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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/10/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 569/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 569/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. Parte_2
nata ad [...].) il 25/09/1975 e residente in [...]dei Marsi C.F._2
(Aq), Via DEI POZZI 10, entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv.
AO PA del Foro di Avezzano, sito a Luco dei Marsi (Aq.) in via Regina Elena 11;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
6426/2024 emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023, ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) i coniugi vivranno separati: si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e sereno, liberi di stabilire la residenza dove meglio credono;
2) La casa coniugale sita in Luco dei Marsi (AQ – 67056), Via Dei Pozzi 10 secondo piano rimarrà nella disponibilità della sig.ra , che la abiterà insieme alle figlie, mentre il sig. Parte_2 Parte_1 continuerà ad abitare al piano terra, presso altro appartamento facente parte del medesimo stabile
(dove vi si è trasferito da oltre tre anni);
3) Entrambe le figlie sono maggiorenni, pertanto non si necessita di alcuna disposizione circa
l'affidamento;
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento delle Parte_1 Parte_2 figlie ancora non economicamente autonome, entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente bancario/ovvero PostePay, ovvero, altra carta destinata a ricevere denaro, la somma mensile di euro 600,00 (seicentoeuro/00), cioè euro 300,00 per ogni figlia, oltre rivalutazione istat annuale;
5) I coniugi essendo entrambi economicamente autonomi nulla pretendono reciprocamente per se stessi a titolo di mantenimento;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno divise al 50% per ciascun coniuge. I coniugi danno atto di aver preso visione e di voler applicare, per la regolamentazione delle spese, il protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Avezzano per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia;
7) Riguardo le spese straordinarie necessarie per le figlie sino a euro 100,00 i coniugi possono autonomamente eseguire la spesa e, mostrata la ricevuta fiscale all'altro, chiederne la restituzione del
50%. Per importi superiori ad euro 100,00 è necessaria la reciproca e preventiva approvazione per iscritto, anche via messaggio telefonico, prima di eseguire la spesa e pretendere la restituzione della metà;
8) L'assegno unico attualmente di euro 57,00 per la figlia più piccola sarà ad esclusivo vantaggio della sig.ra Parte_2
9) Riguardo le utenze dell'abitazione della casa coniugale sita a Luco dei Marsi in via dei Pozzi n. 10 piano secondo sono poste a carico del sig. ” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.07.2025, E ricorrevano in Parte_1 Parte_2
giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24.09.2000 in Luco dei Marsi (AQ) dal quale sono nate due figlie: nata ad Per_1 Avezzano, il 31/08/2002 di anni 22, studentessa maggiorenne non autosufficiente e
[...]
, nata ad [...], il [...], di anni 17, studentessa;
Per_2
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023, ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 15 ottobre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 30.11.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse delle figlie, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
in data 24.09.2000 in Luco dei Marsi (AQ), trascritto presso il detto comune
[...]
al n. 27, parte 2, serie A, anno 2000;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento per le figlie:
“4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento delle Parte_1 Parte_2 figlie ancora non economicamente autonome, entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente bancario/ovvero PostePay, ovvero, altra carta destinata a ricevere denaro, la somma mensile di euro 600,00 (seicentoeuro/00), cioè euro 300,00 per ogni figlia, oltre rivalutazione istat annuale;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno divise al 50% per ciascun coniuge. I coniugi danno atto di aver preso visione e di voler applicare, per la regolamentazione delle spese, il protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Avezzano per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia;
7) Riguardo le spese straordinarie necessarie per le figlie sino a euro 100,00 i coniugi possono autonomamente eseguire la spesa e, mostrata la ricevuta fiscale all'altro, chiederne la restituzione del
50%. Per importi superiori ad euro 100,00 è necessaria la reciproca e preventiva approvazione per iscritto, anche via messaggio telefonico, prima di eseguire la spesa e pretendere la restituzione della metà;
8) L'assegno unico attualmente di euro 57,00 per la figlia più piccola sarà ad esclusivo vantaggio della sig.ra ” Parte_2
-al mantenimento tra i coniugi:
“5) I coniugi essendo entrambi economicamente autonomi nulla pretendono reciprocamente per se stessi a titolo di mantenimento;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 15 ottobre 2025.
