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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 121/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 10/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Vallini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fucecchio (FI), Via 2 Giugno
n. 1
RICORRENTE
CONTRO
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro NT P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Lolli e Filippo Vannini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale L & V, sito in Empoli (FI), Piazza Gramsci n. 16
RESISTENTE
E
(C.F.: ), contumace CP_2 C.F._2
RESISTENTE
E
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Tartagli ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio, sito in Firenze, Via Magenta n. 17
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: riconoscimento del danno differenziale conseguente ad infortunio sul lavoro.
Conclusioni come da udienza del 10/12/2024 svoltasi mediante trattazione cartolare.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Pag. 1 di 12 1. Con ricorso depositato in data 1/2/2023, ha chiesto di “condannare, Parte_1
in solido tra loro, il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NT
e il sig. , al risarcimento di tutto il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivo CP_2
differenziale, dal medesimo patito e patiendi in conseguenza dell'infortunio sul lavoro de quo per la residua somma di €. 613.825,94 (diconsi euro seicentotredicimilaottocentoventicinque/94) in favore del sig. , o per quella somma minore o maggiore che sarà accertata in corso Parte_1
di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'infortunio al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) quale operaio generico alle dipendenze della Cooperativa “GIA.DA” di Serravalle Pistoiese (PT), era stato inviato in data 1/12/2014 presso la Società HI (allora denominata
[...]
, in esecuzione di un contratto di appalto di servizi stipulato l'8 settembre 2014, CP_4
stando al quale egli avrebbe dovuto svolgere esclusivamente lavori di facchinaggio, movimentazione materiali, imballaggi, inscatolamento, carico e scarico merci “con l'espresso divieto per il committente di impartire ordini e/o avvalersi direttamente delle prestazioni dei dipendenti della cooperativa”;
b) era in possesso di una certificazione di idoneità professionale per lo svolgimento delle sole mansioni di facchinaggio e movimentazione di materiali;
c) da subito, tuttavia, era stato destinato a lavorare ad una macchina multilame, in violazione del divieto contrattuale di impiegarlo in lavori diversi da quelli di mero facchinaggio;
d) , preposto aziendale, aveva ordinato al medesimo ricorrente di spostarsi ad un altro Persona_1
macchinario, una scorniciatrice marca Weining, della quale gli spiegava in breve il funzionamento;
e) il giorno dell'infortunio, il microinterruttore che assicurava l'immediato arresto degli organi rotanti non era in grado di funzionare, quindi non poteva bloccare l'alimentazione elettrica delle frese in caso di apertura dello sportello, tanto che quella mattina la macchina lavorava con lo sportello sollevato;
f) il ricorrente, avendo rilevato un intasamento delle assi di legno in entrata della macchina scorniciatrice aveva inserito il braccio destro nel vano lavoro tentando di risolvere il problema;
g) drammaticamente le frese gli avevano amputato la mano destra e il terzo distale dell'avambraccio destro;
h) la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere attribuita alla società appaltante e ad CP_2
Pag. 2 di 12 Andrea, quale preposto del reparto produzione della ditta e responsabile della produzione;
i) il GIP di questo Tribunale, a mezzo decreto penale di condanna n. 31/17 R. Decr. Pen., aveva condannato “sia il Sig. qualità di datore di lavoro, quale responsabile della Controparte_5
ditta HI IO e C. snc –sia il Sig. –quale preposto del reparto CP_2
produzione della predetta ditta e responsabile della produzione –alla pena di euro 45.000,00 di multa ciascuno, per il delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. 3 comma in relazione all'art. 583 co. 2 n. 3
c.p.… perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione di norme antinfortunistiche, nella specie all'art. 71 co. 4 del D.Lvo 81/2008, in particolare omettendo di fornire ai lavoratori idonee attrezzature di lavoro, cagionavano al lavoratore Parte_1
lesioni personali gravi consistite in “amputazione del terzo distale dell'avambraccio
[...]
destro” che si procurava mentre utilizzava una macchina Scorniciatrice marca Weining mod.
3 matr. 86966 prodotta nel1999, macchina che non era stata predisposta per lavorare in CP_6 conformità alle istruzioni d'uso poiché il cofano di protezione frontale era aperto e non era presente il previsto carter di protezione al momento dell'infortunio, tanto da consentire al lavoratore di lavorare con il riparo aperto e con l'accesso agli organi in movimento, cagionandogli le lesioni sora descritte in quanto aveva tentato di sbloccare manualmente un pezzo di legno che era rimasto bloccato”;
j) interposta opposizione avverso il suddetto decreto penale di condanna da parte del solo CP_2
questo Tribunale, con sentenza n. 1200/2019 del 27.06.2019 lo aveva condannato “alla
[...]
pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa alle condizioni di legge” ed inoltre, in solido con la società in persona del suo legale CP rappresentante pro tempore “a risarcire all'infortunato, i danni non patrimoniali causati dal reato, da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad €. 150.000,00”;
k) sia Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 3311 del 9.07.2021, che la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 618 del 22.04.2022, avevano confermato tali statuizioni.
