Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05543/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2022, proposto da
IO De TE, PA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato IO Puopolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illecito comportamento posto in essere dal Comune di Casalnuovo di Napoli, relativamente all'occupazione sine titulo e sine die della P.lla 271 Foglio 12, all'inibizione della servitù di passaggio sulle P.lle 270-140 Foglio 12 (oggi accorpate in P.lla 481) e la conseguente interclusione del fondo di proprietà 271, ove insiste unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei ricorrenti
e per il risarcimento
dei danni ingiustamente subiti dai ricorrenti per effetto dell'occupazione sine titulo da parte dell'Amministrazione resistente di parte della P.lla 271 del Foglio 12 di loro comune proprietà e dell'inibizione dell'esercizio della servitù pedonale e carrabile attraverso le particelle 270 e 140 del medesimo Foglio 12 di mappa, divenute di proprietà pubblica, avvenuta a seguito dell'emanazione dei Decreti di esproprio n. 1/13 e 5/14, mai notificati e/o comunicati ai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa UR TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in riassunzione indicato in epigrafe, PA RI e IO De TE hanno adito questo Tar a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Nola con sentenza n. 657 del 16 aprile 2020, confermato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2855/2022.
2. Per una più dettagliata ricostruzione della fattispecie, la cui narrativa è stata giudicata “ confusa, a tratti oscura, ai limiti dell’inammissibilità ” da parte del Tribunale di Nola, il Tar si richiama, condividendola, ai fatti posti alla base della decisione della Corte d’Appello.
« Per ciò che rileva tuttora ai fini della decisione, giova riferire che con citazione notificata a giugno 2018 IO De TE e RI PA, proprietari in comunione ordinaria dell’’immobile in frazione di Licignano di Casalnuovo di Napoli, via XXV Luglio giusta atti d’acquisto per notar Macchiarelli del 17 novembre 1994, rep. n. 35346 e del 17 febbraio 1995 rep. n. 5782, accessibile dall’androne e dal cortile comune con il palazzo LO di Durazzo che, con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 9 agosto 1989 è stato dichiarato, con il cortile, il giardino e gli accessori annessi, “di interesse particolarmente importante”, hanno lamentato una serie di illiceità ai loro danni conseguiti al crollo della volta dell’androne in tufo del ridetto palazzo, al tempo in grave stato di vetustà e con diffusi dissesti statici. Hanno richiamato i provvedimenti amministrativi dal marzo 2008 ad epoca più recente con cui l’Amministrazione, al tempo non ancora divenuta titolare dell’antico palazzo, ne aveva ordinato la messa in sicurezza, interdicendo il passaggio attraverso il suo androne e disponendo l’occupazione temporanea e urgente ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 327/2001 tanche della loro proprietà (particella 271) per consentire l’accesso ai fabbricati retrostanti. Hanno lamentato l’inottemperanza ai lavori di messa in sicurezza, con conseguente indisponibilità dell’accesso carrabile alla propria abitazione, per ovviare alla cui interclusione PA RI si sarebbe risolta ad acquistare altro immobile alla via Vittorio Emanuele III attraverso cui raggiungere il fondo divenuto intercluso, sopportando la spesa di € 80.000,00. Richiamato l’esito transattivo della vertenza giudiziale per la questione della servitù contestata aggravata da loro appellanti e l’impegno assunto verso gli attori di quel giudizio dalla RI a chiudere il varco carrabile e a ripristinare lo stato preesistente una volta cessata l’occupazione temporanea comunale, hanno riferito che a seguito di delibera consiliare del gennaio 2011 con cui si è finanziato l’intervento di esproprio, restauro e rifunzionalizzazione del palazzo LO, quest’ultimo è stato espropriato con decreti n. 4/2013 e 5/2014 e che, con altro decreto d’occupazione temporanea ed urgente ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 327/2001 del 21 febbraio 2014, parte della particella 271 del foglio 12, di loro titolarità, è stata, insieme ad altre, destinata all’istallazione delle opere provvisionali, senza che allo scadere, dopo due anni, della sua efficacia, sia stata mai restituita, essendo tuttora transennata ed occupata con materiale di risulta. Ciò nonostante l’apertura al pubblico del palazzo LO, nelle more divenuto sede di diversi uffici comunali, e le loro diffide assunte al protocollo a febbraio 2016 e a gennaio 2018 per ricevere i danni e il ripristino della servitù.
