Articolo 2 della Legge 26 marzo 1955, n. 172
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 aprile 1955
Art. 2.
L'erogazione del contributo previsto nel precedente articolo e' effettuata, su richiesta del Comune, dal Commissario generale per il territorio di Trieste, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'Ufficio del genio civile.
In deroga alle limitazioni stabilite dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, le occorrenti aperture di credito a favore del Commissario anzidetto possono essere disposte fino al limite massimo di 250 milioni di lire.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955