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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4213/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 4213 /2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando Rossi Parte_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
IO
E CONTRO
, in persona Controparte_2 del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento di ADR n. 068 2025 90111004 27 000 notificata in data
28.2.2025 ; ha eccepito la nullità/illegittimità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto – ava n. 36820230016627385000 avente ad oggetto il pagamento di euro 6.536,95- l'intervenuta decadenza ex art. 1 25 D.Lg.vo 46/99 dell' dal diritto dell'iscrizione a ruolo del credito ed CP_2 infine nel merito, la prescrizione del credito azionato..
Ha così concluso:
“In via cautelare, stante il ragionevole fumus boni iuris e l'imminente, gravissimo e irreparabile periculum in mora dato dal intimazione di pagamento sospendere urgentemente inaudita altera parte l'intimazione di pagamento N. 068 2025 90111004 27/000 – lotto di stampa n. 09061 del 21.02.2025 o, in subordine, fissare udienza per la sospensiva in tempi brevi;
2. In via principale, previa sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi esposti e di ogni atto a questi prodromico e presupposto.
3. Fermo restando ogni altro provvedimento di giustizia che l' On.le Tribunale di Milano in funzione di Giudice del
Lavoro intenda disporre, in via istruttoria, ai sensi degli artt. 210 - 213
c.p.c., Voglia l'On.le adito Tribunale ordinare alla resistente di esibire
l'originale (se esistente, giudicando sull'inesistenza in mancanza) degli avvisi di accertamento sottesi al sollecito di pagamento con le relative relate di notifica dei suddetti supporti in originale (qualora siano esistenti).
4. Con riserva di ulteriormente controdedurre in base alle eventuali eccezioni formulate da controparte.
5. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario”.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha rilevato CP_2 in fatto che l'avviso di addebito n. 368 2023 00166273 85 000 è stato notificato via pec da all'indirizzo pec che figura nel registro INIPEC CP_2
2 e nella visura camerale in data 14.12.2023 e riguarda i contributi dovuti alla gestione lavoratori artigiani dell' per il periodo da gennaio a CP_2 dicembre 2017 per l'importo di euro € 6.683,17.
3. Si è costituita anche , che ha Controparte_1 confermato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione ed ha chiesto in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e la nullità e/o l'inammissibilità Controparte_3
e/o improponibilità e /o improcedibilità dell'azione e della domanda essa e nel merito rigettare l'avversa opposizione.
4. Occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass.
19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento ( o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della
3 somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
5. Nel caso, la parte ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. prima del suo inizio, essendo l'intimazione di pagamento atto prodromico a tale fase, sostenendo che non sussiste il diritto dell'Esattore a procedere alla realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo proposta contestazione della regolarità della procedura di riscossione, sussiste la legittimazione passiva dell' . Controparte_4
6. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto l'estinzione del debito contributivo, per fatti asseritamente verificatisi dopo l'iscrizione a ruolo, in assenza di notifica degli avvisi di addebito, o comunque dopo tale data. Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l' considerato che le CP_2
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 )
4 hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
7. Nel merito, si rileva dagli atti prodotti dalla difesa dell' che l'avviso CP_2 di addebito da cui scaturisce l'intimazione opposta riguarda i contributi dovuti alla gestione lavoratori artigiani dell' per il periodo da gennaio CP_2
a dicembre 2017 per l'importo di euro € 6.683,17 (DOC 1 prod. . CP_2
Tale avviso è stato notificato all'indirizzo pec che figura nel registro INIPEC
e nella visura camerale: (DOC. 2 e 3 prod. Email_1
). CP_2
8. L'art. 30 D.L. 78/2010, con riferimento agli avvisi di addebito, ha previsto quanto segue: “Potenziamento dei processi di riscossione dell' “omissis 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria CP_2 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La CP_2 notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
L'atto è stato regolarmente recapitato a parte ricorrente come si evince dalla attestazione di consegna dell'atto prodotta in formato xml/eml. Non può pertanto porsi in dubbio l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
5 La notifica è avvenuta conformemente alle previsioni di legge, né è stata formulata in proposito alcuna specifica contestazione all'esito della produzione dell' . CP_2
9. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 28.2.2025 nessuna prescrizione era dunque maturata.
10. Poiché l'avviso non è stato oggetto di opposizione nei termini di legge, si è determinata l'impossibilità di proporre eccezioni sul merito della pretesa impositiva che avrebbero dovuto essere proposte in quella sede.
