CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1225/2024, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sisto Parte_1
-appellante-
c/
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Carrozzini
e rappresentata e difesa dall'Avv. Caroli Silvio Controparte_2
-appellati-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti.
Motivazione
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e la (poi ), per sentirli condannare in Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni subite a causa di una caduta verificatasi nel suddetto
Condominio.
Si deduceva che in data 12/5/2016 alle ore 22.00 circa, mentre si trovava all'interno della “Zona Commerciale” del di ”, ed era Controparte_1 CP_1 intenta a sgomberare una zona occupata da sedie e tavoli, inciampava su mattoni
“fortemente sconnessi fra loro, poco visibili cadendo rovinosamente a terra”, riportando le lesioni che comportavano il trasporto presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per le verifiche e cure del caso, ed il decorso clinico e le conseguenze dannose in atti descritte.
Invocando la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., agiva per ottenere l'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non.
Pagina 1 Il convenuto, costituendosi, eccepiva preliminarmente la nullità della CP_1 domanda per generica esposizione dei fatti di causa, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa attorea, e l'imputabilità dell'occorso alla attrice;
chiedeva quindi di poter chiamare in causa la Controparte_3
, comunque già convenuta, al fine di essere manlevato in caso di condanna
[...] al risarcimento del danno.
La suddetta Compagnia si costituiva contestando le richieste e la relativa fondatezza, chiedendo anche il rigetto della domanda di manleva.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari emetteva la sentenza n. 1852/2024, pubblicata il 17/4/2024, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attrice a pagare le spese di lite a favore delle controparti.
Considerando infondate l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, e quella di difetto di legittimazione sollevate dal , riteneva il Giudice di prime cure che: CP_1
- Pur dovendo trovare nella specie applicazione il disposto di cui all'art. 2051 c.c., fosse di spettanza dell'attore, fornire la prova positiva del nesso di causalità tra il danno e la res e quindi dimostrarne l'attitudine a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, dovendo solo in tal caso, esser poi valutata la prova liberatoria,
- Occorreva considerare che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico,
- Quindi si doveva valutare la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia;
- Non era stata raggiunta la prova sulla condizione dello stato dei luoghi dove l'attrice aveva dedotto essersi verificata la caduta, risultando peraltro l'atto introduttivo del giudizio, incompleto e non sufficientemente circostanziato;
- Nulla era stato dedotto con riferimento, sia all'esatto punto dell'area condominiale ove la inciampava, sia alla conformazione della sconnessione della Parte_1 pavimentazione (essendosi l'attrice limitata a esporre che “inciampava su dei mattoni fortemente sconnessi fra loro”), sia alla visibilità o meno della sconnessione, non essendo stato chiarito cosa si intendesse dire con l'espressione mattoni sconnessi “poco visibili”; sia alla diligenza prestata.
- Neppure era stata depositata documentazione fotografica attestante l'effettiva esistenza della sconnessione della pavimentazione;
- Il aveva invece depositato documentazione fotografica -non CP_1 contestata da parte attrice- dalla quale non emergeva alcun elemento di anomalia in loco;
- Le sole dichiarazioni della attrice, e quanto riferito dall'unico teste escusso a conoscenza diretta dei fatti, non potevano ritenersi idonee a fornire la prova sulla esistenza della sconnessione della pavimentazione, sulla verificazione della caduta e relativa dinamica ed eziologia della caduta;
Pagina 2 - Le dichiarazioni del teste erano state incomplete e scarsamente circostanziate, generiche e confuse, nulla essendo stato precisato sulle circostanze di tempo e di luogo, e sulla sconnessione della pavimentazione, la sua estensione, la sua visibilità.
- Le stesse dichiarazioni rese dalla nel corso dell'interrogatorio Parte_1 formale, consentivano di desumere la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi dalla medesima, inducendo a ritenere anche applicabile l'art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode, avendo la stessa attrice precisato che “quando sono caduta l'area era illuminata”, avvalorando, l'ipotesi di un suo comportamento negligente e colposo.
La proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari, con accoglimento della domanda così come formulata in primo grado, e quindi con condanna dei convenuti al pagamento dei danni subiti, oltre spese di lite.
