TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6371
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 30 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per contrasto con la normativa eurounitaria e costituzionale

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente a un contributo solidaristico. La riserva di legge è rispettata e non vi è violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Il riferimento al fatturato lordo IVA garantisce la connessione con la capacità contributiva.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per irragionevolezza e irrazionalità del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli del meccanismo fin dal 2015. La misura è considerata ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell’IVA

    Il legislatore, con il D.L. n. 34/2023, ha consentito alle aziende fornitrici di detrarre l’IVA dai versamenti effettuati a titolo di payback, garantendo il rispetto del principio di neutralità.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di retroattività e dei principi di collaborazione e buona fede

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività. La mancata differenziazione dei tetti regionali per il periodo 2015-2018 è considerata ragionevole. La corretta fatturazione distinguendo beni e servizi e la previsione di accantonamenti da parte delle imprese avrebbero dovuto mitigare gli effetti. La distinzione tra beni e servizi è presente nei modelli CE fin dal 2001. L'applicazione del payback non è considerata una violazione della libertà di programmazione delle attività d'impresa.

  • Rigettato
    Mancanza di trasparenza e verificabilità dei dati e conteggi

    Gli atti impugnati sono assoggettati all'art. 13 L. 241/1990, che esclude la partecipazione al procedimento. La metodologia di rilevamento del superamento del tetto di spesa è indicata nella normativa e nell'Accordo Stato-Regioni. Non sussiste un deficit di trasparenza.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo, privi di discrezionalità, e si inseriscono in un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra amministrazione e impresa, configurando un diritto soggettivo del cittadino. Pertanto, la cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo, privi di discrezionalità, e si inseriscono in un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra amministrazione e impresa, configurando un diritto soggettivo del cittadino. Pertanto, la cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo, privi di discrezionalità, e si inseriscono in un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra amministrazione e impresa, configurando un diritto soggettivo del cittadino. Pertanto, la cognizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6371
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6371
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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