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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6116/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. IO Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta al n. R.G. 6116/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDO LA MALVA, elettivamente domiciliata alla via Leonardo da Vinci, 13 in Ischitella presso il difensore avv. LEONARDO LA MALVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
MACCARONE, elettivamente domiciliato in Via Mazzini, 79 in Carpino presso il difensore avv. ANTONIO MACCARONE
CONVENUTO
PM
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2022 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi come da note scritte depositate in sostituzione del verbale di udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 28.10.2024, nata a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo il 18.04.1974, ha proposto domanda di separazione personale tra coniugi nei confronti di nato a [...] il CP_1
18.10.1962.
Esponeva la ricorrente: che in data 29.04.2000 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ischitella, atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]); che fino ai primi mesi Persona_2 dell'anno 2022, l'intero nucleo familiare risiedeva in Ischitella, via
Borgo Nuovo n. 67/bis, e che, subito dopo, il resistente si era trasferito nel Comune di Carpino, presumibilmente in via Umberto Giordano, 2; che da tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissidi, la vita di coppia era diventata intollerabile, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi.
La stessa concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
porre a carico esclusivo del resistente il mantenimento dei figli, quantificato in un assegno mensile non inferiore a euro 800,00 per ciascun figlio;
disporre la restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto bancario n.
89728017 cointestato ed estinto dal in data 16.09.2022, da cui lo CP_1 stesso aveva prelevato oltre 10.000,00 euro in una fase successiva alla crisi, senza il consenso della moglie;
disporre l'uso del garage in comproprietà a favore dei figli;
disporre che l'Assegno Unico Universale fosse percepito dall'istante; disporre l'assegnazione dei veicoli in favore dei figli;
con vittoria di spese e competenze di causa. si costituiva in giudizio e, non opponendosi alla CP_1 separazione, ne adduceva l'addebitabilità alla moglie, assumendo: che la responsabilità della crisi coniugale era ascrivibile esclusivamente alla la quale, dalla metà del 2020, si era improvvisamente negata a Pt_1 qualsiasi approccio affettivo e sentimentale del marito, riducendo le loro conversazioni a mere aggressioni verbali e offese immotivate;
che agli inizi del 2022 il convenuto veniva cacciato dalla casa coniugale pagina 2 di 10 dall'odierna attrice e che lo stesso figlio IO aveva provveduto a togliere le chiavi di casa al padre, istigato dalla madre.
Concludeva, dunque, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale tra i coniugi con “addebito” a carico della moglie;
disporre l'affido congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con giusta predisposizione di un calendario di visite per il padre;
prevedere un assegno per il minore nella misura massima di euro 200,00 mensili, di cui parte in denaro (130 euro e non oltre 150) e la rimanente somma destinata all'acquisto di “beni” necessari al minore;
prevedere il pagamento delle spese straordinarie, per a carico di entrambi i Per_2 genitori, nella misura paritaria del 50%; assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre che il “mobilio” matrimoniale venisse diviso tra i coniugi in caso di nuova convivenza e/o cambio di residenza della stessa;
con condanna alle spese ed onorari di giudizio a carico della ricorrente, da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21.12.2022 i coniugi comparivano dinanzi al giudice delegato in funzione di Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente delegato, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Resasi superflua l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione in data 29.11.2022 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza, giunto favorevole all'accoglimento della domanda in data
03.12.2024.
*****
• Domanda di separazione
La domanda di separazione tra i coniugi è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è stato ammesso da entrambi i coniugi, ma è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati già dal 2022,
pagina 3 di 10 cioè da epoca precedente rispetto alla comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano reciprocamente, nonché il rifiuto a qualsivoglia tentativo di riconciliazione, sono tutti elementi sintomatici del fatto che tra i coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi i coniugi hanno manifestato alcun segno di riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tutti elementi che inequivocabilmente escludono, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che rappresentano il presupposto imprescindibile dell'unione coniugale e che, dunque, si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza.
Pertanto, si possono ritenere sussistenti i presupposti per pronunciare la separazione personale tra i coniugi Parte_2
• Domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione è stata avanzata da CP_1 per violazione, da parte della ricorrente, del dovere di assistenza morale.
