Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 3341 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2023, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 70 36015 SCHIO ITALIA, rappresentata e difesa dall'avvocato DONA' LONGO ANTONELLA contro
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]N. 10 36016 THIENE ITALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato TARGA FABIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni
Della ricorrente:
1) Affidare la figlia minore alla madre in via esclusiva, con residenza e Persona_1
collocazione presso di essa;
la madre adotterà in via esclusiva le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la figlia, in particolare quelle relative alla sua istruzione ed alla sua salute e quelle riguardanti le pratiche amministrative necessarie per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio.
2) La minore starà con il padre con le modalità che il Tribunale vorrà stabilire previo accertamento della sua capacità genitoriale, acquisendo ogni informazione utile presso il
Consultorio Familiare e i Servizi Sociali competenti.
3) Porsi a carico del sig. il pagamento di € 300,00 mensili quale Controparte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore , da pagarsi in via anticipata alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT dal 30.6.2024, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per la figlia come precisate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza;
in subordine il Tribunale disponga la misura del contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre nella misura ritenuta di giustizia.
4) Spese e competenze di causa rifuse, secondo la normativa del patrocinio gratuito.
In via istruttoria: disporsi l'acquisizione di ogni informazione utile riguardante le condanne penali del convenuto e l'esistenza di provvedimenti di espulsione giudiziaria;
disporre una consulenza tecnica tramite il Consultorio/Servizi Sociali per accertare la capacità genitoriale del padre, delegando gli stessi a stabilire le migliori modalità di visita della minore.
Si chiede ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che durante la gravidanza Sua figlia subì violenze dal compagno, in particolare per due volte venne Pt_1 malmenata e spinta, e ricevette sputi in faccia;
2) Vero che dall'aprile del 2022 Sua figlia si rifugiò da Lei perché aveva paura di restare a casa con il compagno;
3) Vero che da Pt_1
2 Per_ allora Sua figlia con la piccola abitano con Lei;
4) Vero che il padre della Pt_1
minore viene a casa vostra circa una volta alla settimana per vedere la figlia per un'ora circa, spesso imponendo tali visite anche con la violenza. 5) Vero che nel marzo 2023 il convenuto si presentò a casa Vostra sfondando a calci e pugni la porta di entrata. Si indica quale testimone la madre della ricorrente, signora Persona_2
Con riserva di ulteriormente capitolare ed indicare testimoni in apposita memoria istruttoria all'esito della costituzione di carte convenuta. Si allegano: 1) Ammissione al patrocinio Per_ gratuito;
2) Certificato di nascita;
3) Certificato di residenza del convenuto;
4) Estratto articoli di quotidiani;
5) Stato famiglia 6) Cud 2022 Parte_1 Parte_1
7) Estratto conto bancario;
8) Piano genitoriale.
[...]
Del resistente
Chiede che venga disposto l'affidamento congiunto con conseguente rigetto delle richieste da parte ella madre dell'affidamento esclusivo cosiddetto “rafforzato”, con esclusione della modalità protetta per l'effettuazione delle visite al padre
Del Pubblico Ministero accogliersi il ricorso
FATTO E DIRITTO
Premesso che: con ricorso depositato in data 28/06/2023 nata a Thiene in [...] Parte_1
11.11.2002, ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione avuta con Persona_1 [...]
nato in [...] il [...]; CP_1
la ricorrente ha precisato che la convivenza con il resistente, iniziata ad aprile 2021, era durata pochi mesi e che la coppia era entrata in crisi in conseguenza della gravidanza e del fatto che il compagno si era rivelato un persona aggressiva, violenta, dedita all'alcool e alla commissione di reati, quali l'estorsione continuata, per i quali già era stato in carcere;
la ricorrente ha precisato che, inizialmente intenzionata ad interrompere la gravidanza, aveva poi deciso di portarla a termine e tuttavia si era rifugiata dalla propria madre, temendo per la
3 propria incolumità, e presso la quale il padre faceva visita alla bambina, con cadenza settimanale, per circa un'ora e mezza, imponendo la propria presenza, una volta, nel marzo del 2023, sfondando a calci e pugni la porta d'ingresso; ha chiesto pertanto l'affido superesclusivo della figlia, con visite paterne disciplinate previa valutazione della capacità genitoriale del resistente, oltre alla condanna al pagamento di un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 300 mensili e del 70% delle spese straordinarie;
il resistente, ritualmente citato, è rimasto contumace e non è comparso all'udienza del
7.11.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis n. 21) c.p.c.; con ordinanza 13.11.2023 il giudice relatore ha dottato i provvedimenti provvisori, ha chiesto l'acquisizione da parte della Procura della Repubblica delle informazioni ex art. 473 bis n. 42) c.p.c. ed ha incaricato i Servizi Sociali di redigere una relazione che fornisse contezza del contesto familiare e relazionale della minore e della capacità genitoriale di entrambe le parti;
in data 9.5.2024 i Servizi Sociali, preso atto del fatto che, nel frattempo, il resistente era stato ristretto in carcere, hanno redatto una relazione nella quale hanno riferito in merito alla capacità genitoriale della sola madre, ritenuta adeguata alle necessità di crescita della minore;
il resistente si è costituito con memoria 21.5.2024, con la quale ha chiesto l'affido condiviso, opponendosi alla disciplina del diritto di visita secondo modalità protette;
Osserva:
Va precisato innanzi tutto che il resistente, nel costituirsi tardivamente, non ha contestato le allegazioni attoree in merito allo sviluppo della relazione e alla sua crisi, limitandosi ad allegare la ricomposizione del conflitto, quale desumibile dalla remissione della querela in relazione alla quale è stata revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ed è poi seguita sentenza di proscioglimento.
