CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Giovanni Amendola 62 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 001819 000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 001819 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 001819 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 551/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.2022 IT 001819 000, in materia di Imposta di Registro, imposta Ipotecaria e Imposta
Catastale, per l'anno di imposta 2022, notificato tramite messo comunale in data 25.03.2025. Deducendo rispetto dei requisiti e conseguente decadenza dell'azione impositiva da parte dell'Ente impositore. In particolare rilevava di possedere il beneficio fiscale richiesto e contestato dalla resistente. Si costituiva ritualmente l'Ufficio impositore, confermando la correttezza del proprio operato e la insussistenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per soggetti fiscali sotto i 36 anni, relativamente all'atto pubblico di compravendita per Notaio Nominativo_1, del 12.04.2022, repertorio nr.14192/10013 registrato in Chieti, al nr.1819/1T. Alla udienza del 4.12.2025, in Camera di Consiglio, il procedimento veniva trattenuto in decisione con deposito del dispositivo rituale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta e versata in atti appare evidente che nel 2022 il Ricorrente_1 era presente nello stato di famiglia per il quale veniva presentata relativa documentazione ISEE, vds. certificato storico di famiglia prodotto in atti. Dall'esame della ulteriore documentazione prodotta emerge che, la situazione economica rappresentata nella documentazione ISEE, quale indicatore generale era presente sia anteriormente che successivamente all'intervenuta rettifica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013, nr.159. Altra circostanza non contestabile appare essere quella relativa al possesso del requisito anagrafico riferito all'anno del rogito notarile. Tali elementi, seppur contestati dall'Ente impositore, fanno legittimamente propendere per la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio richiesto ed illegittimamente revocato dall'Ufficio. Come anche merita una riflessione la circostanza che l'Agenzia resistente non abbia potuto verificare, pur avendone gli strumenti, l'esistenza dei requisiti reddituali del ricorrente, pur avendo relativo, facile accesso agli stessi, attraverso le proprie banche dati. La particolarità della controversia, la controvertibilità giurisprudenziale della stessa, consentono di compensare integralmente le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, compensa le spese. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 338/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Giovanni Amendola 62 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 001819 000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 001819 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 001819 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 551/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.2022 IT 001819 000, in materia di Imposta di Registro, imposta Ipotecaria e Imposta
Catastale, per l'anno di imposta 2022, notificato tramite messo comunale in data 25.03.2025. Deducendo rispetto dei requisiti e conseguente decadenza dell'azione impositiva da parte dell'Ente impositore. In particolare rilevava di possedere il beneficio fiscale richiesto e contestato dalla resistente. Si costituiva ritualmente l'Ufficio impositore, confermando la correttezza del proprio operato e la insussistenza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per soggetti fiscali sotto i 36 anni, relativamente all'atto pubblico di compravendita per Notaio Nominativo_1, del 12.04.2022, repertorio nr.14192/10013 registrato in Chieti, al nr.1819/1T. Alla udienza del 4.12.2025, in Camera di Consiglio, il procedimento veniva trattenuto in decisione con deposito del dispositivo rituale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta e versata in atti appare evidente che nel 2022 il Ricorrente_1 era presente nello stato di famiglia per il quale veniva presentata relativa documentazione ISEE, vds. certificato storico di famiglia prodotto in atti. Dall'esame della ulteriore documentazione prodotta emerge che, la situazione economica rappresentata nella documentazione ISEE, quale indicatore generale era presente sia anteriormente che successivamente all'intervenuta rettifica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013, nr.159. Altra circostanza non contestabile appare essere quella relativa al possesso del requisito anagrafico riferito all'anno del rogito notarile. Tali elementi, seppur contestati dall'Ente impositore, fanno legittimamente propendere per la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio richiesto ed illegittimamente revocato dall'Ufficio. Come anche merita una riflessione la circostanza che l'Agenzia resistente non abbia potuto verificare, pur avendone gli strumenti, l'esistenza dei requisiti reddituali del ricorrente, pur avendo relativo, facile accesso agli stessi, attraverso le proprie banche dati. La particolarità della controversia, la controvertibilità giurisprudenziale della stessa, consentono di compensare integralmente le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, compensa le spese. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni