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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 661/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Daisy Liburdi e Giampiero Vellucci, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Da Col, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, e di Controparte_1 confermare il regime disposto in sede di separazione.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Alatri (FR), il
9.12.2000; dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del
Tribunale di Frosinone del 15.05.2012, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
in sede di separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e nessun assegno veniva previsto a carico degli stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
i coniugi non si erano riconciliati. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio ex adverso promossa.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, alla presenza delle parti,
i Difensori hanno chiesto la decisione della causa. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 18.04.2012 ed il decreto di omologa del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5006/2012, del
15.05.2012 (all.i al ricorso), con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esplicitato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 21.11.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR), il 9.12.2000, da
, nato a [...], l'[...], e nata in [...] (a Lushnje), il Parte_1 Controparte_1
26.03.1981 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, N.
21, parte 1, serie 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime concordato dalle parti nell'udienza del 21.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 661/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Daisy Liburdi e Giampiero Vellucci, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Da Col, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, e di Controparte_1 confermare il regime disposto in sede di separazione.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Alatri (FR), il
9.12.2000; dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del
Tribunale di Frosinone del 15.05.2012, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
in sede di separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e nessun assegno veniva previsto a carico degli stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
i coniugi non si erano riconciliati. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio ex adverso promossa.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, alla presenza delle parti,
i Difensori hanno chiesto la decisione della causa. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 18.04.2012 ed il decreto di omologa del Tribunale di Frosinone, n. cron. 5006/2012, del
15.05.2012 (all.i al ricorso), con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esplicitato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 21.11.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR), il 9.12.2000, da
, nato a [...], l'[...], e nata in [...] (a Lushnje), il Parte_1 Controparte_1
26.03.1981 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, N.
21, parte 1, serie 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime concordato dalle parti nell'udienza del 21.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema