Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Paolo Vadala' Presidente
dr. Luigi Reale Relatore
de. Andrea Enrico Polimeni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.74 2024, promosso da spa Banca IFIS nei confronti di ABACO SRL IN LIQUIDAZIONE 01779000437, con sede in Civitanova Marche.
* * * *
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che l'imprenditore debitore, ritualmente adito, si è costituito ed ha contestato il debito come evidenziato dalla banca istante, dell'ammontare di oltre euro 500.000; rilevato che il creditore istante ha dedotto di vantare nei confronti della resistente un credito pari ad euro 507.450,18 al netto di quanto ricevuto in sede di concordato preventivo del debitore ceduto (si tratta per la Abaco srl di una operazione di factoring) Scarpe e Scarpe;
ritenuto che
, avuto riguardo alla documentazione allegata, all'esito dell'accertamento incidentale svolto da questo Tribunale (in tal senso la pronuncia Sez. U. 23/1/2013, n. 1521, e in senso conforme le pronunce della sez. 1, 22/5/2014, n. 11421, 15/1/2015, n. 576) la posizione creditoria vantata dall'istante debba ritenersi sussistente anche in relazione all'importo dell'iva del quale la debitrice società ha contestato il suo debito in ragione del preteso regime fiscale della creditrice, senza tuttavia fornirne la prova, invece contraria e documentale fornita dalla creditrice;
rilevato che il credito della istante (tutti gli importi che seguono sono arrotondati al centinaio di euro) deriva da una sentenza esecutiva resa all'esito di un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo pronunciato nell'anno 2020 della somma di circa euro 391.000, che gravata esclusivamente degli interessi legali dal decreto (30.11.2020) alla istanza di fallimento (25.10.24) senza capitalizzazione per euro 32.500, e gravata dei debiti nei confronti dell'INPS (euro 53.000 circa) e
Emerge altresì lo stato di insolvenza della debitrice, non essendo in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, non solo perchè in stato di liquidazione (onde, la inesistenza di alcun flusso di attività imprenditoriale), ma anche come evidente dai dati di bilancio che illustrano ricavi per euro 21.200 e crediti per euro 83.300, con immobilizzazioni per euro 6.900. rilevato quindi che, avuto riguardo alla esposizione debitoria come sopra compendiata i debiti ammontano a somma maggiore di euro 500.000 e supera (ovviamente anche) la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
ABACO SRL IN LIQUIDAZIONE 01779000437 VIA PUGLIE 30 CIVITANOVA MARCHE nomina il dott. Luigi Reale Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dr. Roberto Marinelli con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza del 17 giugno 2025 ore 10,00 per l'esame innanzi al G.D. delle domande di ammissione allo stato passivo;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima della indicata udienza ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI ESCLUSIVAMENTE, a pena di inammissibilità, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che nelle predette domande dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Macerata, 11/03/2025.
Il Giudice del. rel. Il Presidente
dr. Luigi Reale dr. Paolo Vadala'