Tanto premesso, ritenuta la giurisdizione ordinaria per essere, alla scadenza dell’ultimo decreto di occupazione, il perdurare di questa divenuto sine titulo, richiamati gli artt. 2043 e 2058 c.c. e dedotta la loro applicabilità anche quanto all’impedimento all’esercizio della servitù di passaggio tramite l’androne condominiale del palazzo LO, per il cui ripristino gli attori hanno evocato l’art. 1079 c.c., sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l’illiceità della condotta posta in essere dal Comune di Casalnuovo di Napoli … relativamente all’occupazione sine titulo e di fatto della particella 271 del foglio 12 di proprietà di parte attrice nonché la conseguente lesione del patrimonio dei coniugi IO De TE e PA RI; ordinare al Comune di Casalnuovo di Napoli … la rimessione nel possesso relativamente alla particella 271 del foglio 12 … con attribuzione dei costi utili al ripristino in esclusivo danno del convenuto … e condannare lo stesso Comune di Casalnuovo al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione della predetta area …; accertare e dichiarare l’illiceità della condotta posta in essere dal Comune di Casalnuovo di Napoli … relativamente all’inibizione dell’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulle particelle 270 e 481 del foglio 12 e per l’effetto ordinare al Comune di Casalnuovo di Napoli … il ripristino della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei coniugi IO De TE e PA RI e il conseguente risarcimento del danno ex art. 1079 c.c.; accertare e dichiarare il danno da interclusione patito a causa o per effetto dell’occupazione e dell’espropriazione dell’Ente convenuto relativamente all’immobile di proprietà degli attori interdetto all’accesso alla pubblica via XXV Luglio, con condanna del Comune di Casalnuovo al pagamento dell’importo di € 80.000,00 per la costituzione di diversa servitù da via Vittorio Emanuele III, nonché di € 25.000,00 per le spese necessarie di manutenzione straordinaria, oltre all’ulteriore risarcimento del danno da diminuzione del valore, con vittoria di spese e competenze …” ».
3. Il Tribunale di Nola, dopo avere rilevato come l’occupazione abbia riguardato una ristrettissima frazione della particella 271, con danni pressoché irrilevanti secondo la medesima prospettazione attorea e che sarebbe stato extra ordinem individuarli nel prezzo d’acquisto e manutenzione di altro e diverso immobile, condivideva l’osservazione del Comune quanto al fatto che l’espropriazione del palazzo LO avesse estinto ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 327/2001 la servitù pregressa, in quanto incompatibile. Nondimeno, il Tribunale riteneva le superiori riflessioni di secondario rilievo rispetto al fatto che, nelle vicende dedotte, non vi fosse stata attività meramente materiale dell’amministrazione; il Tribunale ordinario evidenziava che il fondamento dell’occupazione dovesse rinvenirsi in plurimi provvedimenti amministrativi riguardo ai quali, in limine litis , si sarebbe potuto criticare l’illegittimo esercizio della potestà pubblicistica, ma solamente investendo preventivamente il giudice amministrativo.
4. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado sul punto della giurisdizione, delineando in dettaglio i plurimi provvedimenti amministrativi della procedura espropriativa, sui quali si fondava in sostanza l’azione dei proprietari, provvedimenti mai contestati in punto di legittimità. Si riportano di seguito i passaggi principali sul punto.
« Preliminarmente, va osservato che l’occupazione dell’area degli appellanti ha avuto carattere esclusivamente temporaneo, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non essendo finalizzata ad alcuna ablazione della proprietà, di talché non rileva se la porzione di particella 271 sia stata a sua volta inclusa nella dichiarazione di p.u. che ha certamente riguardato il rifacimento del palazzo LO, se non per verificare la strumentalità di essa rispetto all’esecuzione dell’intervento (alla questione è dedicato il § 9).
Invece la persistenza della servitù coinvolge l’applicazione o meno dell’art. 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 citato.