11. Segue il rigetto del ricorso.
12. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore quanto ad in virtù della dichiarata Controparte_5 anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento opposta.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 per ciascuna delle parti convenute per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore quanto ad . Controparte_5
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
7
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 4213 /2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando Rossi Parte_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
IO
E CONTRO
, in persona Controparte_2 del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento di ADR n. 068 2025 90111004 27 000 notificata in data
28.2.2025 ; ha eccepito la nullità/illegittimità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto – ava n. 36820230016627385000 avente ad oggetto il pagamento di euro 6.536,95- l'intervenuta decadenza ex art. 1 25 D.Lg.vo 46/99 dell' dal diritto dell'iscrizione a ruolo del credito ed CP_2 infine nel merito, la prescrizione del credito azionato..
Ha così concluso:
“In via cautelare, stante il ragionevole fumus boni iuris e l'imminente, gravissimo e irreparabile periculum in mora dato dal intimazione di pagamento sospendere urgentemente inaudita altera parte l'intimazione di pagamento N. 068 2025 90111004 27/000 – lotto di stampa n. 09061 del 21.02.2025 o, in subordine, fissare udienza per la sospensiva in tempi brevi;
2. In via principale, previa sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi esposti e di ogni atto a questi prodromico e presupposto.
3. Fermo restando ogni altro provvedimento di giustizia che l' On.le Tribunale di Milano in funzione di Giudice del
Lavoro intenda disporre, in via istruttoria, ai sensi degli artt. 210 - 213
c.p.c., Voglia l'On.le adito Tribunale ordinare alla resistente di esibire
l'originale (se esistente, giudicando sull'inesistenza in mancanza) degli avvisi di accertamento sottesi al sollecito di pagamento con le relative relate di notifica dei suddetti supporti in originale (qualora siano esistenti).
4. Con riserva di ulteriormente controdedurre in base alle eventuali eccezioni formulate da controparte.
5. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario”.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha rilevato CP_2 in fatto che l'avviso di addebito n. 368 2023 00166273 85 000 è stato notificato via pec da all'indirizzo pec che figura nel registro INIPEC CP_2
2 e nella visura camerale in data 14.12.2023 e riguarda i contributi dovuti alla gestione lavoratori artigiani dell' per il periodo da gennaio a CP_2 dicembre 2017 per l'importo di euro € 6.683,17.
3. Si è costituita anche , che ha Controparte_1 confermato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione ed ha chiesto in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e la nullità e/o l'inammissibilità Controparte_3
e/o improponibilità e /o improcedibilità dell'azione e della domanda essa e nel merito rigettare l'avversa opposizione.
4. Occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass.
19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento ( o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della
3 somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
5. Nel caso, la parte ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. prima del suo inizio, essendo l'intimazione di pagamento atto prodromico a tale fase, sostenendo che non sussiste il diritto dell'Esattore a procedere alla realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo proposta contestazione della regolarità della procedura di riscossione, sussiste la legittimazione passiva dell' . Controparte_4
6. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto l'estinzione del debito contributivo, per fatti asseritamente verificatisi dopo l'iscrizione a ruolo, in assenza di notifica degli avvisi di addebito, o comunque dopo tale data. Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l' considerato che le CP_2
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 )
4 hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
7. Nel merito, si rileva dagli atti prodotti dalla difesa dell' che l'avviso CP_2 di addebito da cui scaturisce l'intimazione opposta riguarda i contributi dovuti alla gestione lavoratori artigiani dell' per il periodo da gennaio CP_2
a dicembre 2017 per l'importo di euro € 6.683,17 (DOC 1 prod. . CP_2
Tale avviso è stato notificato all'indirizzo pec che figura nel registro INIPEC
e nella visura camerale: (DOC. 2 e 3 prod. Email_1
). CP_2
8. L'art. 30 D.L. 78/2010, con riferimento agli avvisi di addebito, ha previsto quanto segue: “Potenziamento dei processi di riscossione dell' “omissis 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria CP_2 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La CP_2 notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
L'atto è stato regolarmente recapitato a parte ricorrente come si evince dalla attestazione di consegna dell'atto prodotta in formato xml/eml. Non può pertanto porsi in dubbio l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
5 La notifica è avvenuta conformemente alle previsioni di legge, né è stata formulata in proposito alcuna specifica contestazione all'esito della produzione dell' . CP_2
9. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 28.2.2025 nessuna prescrizione era dunque maturata.
10. Poiché l'avviso non è stato oggetto di opposizione nei termini di legge, si è determinata l'impossibilità di proporre eccezioni sul merito della pretesa impositiva che avrebbero dovuto essere proposte in quella sede.
11. Segue il rigetto del ricorso.
12. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore quanto ad in virtù della dichiarata Controparte_5 anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento opposta.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 per ciascuna delle parti convenute per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore quanto ad . Controparte_5
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
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