Non è dunque contestato che i genitori abbiano convissuto solo durante i primi tre mesi di gravidanza della madre, e che quest'ultima ora viva presso la di lei madre con la bambina.
Neppure è contestato che le visite del padre si siano svolte con cadenza settimanale presso l'abitazione della madre, fino alla sopravvenuta detenzione del resistente.
4 In tale contesto, non può sottacersi come la frequentazione tra il padre e la bambina, anche quando il resistente era libero, sia stata del tutto sporadica e vada, quando sarà possibile, ricostruita con il sostegno di operatori professionali, anche in considerazione della tenera età
Per_ di .
Invero, posto che tutta la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica è liberamente apprezzabile dal Collegio, anche al fine della valutazione della capacità genitoriale, non possono sottacersi i plurimi precedenti di polizia per i reati di cui agli artt.
477,482, 489, 581, 572. 600 bis, 610, 612, 640, 646, 648 c.p.., a far data dal 2017, (si veda l'arresto per estorsione, documentato sub doc.4 )e il fatto, pur denunziato dalla ricorrente, che il medesimo le aveva consegnato alcune banconote da 50 euro, per il mantenimento della figlia, poi rivelatesi false.
In tale contesto, l'allegazione di parte resistente secondo la quale vi sarebbe una prospettiva di ricomposizione della coppia, non si confronta con l'attuale inadeguatezza della figura paterna;
il resistente dichiara qui la propria intenzione di recuperare il ruolo genitoriale, ma di fatto, a fronte dell'allegazione avversa di non avere mai contribuito al mantenimento della figlia, contesta l'allegazione ma non dimostra alcun pagamento, né propone una somma che reputa congrua, limitandosi a prospettare che farà fronte ai propri obblighi con l'aiuto dei parenti, con ciò dimostrando scarsa consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale.
Nella situazione attuale, la minore vive con la madre e la nonna materna, che l'aiuta nelle incombenze di cura e accudimento, potendo lei contare solo sull'assegno unico, dell'importo di euro 210,00; alla stregua della relazione dei servizi sociali la madre si rivela premurosa, accudente e attenta ai bisogni della figlia, come pure, nel tempo, appare avere acquisito la consapevolezza della necessità di essere sostenuta dai Servizi per affrontare le problematiche che nel tempo si presenteranno.
Analogamente dovrà fare il padre, quando sarà libero.
A tal proposito, il resistente lamenta il fatto che la ricorrente avrebbe interrotto le visite in carcere, ma va escluso che il Tribunale possa imporre alla madre di continuare a far visita al resistente e di condurre la bambina presso l'istituto penitenziario, o che tale incombenza possa essere assunta da terzi;
quando il padre sarà scarcerato, sarà suo onere contattare i
Servizi Sociali, il quali avvieranno un percorso finalizzato auspicabilmente al
5 raggiungimento della consapevolezza delle responsabilità connesse al proprio ruolo, tanto in punto mantenimento, quanto in relazione al riconoscimento dei bisogni affettivi della figlia, alle esigenze di continuità ella presenza paterna e al modello di adulto che il padre è in grado di proporre.
Nel presente contesto, l'affido super esclusivo costituisce il miglior regime di esercizio della responsabilità genitoriale.
Vanno confermati tutti i provvedimenti provvisori: le visite saranno disciplinate secondo un calendario stilato dei sevizi sociali in spazio neutro;
la somma di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, costituisce in contributo minimo, anche nell'attuale stato di detenzione del padre, attesa la natura prioritaria dell'obbligo di mantenere la prole.
Non compete in questa sede l'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità, di competenza, ove necessario, del giudice tutelare.
Il resistente è soccombente rispetto alla domanda di affido condiviso, e va pertanto condannato al pagamento della metà delle spese processuali in favore dell'erario, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione è disposta secondo i parametri minimi dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Alla liquidazione dei compensi di spettanza del procuratore attoreo si procederà a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, affida la minore alla madre in via super esclusiva, con abitazione presso la Persona_1
stessa; il padre potrà vedere la figlia attivandosi presso i Servizi Sociali, i quali redigeranno un calendario di visite da svolgersi in spazio neutro.
Pone a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
condanna il resistente al pagamento della metà delle spese processuali, che liquida, nella misura già ridotta, in complessivi euro 1.904,5 per compensi, oltre i.v.a c.p.a. e rimborso
6 forfettario spese generali al 15% come per legge, in favore dello Stato.
Compensa la residua metà
Così deciso in Vicenza, il 4.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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