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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2595/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione Seconda Civile -
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2595/2017 del r.g.a.c., trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 cpc (vecchio rito) e vertente
tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Latina alla via Svetonio n. 16 interno 4 presso lo studio dell'avv. Ezio Bonanni del foro di Roma da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in atti,
-attori-
e
, c.f. in persona del presidente p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Latina in Piazza della Libertà 21, presso l'Avv.
Gianluca Carfagna, giusta procura alle liti in atti,
-convenuta-
e
C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., giusta dichiarazione di successione ex art. 11o cpc eseguita con atto telematico del 4.2.2022, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Armando Sulpizi del foro di Roma, giusta procura alle liti in atti,
-convenuta-
nonché
, in persona del Procuratore Speciale Controparte_3 del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Filippo Maria Corbò del foro di Milano, giusta procura alle liti in atti,
- Terza chiamata da – CP_1
Nonchè
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, in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Anna Masutti del foro di
Bologna come da procura alle liti in atti,
- Terza chiamata da – Controparte_2
OGGETTO: azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.9.2024.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
e il esponendo che il CP_1 Controparte_2
30.01.2015 alle ore 15,00 circa, mentre il primo transitava alla guida della autovettura CrV Honda targata BN933VV di proprietà di Parte_2
in via Migliara 58 nel Comune di Terracina con direzione di
[...] marcia Ss Appia \Sr Pontina, al km 1+245 ( a metri 94 dal civico 25 posto al km 1+150) in direzione di Pontina Colle Impero nel Comune di Cori, un grosso albero di eucalipto si era abbattuto improvvisamente sull'autovettura nella parte centrale provocandone lo schiacciamento. Ha, quindi, chiesto condannarsi l'ente locale e il gestore del servizio CP_2 di manutenzione dell'albero al risarcimento dei danni occorsi al mezzo ed alle persone degli attori in conseguenza del sinistro. Si è costituita in giudizio la insistendo, previa chiamata del terzo CP_1 assicuratore indicato in intestazione, per la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, avendo conferito il servizio di manutenzione dell'albero al predetto. Si costituiva altresì il CP_2 contestando il difetto di Controparte_2 manutenzione dell'albero imputato dagli attori e invocando la sussistenza nel caso di specie del caso fortuito\forza maggiore in quanto al momento
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del sinistro si abbatteva nella zona un furioso temporale peraltro preannunciato da un'allerta della Protezione Civile. Il consorzio chiamava in giudizio l che in via preliminare eccepiva Controparte_5 CP_3
l'esclusione della copertura assicurativa del rischio oggetto di causa a norma dell'art. 22 lettera U) della polizza in atti e concludeva nel merito per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova orale e c.t.u. ed è stata assunta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 127 ter cpc concessi in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito).
2. Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della stessa, la prospettazione attrice e, segnatamente, il riferimento all'appartenenza alla regione convenuta della strada e dell'albero che ha colpito il veicolo dell'attore, nonché all'obbligo di custodia su detti beni gravante sull'ente territoriale evocato in giudizio, induce a configurare, nel caso di specie, un'azione ex art. 2051 c.c.
(disposizione, questa, peraltro espressamente invocata da parte attrice).
2.1. Perché possa dirsi operante la presunzione ivi stabilita occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Tale circostanza fonda ex se la responsabilità ex art. 2051 c.c. della posto che in base all'art. 14 del codice stradale, da un lato CP_1
l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, mentre, ai sensi dell'art. 31 del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe
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dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (Cass., n. 13087/2004).
Ne deriva che risponde il proprietario della ripa delle situazioni di pericolo connesse all'ingombro, mediante materiale distaccatosi dalla stessa, delle pertinenze e della sede stradale (Cass., n. 10112/2000).
2.2. Ciò detto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c.
con particolare riguardo ai beni pubblici, secondo il più recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia del bene è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. L'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della res, ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Ne deriva che agli enti pubblici è applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura dei beni pubblici, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato delle cose che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (ex multis,
Cass., n. 7763/2007; Cass., n. 2308/2007; Cass., n. 8157/2009).
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3.Ciò posto, si ritiene che la caduta di un albero su di un tratto di strada aperta al pubblico transito non possa qualificarsi come fortuito, attesa l'intrinseca pericolosità che caratterizza la res, pericolosità alla quale è connessa la prevedibilità e l'evitabilità dei possibili eventi di danno che ne possano scaturire (ex plurimis, Cass., n. 9568/1997; Cass., n. 8157/2009, cit.).
