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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGNOLI ALESSANDRO e dell'avv. RANISI MARCO ( ) PIAZZA SAN GIORGIO 2 MILANO C.F._1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FONTI PRIMO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, e a riforma della sentenza n. 225/2022 resa a verbale dell'udienza del 9 marzo 2022 innanzi al G.I. dott.ssa Maria Cecilia Branca del Tribunale di Forlì, così giudicare: In via principale
- in riforma del primo capo devoluto e censurato nel presente atto della sentenza n. 225/2022 del
Tribunale di Forlì, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità delle pattuizioni relative al contratto di conto corrente n. 01/01/14284, nonché quelle relative al contratto n. 01/14/14284 inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e, per l'effetto, condannare
[...]
a restituire a Controparte_2 l'importo di € 14.846,31, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, Parte_1 nonché a restituire l'importo delle spese del primo grado di giudizio corrisposto dall'esponente; In via subordinata
pagina 1 di 10 - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, in riforma del secondo capo devoluto e censurato nel presente atto della sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Tribunale di Forlì, disporre la compensazione delle spese processuali, con conseguente condanna della a restituire all'esponente la somma di € 5.172,33 corrisposta a titolo di spese legali del CP_2 precedente grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare per le motivazioni esposte l'appello proposto da perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Parte_1 confermare la sentenza impugnata n.225/2022 del Tribunale di Forlì; condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cnpa.”
IN FATTO
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
esponendo di avere sottoscritto con l'istituto di credito un contratto di
[...]
conto corrente ordinario e un contratto di conto corrente fido promiscuo anticipo salvo buon fine, ai quale erano stati applicati interessi anatocistici indebiti per complessivi Euro 14.486,31 a causa della mancata osservanza da parte della convenuta di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, l. 147/2013.
In conseguenza del suddetto intervento legislativo, invero, a far data dal 1° gennaio 2014 doveva ritenersi vietata la capitalizzazione degli interessi passivi;
tuttavia l'istituto di credito aveva applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al dicembre 2016, allorquando si era adeguata alla nuova disciplina introdotta dalla l. 49/2016.
L'attrice chiedeva pertanto in ripetizione la somma versata a tale titolo nel biennio 2014/2016.
2. Si costituiva in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e assumendo che il divieto di anatocismo doveva
[...]
considerarsi operante non già a far data dal 1° gennaio 2014, bensì dal quarto trimestre 2016, ovvero dall'emanazione della disciplina secondaria che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014.
3. Con sentenza n. 225/2022 il Tribunale di Forlì rigettava la domanda, ritenendo non immediatamente applicabile la nuova disciplina dell'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dalla legge n. 147/13, art. 1, comma 169, da intendersi subordinata all'adozione della delibera CICR n. 343/2016.
Osservava in particolare il giudice, premesso che con la delibera del 9/2/2000, il CICR aveva rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvenissero con la stessa periodicità e che la successiva legge di stabilità del 2014 aveva introdotto il divieto di pagina 2 di 10 anatocismo, era stata tuttavia prevista la necessità che il CICR stabilisse le modalità di determinazione degli interessi.
La relativa delibera del CICR era poi intervenuta a una certa distanza di tempo dall'entrata in vigore della predetta legge.
Ciò posto, il divieto di anatocismo non poteva ritenersi sussistente a prescindere dall'effettiva adozione di una delibera di rango secondario che ne attuasse concretamente le modalità e i divieti espressi dalla normativa di rango primario, facendo quest'ultima espresso rinvio a quella di competenza dell'autorità amministrativa.
D'altra parte, era evidente che ritenere immediatamente applicabile il divieto, senza la normativa integrativa secondaria, avrebbe comportato numerose problematiche applicative con riferimento alle singole tipologie di contratti bancari, come affermato da numerose decisioni di merito.