L'appellante, contestando la erroneità ed inadeguatezza nella valutazione delle risultanze in atti, adduceva quale motivo d'appello,
- L'erronea valutazione delle risultanze processuali con conseguenziale travisamento dei criteri di riparto dell'onere probatorio
Sostenendo avere il Tribunale erroneamente ritenuto esser carente la prova sullo stato dei luoghi e sulla dinamica dei fatti, oltre che sull'esatto punto dell'area di caduta, e sulla conformazione della sconnessione, e relativa visibilità e diligenza prestata.
Ed ancora che anche le considerazioni sulla carenza di documentazione fotografica, e sulla documentazione fotografica prodotta dal , dovessero ritenersi erronee, CP_1 perché non rispondenti ai criteri di riparto dell'onere della prova come ribaditi dagli orientamenti giurisprudenziali in materia, anche rilevando che era stato lo stesso a fornire riscontri, con le foto prodotte, sulla zona indicata quale teatro della CP_1 caduta
Si rilevava inoltre la parziale valutazione delle dichiarazioni rese dall'attrice, e che l medesima aveva dichiarato che era la prima volta che percorreva il tratto dove poi era caduta, tanto dovendo indurre ad escludere l'ipotesi di addebito di responsabilità alla attrice stessa per pregressa conoscibilità dello stato dei luoghi, avendo anche la medesima precisato che la luce che illuminava i luoghi era soffusa, e comunque che la sera della caduta la zona non era illuminata dalle luci dagli esercizi commerciali, in quanto chiusi.
Si sosteneva inoltre che anche il teste aveva fornito idonei riscontri probatori, Tes_1 confermando l'ubicazione della zona, anche con riferimento alla foto lui mostrata, ed anche le condizioni di luce dei luoghi.
Si insisteva quindi sulla dedotta ravvisabilità di una anomalia in loco e della pavimentazione della Zona commerciale del e dislivello fra i mattoni. CP_1
I convenuti , si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello e contestandone le motivazioni;
veniva da entrambi eccepita l'improcedibilità dell'impugnazione per tardiva iscrizione al ruolo, e sollevata anche eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
***********************************
Pagina 3 L'appello deve ritenersi infondato.
Occorre valutare in primis la questione della improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo.
La relativa eccezione deve ritenersi infondata, atteso che parte attrice risulta avere comunque, anche se erroneamente, aver effettuato la iscrizione a ruolo entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'impugnazione.
L'iscrizione de qua è difatti indirizzata al Tribunale anziché alla Corte, e quindi dopo l'avvenuto riscontro della erroneità del destinatario, si è proceduto alla rettifica dell'iscrizione, correggendo in tal guisa l'errore, rispetto alla iscrizione pur sempre avvenuta nel termine legislativamente previsto, e comunque relativa ad un atto ab origine indirizzato alla Corte d'Appello, che avrebbe dovuto portare anche l'Ufficio inizialmente destinatario dell'iscrizione -il Tribunale- a rilevare si da subito l'errore de quo, e quindi procedere e consentire di procedere alla relativa rettifica.
Quanto alla contestazione ex art. 348bis c.p.c., è sufficiente rilevare che la relativa questione si appalesa superata, e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo
(Cassazione civile, sez. III n. 10422/2019) ed essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito.
Passando alla valutazione del merito della vicenda, va, in sintesi, considerato che il
Tribunale è giunto alla pronuncia di rigetto, ritenendo che l'attrice non abbia dato prova sulla condizione dello stato dei luoghi, e sulla dinamica, punto e causa della caduta, rilevando essere l'atto introduttivo e le risultanze istruttorie, inidonee ed insufficienti ai fini dei correlati riscontri.
Peraltro sono state formulate valutazioni sulla visibilità dei luoghi e percepibilità delle relative condizioni, che hanno portato ad escludere la responsabilità addebitata al convenuto.
Rilevanza ha assunto, ai fini delle valutazioni rese in prime cure, la mancata produzione di documentazione fotografica attestante la sconnessione, e relative caratteristiche.
La motivazione si appalesa corretta e condivisibile, in quanto conforme a quanto desumibile dalle risultanze in atti.
