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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_4
MA PI e TE RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Viterbo, via Belluno 69
-APPELLANTE -
E
in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, contumace;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 41/2024 pubblicata il 29/1/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5
, e al beneficio economico anche solo pro quota
[...] Parte_4 Parte_6 di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento della formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) da ciascuno svolti come da ricorsi introduttivi e, segnatamente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 per
, e e per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5 Pt_4
2022/2023 per Pt_6
Condannava quindi il convenuto a costituire in favore delle parti ricorrenti, CP_1 attualmente di ruolo o comunque inserite nelle graduatorie per le supplenze, la Carta docente ex art. 1, comma 121, l. 107/2015 con accredito/assegnazione nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolarsi a ritroso nella proposizione di ciascun ricorso) delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da spendersi oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa.
In favore delle ricorrenti cancellate dalle predette graduatorie condannava invece il al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della CP_1
Carta docente oltre interessi legali dalla cancellazione delle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente.
Accertava e dichiarava inoltre il diritto delle ricorrenti a percepire la Retribuzione professionale docenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, per i periodi in cui avevano prestato servizio come docenti in supplenze cosiddette brevi con condanna del suddetto al pagamento, a tale titolo, delle somme corrispondenti ai suddetti CP_1 periodi, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Avverso tale sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5
e presentavano appello fondato su un unico e articolato motivo.
[...] Parte_4
Il Controparte_4
, pur ritualmente citato non si costituiva
[...] in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
Le odierne appellanti premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_1 appellato quali docenti non di ruolo in virtù di incarichi annuali, sino al termine delle attività didattiche o anche con supplenze brevi, negli anni scolastici rispettivamente indicati in ricorso, avevano agito in giudizio, con separati ricorsi, rivendicando, con riferimento ad ognuno di tali anni scolastici, il loro diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (cd. Carta docente) per l'importo annuale di € 500,00.
Rivendicavano anche il loro diritto a percepire la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione professionale docenti) così come prevista per i docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico.
Lamentavano in particolare la disparità di trattamento delle citate disposizioni normative e contrattuali nei confronti dei dipendenti precari anche con riferimento alla violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro approvato con direttiva comunitaria 1999/70/CE , recepita con d.lgs. 368/2001. Il Tribunale, previa riunione dei rispettivi ricorsi, accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Premesso il contenuto della normativa che regola il beneficio oggetto di domanda e i principi affermati a tale proposito dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 (causa C- 450/2021) in ordine alla incompatibilità con l'ordinamento comunitario della preclusione normativa del diritto oggetto di domanda ai docenti a tempo determinato e i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità affermava il diritto delle ricorrenti, quali lavoratori a tempo determinato, ad usufruire della Carta docente diritto che affermava sussistere, in virtù del predetto principio di non discriminazione a prescindere dalla durata dell'incarico effettivamente svolto nel corso dell'anno e quindi anche per incarichi di durata inferiore a quelli annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Affermava quindi l'accoglibilità della domanda delle ricorrenti da ritenersi ancora parte del sistema scolastico, poiché ormai di ruolo o perché ancora iscritte nelle graduatorie per le supplenze, alla erogazione della Carta docente per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a prescindere dalla durata degli stessi, diritto che riconosceva entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal conferimento di ciascun incarico (da calcolarsi a ritroso dalla data di proposizione del ricorso).
Riconosceva inoltre, a titolo risarcitorio, il valore corrispondente a quello annuo della Carta in favore dei ricorrenti ormai estromessi dal sistema scolastico e dalle graduatorie per le supplenze nei più ampi limiti della prescrizione decennale decorrente dalla definitiva estromissione.
Riconosceva infine, sempre in base al principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,nei limiti della prescrizione quinquennale, il diritto delle ricorrenti a percepire la RPD (art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001 per il personale del Comparto Scuola) anche in relazione ai periodi di svolgimento delle supplenze brevi oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nell'importo rapportato ai periodi di servizio svolti da ciascuna delle ricorrenti secondo quanto indicato in dispositivo
Con un primo motivo le appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui, con riferimento alle rivendicazioni aventi ad oggetto la Carta docente, aveva accolto, in relazione ai periodi lavorativi di cui all'anno scolastico 2017/2018, l'eccezione di prescrizione dell'amministrazione scolastica per vano decorso del termine quinquennale applicabile.
Rilevato come la stessa sentenza gravata avesse individuato la decorrenza di tale termine a partire dalla data di conferimento dell'incarico evidenziava come lo stesso, da ritenersi spirato nel settembre 2022, fosse stato tempestivamente interrotto per tutte le appellanti in data 28/06/2022 come da documentazione prodotta nella precedente fase del giudizio.