Come chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve, infatti, essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass., n. 16527/2003; Cass., n.
2660/2013).
Tanto può dirsi in relazione al caso in esame in cui l'attore non ha in alcun modo contribuito con il suo agire alla causazione dell'evento dannoso, posto che, come ampiamente dimostrato dalla relazione dei Vigili del
Fuoco e della Questura di Latina – Commissariato di Terracina - nonché del materiale fotografico allegato alla citazione, risulta altamente verosimile che l'albero sia precipitato, con dinamismo proprio, sulla sede stradale mentre l'attore vi transitava finendo con la sua massa sul veicolo. Tanto emerge dalla situazione rilevata dai Vigili del Fuoco e del
Commissariato sopra citati nell'immediatezza del fatto e riportata anche nella documentazione fotografica in atti (cfr. all 2-4-11), in cui si evidenziano non solo i danni riportati dal mezzo, ma anche la presenza di rami e\o tronchi nella sede stradale.
4. Tuttavia l'amministrazione ha assolto al proprio onere probatorio, avendo offerto la dimostrazione positiva della imputabilità del danno al terzo avendo a questi delegato la Controparte_2 sua sfera di custodia, in considerazione della disposizione regionale di cui all'art. 7 quater legge regione 22/95. CP_1
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Il dal canto suo non ha contestato la sussistenza CP_2 dell'affidamento del servizio di manutenzione dell'albero in esame, contestando unicamente la sussistenza della forza maggiore e\o del caso fortuito.
In merito alla dedotta responsabilità solidale della e del CP_1 CP_2 dedotta da parte attrice viene in rilievo il principio di diritto per cui “poiché
l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante
l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata” (cfr. Cass. civ.
36399/23).
Non sussistono i presupposti per la declaratoria di corresponsabilità del committente del servizio in ragione del principio enunciato in mancanza della prova richiesta (non fornita).
A tanto consegue il definitivo rilievo del difetto di legittimazione passiva della e della assicuratrice. CP_1
5. Non coglie nel segno la deduzione difensiva del secondo cui il CP_2 preavviso meteo avverso rilasciato prima, nonchè il verificarsi di un forte temporale nell'area interessata dal sinistro di causa, configurano un caso fortuito o forza maggiore. Si rileva sul punto che il caso fortuito, per essere tale, deve essere imprevedibile ed assolutamente eccezionale (C.
5031/1998; C. 1947/1994; C. 10277/1990; C. 4237/1990); in questo contesto, peraltro, l'imprevedibilità viene in rilievo sotto il profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno e non come elemento per escludere la colpa del custode, la quale, di per sé, è
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irrilevante nell'ambito dell'art. 2051 (C. 5031/1998). Perciò, il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode (Cass, ord., 2477/2018). Il custode è liberato dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. civ. ord., 6703/2018).
Nemmeno il preavviso di condizioni meteo avverse ( cfr. all. 2 alla costituzione del ) è in grado di inverare di per sé solo il caso CP_2 fortuito posto che: “in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa. (cfr. Cass. civ. 2482/18).
Lo stesso ha dimostrato con relazione tecnica di parte che la CP_2 causa del cedimento dell'albero risiede nell'azione congiunta del forte vento e della mancanza di radici dell'albero in questione. Tale conclusione equivale a una confessione, essendo preciso dovere di chi si occupa della manutenzione di alberi di tal genere, peraltro nel caso di specie frangivento, segnalarne eventuali malattie al fine di approntare le cure tempestive o provvedere alla immediata rimozione. Né in senso diverso appare dimostrato che l'albero in esame fu mantenuto e\o vigilato risultando al contrario quanto dichiarato dal teste ( cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 4.3.2021) e a nulla rilevando i documenti allegati ai nn. 4 e 5 della costituzione dell'ente i quali non provano che le manutenzioni indicate siano state effettivamente eseguite. Di contro la
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dedotta impossibilità per la manutentrice di avvedersi per tempo del fragile equilibrio della pianta, poi crollata, non appare credibile perché si scontra con la nozione di comune esperienza secondo cui si possono adottare misure preventive intervenendo con potature di riordino della chioma o utilizzazione di tiranti ben posizionati che possono stabilizzare l'albero, avuto riguardo all'età dell'albero, alla qualità del terreno e alla esposizione al vento. In ogni caso manca la prova di tale doverosa verifica e diligenza di controllo da parte del . CP_2
5.1 Inoltre si segnala che la caratteristica degli alberi frangivento richiede una manutenzione adeguata alla tipologia di albero in quanto alberi e/o arbusti disposti secondo una particolare sistemazione "a filare" atta a riparare le coltivazioni dal vento. Nel caso di specie alcun monitoraggio della pianta utile appare compiuto, eseguito il quale l'albero avrebbe certamente retto al forte vento (essendo la sua specifica funzione quella di proteggere le aree circostanti proprio dal vento).
6. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno alla persona avanzata da parte attrice, risulta dalla relazione tecnica e dalla documentazione medica di parte, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che ha riportato Parte_1 un'inabilità temporanea assoluta pari a complessivi 15 giorni, oltre a 20 giorni di inabilità al 50% e 20 al 25%.
Ha inoltre il ctu ritenuto sorretta da nesso causale anche la invalidità permanente attestata nel 12%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono congruamente motivate e pienamente condivisibili, in particolare con riferimento al danno psichico.
Sul tema il consulente medico legale specificamente richiamato per chiarimenti ha precisato che “essendo stato effettuato l'accertamento specialistico psichiatrico ad oltre 7 anni dall'evento traumatico oggetto dell'accertamento, non poteva dirsi dimostrata – in modo certo ed univoco
– la correlazione causale (per quanto concerne il criterio cronologico) tra il
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disturbo identificato in seno agli accertamenti effettuati e l'evento traumatico in trattazione”. Tale conclusione squisitamente medico legale non appare censurabile in quanto sorretta dal criterio del nesso causale cronologico. Lo stesso ctu per vero in sede di deposito della relazione originaria ha avuto modo di chiarire che “chi scrive ha voluto puntualizzare al Giudice alcune considerazioni relative alla “criteriologia medico-legale” che non rendevano agevole la valutazione delle sequele di natura psichica né, tantomeno, le ulteriori peculiarità e le relative
“difficoltà” specifiche del caso oggetto della presente trattazione.
Tali considerazioni che, di certo, non potevano in alcun modo avere la finalità di “screditare” il proprio ausiliario, avevano lo scopo di agevolare il
Magistrato nella migliore comprensione possibile della vicenda clinica in esame e, in ogni caso, di evidenziare le palmari difficoltà nella correlazione (certa ed univoca) tra l'evento traumatico e lo svilupparsi del disturbo identificato in seno agli accertamenti psichiatrici effettuati”.
In conclusione, non vi sono, o almeno non sono stati provati, elementi scientifici in grado di supportare secondo l'id quod plerumque accidit che il danno da stress post traumatico postulato in capo al sia rimasto Pt_1 presente e diagnosticabile alla data della perizia, dovendosi tuttavia tenerlo presente in sede di liquidazione di tutte le componenti del danno biologico (12%).
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni, si ritiene, pertanto, necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente pronuncia della
Suprema Corte n. 12408 del 7.6.2011, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024, non potendosi applicare il dm 2016 evidenziato dall'attore, le quali, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente
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dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.
La liquidazione alla stregua dei richiamati parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.
Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale può essere praticato, tenuto conto della discreta entità dei postumi e della allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Conseguentemente a va riconosciuto l'importo di Parte_1 euro 32.799,00 attuali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale, con correttivo personalizzante per un totale di euro 35.000.
6.2. Tale importo deve infine essere de-valutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione (cfr. Cass. civ. n.
39376/2021).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne
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deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889;
Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione.
Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che al credito de-valutato al mese di gennaio 2015 (pari ad €
28.665,03 complessivi) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione.
Su tale credito residuo, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712.