La domanda andava pertanto respinta, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_2 [...]
e Controparte_2 Controparte_4
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza impugnata per Parte_1
avere il tribunale ritenuto di non immediata applicazione la nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 147/2013, che vieta la capitalizzazione degli interessi passivi, alla data della entrata in vigore della norma (1° gennaio 2014), subordinandola alla successiva emanazione di una specifica delibera attuativa da parte del CICR, in quanto, ad avviso dell'appellante, il precedente regime di riserva previsto dal D.lgs. 142/99, che aveva introdotto il comma 2 dell'art. 120 T.U.B, sarebbe venuto a cessare immediatamente, non essendo ipotizzabile una dissociazione tra abrogazione della vecchia norma ed entrata in vigore della nuova;
il fatto che all'epoca dell'entrata in vigore non fosse ancora stato emanato il provvedimento del CICR (che avrebbe dovuto sostituire il provvedimento
CICR del febbraio del 2000, ma che comunque aveva “perso” da subito il presupposto normativo di rango superiore, ossia il D.lgs. 142/99 che aveva introdotto il comma 2 dell'art. 120 T.U.B) non avrebbe potuto determinare alcun arresto applicativo della nuova norma, ossia l'art. 1, comma 629 della L. 147/2013, in particolare con riferimento ai suoi chiari effetti abrogativi.
6. Con il secondo motivo ci si duole della condanna alle spese di lite in quanto, anche nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata nel merito, la questione di diritto oggetto di causa è altamente controversa e dibattuta in giurisprudenza, sicchè sarebbe stata legittima e opportuna la integrale compensazione.
pagina 3 di 10 7. Il primo motivo di appello è fondato, alla luce della recente sentenza n. 21344/2024 della Suprema
Corte che, all'esito di una ampia e approfondita disamina della questione oggetto del presente giudizio, ha concluso che “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
La S.C. è partita dall'osservazione che il secondo comma dell'art. 120 t.u.b., nel testo originario introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, prevedeva che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La disposizione fu sostituita dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) con la seguente norma: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore intervenne nuovamente, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi” e prevedendo che, fino a tale intervento, continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del 1999).
In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire
“modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” non vide mai la luce, anche se la Banca d'IA predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.), contenente un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a pagina 4 di 10 una interpretazione “teleologica” della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici.
Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016.
In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nel senso che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti “in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”.
Infine il 3 agosto 2016 è stata emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa.
8. Ciò premesso, la Corte di cassazione ha dato atto dell'ampio dibattito formatosi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013, vertente in particolare su due temi strettamente correlati, ossia se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi”.
In particolare nella fattispecie esaminata la Corte distrettuale aveva osservato che il legislatore, con la norma introdotta con la legge di stabilità, aveva stabilito, “quali principi ispiratori della normativa secondaria”, la periodicità del conteggio degli interessi sia attivi che passivi e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producevano ulteriori interessi;
pertanto sarebbe stata prevista una “prima” capitalizzazione e un divieto quanto alla produzione di «ulteriori» interessi da parte degli interessi periodicamente capitalizzati. Pur non negandosi che la modifica legislativa avesse la finalità di evitare la produzione di interessi sugli interessi, era stato evidenziato come il tenore letterale della norma fosse ambiguo e che ciò avesse indotto gli interpreti a forzare il dato letterale della norma. La mancata adozione della delibera da parte del CICR era stata considerata irrilevante sul piano della regolamentazione della fattispecie e consentire agli operatori bancari di procedere direttamente e in ordine sparso all'applicazione del divieto di anatocismo nei confronti degli utenti avrebbe implicato l'attribuzione del potere dei singoli istituti bancari di sostituirsi al Comitato interministeriale, dando ingresso a “soluzioni foriere di disparità di trattamento, con presumibile proliferare di contenzioso”.
pagina 5 di 10 Assumeva inoltre rilievo il disposto dell'art. 161, comma 5, t.u.b., la cui finalità, individuata nell'evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore, non potrebbe considerarsi esaurita nel periodo che ha fatto seguito all'entrata in vigore del testo unico.
9. Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, questa tesi lascia nell'ombra la questione circa il rapporto, nel quadro dell'intervento legislativo del 2013, tra la nuova disciplina sull'anatocismo bancario e la regolamentazione attuativa che la norma primaria ha affidato al , mentre è sicuramente nel giusto CP_5
laddove, pur con una certa ambiguità del dato normativo, riconosce come inerente alla nuova disposizione la finalità di evitare l'applicazione degli interessi anatocistici in materia bancaria;
invero
“Tale conclusione può trarsi, anzitutto, sul piano letterale, dalla diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dell'art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il
CICR stabilisse modalità e criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la l. n. 147 del 2013 ha previsto che il
Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici”. Il dato si combina con quanto è disposto, nella versione del 2013, alla successiva lettera
b) del secondo comma dell'art. 120, ove è precisato, come si è anticipato, che il CICR debba comunque prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».”
Sebbene mal si comprenda il riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”, locuzione che sembra presumere l'applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi, non può tuttavia approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella secondo cui la disposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo: “Per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola «sorte capitale» deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di «interessi periodicamente capitalizzati», abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui
è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.). La tesi, accennata nella sentenza impugnata, secondo cui la norma potrebbe aver inteso escludere solo le capitalizzazioni
pagina 6 di 10 successive alla prima ─ tesi che si fonda su di una lettura più restrittiva, sicuramente meno atecnica, della locuzione «interessi periodicamente capitalizzati» ─ trova del resto ostacolo nel dato testuale per cui, come si è visto, gli interessi stessi vanno comunque conteggiati «esclusivamente sulla sorte capitale». È da ritenere, inoltre, che il proposito del legislatore di colpire solo le capitalizzazioni
«ulteriori» avrebbe trovato una diversa, e più precisa, declinazione espressiva;
tale convincimento è nutrito da un preciso rilievo: quello per cui ove tale intento è stato realmente perseguito, il dato normativo ha assunto altra forma. Può pensarsi, in proposito, all'art. 2, comma 3, della delib. CICR del 9 febbraio 2000, che recita: «Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'idea, poi, che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: …”.
Può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Conclusione ─ questa ─ consonante con l'interpretazione che la Banca d'IA aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il CICR doveva dare attuazione poneva “la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici” (documento per la consultazione relativo all'attuazione del cit. art. 120, sub art. 3).
Ne discende che, una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
10. Né è fondata la tesi secondo la quale la modifica dell'art. 120 t.u.b. necessitava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione (che ha avuto luogo con l'odierna formulazione della norma, introdotta a far tempo dal 14 febbraio 2016), in quanto, in realtà, la delib. CICR del 9 febbraio
2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n.
342/1999: essa era deputata a stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Il cit. art. 120, comma 2,
è stato sostituito dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013 e dunque quella versione della norma è stata espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio pagina 7 di 10 del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione.
Piuttosto, con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici.
D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (individuati dalla Banca d'IA nella proposta di delibera formulata al CICR nel
2015), non necessitando la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non di alcun completamento da parte del detto Comitato.
Vi è quindi una profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata.
Né si coglie l'inconveniente che, secondo la Corte di appello, si annida nel negare che il divieto di anatocismo dovesse essere mediato dal CICR;
infatti, stante il carattere assoluto del detto divieto,
l'effetto, unitario, che le banche dovevano perseguire era quello di escludere l'applicazione di interessi anatocistici, indipendentemente dagli accorgimenti che ogni istituto di credito era ovviamente libero di assumere per assicurare tale risultato.
11. Neppure è stato ritenuto pertinente il richiamo, al disposto dell'art. 161, comma 5. t.u.b., secondo il quale le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanate ai sensi del testo unico.
L'articolo, inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in precedenza emanate, evitando il prodursi di aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico.
Né è risolutivo, sul punto, quanto disposto dal d.lgs. n. 72/2015, recante attuazione della dir.
