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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa IN Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2377/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art 190 cpc e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Vico L La Vista N 5 elettivamente Parte_1
domiciliato in Potenza al V.Le Marconi N 219 presso lo studio dell'Avv Melania Santoro che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto.
ATTORE
CONTRO
con Controparte_1
sede legale in Potenza alla Via IT RO ,in persona del Direttore Generale Dott
[...]
,nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv CP_2
Gian Carlo Ricagni, nella qualità di Avvocato dirigente dell'Ente ,giusta mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente a Potenza alla Via
IT RO N 2 .. CONVENUTO
OGGETTO: Lesione Personale
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Preliminarmente bisogna evidenziare che parte ricorrente era titolare di un laboratorio artigianale e proprio mentre lavorava all'interno di detto laboratorio parte attrice cade da una scala di alluminio riportando un trauma indiretto della colonna lombo-sacrale.
Stante il protrarsi e l'acuirsi del dolore al tratto lombare del rachide con irradiazione al gluteo e all'arto inferiore, il giorno dopo la caduta alle ore 15.23 l'esponente si recava presso il Pronto
Soccorso dell' di Potenza, ove dopo lunga attesa veniva Controparte_1
sottoposto a RX colonna lombosacrale e consulenza neurochirurgica e dimesso con diagnosi di lombosciatalgia sinistra post-traumatica guaribile in 5 giorni .A causa del perdurare del dolore e delle limitazioni motorie ,dopo un colloquio con la Dott,ssa ,in data 24.02.2012 Per_1
,parte attrice si ricoverava per ulteriori accertamenti presso la Clinica Luccioni di Potenza dove, in data 27.02.2012 espletano una TAC del rachide lombosacrale ove si evidenziava la prese nza di un'ernia posterolaterale intraforaminale sinistra ad ampio raggio nello spazio inter somatico L5-
S1 post –trauma che necessitava di asportazione chirurgica in un'unica soluzione. Il Sig Pt_1
veniva trasferito presso la Divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale al fine di essere CP_1
sottoposto ad intervento chirurgico. Eseguita l'operazione di discectomia con tecnica microscopica ed endoscopio-assistita in data 07.03.2012 ,veniva dimesso in data 12.03.2012 con prescrizione di riposo per un mese e ritorno in ospedale dopo tre giorni per rimozione punti. In tale data il rappresenta ai sanitari il perdurare del dolore in zona lombare con difficoltà Pt_1
di deambulazione ,senza alcun riscontro da parte dei sanitari.
In data 10.04.2012, visto il protrarsi del dolore parte attrice si sottoponeva a risonanza magnetica di controllo che evidenziava la presenza di materiale discale in L5-S1.Da ulteriori visite specialistiche si evidenzia focale protrusione del disco inter somatico L5-S1 non trattabile chirurgicamente ma solo con cure ogni 6 mesi e fisiokinesiterapia. Riferisce parte attrice che ad oggi i dolori persistono e che sarebbero conseguenza dell'incompleta asportazione dell'ernia discale e a supporto della sua tesi riporta consulenza medico-legale a firma del Prof Persona_2
,il quale quantifica il danno biologico permanente nel 10% del totale , di cui almeno il
[...]
5% sarebbe da attribuire all'incompleta asportazione dell'ernia discale con la sintomatologia che ne consegue. Il Consultato consulente riferisce:” Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, dopo un intervento di discectomia si assiste normalmente alla presso chè completa scomparsa del dolore e progressiva ripresa in un periodo di tempo intorno ai tre mesi che nel caso che c i occupa si sono protratti in almeno 6 per parziale fallimento dell'intervento chirurgico Per le ragioni su dette parte attrice, cita L' al fine di veder condannare la Controparte_1
detta azienda ,in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore di euro 3.133,43 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e nella misura di euro 20.000,00 per danni non patrimoniali patiti per condotta colposa tenuta dai sanitari operanti presso il detto . Si costituisce in giudizio l'Azienda ospedaliera a mezzo del suo legale CP_3
rappresentante chiedendo la totale reiezione della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto sia in riferimento all'an che al quantum debeatur.