Con un ulteriore motivo contestano la gravata sentenza per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese legali in quanto liquidata, complessivamente in € 1.100, oltre accessori di legge, al di sotto del minimo previsto per il valore dei tre giudizi riuniti.
Si osserva, preliminarmente, che in assenza di impugnazione non risulta più controverso nel presente grado di appello la sussistenza in capo alle odierne appellanti dei requisiti per ottenere la Carta docente per l'attività svolta a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di rivendicazione, anche con riferimento alle supplenze brevi nonché, per gli eventuali successivi alla loro cancellazione dalle graduatorie, al risarcimento del danno, diritto che era stato disconosciuto dal Tribunale, per quanto riguarda in particolare la Carta docente, solo in relazione ai periodi prescritti per vano decorso del termine quinquennale applicabile.
Parimenti non risulta più controverso il loro diritto a percepire la RPD anche nei periodi in cui avevano prestato servizio sulla base di in supplenze brevi.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione risulta pertanto costituito esclusivamente dalla fondatezza, con riferimento al diritto delle odierni appellanti alla Carta docente, della eccezione di prescrizione quinquennale per l'attività svolta a tempo determinato nell'anno scolastico 2017/2018, anno scolastico in cui erano evidentemente inserite nella graduatoria delle supplenze (non essendo state reiterate nella presente fase di impugnazione le rivendicazioni avanzate a tale proposito, in particolare dalle appellanti e relativamente al precedente anno scolastico Pt_1 Parte_2
2016/2017).
Ciò premesso il motivo risulta fondato.
Si osserva infatti che, così come allegato dalle appellanti, queste ultime avevano comprovato l'invio all'amministrazione scolastica, a mezzo pec, in data 28/06/2022 (cfr. note prodotte in allegato ai rispettivi ricorsi), una nota con cui facevano tempestivamente valere il diritto oggetto di controversia entro il termine quinquennale applicabile, decorrente, così come rilevato dal Tribunale (con affermazione non contestata e conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. sul punto Cass. n. 29961 del 27/10/2023), dalla decorrenza dell'incarico, incarico che risulta essere stato conferito, così come si desume dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allegata ai rispettivi ricorsi di primo grado (cfr. copia dei contratti e, per quanto riguarda l'appellante la Pt_5 certificazione di servizio), a partire dai mesi di settembre (Ficocelli) o ottobre 2017 (le altre appellanti).
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza dovrà essere riconosciuto il diritto delle appellanti, alla Carta docenti anche in relazione ai periodi servizio a tempo determinato (anche parzialmente) per l'anno scolastico 2017/2018 con conseguente condanna del appellato, anche in relazione ad essi e nei termini indicati nella CP_1 gravata sentenza, a costituire in loro favore la predetta Carta elettronica oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
Risulta fondato anche il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Si osserva innanzitutto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del Dm 55/2014 (alla cui stregua il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite si determina in base a quanto stabilito dal c.p.c.) e dell'art. 10 c.p.c. (nel caso di più domande avanzate nei confronti della stessa persona allo stesso processo si sommano tra di loro) lo scaglione di valore applicabile nella presente controversia sia quello da € 5.201 a € 26.000 (le domande proposte dalle ricorrenti in primo grado risultano essere state compiutamente quantificate solo con riferimento alla Carta docente per complessivi € 16.500). Si ritiene di applicare, stante la non particolare complessità della controversia, i valori minimi liquidando pertanto, in assenza di attività istruttoria, quanto complessivamente dovuto nel primo grado in complessivi € 2.109, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, importo superiore a quello di € 1.100 liquidato dal Tribunale (al netto delle spese generali, iva e cpa) in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (ancora in base, considerata la semplicità della controversia, ai valori minimi della scaglione di valore da
€ 1.101 a € 5.200 da ritenersi applicabile in ragione del valore della causa devoluto in appello e dei criteri precedentemente indicati), seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata
- accerta e dichiara il diritto delle appellanti al beneficio economico anche solo pro quota di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015, anche in relazione ai periodi servizio a tempo determinato (anche parzialmente) per l'anno scolastico 2017/2018 e per l'effetto condanna il appellato, anche in relazione ad essi e nei termini indicati nella CP_1 gravata sentenza, a costituire in loro favore la predetta Carta elettronica oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- condanna il appellato al pagamento in favore delle appellanti delle spese di CP_1 lite di primo grado per l'importo € 2.109 (anzichè € 1.100) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna il appellato al pagamento in favore delle appellanti delle spese del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 962 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_4
MA PI e TE RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Viterbo, via Belluno 69
-APPELLANTE -
E
in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, contumace;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 41/2024 pubblicata il 29/1/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5
, e al beneficio economico anche solo pro quota
[...] Parte_4 Parte_6 di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento della formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) da ciascuno svolti come da ricorsi introduttivi e, segnatamente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 per
, e e per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5 Pt_4
2022/2023 per Pt_6
Condannava quindi il convenuto a costituire in favore delle parti ricorrenti, CP_1 attualmente di ruolo o comunque inserite nelle graduatorie per le supplenze, la Carta docente ex art. 1, comma 121, l. 107/2015 con accredito/assegnazione nei limiti della prescrizione quinquennale (da calcolarsi a ritroso nella proposizione di ciascun ricorso) delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da spendersi oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa.