In primis va considerato che le sole dichiarazioni dell'attrice, senza riscontri a conferma, non rinvenibili nella specie, non possono ritenersi utili ai fini probatori.
Ed infatti, come è stato correttamente rilevato, quanto affermato in sede di interrogatorio formale, non può integrare una prova a favore dell'attrice, potendo le correlate dichiarazioni, far prova solo se rese contra se.
Nulla di utile ed idoneo dal punto di vista probatorio a conforto degli assunti e dichiarazioni della appellante, è dato rinvenire in atti.
L'unico teste che ha dichiarato di aver assistito all'occorso -le cui dichiarazioni sono state riportate pedissequamente nella comparsa di risposta del appellato- ha CP_1 solo affermato di aver visto che la era caduta, non fornendo ulteriori Parte_1 particolari sulle modalità, sul punto e sulla dinamica della caduta;
né alcun cenno è stato fatto alla sconnessione del pavimento, che invece la attrice aveva rappresentato, ma non documentato con apposite foto.
Pagina 4 Né dalla documentazione fotografica versata in atti dal , si possono CP_1 apprezzare anomalie nella pavimentazione della zona de qua, non essendo dato ravvisare alcuna connessione in loco.
Peraltro anche le considerazioni svolte sulla visibilità in loco, così come svolte in prime cure, si appalesano condivisibili per quanto apprezzabile dalle risultanze istruttorie, potendo dalle medesime desumersi anche la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi dalla medesima.
A fronte di tali conclusioni e valutazioni, l'appellante ha sostenuto in sostanza che il
Giudice di prime cure, valutando erroneamente le risultanze processuali, sarebbe incorso nel travisamento dei criteri di riparto dell'onere probatorio, sostenendo non esser carente la prova sullo stato dei luoghi e sulla dinamica dei fatti, e sull'esatto punto dell'area di caduta, e sulla conformazione della sconnessione, e relativa visibilità e diligenza prestata, anche sulla scorta della documentazione fotografica prodotta dal , e CP_1 sostenendo inoltre esser state erronee e parziali le valutazioni delle dichiarazioni rese dall'attrice, e dal teste.
Le censure non sono fondate.
Va in generale considerato che, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
l'onere probatorio richiesto verte (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21461) solo sulla prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, essendo la responsabilità per le cose in custodia di natura oggettiva, e potendosi escludere solo in caso di prova del caso fortuito per fatto dello stesso danneggiato o del terzo, o di ulteriori fattori incidenti in maniera esclusiva sull'eziologia.
Occorre, quanto al merito delle questioni oggetto del contendere, rilevare che l'attrice aveva l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione,
e l'incidenza in termini causali tra l'evento dedotto e le conseguenze lamentate.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, e corrette e supportate da idonea argomentazione risultano essere le valutazioni date del Giudice di prime cure al riguardo.
La verifica sub specie deve e doveva quindi essere condotta rispetto alle prospettazioni tempestivamente date dall'attrice.
Essendo tali prospettazioni rese in termini di incidenza eziologica della presenza di sconnessione della/sulla pavimentazione, e quale fattore determinante la caduta e fonte di responsabilità del de quo, gravava sull'attrice l'onere probatorio volto alla CP_1 dimostrazione della dinamica dell'accaduto, e nei termini e secondo i fattori causali descritti, non essendo stata trasposta alcuna doglianza su altri fattori incidenti.
L'attrice avrebbe dovuto dar dimostrazione della dinamica dell'accaduto come descritta in atti, e relativa causa, ma tanto non è affatto emerso dalla istruttoria espletata.
Difatti, l'esame delle risultanze in atti, non consente di evincere elementi sufficienti ed idonei al fine di poter ritenere che la caduta dell'attrice sia stata cagionata dalla presenza da una sconnessione delle mattonelle di pavimentazione della zona dove era stata organizzata la manifestazione in atti richiamata.