Il Presidente Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 569/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. Parte_2
nata ad [...].) il 25/09/1975 e residente in [...]dei Marsi C.F._2
(Aq), Via DEI POZZI 10, entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv.
AO PA del Foro di Avezzano, sito a Luco dei Marsi (Aq.) in via Regina Elena 11;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
6426/2024 emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023, ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) i coniugi vivranno separati: si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e sereno, liberi di stabilire la residenza dove meglio credono;
2) La casa coniugale sita in Luco dei Marsi (AQ – 67056), Via Dei Pozzi 10 secondo piano rimarrà nella disponibilità della sig.ra , che la abiterà insieme alle figlie, mentre il sig. Parte_2 Parte_1 continuerà ad abitare al piano terra, presso altro appartamento facente parte del medesimo stabile
(dove vi si è trasferito da oltre tre anni);
3) Entrambe le figlie sono maggiorenni, pertanto non si necessita di alcuna disposizione circa
l'affidamento;
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento delle Parte_1 Parte_2 figlie ancora non economicamente autonome, entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente bancario/ovvero PostePay, ovvero, altra carta destinata a ricevere denaro, la somma mensile di euro 600,00 (seicentoeuro/00), cioè euro 300,00 per ogni figlia, oltre rivalutazione istat annuale;
5) I coniugi essendo entrambi economicamente autonomi nulla pretendono reciprocamente per se stessi a titolo di mantenimento;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno divise al 50% per ciascun coniuge. I coniugi danno atto di aver preso visione e di voler applicare, per la regolamentazione delle spese, il protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Avezzano per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia;
7) Riguardo le spese straordinarie necessarie per le figlie sino a euro 100,00 i coniugi possono autonomamente eseguire la spesa e, mostrata la ricevuta fiscale all'altro, chiederne la restituzione del
50%. Per importi superiori ad euro 100,00 è necessaria la reciproca e preventiva approvazione per iscritto, anche via messaggio telefonico, prima di eseguire la spesa e pretendere la restituzione della metà;
8) L'assegno unico attualmente di euro 57,00 per la figlia più piccola sarà ad esclusivo vantaggio della sig.ra Parte_2
9) Riguardo le utenze dell'abitazione della casa coniugale sita a Luco dei Marsi in via dei Pozzi n. 10 piano secondo sono poste a carico del sig. ” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25.07.2025, E ricorrevano in Parte_1 Parte_2
giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24.09.2000 in Luco dei Marsi (AQ) dal quale sono nate due figlie: nata ad Per_1 Avezzano, il 31/08/2002 di anni 22, studentessa maggiorenne non autosufficiente e
[...]
, nata ad [...], il [...], di anni 17, studentessa;
Per_2
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023, ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 15 ottobre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 30.11.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse delle figlie, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
in data 24.09.2000 in Luco dei Marsi (AQ), trascritto presso il detto comune
[...]
al n. 27, parte 2, serie A, anno 2000;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento per le figlie:
“4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento delle Parte_1 Parte_2 figlie ancora non economicamente autonome, entro il giorno 15 di ogni mese, con accredito sul conto corrente bancario/ovvero PostePay, ovvero, altra carta destinata a ricevere denaro, la somma mensile di euro 600,00 (seicentoeuro/00), cioè euro 300,00 per ogni figlia, oltre rivalutazione istat annuale;
6) Le spese straordinarie per le figlie saranno divise al 50% per ciascun coniuge. I coniugi danno atto di aver preso visione e di voler applicare, per la regolamentazione delle spese, il protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Avezzano per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia;
7) Riguardo le spese straordinarie necessarie per le figlie sino a euro 100,00 i coniugi possono autonomamente eseguire la spesa e, mostrata la ricevuta fiscale all'altro, chiederne la restituzione del
50%. Per importi superiori ad euro 100,00 è necessaria la reciproca e preventiva approvazione per iscritto, anche via messaggio telefonico, prima di eseguire la spesa e pretendere la restituzione della metà;
8) L'assegno unico attualmente di euro 57,00 per la figlia più piccola sarà ad esclusivo vantaggio della sig.ra ” Parte_2
-al mantenimento tra i coniugi:
“5) I coniugi essendo entrambi economicamente autonomi nulla pretendono reciprocamente per se stessi a titolo di mantenimento;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 15 ottobre 2025.
Il Presidente Dott. Leopoldo Sciarrillo