Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1000 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Monica Eccher, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Vimercate (MB), Via G. Mazzini, nn.
68 – 70, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi IGg.ri e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore , in via condivisa, a entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto della stessa, per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
le decisioni di maggiore importanza e interesse per relative alla istruzione, all'educazione, Per_1 alla salute ed alle scelte della residenza abituale del minore, verranno adottate congiuntamente dai genitori nell'interesse esclusivo di tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali Per_1
e aspirazioni. I genitori si impegnano, altresì, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a informarsi reciprocamente sulle questioni di maggiore interesse che riguardano tenendo Per_1 presente i suoi bisogni emotivi, affettivi e materiali, al fine di continuare a favorirne una crescita armoniosa e serena;
impegnandosi, vieppiù a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica
3) stabilire che la residenza anagrafica di rimanga fissata presso la madre, in Bernareggio Per_1
(MB), Via Italia, n.18, ove rimarrà prevalentemente collocato;
4) assegnare la casa già adibita a casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla IG.ra
[...]
con le relative pertinenze e con tutto quanto la arreda e correda nell'interesse del minore Parte_1 ivi stabilmente convivente e, in ogni caso, sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
il IG. rinuncia sin d'ora a ogni pretesa e diritto sugli arredi e corredi Parte_2 che rimarranno di proprietà esclusiva della IG.ra , eccezion fatta per gli effetti Parte_1 personali del medesimo e di altri beni mobili già individuati e concordemente divisi tra i coniugi, che lo stessa asporterà dalla casa già familiare entro e non oltre la data del 15/03/2025;
5) disporre che stia con il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo Per_1 il seguente calendario:
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo del minore dalla residenza materna a ore 19.00 alla domenica sera, allorquando il padre lo riaccompagnerà alla residenza materna per le ore 21.00; starà, altresì con il padre un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, Per_1 con prelievo da parte del IG. , a scuola al termine dell'orario scolastico e Pt_2 riaccompagnamento a scuola, la mattina successiva. Nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna, potrà pernottare dal papà, anche il giovedì, in aggiunta al Per_1 mercoledì, con prelievo del minore dalla residenza materna per le ore 19 e riaccompagnamento a scuola, la mattina successiva;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre sera con quello dal 30 dicembre sera al 6 gennaio, sempre con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna o ove altrimenti concordato dai genitori. Al riguardo, al fine di consentire al minore di festeggiare ogni anno alternativamente la Vigilia o il
Natale con entrambi i genitori, si concorda che il genitore che non terrà con sé il giorno di Per_1
Natale (e quindi, durante tutto il primo periodo di vacanza natalizia), potrà trascorrere con il minore a scelta tra la sera della Vigilia, dalle ore 17.00, riaccompagnandolo a casa dell'altro genitore, entro le ore 23.30 del 24 dicembre o la cena del giorno di Natale con prelievo del minore a ore 18.00 e riaccompagnamento del medesimo presso la residenza materna, per le ore 23.00 del 25 dicembre con la precisazione che, per l'annualità 2025/2026 trascorrerà il primo periodo con il padre e il secondo con la Per_1 madre, mentre per l'anno successivo avverrà l'inverso, e così via, ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive per un periodo complessivo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che almeno due settimane dovranno essere previste nel mese di agosto, fermo restando che i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura scelto per le vacanze con Per_1
- durante le vacanze scolastiche pasquali (da intendersi dal giovedì precedente alla Pasqua e sino al martedì successivo al lunedì dell'angelo) ad anni alterni con la madre, con l'intesa che per l'anno
2025 le vacanze pasquali saranno trascorse da con la madre;
Per_1
- tutte le ulteriori festività, eventuali ponti e periodi di vacanza scolastica (a eccezione di quelle estive) saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Ciascun genitore Per_1 comunicherà all'altro il luogo dove si recherà in vacanza e si impegnerà a consentire all'altro una telefonata al giorno con preferibilmente in un orario tra le 19 e le 20 o in orario diverso, Per_1 che i genitori concorderanno, in ragione dell'età di Per_1 - ciascuno dei genitori sarà tenuto a comunicare all'altro i luoghi, diversi da quelli ordinari, in cui trascorrerà con un periodo superiore a tre giorni. Detti tempi e modalità potranno essere Per_1 ampliati o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze del figlio minore, Per_1 lo consentiranno;