La cronologia degli eventi quale riferita dagli stessi appellanti e documentata in atti è la seguente: − a seguito del crollo della volta dell’antico edificio e della relazione dei VV.FF. del 12 marzo 2008, il Comune ha reso ordinanza ad horas n. 15 del 14 marzo 2008 che ha prescritto ai proprietari privati del tempo del palazzo LO di Durazzo i lavori di messa in sicurezza e ha comunicato ai proprietari degli stabili contigui, inclusi i coniugi De TE – RI, la chiusura del passaggio attraverso esso (esattamente sulle particelle 270 e 481);
− con decreto n. 9 del 21 marzo 2008 il Comune ha stabilito l’occupazione temporanea e d’urgenza ai sensi dell’art. 49 T.U. n. 327/2001 di parte della particella 271 di proprietà degli attori odierni appellanti “per consentire alle persone che abitano nelle aree retrostanti il palazzo LO di accedere alla pubblica strada” dalla via Galilei;
− con decreto n. 25 del 28 luglio 2008 detta occupazione è stata prorogata per altri sei mesi e così ulteriormente con i provvedimenti successivi n. 8 del 3 marzo 2009 e n. 5 del 4 febbraio 2010, in consecuzione tra loro, e n. 9 del 26 settembre 2011, a termini già scaduti;
− con delibera n. 2 del 27 gennaio 2011 il Consiglio Comunale ha approvato l’intervento di esproprio, restauro e rifunzionalizzazione del palazzo LO;
− a seguito di delibera di Giunta municipale n. 174 del 17 maggio 2012 che ha preso atto che con D.D.G. del 18 aprile 2012 la Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali ha dichiarato il bene di pubblica utilità, approvandone il progetto di restauro e rifunzionalizzazione, con i decreti provvisorio n. 4/2013 e definitivo n. 5 del 5 giugno 2014 il palazzo è stato espropriato; detti provvedimenti non sarebbero stati notificati ai titolari del diritto di servitù attiva sull’androne di questo, destinatari invece dei decreti d’occupazione che li hanno immediatamente riguardati, l’ultimo dei quali contenente espliciti riferimenti alle vicende ablatorie del palazzo LO;
− con decreto n. 1 del 21 febbraio 2014 si è nuovamente decretata l’occupazione di parte del giardino di proprietà degli odierni appellanti, ma stavolta per consentire il restauro del palazzo LO; il decreto è divenuto inefficace dopo due anni (ossia il 21 febbraio 2016); in esso è stata stabilita anche in favore degli odierni appellanti l’indennità in base ai criteri dell’art. 50 del d.P.R. 327/2001;
Nella rappresentazione dei fatti gli allora attori hanno riconosciuto di non avere giammai contestato la legittimità della procedura espropriativa, ma ciò nonostante di dolersi di un comportamento di fatto dell’Amministrazione locale che avrebbe loro procurato danno e che sarebbe qualificabile come fatto illecito, cadente negli artt. 2043 e 2058 c.c., come denunciato negli atti assunti al protocollo dell’Ente n. 4653 del 8 febbraio 2016 e n. 112 del 2 gennaio 2018.
A conferma della giurisdizione ordinaria, nella citazione di primo grado, si è sostenuto che l’occupazione temporanea, allo scadere del decreto d’urgenza n. 9/2008 come prorogato nel tempo (per vicende estranee a responsabilità da cosa in custodia riferibile direttamente all’Ente locale) e del successivo n. 1/2014 sarebbe divenuta sine titulo, ma che tuttora la superficie compresa nella particella 271 del foglio 12 sarebbe transennata e occupata dal Comune, finendo con l’essere una discarica di materiale di risulta, sebbene i lavori al palazzo LO si siano conclusi in data 28 novembre 2016, con la sua apertura al pubblico e collaudati il successivo 10 marzo 2017.
È stata espressamente richiamata le sentenze della Cassazione quale giudice della giurisdizione n. 3723/2007 in tema di occupazione usurpativa.
Ugualmente, l’azione per il ripristino della servitù acquisita per titolo (atto d’acquisto per notar Pasquale Macchiarelli del 17 novembre 1994, rep. n. 35346) è stata ricondotta all’art. 8 1079 c.c. e la misura del ristoro, da interclusione del fondo per conseguenza della realizzazione di un’opera pubblica, anch’essa predicata cadente nella giurisdizione ordinaria secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9041/2008, parametrata alla spesa occorsa per munire di altro accesso l’immobile individuato con la particella 411, inizialmente accessibile dalla via XXV Luglio attraverso le particelle 270 e 481 » .
