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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 71/2025 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2025, promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dai funzionari Dott.ssa P.IVA_1
RI IA AZ, Dott. Francesco Farina, Dott.ssa Controparte_2
Dott.ssa Patrizia Morciano, Dott. , Dott.ssa Controparte_3
Controparte_4
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_5 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alvaro Storella;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo. con ricorso ritualmente depositato Controparte_5 in cancelleria ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n.
148/2023, prot. 3016 del 30/01/2023, di euro 3.621,30 emessa dall' sul presupposto che il ricorrente, Controparte_1 titolare della ditta individuale “Pitture e Colori di AL MA avesse impiegato alle proprie dipendenze dal 07/03/2019 il lavoratore
senza preventiva instaurazione del rapporto di Persona_1 lavoro, così violando l'art. 3 commi 3 e 3-ter D.L. 22/02/2002 n. 12 e succ. mod. e integr. Con l'atto di opposizione ha negato di CP_5 aver assunto il detto lavoratore sostenendo che il 07/03/2019 il si era recato presso l'azienda dell'opponente per avviare Per_1 una trattativa al fine di rilevare la ditta avendo saputo che il ricorrente dal 01/04/2019 avrebbe iniziato a lavorare come dipendente presso la ditta Leo Shoes di Casarano.
Ha concluso per la sospensiva dell'atto opposto e per l'annullamento delle stesso con il favore delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto la Controparte_1 conferma dell'ordinanza di pagamento impugnata.
La causa è stata istruita con documentazione prodotta dalle parti e prova per testi.
All'esito, discussa la causa all'udienza all'uopo fissata, il Tribunale riservava la decisione.”.
Con sentenza in data 9.7.2024, il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Controparte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio l , che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_5 Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
.
Motivi della decisione
Con l'unico ed articolato motivo di impugnazione, l' CP_1 deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze processuali.
Il motivo è fondato.
Dalle dichiarazioni rese “a caldo” dal lavoratore agli Persona_1 ispettori e dall'attività dallo stesso svolta all'atto dell'accesso ispettivo, si evince inequivocabilmente che lo stesso stesse lavorando alle dipendenze dell . CP_5
Il ha infatti riferito di aver iniziato a lavorare per quest'ultimo Per_1 già il giorno prima dell'ispezione, di non avere ancora concordato la retribuzione e di essere intento a passare lo stucco.
Dichiarazioni queste chiare, inequivoche, che non possono affatto ritenersi superate dalle successive dichiarazioni testimoniali dello stesso lavoratore, che ha sostanzialmente ritrattato quanto riferito agli ispettori per confermare la tesi sostenuta dall'opponente, mettendo addirittura in dubbio la correttezza della verbalizzazione ispettiva, che ha comunque ammesso di aver sottoscritto.
Ma l'attendibilità delle prime dichiarazioni del trova anche un Per_1 netto riscontro dalla successiva regolarizzazione della sua posizione lavorativa da parte dell' . CP_5
In questo contesto non vi sono evidentemente spazi per l'accoglimento dell'opposizione, per cui va senz'altro riformata la sentenza impugnata.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo (previa decurtazione del 20%, stante la difesa dell' da parte di propri funzionari), seguono la CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 148/2023, prot. n. 3016 del
30/01/2023, emessa dall' di Controparte_1 CP_1 nei confronti di Controparte_5
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 1.500,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti.
Lecce, 4.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 71/2025 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2025, promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dai funzionari Dott.ssa P.IVA_1
RI IA AZ, Dott. Francesco Farina, Dott.ssa Controparte_2
Dott.ssa Patrizia Morciano, Dott. , Dott.ssa Controparte_3
Controparte_4
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_5 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alvaro Storella;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo. con ricorso ritualmente depositato Controparte_5 in cancelleria ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n.
148/2023, prot. 3016 del 30/01/2023, di euro 3.621,30 emessa dall' sul presupposto che il ricorrente, Controparte_1 titolare della ditta individuale “Pitture e Colori di AL MA avesse impiegato alle proprie dipendenze dal 07/03/2019 il lavoratore
senza preventiva instaurazione del rapporto di Persona_1 lavoro, così violando l'art. 3 commi 3 e 3-ter D.L. 22/02/2002 n. 12 e succ. mod. e integr. Con l'atto di opposizione ha negato di CP_5 aver assunto il detto lavoratore sostenendo che il 07/03/2019 il si era recato presso l'azienda dell'opponente per avviare Per_1 una trattativa al fine di rilevare la ditta avendo saputo che il ricorrente dal 01/04/2019 avrebbe iniziato a lavorare come dipendente presso la ditta Leo Shoes di Casarano.
Ha concluso per la sospensiva dell'atto opposto e per l'annullamento delle stesso con il favore delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto la Controparte_1 conferma dell'ordinanza di pagamento impugnata.
La causa è stata istruita con documentazione prodotta dalle parti e prova per testi.
All'esito, discussa la causa all'udienza all'uopo fissata, il Tribunale riservava la decisione.”.
Con sentenza in data 9.7.2024, il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Controparte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio l , che ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_5 Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
.
Motivi della decisione
Con l'unico ed articolato motivo di impugnazione, l' CP_1 deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze processuali.
Il motivo è fondato.
Dalle dichiarazioni rese “a caldo” dal lavoratore agli Persona_1 ispettori e dall'attività dallo stesso svolta all'atto dell'accesso ispettivo, si evince inequivocabilmente che lo stesso stesse lavorando alle dipendenze dell . CP_5
Il ha infatti riferito di aver iniziato a lavorare per quest'ultimo Per_1 già il giorno prima dell'ispezione, di non avere ancora concordato la retribuzione e di essere intento a passare lo stucco.
Dichiarazioni queste chiare, inequivoche, che non possono affatto ritenersi superate dalle successive dichiarazioni testimoniali dello stesso lavoratore, che ha sostanzialmente ritrattato quanto riferito agli ispettori per confermare la tesi sostenuta dall'opponente, mettendo addirittura in dubbio la correttezza della verbalizzazione ispettiva, che ha comunque ammesso di aver sottoscritto.
Ma l'attendibilità delle prime dichiarazioni del trova anche un Per_1 netto riscontro dalla successiva regolarizzazione della sua posizione lavorativa da parte dell' . CP_5
In questo contesto non vi sono evidentemente spazi per l'accoglimento dell'opposizione, per cui va senz'altro riformata la sentenza impugnata.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo (previa decurtazione del 20%, stante la difesa dell' da parte di propri funzionari), seguono la CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 148/2023, prot. n. 3016 del
30/01/2023, emessa dall' di Controparte_1 CP_1 nei confronti di Controparte_5
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 1.500,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti.
Lecce, 4.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)