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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2000/2022 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.ti Aldo Turconi e Parte_1 C.F._1
Elisabetta Corrado;
ATTORE contro
(P.IVA: ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Franco Silvia e Alberto Baldo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come precisate entro il termine dell'11.11.2024 assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 11
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito: preso atto delle conclusioni dell'a.t.p., condannare al pagamento in Controparte_1 favore della signora della somma di € 9.250,00 oltre IVA, o in quella diversa maggiore o minor Parte_1 somma che dovesse risultare in causa, respingendo la domanda di compensazione svolta dalla convenuta in quanto infondata. CP_ In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio e rifusione delle spese dell'
In via istruttoria: ci si riserva di eventuali deduzioni e produzioni nei termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c. n.2
Como, lì 4 agosto 2023
Avv. Aldo Turconi Avv. Elisabetta Corrado
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
“Visti i provvedimenti del 14/12/2023 e 6/9/2024 con cui il Giudice Dott. Boerci Carlo ha disposto la sostituzione dell'ud. di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con relativo termine al 11/11/2024 avanti il Giudice nuovo assegnatario del fascicolo Dott.ssa Paganini
Marta, i Procuratori di , in persona del Titolare sig. Controparte_1 CP_1 principalmente insistono per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie di rito e precedentemente non ammessi. In subordine, precisano le conclusioni come segue, chiedendo la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
*.*.* Voglia il Tribunale Illustrissimo, alla luce delle svolte difese, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, respingere tutte le domande svolte da parte Attrice;
in subordine, compensare qualunque somma risultasse dovuta da per le doglianze attoree di cui al presente giudizio, con il credito di vantato CP_1 CP_1 per le lavorazioni extra-preventivo dalla stessa eseguite e di cui in premessa, nonché per il saldo prezzo mai corrisposto pari ad Euro 930,00; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, od in estremo subordine con compensazione delle stesse anche in riferimento all'espletato A.T.P.
*.*.*
IN VIA ISTRUTTORIA
Considerata tutta la produzione documentale già versata nel fascicolo di causa e specificata nei precedenti atti, la ditta individuale , a dimostrazione dei fatti narrati ed a sostegno delle Controparte_1 argomentazioni svolte, Chiede che l'Ill.mo IG. Giudice, Voglia:
Ammettere la prova orale sui capitoli di prova precedentemente esclusi, e precisamente:
1) Vero che la IG.ra sottoscriveva per conferma il preventivo di fornitura e posa arredi datato Parte_1
23 marzo 2021, che mi viene esibito come doc. 2, che riconosco e confermo nel contenuto?
2) Vero che la IG.ra stipulava il contratto definitivo di cui alla conferma d'ordine n. 3895 del Parte_1
24.03.2021, che mi viene esibito come doc. 3, che riconosco e confermo nel contenuto?
pagina 2 di 11 3) Vero che il corrispettivo pattuito ammontava ad € 15.300,00, da pagare 50% a titolo di caparra, 40% entro fine maggio 2021 e saldo a fine lavori?
4) Vero che tutti gli aspetti della fornitura e posa arredi, dai colori e dimensioni dei complementi ordinati alle tempistiche per la posa degli stessi, venivano definiti dalla IG.ra a seguito di un sopralluogo Parte_1 avvenuto prima della stipula del contratto?
5) Vero che la fornitura e posa dell'arredo avveniva in data 21.06.2021?
6) Vero che tutti i complementi venivano consegnati ad eccezione dell'elemento combo line e del top in acciaio della cucina con torretta?
7) Vero che l'elemento combo line (elemento a giorno con finitura titanio per spalle e mensole), in quanto “su misura”, è stato ordinato in data 28 maggio 2021, una volta che l'impresa edile incaricata aveva ultimato i lavori svolti all'interno dell'abitazione? 8) Vero che la IG.ra era stata avvertita del ritardo dei fornitori Parte_1 nella consegna del top in acciaio della cucina con torretta, dovuto alle lungaggini nella consegna di ferro e acciaio conseguenti alla pandemia?
9) Vero che l'intera fase di montaggio avveniva alla presenza e sotto la supervisione della IG.ra
, madre della , e del IG. ? Persona_1 Parte_1 Parte_2
10) Vero che, in questa fase di montaggio, veniva richiesto più volte ai montatori di di provvedere CP_1
a smontare un preesistente blocco cucina comprendente lavello, piano cottura, lavastoviglie, con top in inox e cappa, oltre ad una porta scorrevole di uno sgabuzzino?
11) Vero che detta attività NON era stata oggetto di valutazione in fase di sopralluogo e pertanto mai preventivata?
12) Vero che i montatori di provvedevano alle lavorazioni di cui al precedente punto 10? CP_1
13) Vero che, durante il montaggio della cucina, la IG.ra chiedeva all'addetto di Persona_1 CP_1 di montare una delle due c.d. spalle (che servono a creare una sorta di cornice attorno al frigorifero) in maniera sfalsata rispetto all'altra?
14) Vero che l'installazione dei due elementi c.d. vasistas è condizionata dalla necessità di allinearsi alla spalla che la sig.ra ha chiesto di spostare? Persona_1
15) Vero che, per quanto concerne i componenti della penisola che si asserisce essere danneggiati, trattasi in realtà di un listello superiore ad una delle due basi che in fase di montaggio del top in acciaio andrà lavorato o rimosso?