5. La Corte d’Appello precisava poi ulteriormente le ragioni della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando in sostanza che la domanda proposta si riconnette a provvedimenti amministrativi mai impugnati e non a comportamenti materiali della pubblica amministrazione.
«8. Ciò precisato, dev’essere preliminarmente affrontata la questione di giurisdizione relativamente a tutta la domanda e a ciascuna sua singola parte.
[…] Nel caso di specie, allora, va verificato in base al noto criterio del petitum sostanziale (ex multis Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2009, n. 15469, Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2006, n. 4672) se oggetto di doglianza è la legittimità di provvedimenti o comportamenti latamente riconducibile alla materia espropriativa o piuttosto, come vorrebbero gli appellanti, l’occupazione sine titulo ancorché non preordinata all’espropriazione. Solo nel secondo caso, infatti, la vertenza si ridurrebbe all’azione risarcitoria dei danni subiti per conseguenza ed in occasione dell’occupazione temporanea del proprio fondo da parte del Comune in carenza di potere. Nella superiore verifica, naturalmente, la disamina non va limitata alla prospettazione attorea, ma estesa anche alle considerazioni pregiudiziali della parte convenuta che ha sostanzialmente e con ragione evidenziato come la sua azione (nella parte in cui sussiste la sua legittimazione attiva, essendo altre condotte confusamente affastellate dagli attori ascrivibili al più agli antichi proprietari del palazzo LO, responsabili dello stato d’incuria del fabbricato e del crollo della volta) sia basata su plurimi atti amministrativi, realmente prodotti in atti, e informata alla cura di interessi pubblici generali.
8.2. Quest’ultimi per altro sarebbero evidenti per almeno tre profili:
- la qualità del palazzo LO che, con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 9 agosto 1989, è stato dichiarato, con il cortile, il giardino e gli accessori annessi, “di interesse particolarmente importante”;
- la necessità ed urgenza di provvedere alla sua messa in sicurezza, per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;
- la dichiarazione di pubblica utilità per l’esproprio contenuta nella D.D.G. del 18 aprile 2012 della Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali ha dichiarato il bene di pubblica utilità, approvandone il progetto di restauro e rifunzionalizzazione.
L’esistenza e la validità dei superiori provvedimenti non è stata oggetto di contestazione. […]
8.5. Tanto premesso, il difetto di giurisdizione riguarda anche la parte della domanda avente ad oggetto i danni asseritamente cagionati dall’occupazione (sempre temporanea) in quanto essa è escluso per quanto riferito al § 8.2. possa dirsi sine titulo - ovvero non coperta dalla iniziale dichiarazione di pubblica utilità – né potendo annoverarsi dunque nell’ipotesi del risarcimento del danno da occupazione illecita “usurpativa”, non riconducibile – cioè - all’esercizio di un potere autoritativo (c.d. occupazione per “voie de fait”) pacificamente ricadente nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario (ex multis Cassazione Sezioni Unite 12 gennaio 2011, n. 509; idem 23 dicembre 2008, n. 30254; Consiglio di Stato sez. IV 17 maggio 2012, n. 2842; idem sez. V 12 giugno 2009, n. 3677).
Infatti, il Comune ha dimostrato come le attività ritenute foriere di danno siano connesse alla realizzazione di opera pubblica, dunque riconducibili, anche se in forma mediata (per le ragioni esposte al successivo § 9), all’esercizio di un potere autoritativo, non essendo avulse dallo svolgimento della procedura espropriativa che ha riguardato l’edificio comunale contermine alla proprietà attorea.
9. Ed invero l’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, nello stabilire che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, individua come presupposti per l’occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà e gli attori odierni appellanti non hanno affatto negato che l’area occupata – e restituita alla scadenza del termine di efficacia – sia strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e riconsegnata una volta esaurita la sua funzione (in argomento, Consiglio di Stato, sez. IV, 15.05.2018, n. 2874). Ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001 “L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo ... se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”; il successivo art. 50, già richiamato e tenuto in considerazione dall’Amministrazione nella sua decretazione, dispone che al proprietario venga corrisposta una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Nel determinare l’area da occupare per le esigenze temporanee del cantiere, l’ente procedente è titolare del potere di valutare con ampia discrezionalità le concrete necessità operative (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2013 n. 3787).