2013/36/UE, in tema di accesso all'attività bancaria e di vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che all'art. 2, comma 2, dopo aver precisato che le delibere adottate dal , i decreti CP_5
emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del e i CP_5
regolamenti emanati dallo stesso Ministro ai sensi di norme abrogate o modificate dal d.lgs. n. 72 del
2015 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla pagina 8 di 10 Banca d'IA nelle corrispondenti materie, dispone che rimane fermo quanto disposto dall'art. 161, comma 5, t.u.b.
Infatti, anche a ritenere che con quest'ultima previsione il legislatore abbia inteso non già ribadire il portato precettivo del cit. art. 161, comma 5, quanto, piuttosto, assegnare a quella stessa norma una vera e propria forza espansiva, manca alcun indice del proposito legislativo di attribuire alla previsione una portata più estesa, riferendola ad altri ambiti normativi, e segnatamente a quello regolato dal novellato art. 120, comma 2, t.u.b. La stessa circostanza per cui il legislatore del 2015 reputò necessario evocare espressamente l'art. 161, comma 5, per disciplinare una ipotesi specifica, non correlata all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, fa comprendere come detta disposizione non sia in sé immediatamente applicabile ad ogni modifica normativa introdotta nella vigenza del testo unico bancario, e tanto meno a quelle modifiche intervenute prima ancora dell'emanazione del d.lgs. n.
72/2015.
12. Orbene, questa Corte ritiene che i principi affermati dalla S.C. sopra riassunti siano pienamente condivisibili e che, di conseguenza, l'anatocismo praticato dagli istituti bancari (compresa la banca oggi appellata) successivamente al 1° gennaio 2014 debba essere considerato illegittimo.
Ne consegue che la domanda di ripetizione degli importi addebitati all'odierna società appellante a tal titolo da 1° gennaio 2014 fino al 2016 risulta fondata.
13. Quanto alla contestazione circa la mancata prova dell'ammontare complessivo degli stessi, quantificato da in complessivi € 14.846,31 quale risultato della somma aritmetica degli Parte_1
importi addebitati nel periodo in contestazione a titolo di interessi anatocistici sul conto corrente ordinario alla stregua degli estratti conto predisposti dalla banca, la stessa risulta tardiva e quindi irrilevante ai sensi dell'art. 115, primo comma c.p.c., in quanto nessuna eccezione al riguardo risulta essere stata sollevata dall'istituto di credito con la comparsa di risposta di primo grado;
va in proposito ricordato che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass., n.
26908/2020).
14. Quanto poi all'ulteriore contestazione (anch'essa non sollevata nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado) secondo la quale sul conto corrente relativo al fido promiscuo anticipo salvo buon fine non si sarebbe generato alcun effetto anatocistico per effetto della registrazione di scritture di addebito e di accredito equivalenti con la medesima data valuta, si osserva che, come è prassi, gli pagina 9 di 10 interessi passivi maturati trimestralmente su tale conto sono stati riversati sull'altro conto (quello ordinario) e in quella sede portati in conto capitale trimestralmente, producendo l'indebito anatocismo lamentato.
15. In conclusione, pertanto, in accoglimento dell'appello,
[...]
va condannata al pagamento a favore di Parte_3 Parte_1
della somma di € 14.846,31.
16. Il secondo motivo di gravame, relativo alle spese, è assorbito, in quanto la riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle sese di lite del primo grado alla stregua dell'esito complessivo del giudizio.
Al riguardo, risultando la questione oggetto di causa assai controversa e dibattuta nella giurisprudenza di merito fino alla prima pronuncia della S.C. in argomento sopra richiamata, peraltro intervenuta nel corso del giudizio di appello nelle more del deposito degli atti difensivi finali, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
17. La banca appellata va condannata a restituire all'appellante le somme ricevute a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_2
e al pagamento a favore di della somma di €
[...] Controparte_4 Parte_1
14.846,31, nonché a restituire all'appellante le somme ricevute da quest'ultima a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.
Compensa interamente tra e parti le spese dei due gradi.