1.2. Con memoria depositata in data 30/11/2023 si è costituita la società NT
chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria
[...]
compagnia di assicurazione ed eccependo: Controparte_3
a) l'incompetenza del Giudice del Lavoro, ritenendo competente il Giudice civile;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
Pag. 3 di 12 c) l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
d) la limitazione del risarcimento ad € 283.972,89, tenuto conto del concorso di colpa, condannando a tenerla indenne da ogni conseguenza risarcitoria. Controparte_3
1.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con memoria depositata in data 23/2/2024, si è costituita in giudizio a quale ha evidenziato come sulla medesima domanda di Controparte_3
manleva di cui al presente giudizio si era già pronunciato il Tribunale di Firenze, rigettandola con sentenza n. 2422/2023. Ha eccepito la continenza della presente causa con quella pendente dinanzi al
Tribunale di Lucca, avente ad oggetto la domanda di regresso formulata dall nei confronti della CP_7
odierna resistente.
1.4. Nessuno si costituiva in giudizio per , sicché deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la litispendenza della causa relativa alla domanda di manleva formulata da ei confronti di NT Controparte_3
[...]
Ed infatti, la causa relativa alla medesima domanda è pendente in Corte di Appello di Firenze, per effetto dell'impugnazione della decisione già adottata dal Tribunale di Firenze (sentenza n.
2422/2023).
Trattandosi di identica domanda proposta nel presente giudizio successivamente rispetto a quella che era già stata proposta presso il Tribunale di Firenze, si ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “a norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ., n.
15981/2018; Cass. Sez. U. Sentenza n. 27846/2013).
Pertanto, deve essere dichiarata la litispendenza della domanda di manleva proposta nel presente giudizio.
3. Ciò premesso, la domanda di risarcimento è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
3.1. Anzitutto, deve essere respinta l'eccezione d'incompetenza del Giudice del Lavoro, poiché è pacifico che il ricorrente lavorava presso la società committente in forza di un contratto di CP appalto di servizi, stipulato fra quest'ultima e GIA.DA Società Cooperativa, di cui Parte_1
era dipendente. Si evidenzia che il committente, quando ha disponibilità dell'ambiente
[...]
Pag. 4 di 12 di lavoro, è obbligato ai sensi dell'art. 2087 c.c. ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice (Cass. civ., n.
5419/2019).
Il presente giudizio verte dunque su una ipotesi risarcitoria derivante da un rapporto di lavoro, rientrante tra le materie previste dall'art. 409 c.p.c. di competenza esclusiva del Giudice del Lavoro.
3.2. Per completezza, deve rilevarsi come abbia rappresentato la pendenza di una Controparte_3
causa presso il Tribunale di Lucca (recante r.g. n. 173/2021), promossa, per quanto di interesse, dall'
contro
CA HI, e il per il rimborso CP_7 CP_2 NT di quanto erogato dall'ente previdenziale in favore di per lo stesso infortunio Parte_1
per cui è causa.
Tuttavia, deve escludersi la sussistenza di ipotesi di litispendenza o di continenza fra la domanda di risarcimento del danno differenziale, formulata dal ricorrente, e quella di regresso, promossa dall' contro i responsabili e decisa, nelle more del presente giudizio, dal Tribunale di Lucca con CP_7
sentenza n.193/2024. Ed invero, secondo l'orientamento del giudice della nomofilachia, al quale deve darsi continuità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “non è ravvisabile un rapporto di continenza qualora, in relazione al medesimo infortunio, siano state proposte innanzi a giudici diversi una domanda di risarcimento del danno proposta dal soggetto infortunato nei confronti del responsabile civile e una domanda di regresso proposta dall' , ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno CP_7
1965, n. 1124, ostandovi la diversità dei soggetti e dei titoli e la insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità” (Cass. civ., n. 21072/2017).
3.3. Proseguendo nel vaglio delle eccezioni avanzate dal resistente, deve essere respinta quella di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del ricorrente, in quanto il risarcimento da infortunio sul lavoro soggiace alla prescrizione decennale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione – decennale, ove il lavoratore eserciti
l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile
e riconoscibile dal danneggiato” (Cass. civ., n. 31919/2022).