16) Vero che, per quanto riguarda la fascia superiore alle colonne, in fase di sopralluogo è stato chiesto dalla
IG.ra , un listello a chiusura di tutte le colonne, come fosse un top superiore? Parte_1
17) Vero che tale listello (di cui al punto 16) – come appare dalla documentazione fotografica prodotta al doc 7
(già allegata alla PEC del 22.06.2021 di cui al doc. 4) che mi viene esibita –, ove si vede il foro della vite Pt_1 di fissaggio, è stato smontato e rimosso successivamente e diversamente dal montaggio da parte degli addetti di
18) Vero che, quanto ai colori di gola e zoccolo della cucina, questi due elementi sono stati CP_1 ordinati come richiesto, ovvero di colore c.d. brunito come definito dall'azienda produttrice?
pagina 3 di 11 19) Vero che le basi, la gola e lo zoccolo della cucina sono fatti di materiale diverso tra loro, pertanto la colorazione di tali elementi varia in conseguenza proprio del materiale?
20) Vero che il mobile c.d. scala armadio è stato realizzato a misura e secondo disegno e colore confermato dalla cliente?
21) Vero che detto mobile è stato montato seguendo la parete della camera?
22) Vero che la parete non è “in squadra”/dritta?
23) Vero che, sempre relativamente al mobile c.d. scala armadio, l'ultimo top di chiusura è per un errore dell'azienda produttrice meno profondo rispetto agli altri e pertanto era da sostituire come comunicato alla IG.ra
? Parte_1
24) Vero che, in data 23 giugno 2021, dava prontamente riscontro alle contestazioni pervenute il CP_1 giorno precedente dalla IG.ra , con comunicazione PEC che mi viene esibita come doc. 4, che Parte_1 riconosco e confermo nel contenuto?
25) Vero che si rendeva disponibile ad un sopralluogo già il giorno seguente, per verificare e CP_1 comprendere le richieste?
26) Vero che, sia durante la fase di montaggio sia alla conclusione dello stesso, alcun disappunto veniva espresso e/o lamentato dalla committenza?
27) Vero che, il 24 giugno 2021, si presentavano per il sopralluogo presso l'abitazione gli incaricati di
CP_1
28) Vero che gli incaricati di venivano accolti dal IG. , il quale pretendeva che CP_1 Parte_2 gli stessi sottoscrivessero un documento da lui redatto?
29) Vero che, richiesto di parlare con la IG.ra , veniva intimato agli incaricati di di Parte_1 CP_1 lasciare l'abitazione?
30) Vero che con comunicazione del 8 luglio 2021 che mi viene esibita come doc. 6, che CP_1 riconosco e confermo nel contenuto, dava riscontro alla missiva datata 25.06.2021 del legale della IG.ra
[...]
(doc. 5)? Parte_1
31) Vero che la proposta di eventuali interventi risolutivi restava senza riscontro?
32) Vero che rimaneva creditrice del saldo prezzo per € 930,00? 33) Vero che ha CP_1 CP_1 provveduto a custodire e tutt'ora custodisce a magazzino l'elemento combo line e il top in acciaio della cucina con torretta, sopportando costi e oneri di stoccaggio, custodia e conservazione?
Sui predetti capitoli di prova orale, si indicano i seguenti testimoni:
IG.ra , presso Via Brianza, 13, 23888 La Valletta Brianza (LC), su tutti i capitoli di prova. Testimone_1
IG. presso Via M. Resegone, 72, 20811 Cesano Maderno (MB), sui capitoli di prova nn. 5, 6, 9, Tes_2
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.
*.*.*
A PROVA CONTRARIA DIRETTA
Nella denegata ipotesi in cui venissero ammesse in tutto od in parte le prove orali dell'Attrice, si chiede la prova pagina 4 di 11 contraria diretta con la IG.ra e il IG. entrambi già identificati. Testimone_1 Tes_2
*.*.*
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove svolte dall'Attrice, né su eventuali note difensive contenute negli atti di P.C. in quanto NON autorizzate dal Tribunale.
*.*.*
Con osservanza
Milano, 5 novembre 2024.
Avv. Franco Silva Avv. Alberto Baldo”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
9.250,00, oltre IVA, corrispondenti ai costi per il ripristino dell'arredo accertati in sede di ATP (r.g.
2007/2021), unitamente alla rifusione dei costi sostenuti per tale procedura. In particolare, parte attrice ha dedotto di aver stipulato con il contratto di cui alla conferma Controparte_1
d'ordine n. 3895 del 24.03.2021 dell'importo di € 15.300 oltre IVA per la fornitura e posa di arredi, avvenute in data 21.06.2021, a seguito delle quali, il giorno seguente, ha sollevato contestazioni circa taluni difetti e difformità nei lavori eseguiti e chiedendo pertanto l'intervento urgente di parte convenuta al fine di porvi rimedio, tuttavia rimaste prive di riscontro. L'attore ha evidenziato di aver presentato ricorso per ATP presso il Tribunale di Lecco convenendo in giudizio parte convenuta al fine di accertare i difetti e le difformità lamentate.
Il procedimento, rubricato al n. RG 2007/2021, si è concluso con il deposito della relazione peritale ad opera del CTU nominato, geometra il quale ha quantificato in misura complessiva pari Persona_2
ad euro 9.250,00, oltre IVA, i costi necessari per il ripristino dell'arredo (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo). si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie, eccependo preliminarmente l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita. In particolare, ha dedotto di essere stata impossibilitata dalla propria committente ad adempiere al completamento della fornitura e della risoluzione/riparazione dei difetti lamentati.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, a fronte dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita formulata da parte convenuta, atteso il disposto di cui agli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014, ha rinviato l'udienza per verificarne l'esito.
pagina 5 di 11 Alla successiva udienza gli avvocati dato atto dell'esito negativo della negoziazione assistita esperita e il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo RG n.
2007/2021, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e del fascicolo di accertamento tecnico preventivo RG n. 2007/2021.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati innanzi al sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato al precedente assegnatario per trasferimento di quest'ultimo ad altro
Tribunale.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente giova osservarsi che il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti è scaturito dalla conferma d'ordine nr. 3895 del 24.03.2021 per la fornitura e posa di arredi a favore di parte attrice, per un corrispettivo complessivo di € 15.300,00, da corrispondersi il 50% a titolo di caparra, il 40% entro fine maggio 2021 e il saldo a fine lavori (doc. 2 ricorso per ATP).