Così deciso in Bologna, il 30.4.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGNOLI ALESSANDRO e dell'avv. RANISI MARCO ( ) PIAZZA SAN GIORGIO 2 MILANO C.F._1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FONTI PRIMO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, e a riforma della sentenza n. 225/2022 resa a verbale dell'udienza del 9 marzo 2022 innanzi al G.I. dott.ssa Maria Cecilia Branca del Tribunale di Forlì, così giudicare: In via principale
- in riforma del primo capo devoluto e censurato nel presente atto della sentenza n. 225/2022 del
Tribunale di Forlì, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità delle pattuizioni relative al contratto di conto corrente n. 01/01/14284, nonché quelle relative al contratto n. 01/14/14284 inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e, per l'effetto, condannare
[...]
a restituire a Controparte_2 l'importo di € 14.846,31, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, Parte_1 nonché a restituire l'importo delle spese del primo grado di giudizio corrisposto dall'esponente; In via subordinata
pagina 1 di 10 - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, in riforma del secondo capo devoluto e censurato nel presente atto della sentenza n. 225/2022 del Tribunale di Tribunale di Forlì, disporre la compensazione delle spese processuali, con conseguente condanna della a restituire all'esponente la somma di € 5.172,33 corrisposta a titolo di spese legali del CP_2 precedente grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare per le motivazioni esposte l'appello proposto da perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Parte_1 confermare la sentenza impugnata n.225/2022 del Tribunale di Forlì; condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cnpa.”
IN FATTO
1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
esponendo di avere sottoscritto con l'istituto di credito un contratto di
[...]
conto corrente ordinario e un contratto di conto corrente fido promiscuo anticipo salvo buon fine, ai quale erano stati applicati interessi anatocistici indebiti per complessivi Euro 14.486,31 a causa della mancata osservanza da parte della convenuta di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, l. 147/2013.
In conseguenza del suddetto intervento legislativo, invero, a far data dal 1° gennaio 2014 doveva ritenersi vietata la capitalizzazione degli interessi passivi;
tuttavia l'istituto di credito aveva applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al dicembre 2016, allorquando si era adeguata alla nuova disciplina introdotta dalla l. 49/2016.
L'attrice chiedeva pertanto in ripetizione la somma versata a tale titolo nel biennio 2014/2016.
2. Si costituiva in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e assumendo che il divieto di anatocismo doveva
[...]
considerarsi operante non già a far data dal 1° gennaio 2014, bensì dal quarto trimestre 2016, ovvero dall'emanazione della disciplina secondaria che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014.
3. Con sentenza n. 225/2022 il Tribunale di Forlì rigettava la domanda, ritenendo non immediatamente applicabile la nuova disciplina dell'art. 120, comma 2, TUB, come modificato dalla legge n. 147/13, art. 1, comma 169, da intendersi subordinata all'adozione della delibera CICR n. 343/2016.
Osservava in particolare il giudice, premesso che con la delibera del 9/2/2000, il CICR aveva rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvenissero con la stessa periodicità e che la successiva legge di stabilità del 2014 aveva introdotto il divieto di pagina 2 di 10 anatocismo, era stata tuttavia prevista la necessità che il CICR stabilisse le modalità di determinazione degli interessi.
La relativa delibera del CICR era poi intervenuta a una certa distanza di tempo dall'entrata in vigore della predetta legge.
Ciò posto, il divieto di anatocismo non poteva ritenersi sussistente a prescindere dall'effettiva adozione di una delibera di rango secondario che ne attuasse concretamente le modalità e i divieti espressi dalla normativa di rango primario, facendo quest'ultima espresso rinvio a quella di competenza dell'autorità amministrativa.
D'altra parte, era evidente che ritenere immediatamente applicabile il divieto, senza la normativa integrativa secondaria, avrebbe comportato numerose problematiche applicative con riferimento alle singole tipologie di contratti bancari, come affermato da numerose decisioni di merito.