In favore delle ricorrenti cancellate dalle predette graduatorie condannava invece il al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della CP_1
Carta docente oltre interessi legali dalla cancellazione delle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente.
Accertava e dichiarava inoltre il diritto delle ricorrenti a percepire la Retribuzione professionale docenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, per i periodi in cui avevano prestato servizio come docenti in supplenze cosiddette brevi con condanna del suddetto al pagamento, a tale titolo, delle somme corrispondenti ai suddetti CP_1 periodi, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Avverso tale sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5
e presentavano appello fondato su un unico e articolato motivo.
[...] Parte_4
Il Controparte_4
, pur ritualmente citato non si costituiva
[...] in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
Le odierne appellanti premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del CP_1 appellato quali docenti non di ruolo in virtù di incarichi annuali, sino al termine delle attività didattiche o anche con supplenze brevi, negli anni scolastici rispettivamente indicati in ricorso, avevano agito in giudizio, con separati ricorsi, rivendicando, con riferimento ad ognuno di tali anni scolastici, il loro diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (cd. Carta docente) per l'importo annuale di € 500,00.
Rivendicavano anche il loro diritto a percepire la voce retributiva denominata RPD (Retribuzione professionale docenti) così come prevista per i docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato incaricati per l'intero anno scolastico.
Lamentavano in particolare la disparità di trattamento delle citate disposizioni normative e contrattuali nei confronti dei dipendenti precari anche con riferimento alla violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro approvato con direttiva comunitaria 1999/70/CE , recepita con d.lgs. 368/2001. Il Tribunale, previa riunione dei rispettivi ricorsi, accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Premesso il contenuto della normativa che regola il beneficio oggetto di domanda e i principi affermati a tale proposito dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 (causa C- 450/2021) in ordine alla incompatibilità con l'ordinamento comunitario della preclusione normativa del diritto oggetto di domanda ai docenti a tempo determinato e i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità affermava il diritto delle ricorrenti, quali lavoratori a tempo determinato, ad usufruire della Carta docente diritto che affermava sussistere, in virtù del predetto principio di non discriminazione a prescindere dalla durata dell'incarico effettivamente svolto nel corso dell'anno e quindi anche per incarichi di durata inferiore a quelli annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Affermava quindi l'accoglibilità della domanda delle ricorrenti da ritenersi ancora parte del sistema scolastico, poiché ormai di ruolo o perché ancora iscritte nelle graduatorie per le supplenze, alla erogazione della Carta docente per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a prescindere dalla durata degli stessi, diritto che riconosceva entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal conferimento di ciascun incarico (da calcolarsi a ritroso dalla data di proposizione del ricorso).
Riconosceva inoltre, a titolo risarcitorio, il valore corrispondente a quello annuo della Carta in favore dei ricorrenti ormai estromessi dal sistema scolastico e dalle graduatorie per le supplenze nei più ampi limiti della prescrizione decennale decorrente dalla definitiva estromissione.
Riconosceva infine, sempre in base al principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,nei limiti della prescrizione quinquennale, il diritto delle ricorrenti a percepire la RPD (art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001 per il personale del Comparto Scuola) anche in relazione ai periodi di svolgimento delle supplenze brevi oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nell'importo rapportato ai periodi di servizio svolti da ciascuna delle ricorrenti secondo quanto indicato in dispositivo
Con un primo motivo le appellanti contestano la gravata sentenza nella parte in cui, con riferimento alle rivendicazioni aventi ad oggetto la Carta docente, aveva accolto, in relazione ai periodi lavorativi di cui all'anno scolastico 2017/2018, l'eccezione di prescrizione dell'amministrazione scolastica per vano decorso del termine quinquennale applicabile.
Rilevato come la stessa sentenza gravata avesse individuato la decorrenza di tale termine a partire dalla data di conferimento dell'incarico evidenziava come lo stesso, da ritenersi spirato nel settembre 2022, fosse stato tempestivamente interrotto per tutte le appellanti in data 28/06/2022 come da documentazione prodotta nella precedente fase del giudizio.