In considerazione dei predetti rilievi, dunque, deve essere adeguatamente corrisposta a a somma di € 38.796,64. Parte_1
7. Nessun risarcimento appare liquidabile a per Parte_2
quanto concerne il danno non patrimoniale allegato ai paragrafi 39 e 40 della citazione in mancanza di riscontri probatori e per vero a fronte di evidente carenza di allegazione specifica sui disagi subiti dalla predetta in conseguenza delle sofferenze del Ed invero il riscontro probatorio richiesto Pt_1
riguarda un danno del tutto diverso da quello della vittima delle lesioni primarie in quanto: “in tema di risarcimento del danno morale da fatto illecito
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configurato dalla legge come reato, il ristoro non può infatti essere limitato al solo soggetto passivo, come nella specie hanno invece ritenuto i giudici del merito con decisione che si pone in contrasto con l'affermazione che anche ai prossimi congiunti, ed in particolare ai genitori della vittima di lesioni colpose, spetta detto risarcimento (Cass. 23.4.1998 n. 4186 e 1.12.1999 n. 13358). Tale condivisibile indirizzo è basato sulla nozione di danno riflesso, cui questa Corte è pervenuta sulla base della teoria della causalità adeguata, che è a fondamento del nesso causale configurato dal legislatore, nozione della quale è stata fatta applicazione anche in altre fattispecie (quella, ad es., di cui alla sent.
1.12.1998 n. 12195)
(così Cass. civ. 10291\01).
Prosegue sul punto la Corte: ““Va per altro verso ribadito che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto (che la ricorrente indica come danno morale riflesso e danno esistenziale), è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, v. Cass.,
3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827;
Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 1/12/1999, n. 13358 ( CFR. CASS.
CIV. 7844\11).
Alcuna specifica allegazione è stata sul punto avanzata dalla non Pt_2 potendosi dalle lesioni riportate dal automaticamente presumere il danno Pt_1 iure proprio della stessa, di cui si ignora allo stato l'intensità e il contenuto.
8. Alla deve, invece, essere riconosciuto il ristoro per il danno Pt_2 subito all'autovettura. Di tale pregiudizio si ha in primo luogo riscontro attraverso le attestazioni riportare nel verbale del Commissariato di
Terracina in cui si parla di liberazione della strada e di rimozione del mezzo e di fotografie. Ulteriore conferma si desume dal materiale fotografico versato in atti. Vanno, poi, valorizzate le risultanze, con esso coerenti, della fattura relativa al soccorso dell'auto incidentato (all 10 alla citazione), alla rottamazione (cfr. all 12 b).
Considerato che il veicolo non appare riparabile, spetta il danno da perdita del veicolo ed infatti si avrà che: “quando il mezzo, a seguito dell'incidente, sia divenuto inservibile, determinandosi in tal caso una
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perdita definitiva nel patrimonio del danneggiato con diritto al risarcimento sia del danno da perdita dell'autoveicolo, sia di quello relativo alle spese di gestione dell'auto nel periodo in cui essa non è stata utilizzata” ( cfr. Cass. civ. 2070/14).
8.1 Come noto, quando il valore di mercato del veicolo alla data del sinistro è sensibilmente inferiore al costo delle riparazioni deve applicarsi il risarcimento per equivalente, che richiede la corresponsione di una somma pari alla differenza tra il valore del bene prima e dopo il sinistro (cfr. Cass. civ. 21012\10,
Cass. civ 9367\14), ma il valore commerciale del veicolo tra i due momenti non è stato provato dall'attore.
Cionondimeno sul tema: “vige il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato (cfr. Cass. civ. 10686/23). A tanto consegue la eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica (corrispondente alle riparazioni del veicolo incidentato peraltro non richieste), mentre la domanda di restituzione del prezzo di acquisto del nuovo veicolo non è sorretta dal principio causale ex art. 2058-1223- 1225 cc in quanto eccessiva.
La reintegrazione per equivalente ex art. 2058 comma 2 cc è d'altro canto impedita dal difetto di prova dell'attore prima indicato, a tanto conseguendo il rigetto della domanda.
9. Venendo infine alla eccezione di esclusione del rischio dalla polizza assicurativa allegata da Controparte_2 occorre evidenziare quanto segue.
Dall'esame della polizza in atti emerge all'art. 19 che la assicuratrice si impegna a manlevare il di quanto sia tenuto a pagare, quale CP_2 civile responsabile ai sensi di legge [omissis] a titolo di risarcimento di
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danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali e danneggiamenti a cose “verificatisi in relazione alla attività comunque svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario”. Così delimitato il rischio assicurato, il successivo art. 21.9 prevede la copertura assicurativa per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno. Il successivo art. 22 alla lettera u) invece esclude, tra gli altri, i danni dovuti ad agenti atmosferici.
