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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 2598 DELL'ANNO 2024
FRA
CP_1
E
Controparte_2
Oggi 17 dicembre 2025, con modalità cartolare,
il G.O., alla luce della discussione avvenuta all'udienza dell'11 dicembre 2025, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2598/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALBERTO RIVA;
CP_1 P.IVA_1
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. FEDERICO MARINONI;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., la società odierna ricorrente, conveniva in giudizio, CP_1 avanti al Tribunale di Bergamo, la società odierna resistente, con la Controparte_2
pagina 2 di 4 quale aveva stipulato, in data 1 aprile 2022, un contratto di locazione commerciale, formulando le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito di accertare e dichiarare il dolo della parte locatrice e per l'effetto annullare il contratto di locazione per cui è causa, con ogni conseguente condanna a carico della convenuta alla rifusione dei danni e delle spese per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
via subordinata, accertare l'inadempimento contrattuale della locatrice e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della con ogni conseguente Controparte_2 condanna a suo carico per i danni le spese e quant'altro esigibile per legge” Con il sopra citato contratto di locazione la resistente concedeva alla ricorrente il godimento dell'immobile sito in Comune di Dalmine (Bg), Via Lallio n. 35 nel complesso denominato “Centro Commerciale il Trapezio”, per la durata di sei anni con inizio il 01/04/2022 a termine il 31/03/2028. Il canone di locazione veniva stabilito in euro 9.000,00 annui (doc. 2 di parte ricorrente). Secondo la tesi difensiva di parte ricorrente il contratto in esame, stipulato perché indotta con dolo dalla resistente, era relativo ad un immobile non conforme alla normativa urbanistico-edilizia. La porzione destinata a magazzino, infatti, sempre secondo tale tesi, sarebbe stata abusivamente trasformata in uffici, senza la prescritta autorizzazione amministrativa. Questa difformità avrebbe impedito alla ricorrente di ottenere il finanziamento a fondo perduto “Impresa Femminile”, erogabile dal Ministero dello Sviluppo Economico, provocandole ulteriori danni economici. Si costituiva l'odierna resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e così concludendo:
“in via principale il rigetto del ricorso proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto;
CP_1 in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 5.226,29, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs 231/2002 e rivalutazione
[...] monetaria dalla data dell'inadempimento al saldo effettivo, a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti e spese arretrate”. In merito alla domanda di annullamento del contratto di locazione per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. il convincimento è che la stessa non possa essere accolta, non essendo stata provata nel corso della presente procedura la presenza di artifici o raggiri per indurre parte ricorrente a stipulare il contratto per cui è causa. Dagli atti e documenti di causa si evince infatti che l'art. 1 del contratto di locazione in esame definiva l'immobile oggetto del contratto stesso “magazzino”, mentre l'art. 5 letteralmente citava “uso esclusivo di magazzino e deposito con ufficio” Dalla corrispondenza prodotta in atti tale ultimo articolo veniva modificato in seguito a richiesta della legale rappresentante dell'odierna ricorrente, che domandava, in data 28 marzo 2022, di modificare l'art. 5 stesso in questo modo “uso esclusivo di ufficio-magazzino e/o deposito” (doc. 31 di parte ricorrente) Nella relativa bozza originale veniva solo menzionato “uso magazzino” (doc. 8 di parte resistente) Da quanto sopra esposto il convincimento è che vi sia stato un comportamento superficiale, sia da parte della ricorrente che della resistente, riguardo alla destinazione dell'immobile per cui è causa. Parte ricorrente avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche, dal momento che la richiesta di modifica dell'art. 5, sopra citata, veniva evasa solo parzialmente. Parimenti parte resistente avrebbe dovuto controllare con maggior attenzione prima di aggiungere “deposito con ufficio” anche in considerazione che l'art. 8, sempre del contratto in esame, riportava “il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenze di abitabilità”. La scheda catastale prodotta da parte ricorrente e aggiornata alla data del 5 aprile 2022, quindi ragionevolmente visionata pochi giorni dopo la stipula del contratto, evidenziava come dati di classamento “categoria C/2”, vale a dire “magazzini e locali di deposito” (doc. 4 di parte ricorrente) La sceda catastale prodotta da parte resistente, con i medesimi dati di classamento, portava la data del 24 luglio 2024 (doc. 4 di parte resistente) pagina 3 di 4 La pari responsabilità delle parti, oltre che l'assenza di dolo in capo alla resistente, porta a considerare superflua ogni valutazione riguardo alle prove prodotte in ordine alla domanda di risarcimento danni Si ritiene infatti equo, a titolo risarcitorio, soltanto considerare come non dovuti i canoni di locazione oggetto della domanda riconvenzionale di parte resistente, con compensazione fra le parti delle spese della presente procedura. L'immobile per cui è causa veniva rilasciato alla resistente in data 5 luglio 2024 e dal relativo verbale di riconsegna non emergevano riserve ed eccezioni al riguardo, da entrambe le parti (doc. 41 di parte ricorrente)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara, ove ancora di interesse, la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa;
dispone fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
Così deciso in data 17 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA N. 2598 DELL'ANNO 2024