Come emerso in sede di ATP gli arredi forniti ed installati da , Controparte_1 ricompresi nella conferma d'ordine di cui sopra sono:
➢ CUCINA/BREAK (zona giorno)
A. n. 2 colonne cm. 45 con gola centrale tutto laccato nero opaco, tagliate su misura in altezza tot. h. 224cm con zoccolo come cucina esistente;
B. n. 2 pensile vasistas cm. 60 sopra frigorifero + n. 2 fianchi per colonna tutto laccato nero opaco
C. n. 1 isola cm 120 p. 90 con una base ante e una base cassettone laccato nero opaco, fianchi
e schienale laccato opaco nero;
D. n. 1 fascia tamponamento L15 cm laccato nero opaco
E. n. 2 fascia di chiusura sopra colonne laccato nero opaco
F. zoccolo nero opaco per tutta la composizione colonne
G. n. 1 top per muretto vano scala L133x20 sp. 2 c, quarzo colore base
H. n. 1 top stone italiana sp. 2 cm quarzo 140x140 cm da verificare dopo i lavori di muratura colore base
➢ AM (zona notte)
Struttura, frontali in betulla effetto legno con inseriti laccato opaco tabacco, maniglia short rail tabacco laccato.
pagina 6 di 11 I. n. 1 scrivania L153,6 p 60 betulla con fianco laccato tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, elementi wall box libreria con struttura betulla e ante tabacco laccato opaco
J. n. 1 scala su misura come da nostro disegno con armadio e cassetti nella parte sottostante.
La fornitura e posa degli arredi avveniva in data 21.6.2021.
Parte attrice ha dedotto di aver sin da subito contestato taluni vizi e difetti, chiedendo a quest'ultima di intervenire urgentemente per porvi rimedio (cfr. missiva del legale sub doc. 4 ricorso ATP) e, a fronte della mancanza di collaborazione in tal senso, ha proposto procedimento per ATP n. 2007/21 nell'ambito del quale è rimasta contumace. Controparte_1
Nel presente giudizio parte convenuta - deducendo di essersi sin da subito mobilitata per verificare e comprendere le contestazioni sollevate da parte attrice, mandando degli incaricati già il giorno seguente, al fine di effettuare il sopralluogo presso l'abitazione - ha invocato la mora accipiendi a norma dell'art. 1206 c.c., avuto riguardo all'impossibilità di adempiere a fronte del rifiuto opposto dal creditore. Invero ha dedotto che gli incaricati, giunti in loco, sarebbero stati intimati dal sig. a Pt_2 sottoscrivere un documento redatto da quest'ultimo dal contenuto ignoto e a seguito del rifiuto opposto dagli stessi, sono stati invitati a lasciare l'abitazione. In seguito, parte convenuta ha precisato di aver dato prontamente riscontro anche alla missiva di parte attrice del 25.06.2021 (doc. 5 fascicolo parte convenuta) rinnovando con comunicazione del 8 luglio 2021 la propria disponibilità a chiudere la vertenza, proponendo gli eventuali interventi risolutivi (doc. 6 fascicolo parte convenuta), tuttavia rimasta senza riscontro, rimanendo pertanto creditrice del saldo prezzo per € 930,00.
Ciò premesso, si ritiene che la domanda giudiziale attorea debba essere qualificata in termini di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1667 c.c., che costituisce il contenuto della garanzia per vizi e difetti in materia di appalto in alternativa all'eliminazione diretta degli stessi e laddove non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto, come nel caso di specie.
In tali termini la domanda giudiziale attorea risulta fondata. Le contestazioni sono senz'altro tempestive
(la circostanza è pacifica) e la sussistenza dei vizi e difetti è chiaramente emersa all'esito della c.t.u. depositata nel procedimento per ATP RG 2007/2021, nei seguenti termini:
➢ CUCINA/BREAK (zona giorno)
A. n. 2 colonne cm. 45 con gola centrale tutto laccato nero opaco, tagliate su misura in altezza tot.
h. 224cm con zoccolo come cucina esistente;
- colonne: realizzate misure elementi a regola d'arte h 224 c,
- colonne: installazione elementi non a regola d'arte, difformità per disallineamento ante
- gola alluminio centrale: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
pagina 7 di 11 - zoccolo: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
B. n. 2 pensile vasistas cm. 60 sopra frigorifero + n. 2 fianchi per colonna tutto laccato nero opaco
- pensile vasistas: realizzazione misure elementi non a regola d'arte cm p. 58.5 anziché cm p. 60
- pensile vasistas: installazione elementi non a regola d'arte, difformità allineamento vasistas – colonna
- fianchi per colonna: realizzazione misure elementi a regola d'arte
- fianchi per colonna: installazione elementi non a regola d'arte, montaggio contrario
C. n. 1 isola cm 120 p. 90 con una base ante e una base cassettone laccato nero opaco, fianchi e schienale laccato opaco nero;
- isola: realizzazione misura elementi non a regola d'arte, lunghezza cm 124 anziché 120
- isola: installazione elementi non a regola d'arte, elemento orizzontale di collegamento e supporto rotto
- profilo metallo sotto top: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
- isola incompleta per mancata fornitura di top inox con foro e torretta multi prese
D. n. 1 fascia tamponamento L15 cm laccato nero opaco
- fascia vetrificale tamponamento: realizzazione misure elemento a regola d'arte
- fascia vetrificale tamponamento: installazione elemento a regola d'arte, colore conforme
E. n. 2 fascia di chiusura sopra colonne laccato nero opaco
- fascia tamponamento: realizzazione misure elementi non a regola d'arte, divisa in 3 pezzi anziché 2
- fascia di tamponamento: installazione elementi non a regola d'arte, elementi montati come bordo
F. zoccolo nero opaco per tutta la composizione colonne
- zoccolo: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
G. n. 1 top per muretto vano scala L133x20 sp. 2 c, quarzo colore base
- top per muretto: realizzazione misure elemento a regola d'arte
- top per muretto: installazione a regola d'arte
H. n. 1 top stone italiana sp. 2 cm quarzo 140x140 cm da verificare dopo i lavori di muratura colore base
- top stone italiana: realizzazione misure elemento a regola d'arte
- top stone italiana: installazione a regola d'arte
pagina 8 di 11 I. n. 1 elemento combo line cm 65 h. 156 struttura e mensole in metallo titanio con luci, schienale laccato lucido panna
- elemento combo: non fornito
➢ AM (zona notte)
Strutture, frontali in betulla effetto legno con inseriti laccato opaco tabacco, maniglia short rail tabacco laccato.
