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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U n. 67-1/2025 promosso da on il patrocinio dell'Avv. Maddalena Carusone Parte_1
nei confronti di
2 , con sede a Controparte_1
AV Centrale (CZ) in Corso Gregorio Staglianò 298.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e di 2 innanzi al Tribunale di Milano;
Controparte_2 Controparte_3
• instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda nei confronti di e quanto alla domanda proposta nei confronti di 2 ha dichiarato la propria Controparte_2 Controparte_3
incompetenza territoriale e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Monza disponendo la trasmissione degli atti al tribunale dichiarato competente;
• fissata l'udienza all'1 aprile 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 25 febbraio 2025 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “ ); CP_4
• sono stati acquisiti dati e documenti indicati dall'art. 367 del C.C.I.I., in particolare:
- visura storica della debitrice estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci di esercizio relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;
- dichiarazioni Società di capitali 2023 e 2024 relative rispettivamente ai periodi di imposta 2022
e 2023;
- modelli I.V.A. 2023 e 2024 relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2022, e 2023;
- modello IRAP 2024 relativo al periodo di imposta 2023;
- Elenco cartelle/avvisi di EN;
Controparte_5
• entro la data dell'udienza la debitrice, non essendosi costituita (si era, invece, costituita innanzi al Tribunale di Milano), non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• nel secondo paragrafo del ricorso introduttivo la ricorrente ha ulteriormente prospettato la sussistenza di un c.d. gruppo di fatto di società dirette e coordinate dal comune legale rappresentante
, ovvero della configurabilità di una holding personale di fatto in capo a quest'ultimo CP_6
e, tuttavia, come già rilevato dal Tribunale di Milano, tali argomentazioni non sono sfociate in alcuna domanda direttamente formulata nei confronti di CP_7
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
n. 14 del 12 gennaio 2019 e dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848; sussiste, altresì, la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.I.I., atteso che, come si evince dalla visura camerale, il trasferimento della sede legale della società debitrice dal Comune di Concorezzo, rientrante nel circondario dell'Ufficio, al Comune di AV Centrale (CZ) è da ritenersi irrilevante ai fini della competenza in quanto intervenuto in data 18 giugno 2024 e, quindi, nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 28 del C.C.I.I.:
“Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale”);
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito per complessivi €
61.319,74 a titolo di fornitura di merci e prodotti per la ristorazione, la cui esistenza non è stata contestata da 2 con la memoria costitutiva depositata innanzi al Tribunale di Milano;
Controparte_3 • la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dalla debitrice e si deve, anzi, constatare, all'esito dell'istruttoria, che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, risultano nel solo esercizio 2023 un attivo patrimoniale di € 622.296 e ricavi per € 1.941.406,00 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023);
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., considerato che la sola esposizione debitoria nei confronti della ricorrente (€ 61.319,74) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 61.319,74);
-dall'esistenza, altresì, di ulteriori debiti (pari a € 1.049.331,83) per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di acquisito ai sensi dell'art. 367 del Controparte_8 C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, 2 versa effettivamente in stato di Controparte_3
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 2 Controparte_1
, con sede a AV Centrale (CZ) in Corso Gregorio Staglianò
[...]
298; dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Monza, Via Oslavia n.24, Persona_1 C.F._1
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce
il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 11.50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U n. 67-1/2025 promosso da on il patrocinio dell'Avv. Maddalena Carusone Parte_1
nei confronti di
2 , con sede a Controparte_1
AV Centrale (CZ) in Corso Gregorio Staglianò 298.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e di 2 innanzi al Tribunale di Milano;
Controparte_2 Controparte_3
• instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda nei confronti di e quanto alla domanda proposta nei confronti di 2 ha dichiarato la propria Controparte_2 Controparte_3
incompetenza territoriale e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Monza disponendo la trasmissione degli atti al tribunale dichiarato competente;
• fissata l'udienza all'1 aprile 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 25 febbraio 2025 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “ ); CP_4
• sono stati acquisiti dati e documenti indicati dall'art. 367 del C.C.I.I., in particolare:
- visura storica della debitrice estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci di esercizio relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;
- dichiarazioni Società di capitali 2023 e 2024 relative rispettivamente ai periodi di imposta 2022
e 2023;
- modelli I.V.A. 2023 e 2024 relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2022, e 2023;
- modello IRAP 2024 relativo al periodo di imposta 2023;
- Elenco cartelle/avvisi di EN;
Controparte_5
• entro la data dell'udienza la debitrice, non essendosi costituita (si era, invece, costituita innanzi al Tribunale di Milano), non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• nel secondo paragrafo del ricorso introduttivo la ricorrente ha ulteriormente prospettato la sussistenza di un c.d. gruppo di fatto di società dirette e coordinate dal comune legale rappresentante
, ovvero della configurabilità di una holding personale di fatto in capo a quest'ultimo CP_6
e, tuttavia, come già rilevato dal Tribunale di Milano, tali argomentazioni non sono sfociate in alcuna domanda direttamente formulata nei confronti di CP_7
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
n. 14 del 12 gennaio 2019 e dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848; sussiste, altresì, la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.I.I., atteso che, come si evince dalla visura camerale, il trasferimento della sede legale della società debitrice dal Comune di Concorezzo, rientrante nel circondario dell'Ufficio, al Comune di AV Centrale (CZ) è da ritenersi irrilevante ai fini della competenza in quanto intervenuto in data 18 giugno 2024 e, quindi, nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 28 del C.C.I.I.:
“Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale”);
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito per complessivi €
61.319,74 a titolo di fornitura di merci e prodotti per la ristorazione, la cui esistenza non è stata contestata da 2 con la memoria costitutiva depositata innanzi al Tribunale di Milano;
Controparte_3 • la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dalla debitrice e si deve, anzi, constatare, all'esito dell'istruttoria, che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, considerato che, dalla documentazione disponibile in atti, risultano nel solo esercizio 2023 un attivo patrimoniale di € 622.296 e ricavi per € 1.941.406,00 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023);
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., considerato che la sola esposizione debitoria nei confronti della ricorrente (€ 61.319,74) permette di superare la soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 61.319,74);
-dall'esistenza, altresì, di ulteriori debiti (pari a € 1.049.331,83) per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di acquisito ai sensi dell'art. 367 del Controparte_8 C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, 2 versa effettivamente in stato di Controparte_3
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 2 Controparte_1
, con sede a AV Centrale (CZ) in Corso Gregorio Staglianò
[...]
298; dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Monza, Via Oslavia n.24, Persona_1 C.F._1
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce
il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 11.50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Longobardi dott.ssa Caterina Giovanetti