Articolo 388 del Codice di procedura penale
Articolo 334 bisArticolo 335 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 388. Interrogatorio dell'arrestato o del fermato 1. Il pubblico ministero puo' procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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