Vige sul tema il seguente principio di diritto: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, il quale escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato negato l'indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all'apparato dentario riportato dal ricorrente a seguito di una caduta, per inadeguatezza dell'indagine sulla volontà dei contraenti secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e in particolare del criterio di cui al cit. art. 1370 cod. civ., ritenendo, peraltro, la S.C. pure insufficiente la disamina, operata dai giudici di merito, delle clausole contrattuali in base alla quale non era stato tenuto conto della "ratio" della detta esclusione e della possibilità di considerare o meno operante la stessa indipendentemente dalla causa che aveva reso necessarie le cure e protesi dentarie” ( cfr. Cass. civ. 866/08).
Orbene se nelle premesse della polizza si precisa a pag. 4/17 che: “la garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivanti all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente [omissis]- La garanzia nei termini di polizza comprende a titolo esemplificativo e non limitativo i danni provocati a terzi [omissis] dalla gestione, manutenzione e sorveglianza delle fasce frangivento di proprietà regionale nell'Agro Pontino”.
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Appare, pertanto, contrario alla volontà dei contraenti ritenere che da un lato la polizza manlevi l'assicurata per i danni arrecati dalla manutenzione
(nel caso di specie omessa) delle piante frangivento di causa e dall'altra escludere il rischio in caso di danno provocato da eventi atmosferici non meglio specificati. Abbiamo, al riguardo, in precedenza precisato che la causa del cedimento dell'albero è da porre nel difetto di vigilanza della pianta e nel vento registrato, il quale ultimo tuttavia non assume nel caso di specie valore di causa efficiente del danno, a tanto conseguendo l'equivalenza causale ex art. 41 cp tra il difetto di manutenzione della pianta e il vento, con conseguente ricomprensione del rischio verificatosi in polizza.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono il
[...] deve essere condannato alla corresponsione, in Controparte_2 favore del , del complessivo importo di euro 38.796,64 Parte_1
per danno non patrimoniale oltre ad euro 244 per danno patrimoniale ( cfr. pag. 10 della ctu), oltre ad euro 317,60 per danno patrimoniale di , con Parte_2 esclusione di ogni altro danno, oltre interessi di mora al saggio legale per i danni patrimoniali. Sui predetti importi opera la manleva della
Assicuratrice , salvo le franchigie eventuali. CP_3
11. Le spese di lite, liquidate in dispositivo alla stregua del d.m. n. 55/14, secondo il valore indeterminabile a complessità media, seguono la soccombenza del e della rispettiva assicuratrice nei confronti di CP_2 parte attrice, previa compensazione del 50% per accoglimento solo parziale della domanda. I rapporti tra il e la rispettiva CP_2 assicuratrice sono da definire mediante la soccombenza dell'assicuratrice.
Le spese di lite della e della Assicuratrice relativa sono da CP_1 porre a carico degli attori per mancata dimostrazione della legittimazione passiva dei predetti enti (Cfr. Cass. civ. 16904/18) a fronte del documentato affidamento del servizio al soccombente. CP_2
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Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico solidale del e della relativa Assicuratrice. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il in Controparte_2 persona del l.r.p.t, alla corresponsione, in favore di , Parte_1 dell'importo complessivo di euro 39.040,64, oltre interessi legali sulla minor somma di euro 244 come precisato al punto 11 della motivazione;
- condanna il in Controparte_2 persona del l.r.p.t, alla corresponsione, in favore di Parte_2
, dell'importo complessivo di euro 317,60, oltre interessi legali
[...] come precisato al punto 11 della motivazione;
- dispone che manlevino il Controparte_4 CP_2 predetto di tutte le somme che siano corrisposte dall'assicurato in esecuzione della presente decisione, escluse le spese di lite appresso indicate;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- condanna in solido Controparte_2
e alla rifusione in favore di parte attrice
[...] Controparte_4 del 50 % delle spese di lite sostenute, che liquida in euro 280 per spese documentate ed euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua, importi da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario avv. Ezio Bonanni;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_4
delle spese di lite che Controparte_2 quantifica in complessivi euro 10.000 , oltre accessori di legge;
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- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che CP_1 Controparte_3 quantifica in complessivi euro 10.000 cadauno, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico solidale di
[...]
e le spese di c.t.u. Controparte_2 Controparte_4
Latina, 07.05.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Negro
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