La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul punto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 143 c.c. possono essere motivo di addebito della separazione la violazione del dovere di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione, di partecipare, in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative, ai bisogni della famiglia ecc.
In particolare, il ha evidenziato una situazione di degrado CP_1 sentimentale che sarebbe iniziata dopo 20 anni di matrimonio, allorquando la ricorrente, nei primi mesi del 2020, avrebbe iniziato improvvisamente a negargli ogni forma di approccio affettivo e sentimentale, riducendo il dialogo tra coniugi a meri insulti e aggressioni verbali rese ingiustificatamente.
pagina 4 di 10 Ebbene, il clima prospettato dal non ha trovato alcun riscontro CP_1 probatorio.
A tal proposito, deve osservarsi che, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato, la fondatezza della domanda di addebito presuppone che la parte che lo richiede abbia fornito una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri suesposti da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, bensì occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il descritto onere probatorio non è stato affatto rispettato dal resistente, le proprie doglianze essendo rimaste al livello di mere affermazioni.
• Affidamento e mantenimento dei figli
Dal matrimonio sono nati due figli, (nato a [...] il Persona_1
04.01.2001) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Si conferma quanto già disposto nell'ordinanza presidenziale resa in data
10.01.23 circa l'affidamento di in via congiunta ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emerse ragioni di sorta che consiglierebbero di derogare al regime ordinario di affidamento del figlio minore di età.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascuno dei coniugi è autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 5 di 10 Il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con CP_1 la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Quanto, invece, al mantenimento della prole va ricordato che ai sensi dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337 ter c.c. dispone, altresì, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, il lavora presso un'azienda agricola ed è CP_1 titolare di un reddito annuo documentato pari a poco più di 11.000,00 euro.
Dalla dichiarazione dei redditi congiunta risulta equivalente a quella della Pt_1
Ebbene, sulla scorta di tali risultanze e considerato che i figli convivono stabilmente con la madre, la quale provvede in via diretta al loro mantenimento, deve essere posto a carico del LE l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della . Assegno che, Pt_1 avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle esigenze della prole, appare congruo fissare in € 300,00 mensili per il solo figlio entro e non il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi Per_2 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle pagina 6 di 10 spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Nulla invece deve essere riconosciuto in favore del figlio IO, ormai ventiquattrenne, in relazione al quale nessuna prova è stata fornita in merito ad una incolpevole condizione di dipendenza economica.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n.
27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008).
Il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (Cass. n. 2858/2016; Cass. n.
7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall'altro, consente di affermare che l'obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l'indipendenza economica, svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisce una prospettiva di continuità (Cass. n.
8227/2009).
Nel caso di specie, conformemente alla più recente giurisprudenza degli
LI (Cass. ord. n. 5177/2024), l'onere della prova della incolpevole insufficienza economica del figlio maggiore di età avrebbe dovuto essere assolto dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto dimostrare che il ragazzo non lavora perché impegnato in un percorso di studi o di formazione professionale o perché, pur essendosi seriamente impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, per esempio inviando curriculum, partecipando a colloqui di lavoro, ecc., non sia riuscito incolpevolmente nell'intento.
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi non più sussistenti i presupposti di persistenza dell'obbligo di mantenimento.
• Assegnazione della casa familiare
Si conferma, altresì, quanto disposto in sede presidenziale circa l'assegnazione della casa coniugale alla che la abiterà unitamente Pt_1
pagina 7 di 10 al figlio minore ed al figlio IO, maggiorenne ma cn leio Per_2 convivente.
• Domanda di restituzione
Deve invece essere respinta la domanda di parte attrice, tesa alla restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto bancario cointestato, da cui il avrebbe prelevato, prima di estinguerlo, la CP_1 somma di euro 10.000, senza il consenso dell'altro coniuge.
Ed infatti è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib.
Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n.
20638, Cass., 8 settembre 2014, n. 18870).