La domanda andava pertanto respinta, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_2 [...]
e Controparte_2 Controparte_4
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza impugnata per Parte_1
avere il tribunale ritenuto di non immediata applicazione la nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 147/2013, che vieta la capitalizzazione degli interessi passivi, alla data della entrata in vigore della norma (1° gennaio 2014), subordinandola alla successiva emanazione di una specifica delibera attuativa da parte del CICR, in quanto, ad avviso dell'appellante, il precedente regime di riserva previsto dal D.lgs. 142/99, che aveva introdotto il comma 2 dell'art. 120 T.U.B, sarebbe venuto a cessare immediatamente, non essendo ipotizzabile una dissociazione tra abrogazione della vecchia norma ed entrata in vigore della nuova;
il fatto che all'epoca dell'entrata in vigore non fosse ancora stato emanato il provvedimento del CICR (che avrebbe dovuto sostituire il provvedimento
CICR del febbraio del 2000, ma che comunque aveva “perso” da subito il presupposto normativo di rango superiore, ossia il D.lgs. 142/99 che aveva introdotto il comma 2 dell'art. 120 T.U.B) non avrebbe potuto determinare alcun arresto applicativo della nuova norma, ossia l'art. 1, comma 629 della L. 147/2013, in particolare con riferimento ai suoi chiari effetti abrogativi.
6. Con il secondo motivo ci si duole della condanna alle spese di lite in quanto, anche nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata nel merito, la questione di diritto oggetto di causa è altamente controversa e dibattuta in giurisprudenza, sicchè sarebbe stata legittima e opportuna la integrale compensazione.
pagina 3 di 10 7. Il primo motivo di appello è fondato, alla luce della recente sentenza n. 21344/2024 della Suprema
Corte che, all'esito di una ampia e approfondita disamina della questione oggetto del presente giudizio, ha concluso che “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
La S.C. è partita dall'osservazione che il secondo comma dell'art. 120 t.u.b., nel testo originario introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, prevedeva che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La disposizione fu sostituita dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) con la seguente norma: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore intervenne nuovamente, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi” e prevedendo che, fino a tale intervento, continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del 1999).
In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire
“modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” non vide mai la luce, anche se la Banca d'IA predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.), contenente un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a pagina 4 di 10 una interpretazione “teleologica” della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici.
Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016.
In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nel senso che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti “in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”.
Infine il 3 agosto 2016 è stata emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa.
8. Ciò premesso, la Corte di cassazione ha dato atto dell'ampio dibattito formatosi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013, vertente in particolare su due temi strettamente correlati, ossia se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi”.
In particolare nella fattispecie esaminata la Corte distrettuale aveva osservato che il legislatore, con la norma introdotta con la legge di stabilità, aveva stabilito, “quali principi ispiratori della normativa secondaria”, la periodicità del conteggio degli interessi sia attivi che passivi e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producevano ulteriori interessi;
pertanto sarebbe stata prevista una “prima” capitalizzazione e un divieto quanto alla produzione di «ulteriori» interessi da parte degli interessi periodicamente capitalizzati. Pur non negandosi che la modifica legislativa avesse la finalità di evitare la produzione di interessi sugli interessi, era stato evidenziato come il tenore letterale della norma fosse ambiguo e che ciò avesse indotto gli interpreti a forzare il dato letterale della norma. La mancata adozione della delibera da parte del CICR era stata considerata irrilevante sul piano della regolamentazione della fattispecie e consentire agli operatori bancari di procedere direttamente e in ordine sparso all'applicazione del divieto di anatocismo nei confronti degli utenti avrebbe implicato l'attribuzione del potere dei singoli istituti bancari di sostituirsi al Comitato interministeriale, dando ingresso a “soluzioni foriere di disparità di trattamento, con presumibile proliferare di contenzioso”.
pagina 5 di 10 Assumeva inoltre rilievo il disposto dell'art. 161, comma 5, t.u.b., la cui finalità, individuata nell'evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore, non potrebbe considerarsi esaurita nel periodo che ha fatto seguito all'entrata in vigore del testo unico.
9. Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, questa tesi lascia nell'ombra la questione circa il rapporto, nel quadro dell'intervento legislativo del 2013, tra la nuova disciplina sull'anatocismo bancario e la regolamentazione attuativa che la norma primaria ha affidato al , mentre è sicuramente nel giusto CP_5
laddove, pur con una certa ambiguità del dato normativo, riconosce come inerente alla nuova disposizione la finalità di evitare l'applicazione degli interessi anatocistici in materia bancaria;
invero
“Tale conclusione può trarsi, anzitutto, sul piano letterale, dalla diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dell'art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il
CICR stabilisse modalità e criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la l. n. 147 del 2013 ha previsto che il
Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici”. Il dato si combina con quanto è disposto, nella versione del 2013, alla successiva lettera
b) del secondo comma dell'art. 120, ove è precisato, come si è anticipato, che il CICR debba comunque prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».”
Sebbene mal si comprenda il riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”, locuzione che sembra presumere l'applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi, non può tuttavia approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella secondo cui la disposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo: “Per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola «sorte capitale» deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di «interessi periodicamente capitalizzati», abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui
è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.). La tesi, accennata nella sentenza impugnata, secondo cui la norma potrebbe aver inteso escludere solo le capitalizzazioni
pagina 6 di 10 successive alla prima ─ tesi che si fonda su di una lettura più restrittiva, sicuramente meno atecnica, della locuzione «interessi periodicamente capitalizzati» ─ trova del resto ostacolo nel dato testuale per cui, come si è visto, gli interessi stessi vanno comunque conteggiati «esclusivamente sulla sorte capitale». È da ritenere, inoltre, che il proposito del legislatore di colpire solo le capitalizzazioni
«ulteriori» avrebbe trovato una diversa, e più precisa, declinazione espressiva;
tale convincimento è nutrito da un preciso rilievo: quello per cui ove tale intento è stato realmente perseguito, il dato normativo ha assunto altra forma. Può pensarsi, in proposito, all'art. 2, comma 3, della delib. CICR del 9 febbraio 2000, che recita: «Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'idea, poi, che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: …”.
Può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Conclusione ─ questa ─ consonante con l'interpretazione che la Banca d'IA aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il CICR doveva dare attuazione poneva “la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici” (documento per la consultazione relativo all'attuazione del cit. art. 120, sub art. 3).
Ne discende che, una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
10. Né è fondata la tesi secondo la quale la modifica dell'art. 120 t.u.b. necessitava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione (che ha avuto luogo con l'odierna formulazione della norma, introdotta a far tempo dal 14 febbraio 2016), in quanto, in realtà, la delib. CICR del 9 febbraio
2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n.
342/1999: essa era deputata a stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Il cit. art. 120, comma 2,
è stato sostituito dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013 e dunque quella versione della norma è stata espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio pagina 7 di 10 del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione.
Piuttosto, con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici.
D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (individuati dalla Banca d'IA nella proposta di delibera formulata al CICR nel
2015), non necessitando la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non di alcun completamento da parte del detto Comitato.
Vi è quindi una profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata.
Né si coglie l'inconveniente che, secondo la Corte di appello, si annida nel negare che il divieto di anatocismo dovesse essere mediato dal CICR;
infatti, stante il carattere assoluto del detto divieto,
l'effetto, unitario, che le banche dovevano perseguire era quello di escludere l'applicazione di interessi anatocistici, indipendentemente dagli accorgimenti che ogni istituto di credito era ovviamente libero di assumere per assicurare tale risultato.
11. Neppure è stato ritenuto pertinente il richiamo, al disposto dell'art. 161, comma 5. t.u.b., secondo il quale le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanate ai sensi del testo unico.
L'articolo, inserito nel titolo IX del d.lgs. n. 385 del 1993, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, era evidentemente volto a definire gli effetti che conservavano, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, le norme regolamentari in precedenza emanate, evitando il prodursi di aree non regolate dalla normativa secondaria fino all'intervento di una nuova disciplina attuativa del predetto testo unico.
Né è risolutivo, sul punto, quanto disposto dal d.lgs. n. 72/2015, recante attuazione della dir.