Pertanto, il diritto all'ottenimento del risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore di lavoro, nella fattispecie in esame, si prescrive in dieci anni.
Nel caso in esame, non è decorso il decennio prescrizionale fra l'evento occorso in data 1/12/2014 e la notifica del ricorso effettuata il 2/3/2023, rilevato oltretutto che l'azione civile era stata esercitata
Pag. 5 di 12 in sede penale dal ricorrente.
3.4. Inoltre, deve rilevarsi come se il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorra dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile, la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo (Cass. civ., n. 32069/2024).
Deve essere altresì considerato come secondo l'orientamento del giudice della nomofilachia “Nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (così, Cass. civ., n.
16289/2019).
Nella vicenda d'interesse, il termine di prescrizione decennale era rimasto interrotto durante il procedimento penale e lo stesso non può ritenersi essere decorso, tenuto conto già soltanto del termine di deposto della sentenza di condanna di primo grado, nel quale il ricorrente si costituì parte civile, avvenuta il 8.7.2019 rispetto al termine di notificazione del ricorso introduttivo avvenuto nel mese di marzo dell'anno 2023.
4. Passando ad esaminare le altre questioni di merito, si osserva che sulla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro e del responsabile preposto, dovuta alla violazione dei doveri di cui all'articolo 2087
c.c., si sia formato il giudicato in forza della sentenza n. 618/2022 della Corte di Cassazione.
Infatti, il Tribunale di Pisa con sentenza n. 1200/2019 del 27.06.2019, aveva condannato CP_2
alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena
[...] sospesa alle condizioni di legge, nonché, a risarcire l'infortunato, in solido con la società CP
per i danni non patrimoniali conseguenti al reato, da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad € 150.000,00.
Pag. 6 di 12 aveva proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Firenze, che confermava CP_2
la sentenza di primo grado e poi ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, che rigettava la domanda, determinando il passaggio in giudicato della condanna.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che si forma il giudicato nel caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, quando il giudice penale abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato (Cass. civ., n. 5131/2024).
5. Per le ragioni esposte, accertato già in sede penale l'obbligo a carico dei resistenti di risarcire il danno subito dal ricorrente, si può procede alla sua quantificazione.
5.1. Relativamente al danno biologico, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che il ricorrente ha subito una lesione alla salute permanente pari al 55% di invalidità, oltre a 150 giorni di ITA e 55 giorni di ITP nella misura del 75% (così relazione depositata in data 22.11.2024).
Tali conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario devono essere condivise e poste alla base della pronuncia, risultando suffragate da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, alla stregua di parametri medico-legali correttamente applicati al caso in esame.
In applicazione delle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano nella formulazione vigente e tenuto presente che il ricorrente al momento del sinistro aveva trentuno anni, il danno non patrimoniale è liquidato in € 371.234,00 a titolo di danno biologico (55%) e € 21.993,75 quale ITA e ITP, calcolato sulla base di un'indennità giornaliera di € 115,00, rapportata ai giorni di invalidità temporanea risultanti dalla consulenza d'ufficio.
Dal danno biologico deve essere distinto il danno morale, poiché il primo consiste nel pregiudizio che incide sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, mentre il secondo rappresenta la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di due diverse forme di danno non patrimoniale, che hanno autonoma rilevanza ai fini risarcitori e che possono concorrere, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. In particolare, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico (cfr. Cass. civ., n. 7892/2024; Cass. civ., n. 901/2018).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno
Pag. 7 di 12 morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass. civ., n.
6443/2023).
Ciò precisato, data la gravità dell'evento, la sofferenza interna patita da può Parte_1
ritenersi presunta e deve essere quantificata nel 50% del danno biologico, ossia in € 185.617,00.
La Suprema Corte ha poi chiarito che il risarcimento del danno biologico può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (in tal senso: Cass. civ., n. 27482/2018).
Nella vicenda d'interesse, si ritiene di non concedere la personalizzazione del danno biologico, poiché dall'istruttoria non sono emersi elementi tali da evidenziare conseguenze del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
5.1.1. Per le ragioni esposte, il danno non patrimoniale subito dal ricorrente è quantificato in complessivi €
578.844,75, importo ricavato dalla somma del danno biologico (€ 371.234,00), del danno da invalidità temporaneo (€ 21.993,75) e del danno morale (€ 185.617,00).