L'attrice non ha proceduto alla produzione di alcuna documentazione fotografica che potesse rappresentare lo stato dei luoghi, non essendo affatto comprovata la presenza della dedotta sconnessione
Pagina 5 Né dalle foto prodotte dal , che comunque rappresentano lo stato dei luoghi, CP_1 può apprezzarsi la presenza di anomalie della pavimentazione, e della asserita sconnessione
Neppure le dichiarazioni rese dal teste che ha affermato di aver visto la caduta della
, assumono utile valenza in tal senso. Parte_1
La presenza della menzionata sconnessione, asserita causa della caduta della
, non può affatto ritenersi acclarata. Parte_1
La mancata identificazione del punto di ubicazione, non consente neppure di formulare più approfondite valutazioni sulla visibilità, con riferimento alla quale deve comunque rilevarsi che vi sono stati specifici riscontri, come emerge dalle affermazioni rese al riguardo, nel corso dell'istruttoria.
Occorrendo comunque considerare che (Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.2148)
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento.”, deve considerarsi che in ogni caso la prova sulla dinamica e nesso causale per quanto occorso, gravava e grava comunque sulla parte attrice, che nella specie non ha fornito idonei riscontri a sostegno di quanto dedotto.
Peraltro sono emersi anche riscontri sulla pregressa conoscenza dei luoghi da parte della . Parte_1
Può peraltro rilevarsi che pur dovendo il danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/07/2024, n.18528) in caso di danno da cose in custodia, provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, va in ogni caso in primis valutato l'assolvimento dell'onere della prova sull'evento dedotto, e relativa riconducibilità causale;
gli assunti al riguardo non risultano, per quanto sopra chiarito, esser stati probatoriamente supportati.
Al rigetto consegue la condanna alle spese di lite, come liquidate in dispositivo, e ragguagliate allo scaglione di valore indeterminabile/complessità bassa -per essere la fattispecie non connotata da particolare complessità-, valori minimi.
Consegue inoltre la declaratoria ai sensi di quanto disposto art. 13 comma 1quater del
D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1852/2024 del 17/4/2024 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, a favore di ciascuna delle controparti;
Pagina 6 c) Dichiara che l'appellante , è tenuta, per quanto previsto dall' Parte_1 art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 17/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1225/2024, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sisto Parte_1
-appellante-
c/
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Carrozzini
e rappresentata e difesa dall'Avv. Caroli Silvio Controparte_2
-appellati-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti.
Motivazione
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e la (poi ), per sentirli condannare in Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni subite a causa di una caduta verificatasi nel suddetto
Condominio.
Si deduceva che in data 12/5/2016 alle ore 22.00 circa, mentre si trovava all'interno della “Zona Commerciale” del di ”, ed era Controparte_1 CP_1 intenta a sgomberare una zona occupata da sedie e tavoli, inciampava su mattoni
“fortemente sconnessi fra loro, poco visibili cadendo rovinosamente a terra”, riportando le lesioni che comportavano il trasporto presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per le verifiche e cure del caso, ed il decorso clinico e le conseguenze dannose in atti descritte.
Invocando la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., agiva per ottenere l'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non.
Pagina 1 Il convenuto, costituendosi, eccepiva preliminarmente la nullità della CP_1 domanda per generica esposizione dei fatti di causa, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la pretesa attorea, e l'imputabilità dell'occorso alla attrice;
chiedeva quindi di poter chiamare in causa la Controparte_3
, comunque già convenuta, al fine di essere manlevato in caso di condanna
[...] al risarcimento del danno.
La suddetta Compagnia si costituiva contestando le richieste e la relativa fondatezza, chiedendo anche il rigetto della domanda di manleva.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari emetteva la sentenza n. 1852/2024, pubblicata il 17/4/2024, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attrice a pagare le spese di lite a favore delle controparti.