6) disporre a carico del IG. , a far data dal mese di Aprile 2025, l'obbligo di Parte_2 contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore nella somma mensile Per_1 complessiva anticipata di Euro 500,00 (diconsi cinquecento/00), da corrispondersi alla IG.ra
, tramite bonifico bancario entro il giorno 1 di ogni mese e per dodici mesi all'anno Parte_1 sul conto corrente intestato a quest'ultima e avente IBAN [...] - acceso presso Banca BPM Filiale di Vimercate (MB) Piazza Roma, n.1; detto importo verrà annualmente rivalutato, (base della prima rivalutazione, Marzo 2026), secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati e con riferimento alle rilevazioni del bimestre precedente;
7) disporre a carico del IG. , l'obbligo del pagamento nella misura del 50%, delle Parte_2 spese straordinarie riferibili al minore , secondo le modalità, i criteri e le previsioni Persona_1 di cui al Protocollo 1377/18 siglato fra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07/05/2018 cui integralmente si rinvia e che qui viene, in parte, trascritto e, precisamente:
A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. vitto e mensa scolastica;
b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. farmaci da banco;
d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche a. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
d. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione a. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche a. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasisi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese a. gite scolastiche e viaggi di istruzioni con pernottamento;
b. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzatura per attività sportive;
f. viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata a.r. o e- mail con prova di ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (diconsi trenta) giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso, il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (diconsi quindici) giorni successivi alla richiesta;
8) disporre che la IG.ra percepisca, nella misura del 100%, l'intero importo degli Parte_1 assegni familiari (ora assegno unico) quale genitore collocatario del figlio minore, Per_1
9) dare atto che i coniugi, la IG.ra e il IG. , comproprietari, Parte_1 Parte_2 ciascuno per un valore pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in Bernareggio (MB), Via Italia, n.
18, acquistata in comunione dei beni tra i medesimi, giusto atto rogato a Ministero del Dott. Carlo
Conti (Rep. 29932 – Racc. 20649) – Notaio in Monza - in data 28/03/2017, meglio descritta al punto
4 di cui in premessa [immobile, facente parte di un complesso immobiliare avente accesso da strada privata dipartentesi dalla Via Italia e, precisamente, villetta unifamiliare composta da un locale e servizi al piano terra, tre locali e servizi al piano primo, oltre a due vani a uso cantina e un vano a uso autorimessa al piano seminterrato, il tutto collegato da scala interna di proprietà con annesso giardino pertinenziale in proprietà esclusiva al piano terra. Confini in corpo e in senso orario: strada comune al mappale 350, mappale 351, mappale 164, mappale 108 e mappale 396; il tutto come risulta presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Bernareggio, Foglio 4, Mappale 395; subalterno 1, Via Italia P.T.-1 – s1, cat. A7, cl. 5, vani 7,5, superficie catastale totale 154 mq. totale escluse aree scoperte mq. 144, RC Euro 890,89; subalterno 2, Via Italia P. s1, cat. C/6, cl. 5, mq. 31, superficie catastale totale mq. 31, Rendita Catastale Euro 65,64; l'area di sedime e pertinenziale risultano censite al Catasto Terreni del Comune di Bernareggio al Foglio 4, Mappale 395, Ente Per urbano di 02.98 (Partita 1) unitamente alla quota complessiva di 1/3 (un terzo) indivisa dell'area al mappale 398 del Foglio 4, destinata a parcheggio, nonché la proporzionale quota di comproprietà in ragione di 12/100 (dodici centesimi) della strada privata comune al mappale 350 del Foglio 4;] e acquistata per il tramite di accensione di mutuo intestato ad entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, con riferimento al predetto immobile, si impegnano a disporne concordemente, come segue: il IG. si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_2 patrimoniali tra i coniugi, alla moglie, IG.ra , che accetta, entro e non oltre il Parte_1 termine di giorni 30 (diconsi trenta) decorrenti a far data dal deposito della sentenza di separazione da parte del Tribunale di Monza, mediante atto notarile a firma del Notaio con Persona_3 studio in Milano Via Ceradini, n.14, la quota del 50% di sua proprietà del predetto immobile sito nel
Comune di Bernareggio (MB), Via Italia, n.18 e relative pertinenze e quote indivise e proporzionali quote in comproprietà tutte così come meglio individuate nell'atto di compravendita, salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto.
