/07/2017 indicava la CP_1 complessiva somma di € 168.860,00 (comprendente, quanto ad € 140.000,00 progettazione, realizzazione e fornitura di num. 16 tubazioni (cfr., offerta del 20/04/2017 -doc. 3 fascicolo e CP_1 quanto ad € 23.820,00 l'esecuzione di disegni costruttivi e posa dei “Pad Plates” ed in fine, quanto ad
€ 5.040,00 realizzazione e fornitura di num. 8 riduzioni eccentriche tronco-coniche (cfr., offerta dell'11/07/2017 -doc. 4 fascicolo email del 9/05/2017 – docc. n. 3bis e 3ter – fascicolo CP_1 CP_1 vedi email del 12/07/2017 – cfr., doc. n. 6 – fascicolo . CP_1
Le sopra riportate variazioni dell'importo finale erano conosciute e note non solo al dipendente di
, in quanto la corrispondenza tra quest'ultimo e veniva inoltrata per Parte_3 CP_1 conoscenza a che, secondo quanto emergente dalle risultanze istruttorie, svolgeva CP_3 funzioni di segretaria presso e a , amministratore unico di (cfr., Pt_1 Controparte_4 Pt_1 docc. n. 2bis – fascicolo CP_1
Ne consegue che nessun elemento di prova conferma l'assunto di circa un comportamento Pt_1 scorretto da parte di nei confronti di durante le trattative contrattuali tale da indurre CP_1 Pt_1 quest'ultima alla stipula di un contratto a sé pregiudizievole, favorito dall'asserito comportamento infedele del dipendente di;
al contrario, dalla produzione documentale non emerge Pt_1 Parte_3 che avrebbe violato, come sostiene l'appellante, i principi della correttezza e buona fede nelle CP_1 trattative e conclusione del contratto. (cfr., docc. n.1, 2bis, 3bis, 6, 8 e 13 - fascicolo . CP_1
La doglianza è dunque rigettata.
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Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale di danno per € 72.000,00, sostenendo che il primo grado ha errato laddove ha rigettato tale domanda ritenendo non provati gli asseriti vizi lamentati in relazione alla fornitura di lamenta inoltre CP_1 l'erronea revoca della deposizione del teste . Testimone_2
La doglianza è infondata.
In relazione alla censura relativa ai presunti vizi della fornitura, la stessa risulta oltre che infondata altresì inammissibile in quanto non tempestiva.
Infatti, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, ha sollevato una contestazione Pt_1 solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento in questione, vale a dire successivamente all'insoluto della relativa ricevuta bancaria (cfr. doc. n.14 – fascicolo sostenendo di poter CP_1 sospendere i pagamenti ex art. 1460 c.c., ponendoli in compensazione con asserite maggiori somme dovute a titolo risarcitorio sulla base di una asserita e non provata illegittimità della condotta ex art 2598 c.c.; successivamente, pur non avendo mai ordinato a le prove idrauliche, secondo Pt_1 CP_1 quanto emerge dalla documentazione contrattuale inter partes, ha eccepito l'inadempienza di per CP_1 non avere la stessa fornito la idonea certificazione, circostanza smentita dalle deposizioni testimoniali, ivi compresa quella dell'ing. (cfr., deposizione teste , che richiama il Testimone_3 Tes_3 certificato di collaudo (cfr., Collaudo d'Officina n. 77/2017C del 7/12/2017 a sua volta certificato dall'ente ispettivo terzo TUV NORD - doc. n. 10 fascicolo CP_1
In ordine, poi, alla richiesta di rimessione istruttoria, la stessa risulta inammissibile in quanto tardiva non avendo contestato l'ordinanza istruttoria del primo giudice del 28/06/2022 ed altresì Pt_1 inammissibile per difetto dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c..
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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In conclusione, l'appello è rigettato. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da a Parte_1 socio unico nei confronti di avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Piacenza, CP_1 così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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