Considerando infondate l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, e quella di difetto di legittimazione sollevate dal , riteneva il Giudice di prime cure che: CP_1
- Pur dovendo trovare nella specie applicazione il disposto di cui all'art. 2051 c.c., fosse di spettanza dell'attore, fornire la prova positiva del nesso di causalità tra il danno e la res e quindi dimostrarne l'attitudine a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, dovendo solo in tal caso, esser poi valutata la prova liberatoria,
- Occorreva considerare che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico,
- Quindi si doveva valutare la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia;
- Non era stata raggiunta la prova sulla condizione dello stato dei luoghi dove l'attrice aveva dedotto essersi verificata la caduta, risultando peraltro l'atto introduttivo del giudizio, incompleto e non sufficientemente circostanziato;
- Nulla era stato dedotto con riferimento, sia all'esatto punto dell'area condominiale ove la inciampava, sia alla conformazione della sconnessione della Parte_1 pavimentazione (essendosi l'attrice limitata a esporre che “inciampava su dei mattoni fortemente sconnessi fra loro”), sia alla visibilità o meno della sconnessione, non essendo stato chiarito cosa si intendesse dire con l'espressione mattoni sconnessi “poco visibili”; sia alla diligenza prestata.
- Neppure era stata depositata documentazione fotografica attestante l'effettiva esistenza della sconnessione della pavimentazione;
- Il aveva invece depositato documentazione fotografica -non CP_1 contestata da parte attrice- dalla quale non emergeva alcun elemento di anomalia in loco;
- Le sole dichiarazioni della attrice, e quanto riferito dall'unico teste escusso a conoscenza diretta dei fatti, non potevano ritenersi idonee a fornire la prova sulla esistenza della sconnessione della pavimentazione, sulla verificazione della caduta e relativa dinamica ed eziologia della caduta;
Pagina 2 - Le dichiarazioni del teste erano state incomplete e scarsamente circostanziate, generiche e confuse, nulla essendo stato precisato sulle circostanze di tempo e di luogo, e sulla sconnessione della pavimentazione, la sua estensione, la sua visibilità.
- Le stesse dichiarazioni rese dalla nel corso dell'interrogatorio Parte_1 formale, consentivano di desumere la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi dalla medesima, inducendo a ritenere anche applicabile l'art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode, avendo la stessa attrice precisato che “quando sono caduta l'area era illuminata”, avvalorando, l'ipotesi di un suo comportamento negligente e colposo.
La proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari, con accoglimento della domanda così come formulata in primo grado, e quindi con condanna dei convenuti al pagamento dei danni subiti, oltre spese di lite.
L'appellante, contestando la erroneità ed inadeguatezza nella valutazione delle risultanze in atti, adduceva quale motivo d'appello,
- L'erronea valutazione delle risultanze processuali con conseguenziale travisamento dei criteri di riparto dell'onere probatorio
Sostenendo avere il Tribunale erroneamente ritenuto esser carente la prova sullo stato dei luoghi e sulla dinamica dei fatti, oltre che sull'esatto punto dell'area di caduta, e sulla conformazione della sconnessione, e relativa visibilità e diligenza prestata.
Ed ancora che anche le considerazioni sulla carenza di documentazione fotografica, e sulla documentazione fotografica prodotta dal , dovessero ritenersi erronee, CP_1 perché non rispondenti ai criteri di riparto dell'onere della prova come ribaditi dagli orientamenti giurisprudenziali in materia, anche rilevando che era stato lo stesso a fornire riscontri, con le foto prodotte, sulla zona indicata quale teatro della CP_1 caduta
Si rilevava inoltre la parziale valutazione delle dichiarazioni rese dall'attrice, e che l medesima aveva dichiarato che era la prima volta che percorreva il tratto dove poi era caduta, tanto dovendo indurre ad escludere l'ipotesi di addebito di responsabilità alla attrice stessa per pregressa conoscibilità dello stato dei luoghi, avendo anche la medesima precisato che la luce che illuminava i luoghi era soffusa, e comunque che la sera della caduta la zona non era illuminata dalle luci dagli esercizi commerciali, in quanto chiusi.
Si sosteneva inoltre che anche il teste aveva fornito idonei riscontri probatori, Tes_1 confermando l'ubicazione della zona, anche con riferimento alla foto lui mostrata, ed anche le condizioni di luce dei luoghi.
Si insisteva quindi sulla dedotta ravvisabilità di una anomalia in loco e della pavimentazione della Zona commerciale del e dislivello fra i mattoni. CP_1
I convenuti , si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello e contestandone le motivazioni;
veniva da entrambi eccepita l'improcedibilità dell'impugnazione per tardiva iscrizione al ruolo, e sollevata anche eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
***********************************
Pagina 3 L'appello deve ritenersi infondato.