FRA
CP_1
E
Controparte_2
Oggi 17 dicembre 2025, con modalità cartolare,
il G.O., alla luce della discussione avvenuta all'udienza dell'11 dicembre 2025, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2598/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALBERTO RIVA;
CP_1 P.IVA_1
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. FEDERICO MARINONI;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., la società odierna ricorrente, conveniva in giudizio, CP_1 avanti al Tribunale di Bergamo, la società odierna resistente, con la Controparte_2
pagina 2 di 4 quale aveva stipulato, in data 1 aprile 2022, un contratto di locazione commerciale, formulando le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito di accertare e dichiarare il dolo della parte locatrice e per l'effetto annullare il contratto di locazione per cui è causa, con ogni conseguente condanna a carico della convenuta alla rifusione dei danni e delle spese per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
via subordinata, accertare l'inadempimento contrattuale della locatrice e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della con ogni conseguente Controparte_2 condanna a suo carico per i danni le spese e quant'altro esigibile per legge” Con il sopra citato contratto di locazione la resistente concedeva alla ricorrente il godimento dell'immobile sito in Comune di Dalmine (Bg), Via Lallio n. 35 nel complesso denominato “Centro Commerciale il Trapezio”, per la durata di sei anni con inizio il 01/04/2022 a termine il 31/03/2028. Il canone di locazione veniva stabilito in euro 9.000,00 annui (doc. 2 di parte ricorrente). Secondo la tesi difensiva di parte ricorrente il contratto in esame, stipulato perché indotta con dolo dalla resistente, era relativo ad un immobile non conforme alla normativa urbanistico-edilizia. La porzione destinata a magazzino, infatti, sempre secondo tale tesi, sarebbe stata abusivamente trasformata in uffici, senza la prescritta autorizzazione amministrativa. Questa difformità avrebbe impedito alla ricorrente di ottenere il finanziamento a fondo perduto “Impresa Femminile”, erogabile dal Ministero dello Sviluppo Economico, provocandole ulteriori danni economici. Si costituiva l'odierna resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e così concludendo:
“in via principale il rigetto del ricorso proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto;
CP_1 in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 5.226,29, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs 231/2002 e rivalutazione
[...] monetaria dalla data dell'inadempimento al saldo effettivo, a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti e spese arretrate”. In merito alla domanda di annullamento del contratto di locazione per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. il convincimento è che la stessa non possa essere accolta, non essendo stata provata nel corso della presente procedura la presenza di artifici o raggiri per indurre parte ricorrente a stipulare il contratto per cui è causa. Dagli atti e documenti di causa si evince infatti che l'art. 1 del contratto di locazione in esame definiva l'immobile oggetto del contratto stesso “magazzino”, mentre l'art. 5 letteralmente citava “uso esclusivo di magazzino e deposito con ufficio” Dalla corrispondenza prodotta in atti tale ultimo articolo veniva modificato in seguito a richiesta della legale rappresentante dell'odierna ricorrente, che domandava, in data 28 marzo 2022, di modificare l'art. 5 stesso in questo modo “uso esclusivo di ufficio-magazzino e/o deposito” (doc. 31 di parte ricorrente) Nella relativa bozza originale veniva solo menzionato “uso magazzino” (doc. 8 di parte resistente) Da quanto sopra esposto il convincimento è che vi sia stato un comportamento superficiale, sia da parte della ricorrente che della resistente, riguardo alla destinazione dell'immobile per cui è causa. Parte ricorrente avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche, dal momento che la richiesta di modifica dell'art. 5, sopra citata, veniva evasa solo parzialmente. Parimenti parte resistente avrebbe dovuto controllare con maggior attenzione prima di aggiungere “deposito con ufficio” anche in considerazione che l'art. 8, sempre del contratto in esame, riportava “il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenze di abitabilità”. La scheda catastale prodotta da parte ricorrente e aggiornata alla data del 5 aprile 2022, quindi ragionevolmente visionata pochi giorni dopo la stipula del contratto, evidenziava come dati di classamento “categoria C/2”, vale a dire “magazzini e locali di deposito” (doc. 4 di parte ricorrente) La sceda catastale prodotta da parte resistente, con i medesimi dati di classamento, portava la data del 24 luglio 2024 (doc. 4 di parte resistente) pagina 3 di 4 La pari responsabilità delle parti, oltre che l'assenza di dolo in capo alla resistente, porta a considerare superflua ogni valutazione riguardo alle prove prodotte in ordine alla domanda di risarcimento danni Si ritiene infatti equo, a titolo risarcitorio, soltanto considerare come non dovuti i canoni di locazione oggetto della domanda riconvenzionale di parte resistente, con compensazione fra le parti delle spese della presente procedura. L'immobile per cui è causa veniva rilasciato alla resistente in data 5 luglio 2024 e dal relativo verbale di riconsegna non emergevano riserve ed eccezioni al riguardo, da entrambe le parti (doc. 41 di parte ricorrente)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara, ove ancora di interesse, la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa;
dispone fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
Così deciso in data 17 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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