j. n. 1 scrivania L153,6 p 60 betulla con fianco laccato tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, elementi wall box libreria con struttura betulla e ante tabacco laccato opaco
- elementi in descrizione: realizzazione misura a regola d'arte
- elementi in descrizione: installazione a regola d'arte
k. n. 1 scala su misura come da nostro disegno con armadio e cassetti nella parte sottostante.
- scala – armadio in descrizione: realizzazione misure ed installazione non a regola d'arte.
La “scala” dovrebbe permettere all'utilizzatore, il superamento del dislivello tra i piani e recuperare lo spazio sottostante come armadio.
La scala ha larghezza costante di cm 80 con gradini irregolari sia per altezza che profondità.
Si articola con. 8 alzate di misura cm, 1 h. 25, 2 h 29.5, III h. 30.9, IV – V – VI h. 30.0, VII h.
30.3, VIII h. 26, e pedate di cm 1 p. 52.5, II p. 30, III p. 23, IV p. 30, V p. 23, VI p. 30.0, VII p.
23, VIIII p. 30.
Sono state accertate inoltre:
- lunghezze ridotte di due elementi alzate il cui spazio con il muro in un caso è stato chiuso con listello
- alcuni disallineamenti e fuori piani tra gli elementi che compongono le alzate e le pedate.
La fornitura in opera è tipica di elementi a moduli che determinano la composizione d'arredo; la siffatta combinazione non trova rispondenza alle regole di buona tecnica costruttiva di una
“scala su misura” quale è l'indicazione in preventivo e conferma d'ordine.
La composizione non restituisce misure uniformi di alzate-pedate e ciò determina difficile la praticabilità ed evidente insicurezza nell'uso.
L . n. 2 mensole L76,8 p25 su misura sp 2,5 colore betulla con attacchi a L
- mensole: realizzazione misure non a regola d'arte, p. 28 anziché cm 25
- mensole: installazione non eseguita, attacchi a L non forniti
- mensole incomplete per mancata fornitura supporti.
pagina 9 di 11 Il costo per porre rimedio ai predetti vizi e difetti è stato indicato dal c.t.u. in € 9.250 oltre iva. Sebbene nel corso del procedimento per ATP è rimasta contumace, giova precisare che le CP_1 risultanze dell'elaborato peritale non sono state oggetto di specifica contestazione ad opera della parte convenuta nel presente giudizio.
Parte convenuta ha infatti unicamente lamentato di non aver avuto la possibilità di poter intervenire per emendare direttamente i vizi e difetti. Si ritiene tuttavia che la scelta della committente di instaurare il procedimento per ATP rappresenti invero l'esercizio di un suo diritto, stante peraltro la fondatezza delle contestazioni e l'elevato importo dei vizi e difetti rispetto al valore complessivo del contratto.
Parte convenuta ha inoltre in via subordinata eccepito il proprio controcredito per lavorazioni extracontratto, invero non quantificate e non documentate, e per il residuo prezzo pari ad € 930 oltre iva.
Alla luce di quanto sopra esposto, riqualificata la domanda come domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto dell'importo complessivo del contratto, pari ad € 15.300 oltre iva, si ritiene che, in accoglimento della domanda giudiziale attorea, a tale importo debba essere dedotto l'importo di €
9.250 oltre iva necessario per emendare i vizi e difetti accertati, e pertanto debba essere ridotto ad €
6.050 oltre iva. Per effetto della compensazione tra le reciproche ragioni di debito/credito, posto che parte attrice risulta aver corrisposto l'importo di € 14.370 oltre iva (€ 15.300 – 930), parte attrice risulta creditrice della somma di € 8.320 oltre iva (€ 14.370 – 6.050).
Le spese di lite relative al procedimento per ATP, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta.
Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio le stesse vengono poste a carico di
[...]
in ragione della soccombenza in considerazione della complessiva attività svolta. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta che il costo necessario per emendare i vizi e difetti in relazione al contratto per cui è causa ammonta ad € 9.250 oltre iva e, per l'effetto, riduce ad € 6.050 oltre iva il corrispettivo pattuito pari ad € 15.300 oltre iva;
- tenuto conto delle somme già versate da parte attrice a titolo di corrispettivo, condanna al pagamento in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1
somma di € 8.320 oltre iva;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 - condanna a rifondere a le spese di lite relative CP_1 CP_1 Parte_1
al procedimento per ATP n. RG 2007/2021, che liquida in € 2.000 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. liquidate nel procedimento per ATP n. RG 2007/2021 definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative Controparte_1 Parte_1
al presente giudizio, che liquida in € 264 per anticipazioni ed € 3.200 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 28 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2000/2022 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.ti Aldo Turconi e Parte_1 C.F._1
Elisabetta Corrado;
ATTORE contro
(P.IVA: ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Franco Silvia e Alberto Baldo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come precisate entro il termine dell'11.11.2024 assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 11
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito: preso atto delle conclusioni dell'a.t.p., condannare al pagamento in Controparte_1 favore della signora della somma di € 9.250,00 oltre IVA, o in quella diversa maggiore o minor Parte_1 somma che dovesse risultare in causa, respingendo la domanda di compensazione svolta dalla convenuta in quanto infondata. CP_ In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio e rifusione delle spese dell'
In via istruttoria: ci si riserva di eventuali deduzioni e produzioni nei termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c. n.2
Como, lì 4 agosto 2023
Avv. Aldo Turconi Avv. Elisabetta Corrado
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
“Visti i provvedimenti del 14/12/2023 e 6/9/2024 con cui il Giudice Dott. Boerci Carlo ha disposto la sostituzione dell'ud. di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con relativo termine al 11/11/2024 avanti il Giudice nuovo assegnatario del fascicolo Dott.ssa Paganini
Marta, i Procuratori di , in persona del Titolare sig. Controparte_1 CP_1 principalmente insistono per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie di rito e precedentemente non ammessi. In subordine, precisano le conclusioni come segue, chiedendo la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
*.*.* Voglia il Tribunale Illustrissimo, alla luce delle svolte difese, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, respingere tutte le domande svolte da parte Attrice;
in subordine, compensare qualunque somma risultasse dovuta da per le doglianze attoree di cui al presente giudizio, con il credito di vantato CP_1 CP_1 per le lavorazioni extra-preventivo dalla stessa eseguite e di cui in premessa, nonché per il saldo prezzo mai corrisposto pari ad Euro 930,00; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, od in estremo subordine con compensazione delle stesse anche in riferimento all'espletato A.T.P.
*.*.*
IN VIA ISTRUTTORIA
Considerata tutta la produzione documentale già versata nel fascicolo di causa e specificata nei precedenti atti, la ditta individuale , a dimostrazione dei fatti narrati ed a sostegno delle Controparte_1 argomentazioni svolte, Chiede che l'Ill.mo IG. Giudice, Voglia:
Ammettere la prova orale sui capitoli di prova precedentemente esclusi, e precisamente:
1) Vero che la IG.ra sottoscriveva per conferma il preventivo di fornitura e posa arredi datato Parte_1
23 marzo 2021, che mi viene esibito come doc. 2, che riconosco e confermo nel contenuto?
2) Vero che la IG.ra stipulava il contratto definitivo di cui alla conferma d'ordine n. 3895 del Parte_1
24.03.2021, che mi viene esibito come doc. 3, che riconosco e confermo nel contenuto?
pagina 2 di 11 3) Vero che il corrispettivo pattuito ammontava ad € 15.300,00, da pagare 50% a titolo di caparra, 40% entro fine maggio 2021 e saldo a fine lavori?
4) Vero che tutti gli aspetti della fornitura e posa arredi, dai colori e dimensioni dei complementi ordinati alle tempistiche per la posa degli stessi, venivano definiti dalla IG.ra a seguito di un sopralluogo Parte_1 avvenuto prima della stipula del contratto?
5) Vero che la fornitura e posa dell'arredo avveniva in data 21.06.2021?
6) Vero che tutti i complementi venivano consegnati ad eccezione dell'elemento combo line e del top in acciaio della cucina con torretta?
7) Vero che l'elemento combo line (elemento a giorno con finitura titanio per spalle e mensole), in quanto “su misura”, è stato ordinato in data 28 maggio 2021, una volta che l'impresa edile incaricata aveva ultimato i lavori svolti all'interno dell'abitazione? 8) Vero che la IG.ra era stata avvertita del ritardo dei fornitori Parte_1 nella consegna del top in acciaio della cucina con torretta, dovuto alle lungaggini nella consegna di ferro e acciaio conseguenti alla pandemia?
9) Vero che l'intera fase di montaggio avveniva alla presenza e sotto la supervisione della IG.ra
, madre della , e del IG. ? Persona_1 Parte_1 Parte_2
10) Vero che, in questa fase di montaggio, veniva richiesto più volte ai montatori di di provvedere CP_1
a smontare un preesistente blocco cucina comprendente lavello, piano cottura, lavastoviglie, con top in inox e cappa, oltre ad una porta scorrevole di uno sgabuzzino?
11) Vero che detta attività NON era stata oggetto di valutazione in fase di sopralluogo e pertanto mai preventivata?
12) Vero che i montatori di provvedevano alle lavorazioni di cui al precedente punto 10? CP_1
13) Vero che, durante il montaggio della cucina, la IG.ra chiedeva all'addetto di Persona_1 CP_1 di montare una delle due c.d. spalle (che servono a creare una sorta di cornice attorno al frigorifero) in maniera sfalsata rispetto all'altra?
14) Vero che l'installazione dei due elementi c.d. vasistas è condizionata dalla necessità di allinearsi alla spalla che la sig.ra ha chiesto di spostare? Persona_1
15) Vero che, per quanto concerne i componenti della penisola che si asserisce essere danneggiati, trattasi in realtà di un listello superiore ad una delle due basi che in fase di montaggio del top in acciaio andrà lavorato o rimosso?
16) Vero che, per quanto riguarda la fascia superiore alle colonne, in fase di sopralluogo è stato chiesto dalla
IG.ra , un listello a chiusura di tutte le colonne, come fosse un top superiore? Parte_1
17) Vero che tale listello (di cui al punto 16) – come appare dalla documentazione fotografica prodotta al doc 7
(già allegata alla PEC del 22.06.2021 di cui al doc. 4) che mi viene esibita –, ove si vede il foro della vite Pt_1 di fissaggio, è stato smontato e rimosso successivamente e diversamente dal montaggio da parte degli addetti di
18) Vero che, quanto ai colori di gola e zoccolo della cucina, questi due elementi sono stati CP_1 ordinati come richiesto, ovvero di colore c.d. brunito come definito dall'azienda produttrice?
pagina 3 di 11 19) Vero che le basi, la gola e lo zoccolo della cucina sono fatti di materiale diverso tra loro, pertanto la colorazione di tali elementi varia in conseguenza proprio del materiale?