L'azienda richiede dall' una prima Opinion in riferimento alla vicenda CP_1 CP_4
nella quale si riferisce:” Avuto riguardo alle evidenze radiologiche del Parte_1
10.04.2012non può escludersi la ricorrenza di un insuccesso terapeutico per incompleta asportazione dell'ernia discale in questione” Si deposita scheda valutativa sinistro relativa alla quantificazione percentuale di danno biologico che a fronte di una quantificazione di parte attrice del 5% lo quantifica al 2%.L' richiede una seconda Opinion redatta Controparte_1
dalla Professoressa e dal prof ,i quali esprimono parere Persona_3 Persona_4
completamente discordante con la prima Opinion in quanto affermano:” Analizzata la documentazione agli atti , effettuata visita medico legale si ritiene che la sintomatologia del paziente sia attribuibile ad una precoce recidiva erniaria (complicanza comune degli interventi di discoctomia con incidenza del 5-10%). Piuttosto che ad una incompleta asportazione dell'ernia stessa .Gli esiti evidenziati possono essere considerati come la normale conseguenza del grave evento traumatico patito dal ” .Tanto detto L' conclude Pt_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea ,con condanna alle spese, in via istruttoria si chiede nomina di CTU medico legale. La causa viene istruita mediante nomina di CTU medico legale a mezzo di un Collegio di Medici secondo i dettati della Legge 08.Marzo 2017 (così detta legge attinente alla Parte_2
responsabilità sanitaria) che all'art 15 impone la nomina di un Medico specialista nella materia e un Medico Legale al quale vengono posti i quesiti di cui all'ordinanza del 27.12.2018 che qui si abbiano per interamente trascritte e riportate. In data 09.05.2019, si provvede alla sostituzione dei nominati CTU perché non comparsi , situazione che si ripete anche con i secondi CTU nominati tanto che in data 07.08.2019 ne si revoca la nomina e si nomina il Dott Per_5
specialista in Ortopedia ,Traumatologia e Medicina Legale .In data 11.12.2024 la causa viene introitata dalla scrivente a Sentenza con concessione di termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può trovare in questa sede alcun accoglimento, dalle risultanza della
Consulenza che questo Giudicante ritiene scevre da ogni vizio logico, nonché perfettamente rispondenti a quanto richiesto in fase di giuramento e formulazione dei quesiti risulta chiaramente che nessuna responsabilità può essere attribuita all' Controparte_1
in tal senso si riporta quanto rappresentato dai CTU:” I sanitari che ebbero in cura l'attore abbiano sottoposto lo stesso ad intervento chirurgico di “ discctomia” L5-S1 a sx con tecnica microscopica ed endoscopica” l'ernia del disco sia stata asportata attraverso una piccola incisione cutanea, con minima rimozione di lamina ossea utilizzando il microscopio e le fibre ottiche .Al momento l'attore presenti un impegno radicolare modesto comprovato dalla positività ,ai gradi estremi, della manovra di Lasegue a sx in assenza di impegno neurologico ( sensibilità e forza muscolare conservate); applicando i criteri tradizionali della medicina legale
(etiologico, qualitativo ,quantitativo ,modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause)alla luce del parametro della preponderanza dell'evidenzia e del “ più probabile che non 2, dette lesioni non possono etiologicamente essere ricondotte al contegno dei sanitari che lo ebbero in cur in quanto vi fosse già un danno neurologico dopo il trauma, descritto in cartella clinica prima dell'intervento chirurgico, e la rimozione dell'ernia abbia determinato un significativo miglioramento clinico ma non una “restitutio ad integrum”
(come da letteratura).Alla luce delle più accreditate linee guida nazionali ed internazionali l'intervento chirurgico eseguito e l'approccio clinico e terapeutico assunto nella fase post- operatoria siano stati adeguati alle indicazioni fornite dalle predette linee guida e dalla più avvertita letteratura in materia. I sanitari, continuano i nominati CTU abbiano osservato i protocolli di intervento, le linee guida e le buone pratiche;
nel caso di specie, non siano venuti in rilievo problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica.
E ancora, un diverso e previamente tratteggiato approccio clinico e chirurgico non avrebbe con alto grado di probabilità evitato le lesioni riscontrate
Il , continuano i CTU al momento presenti una rachialgiacronica con pousses dolorose Pt_1
ricorrenti .gli effetti postumi permanenti che al momento presenti il , intesi come danno Pt_1
biologico ,siano pari al 4 % ,assumendo a riferimento i baremes obbligatori e quello curati dalla più accreditata letteratura;
tali postumi non siano da porre in nesso di causale con l'intervento chirurgico di microdiscctomia ma con l'evento traumatico
E ancora tali postumi permanenti riscontrati non possono essere eliminati ,essi hanno una bassa incidenza sulla attività lavorativa svolta e sulle consuete attività del soggetto non escluse quelle del tempo libero e di svago .L'ammontare delle spese mediche non sino da considerare pertinenti.
Le parti nei termini di loro spettanza non osservano nulla ,quindi la perizia viene depositata nei termini concessi.
PQM
Il Tribunale di potenza, nella persona della Dott, IN Massari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
Parte_1 Controparte_5
, rigetta la domanda attorea.
[...]
Compensa le spese di giustizia.
Così deciso in potenza lì 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN Massari;
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa IN Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2377/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art 190 cpc e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Vico L La Vista N 5 elettivamente Parte_1
domiciliato in Potenza al V.Le Marconi N 219 presso lo studio dell'Avv Melania Santoro che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto.
ATTORE
CONTRO
con Controparte_1
sede legale in Potenza alla Via IT RO ,in persona del Direttore Generale Dott
[...]
,nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv CP_2
Gian Carlo Ricagni, nella qualità di Avvocato dirigente dell'Ente ,giusta mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente a Potenza alla Via
IT RO N 2 .. CONVENUTO
OGGETTO: Lesione Personale
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Preliminarmente bisogna evidenziare che parte ricorrente era titolare di un laboratorio artigianale e proprio mentre lavorava all'interno di detto laboratorio parte attrice cade da una scala di alluminio riportando un trauma indiretto della colonna lombo-sacrale.
Stante il protrarsi e l'acuirsi del dolore al tratto lombare del rachide con irradiazione al gluteo e all'arto inferiore, il giorno dopo la caduta alle ore 15.23 l'esponente si recava presso il Pronto
Soccorso dell' di Potenza, ove dopo lunga attesa veniva Controparte_1
sottoposto a RX colonna lombosacrale e consulenza neurochirurgica e dimesso con diagnosi di lombosciatalgia sinistra post-traumatica guaribile in 5 giorni .A causa del perdurare del dolore e delle limitazioni motorie ,dopo un colloquio con la Dott,ssa ,in data 24.02.2012 Per_1
,parte attrice si ricoverava per ulteriori accertamenti presso la Clinica Luccioni di Potenza dove, in data 27.02.2012 espletano una TAC del rachide lombosacrale ove si evidenziava la prese nza di un'ernia posterolaterale intraforaminale sinistra ad ampio raggio nello spazio inter somatico L5-
S1 post –trauma che necessitava di asportazione chirurgica in un'unica soluzione. Il Sig Pt_1
veniva trasferito presso la Divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale al fine di essere CP_1
sottoposto ad intervento chirurgico. Eseguita l'operazione di discectomia con tecnica microscopica ed endoscopio-assistita in data 07.03.2012 ,veniva dimesso in data 12.03.2012 con prescrizione di riposo per un mese e ritorno in ospedale dopo tre giorni per rimozione punti. In tale data il rappresenta ai sanitari il perdurare del dolore in zona lombare con difficoltà Pt_1
di deambulazione ,senza alcun riscontro da parte dei sanitari.
In data 10.04.2012, visto il protrarsi del dolore parte attrice si sottoponeva a risonanza magnetica di controllo che evidenziava la presenza di materiale discale in L5-S1.Da ulteriori visite specialistiche si evidenzia focale protrusione del disco inter somatico L5-S1 non trattabile chirurgicamente ma solo con cure ogni 6 mesi e fisiokinesiterapia. Riferisce parte attrice che ad oggi i dolori persistono e che sarebbero conseguenza dell'incompleta asportazione dell'ernia discale e a supporto della sua tesi riporta consulenza medico-legale a firma del Prof Persona_2
,il quale quantifica il danno biologico permanente nel 10% del totale , di cui almeno il
[...]
5% sarebbe da attribuire all'incompleta asportazione dell'ernia discale con la sintomatologia che ne consegue. Il Consultato consulente riferisce:” Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, dopo un intervento di discectomia si assiste normalmente alla presso chè completa scomparsa del dolore e progressiva ripresa in un periodo di tempo intorno ai tre mesi che nel caso che c i occupa si sono protratti in almeno 6 per parziale fallimento dell'intervento chirurgico Per le ragioni su dette parte attrice, cita L' al fine di veder condannare la Controparte_1
detta azienda ,in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore di euro 3.133,43 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e nella misura di euro 20.000,00 per danni non patrimoniali patiti per condotta colposa tenuta dai sanitari operanti presso il detto . Si costituisce in giudizio l'Azienda ospedaliera a mezzo del suo legale CP_3
rappresentante chiedendo la totale reiezione della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto sia in riferimento all'an che al quantum debeatur.
