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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
n. 315/2025 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 315/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 AMARFII, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARIA AMARFII RICORRENTE nei confronti di
PA
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Perugia e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.5.2025.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, esponeva di avere ottenuto dalla Parte_1
Prefettura di Perugia i nulla osta al ricongiungimento familiare della figlia minore e della moglie, ma che l'ambasciata italiana a Islamabad aveva omesso di concedergli un appuntamento per il rilascio del visto.
Quindi, facendo valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 286/1998, chiedeva di ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie (nata a [...] il 1° CP_2 gennaio 1988) e della figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
In data 18.4.2025, si costituiva in giudizio il PA
, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del
[...] tribunale di Roma, nella cui circoscrizione ha sede il di cui gli uffici PA consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica;
nel merito dava atto che era stata fissata per il giorno 5 maggio alle ore 12.15 l'appuntamento per il rilascio del visto presso l'Ambasciata d'Itali di Islamabad. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14.5.2025, il ricorrente confermava l'intervenuto rilascio del visto e la conseguente cessazione della materia del contendere, associandosi alla richiesta di compensazione delle spese.
*****
Deve darsi atto che, all'esito dell'intervenuto rilascio da parte dell'amministrazione del visto per cui è causa, è ormai cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si verifica, infatti, quando sia intervenuta, durante l'iter processuale, una situazione riconosciuta e ammessa da tutte le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte e abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice, su quanto costituiva l'oggetto della controversia.
Si impone, pertanto, una pronuncia dichiarativa nel senso invocato dalle parti e nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, secondo la concorde richiesta in tal senso avanzata dai contendenti, devono essere compensate integralmente le spese del giudizio.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 2 settembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 2 di 2
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 315/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 AMARFII, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARIA AMARFII RICORRENTE nei confronti di
PA
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Perugia e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.5.2025.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, esponeva di avere ottenuto dalla Parte_1
Prefettura di Perugia i nulla osta al ricongiungimento familiare della figlia minore e della moglie, ma che l'ambasciata italiana a Islamabad aveva omesso di concedergli un appuntamento per il rilascio del visto.
Quindi, facendo valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 286/1998, chiedeva di ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie (nata a [...] il 1° CP_2 gennaio 1988) e della figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
In data 18.4.2025, si costituiva in giudizio il PA
, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del
[...] tribunale di Roma, nella cui circoscrizione ha sede il di cui gli uffici PA consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica;
nel merito dava atto che era stata fissata per il giorno 5 maggio alle ore 12.15 l'appuntamento per il rilascio del visto presso l'Ambasciata d'Itali di Islamabad. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14.5.2025, il ricorrente confermava l'intervenuto rilascio del visto e la conseguente cessazione della materia del contendere, associandosi alla richiesta di compensazione delle spese.
*****
Deve darsi atto che, all'esito dell'intervenuto rilascio da parte dell'amministrazione del visto per cui è causa, è ormai cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si verifica, infatti, quando sia intervenuta, durante l'iter processuale, una situazione riconosciuta e ammessa da tutte le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte e abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice, su quanto costituiva l'oggetto della controversia.
Si impone, pertanto, una pronuncia dichiarativa nel senso invocato dalle parti e nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, secondo la concorde richiesta in tal senso avanzata dai contendenti, devono essere compensate integralmente le spese del giudizio.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 2 settembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
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