9.1. Ma la soluzione non sarebbe diversa neppure ove si neghi, come fatto dagli attori odierni appellanti, che vi sia stata restituzione al cessare del tempo di efficacia del decreto di occupazione, avendo la giurisprudenza chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia riguardante l’occupazione temporanea di immobili di fatto protrattasi oltre il periodo indicato negli atti autorizzativi e non restituiti una volta cessata la loro efficacia (T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 9 gennaio 2015 n. 9). 10. Non è infine possibile, una volta accertata documentalmente la natura pubblica del bene che si vorrebbe servente (ma che tale non sarebbe più sia per effetto dell’art. 25 del d.P.R. 327/2001, sia per avere parte appellante acquistato altro bene attraverso cui si è procurata acceso diretto alla pubblica via), ordinare un facere all’Amministrazione, ostandovi i limiti della giurisdizione ordinaria le note disposizioni degli art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, c.d. legge abolitrice del contenzioso amministrativo, involgendo sia apprezzamenti sulla funzione pubblica cui è destinato l’immobile sia implicando l’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa, profili non scrutinabili dal giudice ordinario » .
5. In questa sede, i ricorrenti, anziché limitarsi alla trasposizione dell’atto così come proposto innanzi al giudice ordinario – peraltro non depositato in questa sede, ma le cui domande sono riassunte e cristallizzate nelle sentenze del giudice ordinario in atti – hanno formulato un nuovo ricorso, con il quale chiedono il risarcimento del danno asseritamente causato da due autonome condotte dell’amministrazione: da un lato, l’occupazione asseritamente sine titulo di una porzione del loro fondo; dall’altro, l’inibizione dell’esercizio della servitù di passaggio attraverso l’androne e il cortile del Palazzo LO, da cui sarebbe derivata l’interclusione del loro immobile.
Il nuovo ricorso è basato su tre motivi, indicati dal n. 2 al n. 4 e rubricati «2. Occupazione particella 271 – Illecito permanente – Risarcimento dei danni subiti – Esercizio illegittimo e illecito del potere amministrativo – Effetti mediati – Eccesso di potere – Violazione di legge », « 3. Inibizione dell’esercizio della servitù pedonale e carrabile attraverso l’androne del Palazzo LO, individuato con le particelle 270 – 140 – Decreti di esproprio n. 1/13 e n. 5/14, mai notificati e/o comunicati ai ricorrenti » e « 4. Violazione delle norme sul giusto procedimento ex art. 7 L. 241/90 e ss.mm. ».
Nel ricorso è inoltre contenuta una domanda istruttoria per lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio volta alla quantificazione dei danni subiti.
6. Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito eccependo l’inammissibilità di plurimi motivi di ricorso, “ ove introducono domande nuove, mai proposte nei precedenti giudizi ” e ha domandato che il Tar si pronunci nei limiti delle domande come proposte originariamente innanzi al giudice ordinario. L’eccezione è svolta sia in riferimento al quarto motivo di ricorso, integralmente nuovo secondo la difesa del Comune, sia in relazione all’intera impostazione dell’atto di riassunzione che, « lungi dal riprodurre “sostanzialmente” il precedente atto processuale di parte, “senza novazione” (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, n. 4360 del 21/05/2025), modifica l’impianto della originaria domanda ».
Il Comune ha inoltre eccepito la violazione del giudicato interno della sentenza del Tribunale di Nola, la quale ha accertato che non vi è stata attività meramente materiale.
7. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive difese.
Infine, all’udienza del 5 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa del Comune in ordine al mutamento della domanda in sede di trasposizione e alla proposizione di motivi nuovi.
Le eccezioni sono fondate.
In sostanza, i ricorrenti – dopo aver adito nel 2018 il giudice ordinario lamentando danni derivanti da comportamenti asseritamente illegittimi della pubblica amministrazione – hanno modificato la domanda con il ricorso in trasposizione, affermando ex novo che i danni derivino da provvedimenti illegittimi del Comune, provvedimenti che vengono per la prima volta solo incidentalmente contestati in questa sede, quando peraltro il termine di decadenza di 120 giorni fissato dall’art. 30 c.p.a. per proporre la domanda risarcitoria era già integralmente decorso, sin dall’atto della proposizione del giudizio innanzi al giudice ordinario.