20) Vero che il mobile c.d. scala armadio è stato realizzato a misura e secondo disegno e colore confermato dalla cliente?
21) Vero che detto mobile è stato montato seguendo la parete della camera?
22) Vero che la parete non è “in squadra”/dritta?
23) Vero che, sempre relativamente al mobile c.d. scala armadio, l'ultimo top di chiusura è per un errore dell'azienda produttrice meno profondo rispetto agli altri e pertanto era da sostituire come comunicato alla IG.ra
? Parte_1
24) Vero che, in data 23 giugno 2021, dava prontamente riscontro alle contestazioni pervenute il CP_1 giorno precedente dalla IG.ra , con comunicazione PEC che mi viene esibita come doc. 4, che Parte_1 riconosco e confermo nel contenuto?
25) Vero che si rendeva disponibile ad un sopralluogo già il giorno seguente, per verificare e CP_1 comprendere le richieste?
26) Vero che, sia durante la fase di montaggio sia alla conclusione dello stesso, alcun disappunto veniva espresso e/o lamentato dalla committenza?
27) Vero che, il 24 giugno 2021, si presentavano per il sopralluogo presso l'abitazione gli incaricati di
CP_1
28) Vero che gli incaricati di venivano accolti dal IG. , il quale pretendeva che CP_1 Parte_2 gli stessi sottoscrivessero un documento da lui redatto?
29) Vero che, richiesto di parlare con la IG.ra , veniva intimato agli incaricati di di Parte_1 CP_1 lasciare l'abitazione?
30) Vero che con comunicazione del 8 luglio 2021 che mi viene esibita come doc. 6, che CP_1 riconosco e confermo nel contenuto, dava riscontro alla missiva datata 25.06.2021 del legale della IG.ra
[...]
(doc. 5)? Parte_1
31) Vero che la proposta di eventuali interventi risolutivi restava senza riscontro?
32) Vero che rimaneva creditrice del saldo prezzo per € 930,00? 33) Vero che ha CP_1 CP_1 provveduto a custodire e tutt'ora custodisce a magazzino l'elemento combo line e il top in acciaio della cucina con torretta, sopportando costi e oneri di stoccaggio, custodia e conservazione?
Sui predetti capitoli di prova orale, si indicano i seguenti testimoni:
IG.ra , presso Via Brianza, 13, 23888 La Valletta Brianza (LC), su tutti i capitoli di prova. Testimone_1
IG. presso Via M. Resegone, 72, 20811 Cesano Maderno (MB), sui capitoli di prova nn. 5, 6, 9, Tes_2
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.
*.*.*
A PROVA CONTRARIA DIRETTA
Nella denegata ipotesi in cui venissero ammesse in tutto od in parte le prove orali dell'Attrice, si chiede la prova pagina 4 di 11 contraria diretta con la IG.ra e il IG. entrambi già identificati. Testimone_1 Tes_2
*.*.*
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove svolte dall'Attrice, né su eventuali note difensive contenute negli atti di P.C. in quanto NON autorizzate dal Tribunale.
*.*.*
Con osservanza
Milano, 5 novembre 2024.
Avv. Franco Silva Avv. Alberto Baldo”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
9.250,00, oltre IVA, corrispondenti ai costi per il ripristino dell'arredo accertati in sede di ATP (r.g.
2007/2021), unitamente alla rifusione dei costi sostenuti per tale procedura. In particolare, parte attrice ha dedotto di aver stipulato con il contratto di cui alla conferma Controparte_1
d'ordine n. 3895 del 24.03.2021 dell'importo di € 15.300 oltre IVA per la fornitura e posa di arredi, avvenute in data 21.06.2021, a seguito delle quali, il giorno seguente, ha sollevato contestazioni circa taluni difetti e difformità nei lavori eseguiti e chiedendo pertanto l'intervento urgente di parte convenuta al fine di porvi rimedio, tuttavia rimaste prive di riscontro. L'attore ha evidenziato di aver presentato ricorso per ATP presso il Tribunale di Lecco convenendo in giudizio parte convenuta al fine di accertare i difetti e le difformità lamentate.
Il procedimento, rubricato al n. RG 2007/2021, si è concluso con il deposito della relazione peritale ad opera del CTU nominato, geometra il quale ha quantificato in misura complessiva pari Persona_2
ad euro 9.250,00, oltre IVA, i costi necessari per il ripristino dell'arredo (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo). si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie, eccependo preliminarmente l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita. In particolare, ha dedotto di essere stata impossibilitata dalla propria committente ad adempiere al completamento della fornitura e della risoluzione/riparazione dei difetti lamentati.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice, a fronte dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita formulata da parte convenuta, atteso il disposto di cui agli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014, ha rinviato l'udienza per verificarne l'esito.
pagina 5 di 11 Alla successiva udienza gli avvocati dato atto dell'esito negativo della negoziazione assistita esperita e il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo RG n.
2007/2021, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e del fascicolo di accertamento tecnico preventivo RG n. 2007/2021.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati innanzi al sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato al precedente assegnatario per trasferimento di quest'ultimo ad altro
Tribunale.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente giova osservarsi che il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti è scaturito dalla conferma d'ordine nr. 3895 del 24.03.2021 per la fornitura e posa di arredi a favore di parte attrice, per un corrispettivo complessivo di € 15.300,00, da corrispondersi il 50% a titolo di caparra, il 40% entro fine maggio 2021 e il saldo a fine lavori (doc. 2 ricorso per ATP).