Con un ulteriore motivo contestano la gravata sentenza per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese legali in quanto liquidata, complessivamente in € 1.100, oltre accessori di legge, al di sotto del minimo previsto per il valore dei tre giudizi riuniti.
Si osserva, preliminarmente, che in assenza di impugnazione non risulta più controverso nel presente grado di appello la sussistenza in capo alle odierne appellanti dei requisiti per ottenere la Carta docente per l'attività svolta a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di rivendicazione, anche con riferimento alle supplenze brevi nonché, per gli eventuali successivi alla loro cancellazione dalle graduatorie, al risarcimento del danno, diritto che era stato disconosciuto dal Tribunale, per quanto riguarda in particolare la Carta docente, solo in relazione ai periodi prescritti per vano decorso del termine quinquennale applicabile.
Parimenti non risulta più controverso il loro diritto a percepire la RPD anche nei periodi in cui avevano prestato servizio sulla base di in supplenze brevi.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione risulta pertanto costituito esclusivamente dalla fondatezza, con riferimento al diritto delle odierni appellanti alla Carta docente, della eccezione di prescrizione quinquennale per l'attività svolta a tempo determinato nell'anno scolastico 2017/2018, anno scolastico in cui erano evidentemente inserite nella graduatoria delle supplenze (non essendo state reiterate nella presente fase di impugnazione le rivendicazioni avanzate a tale proposito, in particolare dalle appellanti e relativamente al precedente anno scolastico Pt_1 Parte_2
2016/2017).
Ciò premesso il motivo risulta fondato.
Si osserva infatti che, così come allegato dalle appellanti, queste ultime avevano comprovato l'invio all'amministrazione scolastica, a mezzo pec, in data 28/06/2022 (cfr. note prodotte in allegato ai rispettivi ricorsi), una nota con cui facevano tempestivamente valere il diritto oggetto di controversia entro il termine quinquennale applicabile, decorrente, così come rilevato dal Tribunale (con affermazione non contestata e conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. sul punto Cass. n. 29961 del 27/10/2023), dalla decorrenza dell'incarico, incarico che risulta essere stato conferito, così come si desume dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allegata ai rispettivi ricorsi di primo grado (cfr. copia dei contratti e, per quanto riguarda l'appellante la Pt_5 certificazione di servizio), a partire dai mesi di settembre (Ficocelli) o ottobre 2017 (le altre appellanti).
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza dovrà essere riconosciuto il diritto delle appellanti, alla Carta docenti anche in relazione ai periodi servizio a tempo determinato (anche parzialmente) per l'anno scolastico 2017/2018 con conseguente condanna del appellato, anche in relazione ad essi e nei termini indicati nella CP_1 gravata sentenza, a costituire in loro favore la predetta Carta elettronica oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
Risulta fondato anche il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Si osserva innanzitutto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del Dm 55/2014 (alla cui stregua il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite si determina in base a quanto stabilito dal c.p.c.) e dell'art. 10 c.p.c. (nel caso di più domande avanzate nei confronti della stessa persona allo stesso processo si sommano tra di loro) lo scaglione di valore applicabile nella presente controversia sia quello da € 5.201 a € 26.000 (le domande proposte dalle ricorrenti in primo grado risultano essere state compiutamente quantificate solo con riferimento alla Carta docente per complessivi € 16.500). Si ritiene di applicare, stante la non particolare complessità della controversia, i valori minimi liquidando pertanto, in assenza di attività istruttoria, quanto complessivamente dovuto nel primo grado in complessivi € 2.109, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, importo superiore a quello di € 1.100 liquidato dal Tribunale (al netto delle spese generali, iva e cpa) in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione
Tali i motivi della presente decisione.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (ancora in base, considerata la semplicità della controversia, ai valori minimi della scaglione di valore da
€ 1.101 a € 5.200 da ritenersi applicabile in ragione del valore della causa devoluto in appello e dei criteri precedentemente indicati), seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata
- accerta e dichiara il diritto delle appellanti al beneficio economico anche solo pro quota di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015, anche in relazione ai periodi servizio a tempo determinato (anche parzialmente) per l'anno scolastico 2017/2018 e per l'effetto condanna il appellato, anche in relazione ad essi e nei termini indicati nella CP_1 gravata sentenza, a costituire in loro favore la predetta Carta elettronica oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- condanna il appellato al pagamento in favore delle appellanti delle spese di CP_1 lite di primo grado per l'importo € 2.109 (anzichè € 1.100) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna il appellato al pagamento in favore delle appellanti delle spese del CP_1 presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 962 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa