Articolo 208 della Legge 26 marzo 1958, n. 425
Articolo 207Articolo 209
Versione
14 maggio 1958
Art. 208. Norme di applicazione

Il Ministro per i trasporti emanera' con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge e determinera' la disponibilita' dei posti per ciascun inquadramento o concorso, ripartendo, proporzionalmente al numero degli aspiranti, i posti di ciascuna qualifica che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando ad essa concorrano categorie diverse di dipendenti, per titolo diverso.
Entrata in vigore il 14 maggio 1958
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