In accoglimento dell’eccezione della difesa comunale, deve quindi essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso (formulato sub 4), integralmente nuovo, nonché i motivi e le argomentazioni intruse, con conseguente onere del giudice amministrativo di pronunciarsi sulla domanda come originariamente proposta e cristallizzata nella sentenza del giudice ordinario.
9. Peraltro, la domanda risarcitoria, come già rilevato nelle sentenze del Tribunale di Nola e della Corte d’Appello, è formulata in maniera confusa, presentando ex se plurimi profili di inammissibilità.
10. Passando ai motivi di ricorso (primo e secondo) nei limiti in cui essi sono esaminabili nel merito, la domanda è infondata.
10.1. Nel caso di specie, difettano la dimostrazione dell’illegittimità degli atti su cui si fonda la pretesa risarcitoria, la dimostrazione della colpa dell’amministrazione, il nesso di causalità con i danni lamentati e la prova del danno.
10.2. Anzitutto, non è provato, e per la verità nemmeno ammissibilmente allegato, che i provvedimenti dell’amministrazione (sopra meglio evidenziati al par. 4) fossero illegittimi e che quindi i ricorrenti avessero un interesse oppositivo tutelabile. Il fallimento di questo giudizio impedisce di configurare la lesione di un interesse meritevole di tutela, la quale è l'essenza dell'ingiustizia del danno ex art. 2043 cod. civ.; ciò ostacola il risarcimento in tutte le sue componenti.
Il Collegio richiama in proposito il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone, quindi, la prova dell'ingiustizia del danno, che può ritenersi integrata solo se risulti dimostrato che, ove l'amministrazione avesse correttamente e tempestivamente esercitato il proprio potere, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il cd. bene della vita, ossia l'utilità sostanziale da questi TA (cfr., già Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500: « Potrà […] pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento »; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7: « la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita »; cfr., inoltre, ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7622; id., Sez. VI, 1 dicembre 2023, n. 10400; id., Sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930).
10.3. Quanto ai danni lamentati, si evidenzia incidentalmente che il Collegio condivide e conferma – richiamando integralmente le argomentazioni già sopra riportate – quanto già ritenuto dal Tribunale di Nola, ossia che la servitù si era estinta e che l’acquisto di un nuovo immobile non è riconducibile in maniera diretta all’affermata impossibilità di utilizzo del precedente passo carrabile.
Peraltro, va evidenziato il Comune ha contestato la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l’occupazione della particella 271 si sarebbe protratta sine titulo dopo il 21 febbraio 2016. L’ente ha infatti affermato che l’area non era più necessaria ai lavori, come peraltro condiviso dai ricorrenti nell’istanza del 8 febbraio 2016, e evidenziato che alla scadenza del biennio l’area era tornata nella disponibilità esclusiva dei proprietari.
La circostanza della prolungata occupazione sine titulo è quindi contestata e non provata; da tale prospettiva, non è indice sintomatico della persistente occupazione la presenza sull’area di materiale di risulta, peraltro nemmeno attribuibile con certezza all’attività dell’amministrazione (che infatti ne contesta l’attribuzione).
Quanto alla servitù di passaggio, il Collegio condivide e conferma le valutazioni già operate dal giudice ordinario circa l’estinzione della servitù di passaggio per effetto dell’esproprio e sopra riportate, sicché nemmeno questa voce di danno può essere fondatamente esposta. Peraltro, è pacifico – anche avuto riguardo alla ricostruzione degli odierni ricorrenti – che il fondo non sia mai stato intercluso, avendo sempre avuto accesso alla pubblica via.
11. Le superiori considerazioni valgono anche a rigettare la richiesta istruttoria di consulenza tecnica formulata dai ricorrenti, in ragione del difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
12. Alla luce dei profili sopra illustrati deve concludersi per la parziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, che viene rigettato per il resto.
13. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, e lo rigetta per il resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
UR TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TE | NL Di IT |
IL SEGRETARIO