2013/36/UE, in tema di accesso all'attività bancaria e di vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che all'art. 2, comma 2, dopo aver precisato che le delibere adottate dal , i decreti CP_5
emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del e i CP_5
regolamenti emanati dallo stesso Ministro ai sensi di norme abrogate o modificate dal d.lgs. n. 72 del
2015 continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla pagina 8 di 10 Banca d'IA nelle corrispondenti materie, dispone che rimane fermo quanto disposto dall'art. 161, comma 5, t.u.b.
Infatti, anche a ritenere che con quest'ultima previsione il legislatore abbia inteso non già ribadire il portato precettivo del cit. art. 161, comma 5, quanto, piuttosto, assegnare a quella stessa norma una vera e propria forza espansiva, manca alcun indice del proposito legislativo di attribuire alla previsione una portata più estesa, riferendola ad altri ambiti normativi, e segnatamente a quello regolato dal novellato art. 120, comma 2, t.u.b. La stessa circostanza per cui il legislatore del 2015 reputò necessario evocare espressamente l'art. 161, comma 5, per disciplinare una ipotesi specifica, non correlata all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, fa comprendere come detta disposizione non sia in sé immediatamente applicabile ad ogni modifica normativa introdotta nella vigenza del testo unico bancario, e tanto meno a quelle modifiche intervenute prima ancora dell'emanazione del d.lgs. n.
72/2015.
12. Orbene, questa Corte ritiene che i principi affermati dalla S.C. sopra riassunti siano pienamente condivisibili e che, di conseguenza, l'anatocismo praticato dagli istituti bancari (compresa la banca oggi appellata) successivamente al 1° gennaio 2014 debba essere considerato illegittimo.
Ne consegue che la domanda di ripetizione degli importi addebitati all'odierna società appellante a tal titolo da 1° gennaio 2014 fino al 2016 risulta fondata.
13. Quanto alla contestazione circa la mancata prova dell'ammontare complessivo degli stessi, quantificato da in complessivi € 14.846,31 quale risultato della somma aritmetica degli Parte_1
importi addebitati nel periodo in contestazione a titolo di interessi anatocistici sul conto corrente ordinario alla stregua degli estratti conto predisposti dalla banca, la stessa risulta tardiva e quindi irrilevante ai sensi dell'art. 115, primo comma c.p.c., in quanto nessuna eccezione al riguardo risulta essere stata sollevata dall'istituto di credito con la comparsa di risposta di primo grado;
va in proposito ricordato che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass., n.
26908/2020).
14. Quanto poi all'ulteriore contestazione (anch'essa non sollevata nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado) secondo la quale sul conto corrente relativo al fido promiscuo anticipo salvo buon fine non si sarebbe generato alcun effetto anatocistico per effetto della registrazione di scritture di addebito e di accredito equivalenti con la medesima data valuta, si osserva che, come è prassi, gli pagina 9 di 10 interessi passivi maturati trimestralmente su tale conto sono stati riversati sull'altro conto (quello ordinario) e in quella sede portati in conto capitale trimestralmente, producendo l'indebito anatocismo lamentato.
15. In conclusione, pertanto, in accoglimento dell'appello,
[...]
va condannata al pagamento a favore di Parte_3 Parte_1
della somma di € 14.846,31.
16. Il secondo motivo di gravame, relativo alle spese, è assorbito, in quanto la riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle sese di lite del primo grado alla stregua dell'esito complessivo del giudizio.
Al riguardo, risultando la questione oggetto di causa assai controversa e dibattuta nella giurisprudenza di merito fino alla prima pronuncia della S.C. in argomento sopra richiamata, peraltro intervenuta nel corso del giudizio di appello nelle more del deposito degli atti difensivi finali, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
17. La banca appellata va condannata a restituire all'appellante le somme ricevute a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_2
e al pagamento a favore di della somma di €
[...] Controparte_4 Parte_1
14.846,31, nonché a restituire all'appellante le somme ricevute da quest'ultima a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.
Compensa interamente tra e parti le spese dei due gradi.
Così deciso in Bologna, il 30.4.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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