TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1169/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ; Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto
Pag. 2 di 18 all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque
Pag. 3 di 18 di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso: a) rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2016/17 e 2018/19, per decorso Parte_1
del termine di prescrizione quinquennale, nonché la domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2019/20 per non aver la docente Pt_1
raggiunto nel predetto a.s. i 180 gg. effettivi di servizio o comunque per non aver la ricorrente svolto nel predetto periodo alcuna concreta, effettiva ed apprezzabile prestazione lavorativa ma una prestazione soltanto parziale;
b) rigettarsi altresì la domanda della ricorrente Parte_2
riferita all'a.s. 2023/24 in quanto docente assunta con incarico annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo dell e competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 4 di 18 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 Parte_2
e 2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_3
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_5
e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2025 si costituisce il , eccependo Controparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in
Pag. 5 di 18 favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_7
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a proce dimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorren te riferita agli aa.ss. Parte_1
2016/2017 e 2018/19 per decorso del termine di prescrizione quinquennale, in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferi mento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la registrazione alla piattaforma informatica;
nonché la domanda della
Pag. 6 di 18 medesima ricorrente riferita all'a.s. 2019/2020 per non aver la stessa raggiunto nel predetto anno scolastico i 180 giorni effettivi di servizio o comunque per non aver svolto alcuna concreta, effettiva e apprezzabile prestazione lavorativa ovvero aver svolto una prestazione soltanto parziale.
Parte resistente chiede altresì di rigettarsi la domanda della ricorrente per l'a.s. 2023/2024 in quanto Parte_2
docente assunta con incarico annuale fino al 31.08.2024 e quindi fruitrice ex lege del beneficio richiesto.
Pag. 7 di 18 In ultimo, parte resistente chi ede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”. Contro Con note scritte depositate in data 10.02.2025, il reitera le eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione, rettificando che – in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alla domanda della ricorrente per Pt_1
l'a.s. 2018/2019 – la ricorrente ha inoltrato formale diffida all'Amministrazione in data 20.09.2023 e che tuttavia, tale diffida non può ritenersi utile ai fini dell'interruzione della prescrizione in quanto “recante firma non leggibile e, soprattutto, inoltrata a mezzo PEC da indirizzo di posta certificata non riferito né riferibile alla docente bensì al sindacato a cui, peraltro, non risulta conferito alcun CP_9
formale mandato e/o delega per rappresentanza”.
Le parti ricorrenti, con note scritte depositate in data
18.04.2025, aderiscono all'eccezione di prescrizione per decorso del termine q uinquennale formulata dal CP_1
resistente in relazione al diritto della ricorrente Parte_1
esclusivamente per l'a.s. 2016/17, mentre insistono per il Contro rigetto di tutte le altre eccezioni sollevate dal .
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Pag. 8 di 18 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento profess ionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 9 di 18 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_10
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ov vero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/20 15 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, p unto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 10 di 18 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 11 di 18 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contra tti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2018/2019 con contratto decorrente dal Parte_1
20.10.2018 al 30.06.2019; nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 15.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2 022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto Parte_2
decorrente dal 05.10.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 08.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 25.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_3
dal 01.09.2022 al 30.06.2022;
Pag. 12 di 18 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_4
01.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_5
dal 10.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dai ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio dei ricorrenti, al momento del deposito del ricorso, come confermato anch e dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
In merito alla posizione della ricorrente Parte_1
Contro l'eccezione di prescrizione sollevata dal per decorso del termine quinquennale, riferita alla domanda della ricorrente per all'a.s. 2018/2019, è infondata.
In particolare, per quanto riguarda la non leggibilità della firma, si fa presente che il Ministero resistente non ha proposto querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c, e, pertanto, l'atto di
Pag. 13 di 18 diffida deve ritenersi riferibi le al soggetto che si indica quale sottoscrittore.
Per quanto riguarda il mandato al sindacato , si tratta CP_9
di incarico alla mera trasmissione della richiesta (posto che la stessa è firmata dalla parte personalmente) e tale mandato non necessita di forma scritta. Contro Tuttavia, il eccepisce altresì che la ricorrente Pt_1
non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio
[...]
soltanto parziale nell'a.s. 2019/2020.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2019/2020 (incarico a tempo determinato su sostegno psicofisico dal 15.10.2019 al 30.06.2020) la ricorrente è risultata assente dal servizio per congedo dal 21.10.2019 al
22.12.2019 e dal 07.01.2020 al 01.06.2020.
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 2 019/2020, è fondato ritenere che non ha raggiunto i 180 giorni Parte_1
lavorativi effettivi che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
La prestazione di servizio di docenza non è quindi stata posta in essere dal punto di vista oggettivo e, pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quant o elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di
Pag. 14 di 18 docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circostanza è stata smentita dalla documentazione acquisita in atti.
La domanda della ricorrente relativa all'a.s. Parte_1
2019/2020 deve quindi essere rigettata per i motivi esposti.
Per quanto riguarda infine la domanda della ricorrente Pt_2
riferita all'a.s. 2023/2024, si dà atto che parte ricorrente,
[...]
con note di trattazione scritta depositate in data 17.04.2025, ha Contro contestato l'allegazione del relativamente al fatto che s ia stato messo a disposizione della stessa l'importo di cui alla carta docente (e che ne abbia conseguentemente potuto usufruire) con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.
La medesima ricorrente afferma che il mancato riconoscimento del beneficio richiesto possa essere riconducibile al fatto dell'erronea stipula iniziale del contratto di lavoro della ricorrente con scadenza al 30.6.2024 (come peraltro espressamente risultante sia dallo stato matricolare prodotto dalla ricorrente sub doc. n. 2 che dal m edesimo documento prodotto dall'amministrazione resistente), solo successivamente emendato, al termine dell'anno scolastico, con la stipula di un ulteriore contratto a copertura del periodo dal 1.7.2024 al
31.8.2024.
Pag. 15 di 18 Il resistente non ha allegat o la prova che la ricorrente CP_1
abbia effettivamente beneficiato della Carta Parte_2
docente per l'a.s. 2023/2024, di conseguenza la domanda va accolta.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione in favore dei r icorrenti la complessiva somma di € 6.000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del d iritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, va osservato il criterio della reciproca parziale soccombenza per quanto riguarda la posizione della ricorrente con Parte_1
conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti.
Riguardo a tutte le altre posizioni, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valo re fino a 5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti €
1.500,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
Pag. 16 di 18 consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1169/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2023/2024 e per un importo di euro 1.500,00 a favore di oltre Parte_1
interessi sino al soddisfo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per l'a. s. 2016/2017;
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_2
interessi sino al soddisfo;
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_5
Pag. 17 di 18 interessi sino al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande.
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro a rifondere ai ricorrenti, con CP_6 CP_11
distrazione in favore dei procurat ori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 9/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 18 di 18
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1169/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ; Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto
Pag. 2 di 18 all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque
Pag. 3 di 18 di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso: a) rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2016/17 e 2018/19, per decorso Parte_1
del termine di prescrizione quinquennale, nonché la domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2019/20 per non aver la docente Pt_1
raggiunto nel predetto a.s. i 180 gg. effettivi di servizio o comunque per non aver la ricorrente svolto nel predetto periodo alcuna concreta, effettiva ed apprezzabile prestazione lavorativa ma una prestazione soltanto parziale;
b) rigettarsi altresì la domanda della ricorrente Parte_2
riferita all'a.s. 2023/24 in quanto docente assunta con incarico annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo dell e competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 4 di 18 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 Parte_2
e 2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_3
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_5
e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2025 si costituisce il , eccependo Controparte_1
- in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in
Pag. 5 di 18 favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_7
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a proce dimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorren te riferita agli aa.ss. Parte_1
2016/2017 e 2018/19 per decorso del termine di prescrizione quinquennale, in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferi mento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la registrazione alla piattaforma informatica;
nonché la domanda della
Pag. 6 di 18 medesima ricorrente riferita all'a.s. 2019/2020 per non aver la stessa raggiunto nel predetto anno scolastico i 180 giorni effettivi di servizio o comunque per non aver svolto alcuna concreta, effettiva e apprezzabile prestazione lavorativa ovvero aver svolto una prestazione soltanto parziale.
Parte resistente chiede altresì di rigettarsi la domanda della ricorrente per l'a.s. 2023/2024 in quanto Parte_2
docente assunta con incarico annuale fino al 31.08.2024 e quindi fruitrice ex lege del beneficio richiesto.
Pag. 7 di 18 In ultimo, parte resistente chi ede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”. Contro Con note scritte depositate in data 10.02.2025, il reitera le eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione, rettificando che – in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alla domanda della ricorrente per Pt_1
l'a.s. 2018/2019 – la ricorrente ha inoltrato formale diffida all'Amministrazione in data 20.09.2023 e che tuttavia, tale diffida non può ritenersi utile ai fini dell'interruzione della prescrizione in quanto “recante firma non leggibile e, soprattutto, inoltrata a mezzo PEC da indirizzo di posta certificata non riferito né riferibile alla docente bensì al sindacato a cui, peraltro, non risulta conferito alcun CP_9
formale mandato e/o delega per rappresentanza”.
Le parti ricorrenti, con note scritte depositate in data
18.04.2025, aderiscono all'eccezione di prescrizione per decorso del termine q uinquennale formulata dal CP_1
resistente in relazione al diritto della ricorrente Parte_1
esclusivamente per l'a.s. 2016/17, mentre insistono per il Contro rigetto di tutte le altre eccezioni sollevate dal .
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Pag. 8 di 18 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascun ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento profess ionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
Pag. 9 di 18 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_10
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ov vero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/20 15 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, p unto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
Pag. 10 di 18 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pag. 11 di 18 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contra tti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2018/2019 con contratto decorrente dal Parte_1
20.10.2018 al 30.06.2019; nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 15.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2 022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto Parte_2
decorrente dal 05.10.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 08.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 25.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_3
dal 01.09.2022 al 30.06.2022;
Pag. 12 di 18 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_4
01.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_5
dal 10.10.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dai ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio dei ricorrenti, al momento del deposito del ricorso, come confermato anch e dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
In merito alla posizione della ricorrente Parte_1
Contro l'eccezione di prescrizione sollevata dal per decorso del termine quinquennale, riferita alla domanda della ricorrente per all'a.s. 2018/2019, è infondata.
In particolare, per quanto riguarda la non leggibilità della firma, si fa presente che il Ministero resistente non ha proposto querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c, e, pertanto, l'atto di
Pag. 13 di 18 diffida deve ritenersi riferibi le al soggetto che si indica quale sottoscrittore.
Per quanto riguarda il mandato al sindacato , si tratta CP_9
di incarico alla mera trasmissione della richiesta (posto che la stessa è firmata dalla parte personalmente) e tale mandato non necessita di forma scritta. Contro Tuttavia, il eccepisce altresì che la ricorrente Pt_1
non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio
[...]
soltanto parziale nell'a.s. 2019/2020.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2019/2020 (incarico a tempo determinato su sostegno psicofisico dal 15.10.2019 al 30.06.2020) la ricorrente è risultata assente dal servizio per congedo dal 21.10.2019 al
22.12.2019 e dal 07.01.2020 al 01.06.2020.
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 2 019/2020, è fondato ritenere che non ha raggiunto i 180 giorni Parte_1
lavorativi effettivi che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
La prestazione di servizio di docenza non è quindi stata posta in essere dal punto di vista oggettivo e, pertanto, non necessita di aggiornamento e di formazione, funzionali alla prima.
Parte ricorrente deve fornire prova (in quant o elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di
Pag. 14 di 18 docente resa per l'A.S. del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Tuttavia, la prova di aver prestato docenza per un tempo superiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circostanza è stata smentita dalla documentazione acquisita in atti.
La domanda della ricorrente relativa all'a.s. Parte_1
2019/2020 deve quindi essere rigettata per i motivi esposti.
Per quanto riguarda infine la domanda della ricorrente Pt_2
riferita all'a.s. 2023/2024, si dà atto che parte ricorrente,
[...]
con note di trattazione scritta depositate in data 17.04.2025, ha Contro contestato l'allegazione del relativamente al fatto che s ia stato messo a disposizione della stessa l'importo di cui alla carta docente (e che ne abbia conseguentemente potuto usufruire) con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.
La medesima ricorrente afferma che il mancato riconoscimento del beneficio richiesto possa essere riconducibile al fatto dell'erronea stipula iniziale del contratto di lavoro della ricorrente con scadenza al 30.6.2024 (come peraltro espressamente risultante sia dallo stato matricolare prodotto dalla ricorrente sub doc. n. 2 che dal m edesimo documento prodotto dall'amministrazione resistente), solo successivamente emendato, al termine dell'anno scolastico, con la stipula di un ulteriore contratto a copertura del periodo dal 1.7.2024 al
31.8.2024.
Pag. 15 di 18 Il resistente non ha allegat o la prova che la ricorrente CP_1
abbia effettivamente beneficiato della Carta Parte_2
docente per l'a.s. 2023/2024, di conseguenza la domanda va accolta.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione in favore dei r icorrenti la complessiva somma di € 6.000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del d iritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, va osservato il criterio della reciproca parziale soccombenza per quanto riguarda la posizione della ricorrente con Parte_1
conseguente integrale compensazione delle spese tra le parti.
Riguardo a tutte le altre posizioni, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valo re fino a 5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti €
1.500,00), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
Pag. 16 di 18 consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1169/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2023/2024 e per un importo di euro 1.500,00 a favore di oltre Parte_1
interessi sino al soddisfo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla Carta docente per l'a. s. 2016/2017;
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_2
interessi sino al soddisfo;
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_3
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.500,00 a favore di , oltre Parte_5
Pag. 17 di 18 interessi sino al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande.
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro a rifondere ai ricorrenti, con CP_6 CP_11
distrazione in favore dei procurat ori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.266,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 9/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 18 di 18