• Spese di lite
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.10.2022 da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero; sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2) respinge la domanda di addebito;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , CP_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 300,00, da Per_2 aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
AUU al 50%;
4) revoca il contributo al mantenimento del figlio IO;
5) dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione;
pagina 8 di 10 6) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischitella di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 8, p. II, serie A, anno
1966);
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 03.12.2024
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. IO Buccaro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. IO Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta al n. R.G. 6116/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDO LA MALVA, elettivamente domiciliata alla via Leonardo da Vinci, 13 in Ischitella presso il difensore avv. LEONARDO LA MALVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
MACCARONE, elettivamente domiciliato in Via Mazzini, 79 in Carpino presso il difensore avv. ANTONIO MACCARONE
CONVENUTO
PM
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2022 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi come da note scritte depositate in sostituzione del verbale di udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 28.10.2024, nata a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo il 18.04.1974, ha proposto domanda di separazione personale tra coniugi nei confronti di nato a [...] il CP_1
18.10.1962.
Esponeva la ricorrente: che in data 29.04.2000 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ischitella, atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]); che fino ai primi mesi Persona_2 dell'anno 2022, l'intero nucleo familiare risiedeva in Ischitella, via
Borgo Nuovo n. 67/bis, e che, subito dopo, il resistente si era trasferito nel Comune di Carpino, presumibilmente in via Umberto Giordano, 2; che da tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissidi, la vita di coppia era diventata intollerabile, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi.
La stessa concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
porre a carico esclusivo del resistente il mantenimento dei figli, quantificato in un assegno mensile non inferiore a euro 800,00 per ciascun figlio;
disporre la restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto bancario n.
89728017 cointestato ed estinto dal in data 16.09.2022, da cui lo CP_1 stesso aveva prelevato oltre 10.000,00 euro in una fase successiva alla crisi, senza il consenso della moglie;
disporre l'uso del garage in comproprietà a favore dei figli;
disporre che l'Assegno Unico Universale fosse percepito dall'istante; disporre l'assegnazione dei veicoli in favore dei figli;
con vittoria di spese e competenze di causa. si costituiva in giudizio e, non opponendosi alla CP_1 separazione, ne adduceva l'addebitabilità alla moglie, assumendo: che la responsabilità della crisi coniugale era ascrivibile esclusivamente alla la quale, dalla metà del 2020, si era improvvisamente negata a Pt_1 qualsiasi approccio affettivo e sentimentale del marito, riducendo le loro conversazioni a mere aggressioni verbali e offese immotivate;
che agli inizi del 2022 il convenuto veniva cacciato dalla casa coniugale pagina 2 di 10 dall'odierna attrice e che lo stesso figlio IO aveva provveduto a togliere le chiavi di casa al padre, istigato dalla madre.
Concludeva, dunque, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale tra i coniugi con “addebito” a carico della moglie;
disporre l'affido congiunto del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, con giusta predisposizione di un calendario di visite per il padre;
prevedere un assegno per il minore nella misura massima di euro 200,00 mensili, di cui parte in denaro (130 euro e non oltre 150) e la rimanente somma destinata all'acquisto di “beni” necessari al minore;
prevedere il pagamento delle spese straordinarie, per a carico di entrambi i Per_2 genitori, nella misura paritaria del 50%; assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre che il “mobilio” matrimoniale venisse diviso tra i coniugi in caso di nuova convivenza e/o cambio di residenza della stessa;
con condanna alle spese ed onorari di giudizio a carico della ricorrente, da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21.12.2022 i coniugi comparivano dinanzi al giudice delegato in funzione di Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione. Il Presidente delegato, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Resasi superflua l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione in data 29.11.2022 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza, giunto favorevole all'accoglimento della domanda in data
03.12.2024.
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• Domanda di separazione
La domanda di separazione tra i coniugi è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è stato ammesso da entrambi i coniugi, ma è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati già dal 2022,
pagina 3 di 10 cioè da epoca precedente rispetto alla comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano reciprocamente, nonché il rifiuto a qualsivoglia tentativo di riconciliazione, sono tutti elementi sintomatici del fatto che tra i coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi i coniugi hanno manifestato alcun segno di riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tutti elementi che inequivocabilmente escludono, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che rappresentano il presupposto imprescindibile dell'unione coniugale e che, dunque, si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza.
Pertanto, si possono ritenere sussistenti i presupposti per pronunciare la separazione personale tra i coniugi Parte_2
• Domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione è stata avanzata da CP_1 per violazione, da parte della ricorrente, del dovere di assistenza morale.
La domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul punto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 143 c.c. possono essere motivo di addebito della separazione la violazione del dovere di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione, di partecipare, in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative, ai bisogni della famiglia ecc.
In particolare, il ha evidenziato una situazione di degrado CP_1 sentimentale che sarebbe iniziata dopo 20 anni di matrimonio, allorquando la ricorrente, nei primi mesi del 2020, avrebbe iniziato improvvisamente a negargli ogni forma di approccio affettivo e sentimentale, riducendo il dialogo tra coniugi a meri insulti e aggressioni verbali rese ingiustificatamente.
pagina 4 di 10 Ebbene, il clima prospettato dal non ha trovato alcun riscontro CP_1 probatorio.
A tal proposito, deve osservarsi che, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato, la fondatezza della domanda di addebito presuppone che la parte che lo richiede abbia fornito una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri suesposti da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, bensì occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il descritto onere probatorio non è stato affatto rispettato dal resistente, le proprie doglianze essendo rimaste al livello di mere affermazioni.
• Affidamento e mantenimento dei figli
Dal matrimonio sono nati due figli, (nato a [...] il Persona_1
04.01.2001) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Si conferma quanto già disposto nell'ordinanza presidenziale resa in data
10.01.23 circa l'affidamento di in via congiunta ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emerse ragioni di sorta che consiglierebbero di derogare al regime ordinario di affidamento del figlio minore di età.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascuno dei coniugi è autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 5 di 10 Il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con CP_1 la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Quanto, invece, al mantenimento della prole va ricordato che ai sensi dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337 ter c.c. dispone, altresì, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, il lavora presso un'azienda agricola ed è CP_1 titolare di un reddito annuo documentato pari a poco più di 11.000,00 euro.
Dalla dichiarazione dei redditi congiunta risulta equivalente a quella della Pt_1
Ebbene, sulla scorta di tali risultanze e considerato che i figli convivono stabilmente con la madre, la quale provvede in via diretta al loro mantenimento, deve essere posto a carico del LE l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della . Assegno che, Pt_1 avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle esigenze della prole, appare congruo fissare in € 300,00 mensili per il solo figlio entro e non il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi Per_2 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle pagina 6 di 10 spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Nulla invece deve essere riconosciuto in favore del figlio IO, ormai ventiquattrenne, in relazione al quale nessuna prova è stata fornita in merito ad una incolpevole condizione di dipendenza economica.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n.
27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008).
Il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (Cass. n. 2858/2016; Cass. n.
7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall'altro, consente di affermare che l'obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l'indipendenza economica, svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisce una prospettiva di continuità (Cass. n.
8227/2009).
Nel caso di specie, conformemente alla più recente giurisprudenza degli
LI (Cass. ord. n. 5177/2024), l'onere della prova della incolpevole insufficienza economica del figlio maggiore di età avrebbe dovuto essere assolto dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto dimostrare che il ragazzo non lavora perché impegnato in un percorso di studi o di formazione professionale o perché, pur essendosi seriamente impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, per esempio inviando curriculum, partecipando a colloqui di lavoro, ecc., non sia riuscito incolpevolmente nell'intento.
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi non più sussistenti i presupposti di persistenza dell'obbligo di mantenimento.
• Assegnazione della casa familiare
Si conferma, altresì, quanto disposto in sede presidenziale circa l'assegnazione della casa coniugale alla che la abiterà unitamente Pt_1
pagina 7 di 10 al figlio minore ed al figlio IO, maggiorenne ma cn leio Per_2 convivente.
• Domanda di restituzione
Deve invece essere respinta la domanda di parte attrice, tesa alla restituzione del 50% delle somme depositate sul libretto bancario cointestato, da cui il avrebbe prelevato, prima di estinguerlo, la CP_1 somma di euro 10.000, senza il consenso dell'altro coniuge.
Ed infatti è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib.
Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n.
20638, Cass., 8 settembre 2014, n. 18870).
• Spese di lite
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.10.2022 da Pt_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero; sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2) respinge la domanda di addebito;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , CP_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 300,00, da Per_2 aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
AUU al 50%;
4) revoca il contributo al mantenimento del figlio IO;
5) dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione;
pagina 8 di 10 6) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischitella di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 8, p. II, serie A, anno
1966);
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 03.12.2024
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. IO Buccaro
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