5.1.2. Tuttavia, da tale importo devono essere detratte le somme già percepite in ragione dell'infortunio dall' a titolo di danno biologico ex art. 13 lett. A) D.L. 38/00 per € 269.196,98 (doc. 24) CP_7
allegato al ricorso) e quella di € 150.000,00, già ottenuta dal ricorrente a titolo di provvisionale.
5.1.3. Proprio con riguardo alla determinazione del danno cd. differenziale, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_7
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio CP_7
delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
Pag. 8 di 12 permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_7
lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_7
permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo- base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (così, Cass. civ., 9112/2019).
5.1.4. Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, accertato in € 371.234,00 il valore destinato al ristoro del danno biologico permanente deve procedersi a detrarre da tale somma il valore del danno biologico liquidato dall' per euro 269.196,98. CP_7
5.1.5. Di conseguenza, alla somma così ottenuta pari ad euro 102.037,02 dovranno essere aggiunte la somma di € 21.993,75 per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, quella di € 185.617,00, per un totale di euro 309.647,77.
Infine, da tale somma deve sottrarsi la cifra di € 150.000,00, già ottenuta dal ricorrente a titolo di provvisionale.
5.1.6. Il danno non patrimoniale differenziale viene quindi liquidato in residui € 159.647,77.
5.1.7. Il risarcimento così determinato è soggetto agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito, ovvero alla data del 1.12.2014, ed anno per anno rivalutata fino al deposito della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, invece, sul totale delle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali, data la conversione del debito di valore in debito di valuta, per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1282 c.c.
5.2. Relativamente al danno patrimoniale dovuto alla perdita della capacità lavorativa specifica, risulta che sia stato licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica e che non abbia Parte_1
successivamente reperito una nuova occupazione retribuita. Il CTU, inoltre, ha riferito che “tenuto conto che l'attore risultava essere operaio generico alle dipendenze della Cooperativa “GIA.DA” di
Serravalle Pistoiese con mansioni di facchinaggio, movimentazioni materiali, imballaggi,
Pag. 9 di 12 inscatolamento, carico e scarico merci (mansioni ad espressione prettamente manuale), ritengo che essa risulti gravemente menomata se non pressocché abolita”.
Per tali ragioni, appare evidente che il ricorrente non possa più trovare alcun tipo di occupazione e che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica debba essere risarcito per intero.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che, ove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro (Cass. civ., n. 19355/2023).
Inoltre, secondo l'orientamento dello stesso giudice di legittimità “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (così, Cass. civ., 16913/2019).
Nel procedere alla liquidazione di tale danno, ed in particolare al fine della sua attualizzazione, si ritiene di utilizzare le Tabelle sul c.d. danno patrimoniale futuro adottate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano nell'anno 2024, prendendo a riferimento, quale reddito annuale non percepito dal ricorrente, la somma di € 19.000,00 lordi, il cui importo non è stato contestato da
[...]
NT
Il reddito annualmente perduto deve essere moltiplicato per il c.d. coefficiente moltiplicativo pari a
29,86 ottenuto in ragione del numero di anni futuri di mancata percezione della somma e dell'età del ricorrente al momento in cui ha cessato la propria attività lavorativa (licenziamento avvenuto il
4.9.2015). L'importo complessivo del danno patrimoniale, calcolato sulla base dei parametri indicati, viene quindi quantificato in € 567.340,00.
5.3. Da tale importo deve detrarsi quello di € 228.869,83 percepito dall' , ex art. 13 lett. B) D.L. CP_7
38/00, pertanto la somma da corrispondere a titolo di danno patrimoniale differenziale residua in €
Pag. 10 di 12 338.470,17.
Il risarcimento così determinato è soggetto agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del licenziamento, ovvero alla data del 4.9.2015, ed anno per anno rivalutata fino al deposito della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, invece, sul totale delle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali, data la conversione del debito di valore in debito di valuta, per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1282 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 260.000,01 sino a 520.000,00.
Il rilievo officio della litispendenza giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato.
6.1. Per le medesime ragioni, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di
[...]
NT
P.Q.M.
dichiara la litispendenza della domanda di manleva formulata da NT
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e NT
, in solido fra loro, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 della somma di € 159.647,77, a titolo di danno non patrimoniale differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato in parte motivata;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e NT
, in solido fra loro, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 della somma di € 338.470,17, a titolo di danno patrimoniale differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato in parte motivata;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e NT
, in solido fra loro, alla refusione in favore di CP_2 Parte_1 delle spese di lite, quantificate in € 18.000,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite relative alla domanda di manleva proposta da NT
Pag. 11 di 12 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società CP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
pone le spese di CTU definitivamente in capo a , in persona del NT
legale rappresentante pro tempore.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 121/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 10/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Vallini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fucecchio (FI), Via 2 Giugno
n. 1
RICORRENTE
CONTRO
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro NT P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Lolli e Filippo Vannini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale L & V, sito in Empoli (FI), Piazza Gramsci n. 16
RESISTENTE
E
(C.F.: ), contumace CP_2 C.F._2
RESISTENTE
E
P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Tartagli ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio, sito in Firenze, Via Magenta n. 17
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: riconoscimento del danno differenziale conseguente ad infortunio sul lavoro.
Conclusioni come da udienza del 10/12/2024 svoltasi mediante trattazione cartolare.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Pag. 1 di 12 1. Con ricorso depositato in data 1/2/2023, ha chiesto di “condannare, Parte_1
in solido tra loro, il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NT
e il sig. , al risarcimento di tutto il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivo CP_2
differenziale, dal medesimo patito e patiendi in conseguenza dell'infortunio sul lavoro de quo per la residua somma di €. 613.825,94 (diconsi euro seicentotredicimilaottocentoventicinque/94) in favore del sig. , o per quella somma minore o maggiore che sarà accertata in corso Parte_1
di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'infortunio al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) quale operaio generico alle dipendenze della Cooperativa “GIA.DA” di Serravalle Pistoiese (PT), era stato inviato in data 1/12/2014 presso la Società HI (allora denominata
[...]
, in esecuzione di un contratto di appalto di servizi stipulato l'8 settembre 2014, CP_4
stando al quale egli avrebbe dovuto svolgere esclusivamente lavori di facchinaggio, movimentazione materiali, imballaggi, inscatolamento, carico e scarico merci “con l'espresso divieto per il committente di impartire ordini e/o avvalersi direttamente delle prestazioni dei dipendenti della cooperativa”;
b) era in possesso di una certificazione di idoneità professionale per lo svolgimento delle sole mansioni di facchinaggio e movimentazione di materiali;
c) da subito, tuttavia, era stato destinato a lavorare ad una macchina multilame, in violazione del divieto contrattuale di impiegarlo in lavori diversi da quelli di mero facchinaggio;
d) , preposto aziendale, aveva ordinato al medesimo ricorrente di spostarsi ad un altro Persona_1
macchinario, una scorniciatrice marca Weining, della quale gli spiegava in breve il funzionamento;
e) il giorno dell'infortunio, il microinterruttore che assicurava l'immediato arresto degli organi rotanti non era in grado di funzionare, quindi non poteva bloccare l'alimentazione elettrica delle frese in caso di apertura dello sportello, tanto che quella mattina la macchina lavorava con lo sportello sollevato;
f) il ricorrente, avendo rilevato un intasamento delle assi di legno in entrata della macchina scorniciatrice aveva inserito il braccio destro nel vano lavoro tentando di risolvere il problema;
g) drammaticamente le frese gli avevano amputato la mano destra e il terzo distale dell'avambraccio destro;
h) la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere attribuita alla società appaltante e ad CP_2
Pag. 2 di 12 Andrea, quale preposto del reparto produzione della ditta e responsabile della produzione;
i) il GIP di questo Tribunale, a mezzo decreto penale di condanna n. 31/17 R. Decr. Pen., aveva condannato “sia il Sig. qualità di datore di lavoro, quale responsabile della Controparte_5
ditta HI IO e C. snc –sia il Sig. –quale preposto del reparto CP_2
produzione della predetta ditta e responsabile della produzione –alla pena di euro 45.000,00 di multa ciascuno, per il delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. 3 comma in relazione all'art. 583 co. 2 n. 3
c.p.… perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione di norme antinfortunistiche, nella specie all'art. 71 co. 4 del D.Lvo 81/2008, in particolare omettendo di fornire ai lavoratori idonee attrezzature di lavoro, cagionavano al lavoratore Parte_1
lesioni personali gravi consistite in “amputazione del terzo distale dell'avambraccio
[...]
destro” che si procurava mentre utilizzava una macchina Scorniciatrice marca Weining mod.
3 matr. 86966 prodotta nel1999, macchina che non era stata predisposta per lavorare in CP_6 conformità alle istruzioni d'uso poiché il cofano di protezione frontale era aperto e non era presente il previsto carter di protezione al momento dell'infortunio, tanto da consentire al lavoratore di lavorare con il riparo aperto e con l'accesso agli organi in movimento, cagionandogli le lesioni sora descritte in quanto aveva tentato di sbloccare manualmente un pezzo di legno che era rimasto bloccato”;
j) interposta opposizione avverso il suddetto decreto penale di condanna da parte del solo CP_2
questo Tribunale, con sentenza n. 1200/2019 del 27.06.2019 lo aveva condannato “alla
[...]
pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa alle condizioni di legge” ed inoltre, in solido con la società in persona del suo legale CP rappresentante pro tempore “a risarcire all'infortunato, i danni non patrimoniali causati dal reato, da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad €. 150.000,00”;
k) sia Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 3311 del 9.07.2021, che la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 618 del 22.04.2022, avevano confermato tali statuizioni.