Occorre valutare in primis la questione della improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo.
La relativa eccezione deve ritenersi infondata, atteso che parte attrice risulta avere comunque, anche se erroneamente, aver effettuato la iscrizione a ruolo entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'impugnazione.
L'iscrizione de qua è difatti indirizzata al Tribunale anziché alla Corte, e quindi dopo l'avvenuto riscontro della erroneità del destinatario, si è proceduto alla rettifica dell'iscrizione, correggendo in tal guisa l'errore, rispetto alla iscrizione pur sempre avvenuta nel termine legislativamente previsto, e comunque relativa ad un atto ab origine indirizzato alla Corte d'Appello, che avrebbe dovuto portare anche l'Ufficio inizialmente destinatario dell'iscrizione -il Tribunale- a rilevare si da subito l'errore de quo, e quindi procedere e consentire di procedere alla relativa rettifica.
Quanto alla contestazione ex art. 348bis c.p.c., è sufficiente rilevare che la relativa questione si appalesa superata, e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo
(Cassazione civile, sez. III n. 10422/2019) ed essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito.
Passando alla valutazione del merito della vicenda, va, in sintesi, considerato che il
Tribunale è giunto alla pronuncia di rigetto, ritenendo che l'attrice non abbia dato prova sulla condizione dello stato dei luoghi, e sulla dinamica, punto e causa della caduta, rilevando essere l'atto introduttivo e le risultanze istruttorie, inidonee ed insufficienti ai fini dei correlati riscontri.
Peraltro sono state formulate valutazioni sulla visibilità dei luoghi e percepibilità delle relative condizioni, che hanno portato ad escludere la responsabilità addebitata al convenuto.
Rilevanza ha assunto, ai fini delle valutazioni rese in prime cure, la mancata produzione di documentazione fotografica attestante la sconnessione, e relative caratteristiche.
La motivazione si appalesa corretta e condivisibile, in quanto conforme a quanto desumibile dalle risultanze in atti.
In primis va considerato che le sole dichiarazioni dell'attrice, senza riscontri a conferma, non rinvenibili nella specie, non possono ritenersi utili ai fini probatori.
Ed infatti, come è stato correttamente rilevato, quanto affermato in sede di interrogatorio formale, non può integrare una prova a favore dell'attrice, potendo le correlate dichiarazioni, far prova solo se rese contra se.
Nulla di utile ed idoneo dal punto di vista probatorio a conforto degli assunti e dichiarazioni della appellante, è dato rinvenire in atti.
L'unico teste che ha dichiarato di aver assistito all'occorso -le cui dichiarazioni sono state riportate pedissequamente nella comparsa di risposta del appellato- ha CP_1 solo affermato di aver visto che la era caduta, non fornendo ulteriori Parte_1 particolari sulle modalità, sul punto e sulla dinamica della caduta;
né alcun cenno è stato fatto alla sconnessione del pavimento, che invece la attrice aveva rappresentato, ma non documentato con apposite foto.
Pagina 4 Né dalla documentazione fotografica versata in atti dal , si possono CP_1 apprezzare anomalie nella pavimentazione della zona de qua, non essendo dato ravvisare alcuna connessione in loco.
Peraltro anche le considerazioni svolte sulla visibilità in loco, così come svolte in prime cure, si appalesano condivisibili per quanto apprezzabile dalle risultanze istruttorie, potendo dalle medesime desumersi anche la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi dalla medesima.
A fronte di tali conclusioni e valutazioni, l'appellante ha sostenuto in sostanza che il
Giudice di prime cure, valutando erroneamente le risultanze processuali, sarebbe incorso nel travisamento dei criteri di riparto dell'onere probatorio, sostenendo non esser carente la prova sullo stato dei luoghi e sulla dinamica dei fatti, e sull'esatto punto dell'area di caduta, e sulla conformazione della sconnessione, e relativa visibilità e diligenza prestata, anche sulla scorta della documentazione fotografica prodotta dal , e CP_1 sostenendo inoltre esser state erronee e parziali le valutazioni delle dichiarazioni rese dall'attrice, e dal teste.
