CASS
Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2024, n. 37167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37167 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente disposta ai sensi dell'articolo 648-quater cod.pen. nei confronti di RA AN 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 37167 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 25/09/2024 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): sarebbe ingiustificata l'apprensione dei beni personali di RA AN laddove sarebbe stato logico colpire i beni nella disponibilità della "Marzana costruzioni s.r.l." impresa nella quale era confluito il profitto del reato;
2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il giudice che emette il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736 - 01; Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944). Dunque la richiesta di revisione della individuazione dei beni da apprendere per equivalente doveva essere avanzata al pubblico re non al tribunale per il riesame, cui compete la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, mentre rientra nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro. 2.3. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) la identificazione del pericolo cautelare sarebbe frutto di una illegittima integrazione da parte del tribunale del riesame, tenuto conto del fatto che il provvedimento genetico non avrebbe fornito alcuna giustificazione circa la necessità dell'anticipazione del vincolo. 2.4.11 motivo è infondato. La ricorrente nel sostenere che l'ordinanza impugnata ha indebitamente supplito all'assenza di motivazione del provvedimento genetico in punto di perículum in mora, con conseguente violazione dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309, comma 9, ultima parte, cod.proc.pen. allega che il primo giudice avrebbe fatto ricorso a mere clausole di stile ed al richiamo di arresti giurisprudenziali risalenti, senza effettuare riferimenti specifici alla posizione della ricorrente. Il collegio riafferma che non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 - 01). 2 L'estensore La Presidente) Tuttavia, nel caso in esame, il provvedimento genetico ha ritenuto sussistente il periculum con motivazione carente, ma non insussistente, sicché l'intervento additivo dell'ordinanza impugnata risulta del tutto legittimo. Il tribunale infatti "ad integrazione di quanto rilevato dal primo giudice" ha risposto alle doglianze difensive, valorizzando le modalità esecutive dell'illecito ascritto, attuato attraverso condotte sistematiche e seriali, frutto di pianificazione criminosa che ha trovato espressione nella realizzazione di più reati fiscali, formulando una prognosi di possibile dispersione dei beni da confiscare. La motivazione, coerente con le emergenze procedimentali ( resiste ai rilievi difensivi e non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato on condanna della proponente al pagamento delle spese processuali. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente disposta ai sensi dell'articolo 648-quater cod.pen. nei confronti di RA AN 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 37167 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 25/09/2024 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): sarebbe ingiustificata l'apprensione dei beni personali di RA AN laddove sarebbe stato logico colpire i beni nella disponibilità della "Marzana costruzioni s.r.l." impresa nella quale era confluito il profitto del reato;
2.2. Il motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il giudice che emette il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736 - 01; Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944). Dunque la richiesta di revisione della individuazione dei beni da apprendere per equivalente doveva essere avanzata al pubblico re non al tribunale per il riesame, cui compete la sola valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della misura, mentre rientra nelle prerogative del pubblico ministero ogni questione concernente l'esecuzione del sequestro. 2.3. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) la identificazione del pericolo cautelare sarebbe frutto di una illegittima integrazione da parte del tribunale del riesame, tenuto conto del fatto che il provvedimento genetico non avrebbe fornito alcuna giustificazione circa la necessità dell'anticipazione del vincolo. 2.4.11 motivo è infondato. La ricorrente nel sostenere che l'ordinanza impugnata ha indebitamente supplito all'assenza di motivazione del provvedimento genetico in punto di perículum in mora, con conseguente violazione dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309, comma 9, ultima parte, cod.proc.pen. allega che il primo giudice avrebbe fatto ricorso a mere clausole di stile ed al richiamo di arresti giurisprudenziali risalenti, senza effettuare riferimenti specifici alla posizione della ricorrente. Il collegio riafferma che non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 - 01). 2 L'estensore La Presidente) Tuttavia, nel caso in esame, il provvedimento genetico ha ritenuto sussistente il periculum con motivazione carente, ma non insussistente, sicché l'intervento additivo dell'ordinanza impugnata risulta del tutto legittimo. Il tribunale infatti "ad integrazione di quanto rilevato dal primo giudice" ha risposto alle doglianze difensive, valorizzando le modalità esecutive dell'illecito ascritto, attuato attraverso condotte sistematiche e seriali, frutto di pianificazione criminosa che ha trovato espressione nella realizzazione di più reati fiscali, formulando una prognosi di possibile dispersione dei beni da confiscare. La motivazione, coerente con le emergenze procedimentali ( resiste ai rilievi difensivi e non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato on condanna della proponente al pagamento delle spese processuali. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024