A titolo di corrispettivo di detta cessione, la IG.ra si impegna ad accollarsi in via Parte_1 esclusiva l'intero debito residuo, tutt'ora in essere. A tal fine, la predetta dichiara di avere già provveduto a chiedere e ottenere dalla originaria mutuante – Filiale Controparte_1 di Cernusco Lombardone (LC) – Via Spluga n.113, la procedura di accollo liberatorio per il tramite della quale la stessa, a seguito dell'emettendo provvedimento decisorio del Tribunale di Monza e contemporaneamente alla stipula dell'atto notarile per il passaggio di proprietà di cui al presente punto, formalizzerà l'estromissione del IG. dal contratto di mutuo giusto atto rogato Parte_2
a Ministero del Dott. Carlo Conti (Rep. 29933 – Racc. 20650) – Notaio in Monza - in data
28/03/2017- con conseguente e immediato svincolo del predetto dalle obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte;
la IG.ra , infatti, divenendo esclusiva proprietaria del bene Parte_1 immobile, rimarrà unico soggetto obbligato al pagamento delle rate residue del finanziamento nei confronti della Banca mutuante, impegnandosi, a sua volta, a esonerare e manlevare il IG. Pt_2
da qualsivoglia richiesta di pagamento venisse a lui rivolta dall'istituto di Credito mutuante,
[...] qualora direttamente riconducibile al contratto di mutuo originariamente concluso dai coniugi.
Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, resta inteso che tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, saranno a carico esclusivo della IG.ra . A eccezione del compenso Parte_1 notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota, che verrà integralmente sostenuto dal
IG. ; Parte_2
10) tutto quanto sopra precede al presente punto 9., è inderogabilmente subordinato all'avveramento della condizione di ottenimento dalla Banca già mutuante della delibera di accoglimento dell'istanza di accollo liberatorio, in favore del IG. . Dalla data del passaggio di proprietà di Parte_2 cui al precedente capoverso e alla conseguente formalizzazione dell'accollo del residuo mutuo in capo alla IG.ra , la rata mensile del contratto di mutuo sarà a carico integrale ed Parte_1 esclusivo della IG.ra ; parimenti a carico della IG.ra Parte_1 Parte_1
resteranno le spese tutte relative alle utenze, alle spese di manutenzione ordinarie e
[...] straordinarie, unitamente a ogni altro onere e/o spesa afferente la casa già coniugale. I rimborsi
IRPEF, gravando il pagamento della rata di mutuo unicamente sulla IG.ra , Parte_1 saranno di esclusiva spettanza di quest'ultima. La IG.ra e il IG. Parte_1 Parte_2 provvederanno, inoltre, alla chiusura del conto corrente cointestato 07535/1000/00002840 acceso presso dopo la sottoscrizione del presente accordo, e comunque entro la data del 30 CP_1
Aprile 2025. Le disponibilità residue presenti sul conto in parola al momento della chiusura saranno ripartite in egual misura tra le Parti;
11) dare atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da previsione codicistica di cui all'art. 156 I co. c.c.; che dichiarano, altresì, di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti. Essi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio, fermo restando l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 9. e 10. che precedono e il pagamento integrale delle somme di cui all'estratto debitorio risultante da Agenzia delle Entrate riferentesi a sanzioni amministrative comminate al conducente dell'autovettura in uso ai coniugi, in costanza di matrimonio, che i IGg.ri e si impegnano a saldare in ragione del 50% ciascuno;
Parte_1 Parte_2
12) dare atto che, ai fini fiscali, le Parti richiedono espressamente che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 e della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999;
13) dare atto che i genitori si esprimono, sin d'ora, assenso reciproco al rilascio o al rinnovo da parte delle competenti autorità di carta di identità, del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio afferenti al figlio minore Per_1
14) dare atto che i coniugi dichiarano che a tutt'oggi non sussistono altre, ulteriori e diverse pendenze debitorie;
tutte le successive spese relative a tributi, imposte, mutuo e utenze relative alla casa già familiare resteranno a carico del proprietario esclusivo dell'unità immobiliare;
15) dare atto che il IG. si impegna a trasferire la propria residenza (attualmente in Parte_2
Agrate, Via Don Luigi Cantini, n.16/18) entro il 28 Febbraio 2025;
Spese di lite e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di Legge della presente scrittura e del procedimento integralmente compensati tra le Parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 14 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Bernareggio (MB) il 28 giugno 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bernareggio, anno 2014, n. 9, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione è nato il figlio in data 15.05.2016. Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (14 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1000/2025, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bernareggio (MB) il 28 giugno 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bernareggio, anno 2014, n. 9, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 14 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi