Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 10 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8491 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede a Canicattì (AG), in via Tenente Colonnello La Carrubba n.
38, P.Iva , elettivamente domiciliata in Canicattì, via A. De Gasperi P.IVA_1
n. 123, presso lo studio dell'Avv.to Diego Giarratana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
attrice
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale a Serradifalco (CL), in via Duca n. 25, P.Iva n.
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Resuttana Colli n. 66, P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv.to Maurizio Cannizzo, che, unitamente all'Avv.to
Giuseppe Ferraro, la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, convenuta
.
I FATTI
1. Il contendere investe l'impugnativa, a tenore dell'art. 2479-ter, comma terzo,
c.c., svolta da (d'ora in avanti, anche Parte_1 semplicemente , socia al 46,50% di d'ora Parte_1 Controparte_1 in avanti, anche semplicemente , della delibera di aumento del capitale CP_1 sociale dell' da € 10.000,00 ad € 1.000.000,00 adottata nella seduta del CP_1
14.5.2021 col voto favorevole dei soci (al 46,50%), (al Parte_2 CP_2
5%), (all'1%) e (all'1%) e col voto CP_3 Controparte_4 contrario di sul rilievo che l'aumento non trovi alcuna giustificazione Parte_1 nell'interesse della società, essendo il frutto dell'abuso del potere e dell'influenza dominante del socio con l'obiettivo esclusivo di ridurre Parte_2 proporzionalmente il peso della partecipazione dell'attrice. Deporrebbe a tal fine il fatto che la delibera sia stata giustificata dalla necessità di ripianare debiti in realtà inesistenti, e comunque non urgenti, e segnatamente un debito di €
107.000,00 nei confronti di Energy TE s.r.l. – asseritamente risalente al
2019 e fino ad allora mai indicato nello stato patrimoniale – e un debito di €
111.273,11 nei confronti dell'amministratore per compensi mai deliberati
2. Con comparsa depositata il 1.10.2021, si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande per le ragioni meglio illustrate in comparsa. 3
3. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione allo scadere del termine perentorio del 23.9.2024, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dato atto che, in corso di causa, si è Controparte_1 trasformata in società per azioni con capitale sociale di € 800.000,00 e ha assunto dunque la denominazione di la trasformazione risulta Controparte_5 iscritta nel registro delle imprese. Operando, dunque, il regime di pubblicità sanante prescritto dall'art. 2500-bis c.c., che prevede l'impossibilità di far valere l'eventuale invalidità della trasformazione una volta eseguiti tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti nei singoli casi, è impedita, nel nostro caso, la possibilità di dar corso a una eventuale pronuncia caducatoria, la quale riporterebbe il capitale sociale a un valore inferiore all'ammontare minimo stabilito per le società per azioni (art. 2327 c.c.). Viene meno con ciò una delle condizioni che devono preesistere all'azione, ovverosia la possibilità di una pronuncia che miri a un risultato consentito dalla legge, con la conseguenza ulteriore che lo scrutinio che si esporrà nel merito sarà funzionale alla ripartizione delle spese di lite alla luce del criterio della soccombenza virtuale.
2. Ciò chiarito, a giudizio del Tribunale, la sorte della lite (virtuale) risulta inevitabilmente segnata dal mancato assolvimento dell'onere della prova circa i requisiti costitutivi del vizio invocato (abuso della maggioranza), onere notoriamente gravante su chi invochi l'invalidità per tale ragione di una delibera societaria. Come già ricordato in sede cautelare, «L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede 4
nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 1361.2011; Cass. n. 27387.2005). Più specificamente, nel caso di impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza, ai fini dell'annullamento della delibera perché ritenuta finalizzata esclusivamente alla riduzione proporzionale del peso della partecipazione del socio ricorrente, si ritiene (Trib. Bologna del 09.07.2009; Trib.
Torino del 05.11.2015; Trib. Napoli del 6.11.2019) che il socio impugnante debba dimostrare:
– il fatto che, al momento della delibera, egli si trovava in una situazione di illiquidità tale da determinare una sproporzione rilevante tra la propria situazione finanziaria e l'importo di capitale da sottoscrivere;
– la consapevolezza di tale condizione da parte dei soci i cui voti sono risultati determinati per l'approvazione della delibera;
– l'assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare l'aumento di capitale nell'interesse della società.
Ora, nel caso di specie, l'attrice reputa di potere ricavare la prova del supposto vero scopo dell'operazione di aumento – i.e. ridurre sensibilmente la partecipazione di al capitale sociale – dall'inesistenza di quei debiti che Parte_1 la società ha elencato per dar conto dell'impellenza di raccogliere apporti necessari al loro ripianamento. Tra questi primeggiano il debito di € 107.000,00 nei confronti di Energy TE s.r.l. – pari al saldo del prezzo dovuto da CP_1 per l'acquisto dell'80% delle quote di Salica Energia s.r.l. e di Marcellinara Energie
s.r.l., risultante dagli atti pubblici di cessione delle quote del 15.5.19, e fino ad allora mai indicato nello stato patrimoniale – e un debito di € 111.273,11 nei confronti dell'amministratore per compensi mai deliberati.
Con riferimento al primo, malgrado le riserve espresse dal Tribunale in sede cautelare in ordine all'effettiva esistenza della posta debitoria de qua (v. ord. del
21/07/2021, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera qui impugnata), si condividono, nel senso della sussistenza del debito, le considerazioni illustrate nella sentenza n. 4323/2024 (di questo stesso Tribunale) 5
in seno al proc. n. R.G. 10154/2022 (introdotto da al fine di ottenere, fra Parte_1 gli altri, l'invalidità della delibera resa nel corso dell'assemblea del 25.06.2022, con cui era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il
31/12/2021), le quali: (i) richiamano l'atto notarile del 15.5.19, che individua l'importo complessivo della vendita in € 357.000,00 di cui solo € 250.000,00 versato al momento dell'atto, (ii) evidenziano la mancata prova del pagamento del residuo di € 107.000,00, (iii) sottolineano l'estratto del libro giornale della Energy
TE s.r.l. (cfr. all. 65 memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. convenuta), dal quale risulta in avere un credito di € 107.000,00. Non da ultimo, le conclusioni esposte sul tema dal c.t.u. nominato nel su richiamato proc. n. R.G. 10154/2022 rilevano che «i fatti amministrativi alla base delle registrazioni contabili propendono per
l'iscrizione del debito né risulta allegata documentazione in atti che vada in senso contrario» (v.
p. 11 della sentenza). Non può, dunque, concludersi, come vorrebbe l'attrice, che dietro l'esposizione del credito in bilancio via sia stata, quale unica spiegazione possibile, la volontà dei soci di maggioranza di di far apparire un debito in CP_1 realtà inesistente, sì da attuare l'operazione fraudolenta descritta in citazione
(come afferma il Tribunale a pag. 11 della superiore sentenza: «[…] l'iniziale omessa iscrizione del debito per il residuo prezzo della cessione pare essere compatibile con un errore nella redazione del bilancio 2019, poi emendato in quelli successivi;
il tempo atteso dalla Energy
TE prima di reclamare il pagamento di quanto dovutole ben può trovare giustificazione nella parziale coincidenza soggettiva dei titolari delle partecipazioni detenute nelle due società parti del contratto di cessione, e nell'incidenza che tale circostanza può aver avuto nella tempistica delle richieste di pagamento formulate dalla cessionaria, all'evidenza interessata - proprio in ragione dei ricordati stretti legami societari - ad evitare che le proprie richieste potessero danneggiare il già precario equilibrio finanziario della cedente attestato dai bilanci agli atti»).
Quanto al debito nei riguardi dell'amministratore, indicato tra le passività da ripianare per giustificare l'aumento di capitale, in sede cautelare si era reputata 6
dubbia, se non l'esistenza, quantomeno l'entità del credito (posto che «Il compenso all'amministratore, allorquando è stato deciso l'aumento di capitale, non era stato infatti ancora validamente deliberato e ciò emerge dal verbale dell'assemblea conclusasi con la delibera impugnata nel corso della quale l'amministratore medesimo ha dichiarato che il debito risulterebbe da un verbale del 24.4.21 che “verrà” portato a conoscenza della e che Parte_1
“potrà essere” comunque ratificato, come di fatto poi avvenuto nelle more del presente giudizio in data 26.6.21»: così a pag. 5 dell'ord. del 23.7.2021); eppure, nel giudizio di impugnazione del bilancio 2021, l'attrice non si è doluta tanto dell'insussistenza del titolo, quanto dell'eccessività del credito (v. pag. 12 della sentenza n.
4323/2024); di più, a definizione del giudizio di impugnazione della delibera del
24.4.2021 (n. R.G. 2593/2024), poi superata da quella adottata il 23.12.2021, con la quale fu previsto un compenso onnicomprensivo di € 75.000,00 per il triennio
2019-2021, il Tribunale opinò (v. sentenza n. 2593/2024) nel senso della ragionevolezza del compenso onnicomprensivo, con motivazione che questo
Collegio condivide pienamente (v. pag. 10 della sentenza: «Nel caso di specie il compenso da ultimo previsto -nella misura di 75.000,00 euro per i tre esercizi indicato- avuto riguardo alla natura dell'oggetto sociale e delle conseguenti attività rimesse all'amministratore, non appare determinato con la finalità di perseguire interessi extra sociali in danno della società, rientrando nel campo dell'esercizio della discrezionalità dell'assemblea ed in quanto tale non censurabile in questa sede»).
Deve inoltre annotarsi che gli altri soci, fin dal 2019, avevano effettuato consistenti versamenti in conto futuro aumento capitale – destinati dunque a convertirsi in un aumento effettivo pena la restituzione delle somme – a differenza dell'odierna impugnante, che invece, nell'aprile del 2021, ebbe ad effettuare un prestito infruttifero di € 150.000,00 in favore della società, utilizzando i denari ricevuti dalla a titolo di compenso per l'attività svolta CP_1 in relazione a un progetto, dopo che la stessa aveva ricevuto il relativo CP_1 pagamento dall'investitore Urbasolar Italia s.r.l. La stessa attrice ribadisce che la 7
propria intenzione, fin da allora, “era chiaramente quella di versare l'importo a titolo di futuro aumento capitale” e che la diversa imputazione fu voluta dall'amministratore
. Nulla avrebbe impedito, perciò, all'impugnante di partecipare CP_6 all'aumento compensando il credito derivante dal suddetto prestito;
da qui, la mancanza o l'insufficienza di prova che, al momento della delibera, si Parte_1 trovava in una situazione di illiquidità tale da determinare una sproporzione rilevante tra la propria situazione finanziaria e l'importo di capitale da sottoscrivere
Tanto basta a far ritenere l'azione virtualmente infondata, in disparte del profilo concernente i debiti a breve termine della società, per l'importo complessivo di €
470.610,95, pari essenzialmente alla parte di compensi professionali dovuti a tecnici e legali che hanno prestato la propria attività di progettazione e consulenza alla società, rispetto ai quali ha svolto (con la memoria ex Parte_1 art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c.) doglianze specifiche dirette a contestarne l'urgenza più che l'esistenza, sì che la società avrebbe comunque dovuto corrisponderli. Né può ricavarsi la falsità di tali debiti dal fatto che l'aumento è stato realizzato mediante la conversione dei precedenti versamenti in futuro aumento capitale, pacificamente già spesi dalla società. Se è vero, infatti, che ciò è avvenuto con riferimento alla maggior quota dell'aumento, è vero comunque che il residuo da versare ammonta a € 319.500,00, che consentirebbero alla società di fronteggiare le esigenze di liquidità a breve, quanto meno per la parte più consistente.
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
2. La soccombenza virtuale di regola le spese del grado (da Parte_1 operare in ossequio al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad € 1.000.000,00).
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
8
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al
15% del compenso totale, CPA ed IVA.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Torrasi Dott.ssa Daniela Galazzi