1.2. Con memoria depositata in data 30/11/2023 si è costituita la società NT
chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria
[...]
compagnia di assicurazione ed eccependo: Controparte_3
a) l'incompetenza del Giudice del Lavoro, ritenendo competente il Giudice civile;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
Pag. 3 di 12 c) l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
d) la limitazione del risarcimento ad € 283.972,89, tenuto conto del concorso di colpa, condannando a tenerla indenne da ogni conseguenza risarcitoria. Controparte_3
1.3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con memoria depositata in data 23/2/2024, si è costituita in giudizio a quale ha evidenziato come sulla medesima domanda di Controparte_3
manleva di cui al presente giudizio si era già pronunciato il Tribunale di Firenze, rigettandola con sentenza n. 2422/2023. Ha eccepito la continenza della presente causa con quella pendente dinanzi al
Tribunale di Lucca, avente ad oggetto la domanda di regresso formulata dall nei confronti della CP_7
odierna resistente.
1.4. Nessuno si costituiva in giudizio per , sicché deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la litispendenza della causa relativa alla domanda di manleva formulata da ei confronti di NT Controparte_3
[...]
Ed infatti, la causa relativa alla medesima domanda è pendente in Corte di Appello di Firenze, per effetto dell'impugnazione della decisione già adottata dal Tribunale di Firenze (sentenza n.
2422/2023).
Trattandosi di identica domanda proposta nel presente giudizio successivamente rispetto a quella che era già stata proposta presso il Tribunale di Firenze, si ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “a norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ., n.
15981/2018; Cass. Sez. U. Sentenza n. 27846/2013).
Pertanto, deve essere dichiarata la litispendenza della domanda di manleva proposta nel presente giudizio.
3. Ciò premesso, la domanda di risarcimento è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
3.1. Anzitutto, deve essere respinta l'eccezione d'incompetenza del Giudice del Lavoro, poiché è pacifico che il ricorrente lavorava presso la società committente in forza di un contratto di CP appalto di servizi, stipulato fra quest'ultima e GIA.DA Società Cooperativa, di cui Parte_1
era dipendente. Si evidenzia che il committente, quando ha disponibilità dell'ambiente
[...]
Pag. 4 di 12 di lavoro, è obbligato ai sensi dell'art. 2087 c.c. ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice (Cass. civ., n.
5419/2019).
Il presente giudizio verte dunque su una ipotesi risarcitoria derivante da un rapporto di lavoro, rientrante tra le materie previste dall'art. 409 c.p.c. di competenza esclusiva del Giudice del Lavoro.
3.2. Per completezza, deve rilevarsi come abbia rappresentato la pendenza di una Controparte_3
causa presso il Tribunale di Lucca (recante r.g. n. 173/2021), promossa, per quanto di interesse, dall'
contro
CA HI, e il per il rimborso CP_7 CP_2 NT di quanto erogato dall'ente previdenziale in favore di per lo stesso infortunio Parte_1
per cui è causa.
Tuttavia, deve escludersi la sussistenza di ipotesi di litispendenza o di continenza fra la domanda di risarcimento del danno differenziale, formulata dal ricorrente, e quella di regresso, promossa dall' contro i responsabili e decisa, nelle more del presente giudizio, dal Tribunale di Lucca con CP_7
sentenza n.193/2024. Ed invero, secondo l'orientamento del giudice della nomofilachia, al quale deve darsi continuità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “non è ravvisabile un rapporto di continenza qualora, in relazione al medesimo infortunio, siano state proposte innanzi a giudici diversi una domanda di risarcimento del danno proposta dal soggetto infortunato nei confronti del responsabile civile e una domanda di regresso proposta dall' , ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno CP_7
1965, n. 1124, ostandovi la diversità dei soggetti e dei titoli e la insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità” (Cass. civ., n. 21072/2017).
3.3. Proseguendo nel vaglio delle eccezioni avanzate dal resistente, deve essere respinta quella di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del ricorrente, in quanto il risarcimento da infortunio sul lavoro soggiace alla prescrizione decennale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione – decennale, ove il lavoratore eserciti
l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile
e riconoscibile dal danneggiato” (Cass. civ., n. 31919/2022).