Come emerso in sede di ATP gli arredi forniti ed installati da , Controparte_1 ricompresi nella conferma d'ordine di cui sopra sono:
➢ CUCINA/BREAK (zona giorno)
A. n. 2 colonne cm. 45 con gola centrale tutto laccato nero opaco, tagliate su misura in altezza tot. h. 224cm con zoccolo come cucina esistente;
B. n. 2 pensile vasistas cm. 60 sopra frigorifero + n. 2 fianchi per colonna tutto laccato nero opaco
C. n. 1 isola cm 120 p. 90 con una base ante e una base cassettone laccato nero opaco, fianchi
e schienale laccato opaco nero;
D. n. 1 fascia tamponamento L15 cm laccato nero opaco
E. n. 2 fascia di chiusura sopra colonne laccato nero opaco
F. zoccolo nero opaco per tutta la composizione colonne
G. n. 1 top per muretto vano scala L133x20 sp. 2 c, quarzo colore base
H. n. 1 top stone italiana sp. 2 cm quarzo 140x140 cm da verificare dopo i lavori di muratura colore base
➢ AM (zona notte)
Struttura, frontali in betulla effetto legno con inseriti laccato opaco tabacco, maniglia short rail tabacco laccato.
pagina 6 di 11 I. n. 1 scrivania L153,6 p 60 betulla con fianco laccato tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, elementi wall box libreria con struttura betulla e ante tabacco laccato opaco
J. n. 1 scala su misura come da nostro disegno con armadio e cassetti nella parte sottostante.
La fornitura e posa degli arredi avveniva in data 21.6.2021.
Parte attrice ha dedotto di aver sin da subito contestato taluni vizi e difetti, chiedendo a quest'ultima di intervenire urgentemente per porvi rimedio (cfr. missiva del legale sub doc. 4 ricorso ATP) e, a fronte della mancanza di collaborazione in tal senso, ha proposto procedimento per ATP n. 2007/21 nell'ambito del quale è rimasta contumace. Controparte_1
Nel presente giudizio parte convenuta - deducendo di essersi sin da subito mobilitata per verificare e comprendere le contestazioni sollevate da parte attrice, mandando degli incaricati già il giorno seguente, al fine di effettuare il sopralluogo presso l'abitazione - ha invocato la mora accipiendi a norma dell'art. 1206 c.c., avuto riguardo all'impossibilità di adempiere a fronte del rifiuto opposto dal creditore. Invero ha dedotto che gli incaricati, giunti in loco, sarebbero stati intimati dal sig. a Pt_2 sottoscrivere un documento redatto da quest'ultimo dal contenuto ignoto e a seguito del rifiuto opposto dagli stessi, sono stati invitati a lasciare l'abitazione. In seguito, parte convenuta ha precisato di aver dato prontamente riscontro anche alla missiva di parte attrice del 25.06.2021 (doc. 5 fascicolo parte convenuta) rinnovando con comunicazione del 8 luglio 2021 la propria disponibilità a chiudere la vertenza, proponendo gli eventuali interventi risolutivi (doc. 6 fascicolo parte convenuta), tuttavia rimasta senza riscontro, rimanendo pertanto creditrice del saldo prezzo per € 930,00.
Ciò premesso, si ritiene che la domanda giudiziale attorea debba essere qualificata in termini di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1667 c.c., che costituisce il contenuto della garanzia per vizi e difetti in materia di appalto in alternativa all'eliminazione diretta degli stessi e laddove non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto, come nel caso di specie.
In tali termini la domanda giudiziale attorea risulta fondata. Le contestazioni sono senz'altro tempestive
(la circostanza è pacifica) e la sussistenza dei vizi e difetti è chiaramente emersa all'esito della c.t.u. depositata nel procedimento per ATP RG 2007/2021, nei seguenti termini:
➢ CUCINA/BREAK (zona giorno)
A. n. 2 colonne cm. 45 con gola centrale tutto laccato nero opaco, tagliate su misura in altezza tot.
h. 224cm con zoccolo come cucina esistente;
- colonne: realizzate misure elementi a regola d'arte h 224 c,
- colonne: installazione elementi non a regola d'arte, difformità per disallineamento ante
- gola alluminio centrale: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
pagina 7 di 11 - zoccolo: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
B. n. 2 pensile vasistas cm. 60 sopra frigorifero + n. 2 fianchi per colonna tutto laccato nero opaco
- pensile vasistas: realizzazione misure elementi non a regola d'arte cm p. 58.5 anziché cm p. 60
- pensile vasistas: installazione elementi non a regola d'arte, difformità allineamento vasistas – colonna
- fianchi per colonna: realizzazione misure elementi a regola d'arte
- fianchi per colonna: installazione elementi non a regola d'arte, montaggio contrario
C. n. 1 isola cm 120 p. 90 con una base ante e una base cassettone laccato nero opaco, fianchi e schienale laccato opaco nero;
- isola: realizzazione misura elementi non a regola d'arte, lunghezza cm 124 anziché 120
- isola: installazione elementi non a regola d'arte, elemento orizzontale di collegamento e supporto rotto
- profilo metallo sotto top: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
- isola incompleta per mancata fornitura di top inox con foro e torretta multi prese
D. n. 1 fascia tamponamento L15 cm laccato nero opaco
- fascia vetrificale tamponamento: realizzazione misure elemento a regola d'arte
- fascia vetrificale tamponamento: installazione elemento a regola d'arte, colore conforme
E. n. 2 fascia di chiusura sopra colonne laccato nero opaco
- fascia tamponamento: realizzazione misure elementi non a regola d'arte, divisa in 3 pezzi anziché 2
- fascia di tamponamento: installazione elementi non a regola d'arte, elementi montati come bordo
F. zoccolo nero opaco per tutta la composizione colonne
- zoccolo: non a regola d'arte, vizio di colore non è nero opaco ma marrone
G. n. 1 top per muretto vano scala L133x20 sp. 2 c, quarzo colore base
- top per muretto: realizzazione misure elemento a regola d'arte
- top per muretto: installazione a regola d'arte
H. n. 1 top stone italiana sp. 2 cm quarzo 140x140 cm da verificare dopo i lavori di muratura colore base
- top stone italiana: realizzazione misure elemento a regola d'arte
- top stone italiana: installazione a regola d'arte
pagina 8 di 11 I. n. 1 elemento combo line cm 65 h. 156 struttura e mensole in metallo titanio con luci, schienale laccato lucido panna
- elemento combo: non fornito
➢ AM (zona notte)
Strutture, frontali in betulla effetto legno con inseriti laccato opaco tabacco, maniglia short rail tabacco laccato.