L'azienda richiede dall' una prima Opinion in riferimento alla vicenda CP_1 CP_4
nella quale si riferisce:” Avuto riguardo alle evidenze radiologiche del Parte_1
10.04.2012non può escludersi la ricorrenza di un insuccesso terapeutico per incompleta asportazione dell'ernia discale in questione” Si deposita scheda valutativa sinistro relativa alla quantificazione percentuale di danno biologico che a fronte di una quantificazione di parte attrice del 5% lo quantifica al 2%.L' richiede una seconda Opinion redatta Controparte_1
dalla Professoressa e dal prof ,i quali esprimono parere Persona_3 Persona_4
completamente discordante con la prima Opinion in quanto affermano:” Analizzata la documentazione agli atti , effettuata visita medico legale si ritiene che la sintomatologia del paziente sia attribuibile ad una precoce recidiva erniaria (complicanza comune degli interventi di discoctomia con incidenza del 5-10%). Piuttosto che ad una incompleta asportazione dell'ernia stessa .Gli esiti evidenziati possono essere considerati come la normale conseguenza del grave evento traumatico patito dal ” .Tanto detto L' conclude Pt_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea ,con condanna alle spese, in via istruttoria si chiede nomina di CTU medico legale. La causa viene istruita mediante nomina di CTU medico legale a mezzo di un Collegio di Medici secondo i dettati della Legge 08.Marzo 2017 (così detta legge attinente alla Parte_2
responsabilità sanitaria) che all'art 15 impone la nomina di un Medico specialista nella materia e un Medico Legale al quale vengono posti i quesiti di cui all'ordinanza del 27.12.2018 che qui si abbiano per interamente trascritte e riportate. In data 09.05.2019, si provvede alla sostituzione dei nominati CTU perché non comparsi , situazione che si ripete anche con i secondi CTU nominati tanto che in data 07.08.2019 ne si revoca la nomina e si nomina il Dott Per_5
specialista in Ortopedia ,Traumatologia e Medicina Legale .In data 11.12.2024 la causa viene introitata dalla scrivente a Sentenza con concessione di termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può trovare in questa sede alcun accoglimento, dalle risultanza della
Consulenza che questo Giudicante ritiene scevre da ogni vizio logico, nonché perfettamente rispondenti a quanto richiesto in fase di giuramento e formulazione dei quesiti risulta chiaramente che nessuna responsabilità può essere attribuita all' Controparte_1
in tal senso si riporta quanto rappresentato dai CTU:” I sanitari che ebbero in cura l'attore abbiano sottoposto lo stesso ad intervento chirurgico di “ discctomia” L5-S1 a sx con tecnica microscopica ed endoscopica” l'ernia del disco sia stata asportata attraverso una piccola incisione cutanea, con minima rimozione di lamina ossea utilizzando il microscopio e le fibre ottiche .Al momento l'attore presenti un impegno radicolare modesto comprovato dalla positività ,ai gradi estremi, della manovra di Lasegue a sx in assenza di impegno neurologico ( sensibilità e forza muscolare conservate); applicando i criteri tradizionali della medicina legale
(etiologico, qualitativo ,quantitativo ,modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause)alla luce del parametro della preponderanza dell'evidenzia e del “ più probabile che non 2, dette lesioni non possono etiologicamente essere ricondotte al contegno dei sanitari che lo ebbero in cur in quanto vi fosse già un danno neurologico dopo il trauma, descritto in cartella clinica prima dell'intervento chirurgico, e la rimozione dell'ernia abbia determinato un significativo miglioramento clinico ma non una “restitutio ad integrum”
(come da letteratura).Alla luce delle più accreditate linee guida nazionali ed internazionali l'intervento chirurgico eseguito e l'approccio clinico e terapeutico assunto nella fase post- operatoria siano stati adeguati alle indicazioni fornite dalle predette linee guida e dalla più avvertita letteratura in materia. I sanitari, continuano i nominati CTU abbiano osservato i protocolli di intervento, le linee guida e le buone pratiche;
nel caso di specie, non siano venuti in rilievo problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica.
E ancora, un diverso e previamente tratteggiato approccio clinico e chirurgico non avrebbe con alto grado di probabilità evitato le lesioni riscontrate
Il , continuano i CTU al momento presenti una rachialgiacronica con pousses dolorose Pt_1
ricorrenti .gli effetti postumi permanenti che al momento presenti il , intesi come danno Pt_1
biologico ,siano pari al 4 % ,assumendo a riferimento i baremes obbligatori e quello curati dalla più accreditata letteratura;
tali postumi non siano da porre in nesso di causale con l'intervento chirurgico di microdiscctomia ma con l'evento traumatico
E ancora tali postumi permanenti riscontrati non possono essere eliminati ,essi hanno una bassa incidenza sulla attività lavorativa svolta e sulle consuete attività del soggetto non escluse quelle del tempo libero e di svago .L'ammontare delle spese mediche non sino da considerare pertinenti.
Le parti nei termini di loro spettanza non osservano nulla ,quindi la perizia viene depositata nei termini concessi.
PQM
Il Tribunale di potenza, nella persona della Dott, IN Massari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
Parte_1 Controparte_5
, rigetta la domanda attorea.
[...]
Compensa le spese di giustizia.
Così deciso in potenza lì 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN Massari;