Pertanto, il diritto all'ottenimento del risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore di lavoro, nella fattispecie in esame, si prescrive in dieci anni.
Nel caso in esame, non è decorso il decennio prescrizionale fra l'evento occorso in data 1/12/2014 e la notifica del ricorso effettuata il 2/3/2023, rilevato oltretutto che l'azione civile era stata esercitata
Pag. 5 di 12 in sede penale dal ricorrente.
3.4. Inoltre, deve rilevarsi come se il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorra dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile, la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo (Cass. civ., n. 32069/2024).
Deve essere altresì considerato come secondo l'orientamento del giudice della nomofilachia “Nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (così, Cass. civ., n.
16289/2019).
Nella vicenda d'interesse, il termine di prescrizione decennale era rimasto interrotto durante il procedimento penale e lo stesso non può ritenersi essere decorso, tenuto conto già soltanto del termine di deposto della sentenza di condanna di primo grado, nel quale il ricorrente si costituì parte civile, avvenuta il 8.7.2019 rispetto al termine di notificazione del ricorso introduttivo avvenuto nel mese di marzo dell'anno 2023.
4. Passando ad esaminare le altre questioni di merito, si osserva che sulla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro e del responsabile preposto, dovuta alla violazione dei doveri di cui all'articolo 2087
c.c., si sia formato il giudicato in forza della sentenza n. 618/2022 della Corte di Cassazione.
Infatti, il Tribunale di Pisa con sentenza n. 1200/2019 del 27.06.2019, aveva condannato CP_2
alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena
[...] sospesa alle condizioni di legge, nonché, a risarcire l'infortunato, in solido con la società CP
per i danni non patrimoniali conseguenti al reato, da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad € 150.000,00.
Pag. 6 di 12 aveva proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Firenze, che confermava CP_2
la sentenza di primo grado e poi ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, che rigettava la domanda, determinando il passaggio in giudicato della condanna.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che si forma il giudicato nel caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, quando il giudice penale abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato (Cass. civ., n. 5131/2024).
5. Per le ragioni esposte, accertato già in sede penale l'obbligo a carico dei resistenti di risarcire il danno subito dal ricorrente, si può procede alla sua quantificazione.
5.1. Relativamente al danno biologico, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che il ricorrente ha subito una lesione alla salute permanente pari al 55% di invalidità, oltre a 150 giorni di ITA e 55 giorni di ITP nella misura del 75% (così relazione depositata in data 22.11.2024).
Tali conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario devono essere condivise e poste alla base della pronuncia, risultando suffragate da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, alla stregua di parametri medico-legali correttamente applicati al caso in esame.
In applicazione delle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano nella formulazione vigente e tenuto presente che il ricorrente al momento del sinistro aveva trentuno anni, il danno non patrimoniale è liquidato in € 371.234,00 a titolo di danno biologico (55%) e € 21.993,75 quale ITA e ITP, calcolato sulla base di un'indennità giornaliera di € 115,00, rapportata ai giorni di invalidità temporanea risultanti dalla consulenza d'ufficio.
Dal danno biologico deve essere distinto il danno morale, poiché il primo consiste nel pregiudizio che incide sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, mentre il secondo rappresenta la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di due diverse forme di danno non patrimoniale, che hanno autonoma rilevanza ai fini risarcitori e che possono concorrere, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. In particolare, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico (cfr. Cass. civ., n. 7892/2024; Cass. civ., n. 901/2018).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno
Pag. 7 di 12 morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass. civ., n.
6443/2023).
Ciò precisato, data la gravità dell'evento, la sofferenza interna patita da può Parte_1
ritenersi presunta e deve essere quantificata nel 50% del danno biologico, ossia in € 185.617,00.
La Suprema Corte ha poi chiarito che il risarcimento del danno biologico può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (in tal senso: Cass. civ., n. 27482/2018).
Nella vicenda d'interesse, si ritiene di non concedere la personalizzazione del danno biologico, poiché dall'istruttoria non sono emersi elementi tali da evidenziare conseguenze del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
5.1.1. Per le ragioni esposte, il danno non patrimoniale subito dal ricorrente è quantificato in complessivi €
578.844,75, importo ricavato dalla somma del danno biologico (€ 371.234,00), del danno da invalidità temporaneo (€ 21.993,75) e del danno morale (€ 185.617,00).
5.1.2. Tuttavia, da tale importo devono essere detratte le somme già percepite in ragione dell'infortunio dall' a titolo di danno biologico ex art. 13 lett. A) D.L. 38/00 per € 269.196,98 (doc. 24) CP_7
allegato al ricorso) e quella di € 150.000,00, già ottenuta dal ricorrente a titolo di provvisionale.
5.1.3. Proprio con riguardo alla determinazione del danno cd. differenziale, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_7
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio CP_7
delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
Pag. 8 di 12 permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_7
lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_7
permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo- base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (così, Cass. civ., 9112/2019).
5.1.4. Facendo applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, accertato in € 371.234,00 il valore destinato al ristoro del danno biologico permanente deve procedersi a detrarre da tale somma il valore del danno biologico liquidato dall' per euro 269.196,98. CP_7
5.1.5. Di conseguenza, alla somma così ottenuta pari ad euro 102.037,02 dovranno essere aggiunte la somma di € 21.993,75 per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, quella di € 185.617,00, per un totale di euro 309.647,77.
Infine, da tale somma deve sottrarsi la cifra di € 150.000,00, già ottenuta dal ricorrente a titolo di provvisionale.
5.1.6. Il danno non patrimoniale differenziale viene quindi liquidato in residui € 159.647,77.
5.1.7. Il risarcimento così determinato è soggetto agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito, ovvero alla data del 1.12.2014, ed anno per anno rivalutata fino al deposito della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, invece, sul totale delle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali, data la conversione del debito di valore in debito di valuta, per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1282 c.c.
5.2. Relativamente al danno patrimoniale dovuto alla perdita della capacità lavorativa specifica, risulta che sia stato licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica e che non abbia Parte_1
successivamente reperito una nuova occupazione retribuita. Il CTU, inoltre, ha riferito che “tenuto conto che l'attore risultava essere operaio generico alle dipendenze della Cooperativa “GIA.DA” di
Serravalle Pistoiese con mansioni di facchinaggio, movimentazioni materiali, imballaggi,
Pag. 9 di 12 inscatolamento, carico e scarico merci (mansioni ad espressione prettamente manuale), ritengo che essa risulti gravemente menomata se non pressocché abolita”.
Per tali ragioni, appare evidente che il ricorrente non possa più trovare alcun tipo di occupazione e che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica debba essere risarcito per intero.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che, ove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro (Cass. civ., n. 19355/2023).
Inoltre, secondo l'orientamento dello stesso giudice di legittimità “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (così, Cass. civ., 16913/2019).
Nel procedere alla liquidazione di tale danno, ed in particolare al fine della sua attualizzazione, si ritiene di utilizzare le Tabelle sul c.d. danno patrimoniale futuro adottate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano nell'anno 2024, prendendo a riferimento, quale reddito annuale non percepito dal ricorrente, la somma di € 19.000,00 lordi, il cui importo non è stato contestato da
[...]
NT
Il reddito annualmente perduto deve essere moltiplicato per il c.d. coefficiente moltiplicativo pari a
29,86 ottenuto in ragione del numero di anni futuri di mancata percezione della somma e dell'età del ricorrente al momento in cui ha cessato la propria attività lavorativa (licenziamento avvenuto il
4.9.2015). L'importo complessivo del danno patrimoniale, calcolato sulla base dei parametri indicati, viene quindi quantificato in € 567.340,00.
5.3. Da tale importo deve detrarsi quello di € 228.869,83 percepito dall' , ex art. 13 lett. B) D.L. CP_7
38/00, pertanto la somma da corrispondere a titolo di danno patrimoniale differenziale residua in €
Pag. 10 di 12 338.470,17.
Il risarcimento così determinato è soggetto agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del licenziamento, ovvero alla data del 4.9.2015, ed anno per anno rivalutata fino al deposito della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, invece, sul totale delle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali, data la conversione del debito di valore in debito di valuta, per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1282 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 260.000,01 sino a 520.000,00.
Il rilievo officio della litispendenza giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato.
6.1. Per le medesime ragioni, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di
[...]
NT
P.Q.M.
dichiara la litispendenza della domanda di manleva formulata da NT
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e NT
, in solido fra loro, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 della somma di € 159.647,77, a titolo di danno non patrimoniale differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato in parte motivata;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e NT
, in solido fra loro, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 della somma di € 338.470,17, a titolo di danno patrimoniale differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come indicato in parte motivata;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e NT
, in solido fra loro, alla refusione in favore di CP_2 Parte_1 delle spese di lite, quantificate in € 18.000,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite relative alla domanda di manleva proposta da NT
Pag. 11 di 12 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società CP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
pone le spese di CTU definitivamente in capo a , in persona del NT
legale rappresentante pro tempore.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 12 di 12