Le censure non sono fondate.
Va in generale considerato che, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
l'onere probatorio richiesto verte (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21461) solo sulla prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, essendo la responsabilità per le cose in custodia di natura oggettiva, e potendosi escludere solo in caso di prova del caso fortuito per fatto dello stesso danneggiato o del terzo, o di ulteriori fattori incidenti in maniera esclusiva sull'eziologia.
Occorre, quanto al merito delle questioni oggetto del contendere, rilevare che l'attrice aveva l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione,
e l'incidenza in termini causali tra l'evento dedotto e le conseguenze lamentate.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, e corrette e supportate da idonea argomentazione risultano essere le valutazioni date del Giudice di prime cure al riguardo.
La verifica sub specie deve e doveva quindi essere condotta rispetto alle prospettazioni tempestivamente date dall'attrice.
Essendo tali prospettazioni rese in termini di incidenza eziologica della presenza di sconnessione della/sulla pavimentazione, e quale fattore determinante la caduta e fonte di responsabilità del de quo, gravava sull'attrice l'onere probatorio volto alla CP_1 dimostrazione della dinamica dell'accaduto, e nei termini e secondo i fattori causali descritti, non essendo stata trasposta alcuna doglianza su altri fattori incidenti.
L'attrice avrebbe dovuto dar dimostrazione della dinamica dell'accaduto come descritta in atti, e relativa causa, ma tanto non è affatto emerso dalla istruttoria espletata.
Difatti, l'esame delle risultanze in atti, non consente di evincere elementi sufficienti ed idonei al fine di poter ritenere che la caduta dell'attrice sia stata cagionata dalla presenza da una sconnessione delle mattonelle di pavimentazione della zona dove era stata organizzata la manifestazione in atti richiamata.
L'attrice non ha proceduto alla produzione di alcuna documentazione fotografica che potesse rappresentare lo stato dei luoghi, non essendo affatto comprovata la presenza della dedotta sconnessione
Pagina 5 Né dalle foto prodotte dal , che comunque rappresentano lo stato dei luoghi, CP_1 può apprezzarsi la presenza di anomalie della pavimentazione, e della asserita sconnessione
Neppure le dichiarazioni rese dal teste che ha affermato di aver visto la caduta della
, assumono utile valenza in tal senso. Parte_1
La presenza della menzionata sconnessione, asserita causa della caduta della
, non può affatto ritenersi acclarata. Parte_1
La mancata identificazione del punto di ubicazione, non consente neppure di formulare più approfondite valutazioni sulla visibilità, con riferimento alla quale deve comunque rilevarsi che vi sono stati specifici riscontri, come emerge dalle affermazioni rese al riguardo, nel corso dell'istruttoria.
Occorrendo comunque considerare che (Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.2148)
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento.”, deve considerarsi che in ogni caso la prova sulla dinamica e nesso causale per quanto occorso, gravava e grava comunque sulla parte attrice, che nella specie non ha fornito idonei riscontri a sostegno di quanto dedotto.
Peraltro sono emersi anche riscontri sulla pregressa conoscenza dei luoghi da parte della . Parte_1
Può peraltro rilevarsi che pur dovendo il danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/07/2024, n.18528) in caso di danno da cose in custodia, provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, va in ogni caso in primis valutato l'assolvimento dell'onere della prova sull'evento dedotto, e relativa riconducibilità causale;
gli assunti al riguardo non risultano, per quanto sopra chiarito, esser stati probatoriamente supportati.
Al rigetto consegue la condanna alle spese di lite, come liquidate in dispositivo, e ragguagliate allo scaglione di valore indeterminabile/complessità bassa -per essere la fattispecie non connotata da particolare complessità-, valori minimi.
Consegue inoltre la declaratoria ai sensi di quanto disposto art. 13 comma 1quater del
D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1852/2024 del 17/4/2024 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, a favore di ciascuna delle controparti;
Pagina 6 c) Dichiara che l'appellante , è tenuta, per quanto previsto dall' Parte_1 art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 17/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
Pagina 7