j. n. 1 scrivania L153,6 p 60 betulla con fianco laccato tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, completa di cassettiera tabacco e maniglia short rail tabacco, elementi wall box libreria con struttura betulla e ante tabacco laccato opaco
- elementi in descrizione: realizzazione misura a regola d'arte
- elementi in descrizione: installazione a regola d'arte
k. n. 1 scala su misura come da nostro disegno con armadio e cassetti nella parte sottostante.
- scala – armadio in descrizione: realizzazione misure ed installazione non a regola d'arte.
La “scala” dovrebbe permettere all'utilizzatore, il superamento del dislivello tra i piani e recuperare lo spazio sottostante come armadio.
La scala ha larghezza costante di cm 80 con gradini irregolari sia per altezza che profondità.
Si articola con. 8 alzate di misura cm, 1 h. 25, 2 h 29.5, III h. 30.9, IV – V – VI h. 30.0, VII h.
30.3, VIII h. 26, e pedate di cm 1 p. 52.5, II p. 30, III p. 23, IV p. 30, V p. 23, VI p. 30.0, VII p.
23, VIIII p. 30.
Sono state accertate inoltre:
- lunghezze ridotte di due elementi alzate il cui spazio con il muro in un caso è stato chiuso con listello
- alcuni disallineamenti e fuori piani tra gli elementi che compongono le alzate e le pedate.
La fornitura in opera è tipica di elementi a moduli che determinano la composizione d'arredo; la siffatta combinazione non trova rispondenza alle regole di buona tecnica costruttiva di una
“scala su misura” quale è l'indicazione in preventivo e conferma d'ordine.
La composizione non restituisce misure uniformi di alzate-pedate e ciò determina difficile la praticabilità ed evidente insicurezza nell'uso.
L . n. 2 mensole L76,8 p25 su misura sp 2,5 colore betulla con attacchi a L
- mensole: realizzazione misure non a regola d'arte, p. 28 anziché cm 25
- mensole: installazione non eseguita, attacchi a L non forniti
- mensole incomplete per mancata fornitura supporti.
pagina 9 di 11 Il costo per porre rimedio ai predetti vizi e difetti è stato indicato dal c.t.u. in € 9.250 oltre iva. Sebbene nel corso del procedimento per ATP è rimasta contumace, giova precisare che le CP_1 risultanze dell'elaborato peritale non sono state oggetto di specifica contestazione ad opera della parte convenuta nel presente giudizio.
Parte convenuta ha infatti unicamente lamentato di non aver avuto la possibilità di poter intervenire per emendare direttamente i vizi e difetti. Si ritiene tuttavia che la scelta della committente di instaurare il procedimento per ATP rappresenti invero l'esercizio di un suo diritto, stante peraltro la fondatezza delle contestazioni e l'elevato importo dei vizi e difetti rispetto al valore complessivo del contratto.
Parte convenuta ha inoltre in via subordinata eccepito il proprio controcredito per lavorazioni extracontratto, invero non quantificate e non documentate, e per il residuo prezzo pari ad € 930 oltre iva.
Alla luce di quanto sopra esposto, riqualificata la domanda come domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto dell'importo complessivo del contratto, pari ad € 15.300 oltre iva, si ritiene che, in accoglimento della domanda giudiziale attorea, a tale importo debba essere dedotto l'importo di €
9.250 oltre iva necessario per emendare i vizi e difetti accertati, e pertanto debba essere ridotto ad €
6.050 oltre iva. Per effetto della compensazione tra le reciproche ragioni di debito/credito, posto che parte attrice risulta aver corrisposto l'importo di € 14.370 oltre iva (€ 15.300 – 930), parte attrice risulta creditrice della somma di € 8.320 oltre iva (€ 14.370 – 6.050).
Le spese di lite relative al procedimento per ATP, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta.
Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio le stesse vengono poste a carico di
[...]
in ragione della soccombenza in considerazione della complessiva attività svolta. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta che il costo necessario per emendare i vizi e difetti in relazione al contratto per cui è causa ammonta ad € 9.250 oltre iva e, per l'effetto, riduce ad € 6.050 oltre iva il corrispettivo pattuito pari ad € 15.300 oltre iva;
- tenuto conto delle somme già versate da parte attrice a titolo di corrispettivo, condanna al pagamento in favore di al pagamento della Controparte_1 Parte_1
somma di € 8.320 oltre iva;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 - condanna a rifondere a le spese di lite relative CP_1 CP_1 Parte_1
al procedimento per ATP n. RG 2007/2021, che liquida in € 2.000 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. liquidate nel procedimento per ATP n. RG 2007/2021 definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative Controparte_1 Parte_1
al presente giudizio, che liquida in € 264 per anticipazioni ed € 3.200 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 28 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 11 di 11