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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/12/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
NELVA STELLIO ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 47 VIAREGGIO presso lo studio dell'avv. BARTOLINI FABRIZIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, Decorsi i termini di cui all'art.3 Legge
898/1970, dalla data di comparizione delle parti avanti al G.R.,
rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al G.R, sostituita dal deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione pagina 1 di 7 personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza.
CONDIZIONI:
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
1. La casa familiare, sita in Comune di Quart, Vill. Povil n. 1, di proprietà della signora unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse Parte_1
delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed il signor dovrà allontanarsene entro e non oltre il 10 marzo 2024, CP_1
prelevando e portando con sé tutti suoi effetti personali e l'attrezzatura da lavoro, anche dal garage pertinenziale.
2. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, con collocazione abitativa e residenza presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i fine settimana, dalle ore 18,00 del venerdì alle 20,30 della domenica,
dopo cena.
Le parti potranno liberamente concordare diverse modalità in caso di impegni lavorativi e/o impegni personali delle minori (quali, ad esempio, visite a musei, mostre, parchi naturalistici ecc.) a cui, in caso di impedimento del padre, provvederà la madre con modalità da pagina 2 di 7 stabilire di volta in volta con l'altro genitore.
Il padre avrà, altresì, facoltà di tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01, durante le vacanze natalizie, e metà delle vacanze pasquali avendo cura di alternare la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso che i genitori potranno concordare di suddividere detti periodi anche con altre modalità, garantendo comunque l'alternanza delle festività.
Il padre, infine, avrà facoltà di trascorrere con le minori un periodo anche non consecutivo di due settimane, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30 marzo di ogni anno.
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie il padre verserà la somma mensile complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00) che verranno corrisposti tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà
rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
La madre percepirà interamente l'assegno di accompagnamento allo studio mentre l'assegno unico universale spetterà ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
5. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, da sostenersi nell'interesse delle figlie come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico,
quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente pagina 3 di 7 integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)
abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di pagina 4 di 7 convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
6. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto delle capacità professionali di entrambi, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
7. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 18 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 5 di 7 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l'accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Quart il 3
settembre 1994 tra
, nata il [...] ad [...] C.F. Parte_1 CodiceFiscale_3
e
, nato il [...] a [...] C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Quart al n°2, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quart per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Vicario
pagina 6 di 7 Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
NELVA STELLIO ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI 47 VIAREGGIO presso lo studio dell'avv. BARTOLINI FABRIZIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, Decorsi i termini di cui all'art.3 Legge
898/1970, dalla data di comparizione delle parti avanti al G.R.,
rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al G.R, sostituita dal deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione pagina 1 di 7 personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza.
CONDIZIONI:
-Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
1. La casa familiare, sita in Comune di Quart, Vill. Povil n. 1, di proprietà della signora unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse Parte_1
delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed il signor dovrà allontanarsene entro e non oltre il 10 marzo 2024, CP_1
prelevando e portando con sé tutti suoi effetti personali e l'attrezzatura da lavoro, anche dal garage pertinenziale.
2. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, con collocazione abitativa e residenza presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i fine settimana, dalle ore 18,00 del venerdì alle 20,30 della domenica,
dopo cena.
Le parti potranno liberamente concordare diverse modalità in caso di impegni lavorativi e/o impegni personali delle minori (quali, ad esempio, visite a musei, mostre, parchi naturalistici ecc.) a cui, in caso di impedimento del padre, provvederà la madre con modalità da pagina 2 di 7 stabilire di volta in volta con l'altro genitore.
Il padre avrà, altresì, facoltà di tenere con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01, durante le vacanze natalizie, e metà delle vacanze pasquali avendo cura di alternare la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso che i genitori potranno concordare di suddividere detti periodi anche con altre modalità, garantendo comunque l'alternanza delle festività.
Il padre, infine, avrà facoltà di trascorrere con le minori un periodo anche non consecutivo di due settimane, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30 marzo di ogni anno.
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie il padre verserà la somma mensile complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00) che verranno corrisposti tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma verrà
rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
La madre percepirà interamente l'assegno di accompagnamento allo studio mentre l'assegno unico universale spetterà ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
5. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, da sostenersi nell'interesse delle figlie come disciplinate e regolamentate nel Protocollo sottoscritto tra magistrati e avvocati di Aosta, il 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico,
quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente pagina 3 di 7 integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)
abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di pagina 4 di 7 convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
6. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto delle capacità professionali di entrambi, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
7. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 18 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 5 di 7 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l'accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Quart il 3
settembre 1994 tra
, nata il [...] ad [...] C.F. Parte_1 CodiceFiscale_3
e
, nato il [...] a [...] C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Quart al n°2, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quart per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Vicario
pagina 6 di 7 Dr. Giuseppe Colazingari
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