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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.2526 /2022
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art 127 ter c.p.c.
Oggi 29/01/2025 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con riferimento al termine del mediante lettura delle note ritualmente depositate da entrambi i difensori secondo quanto disposto con provvedimento del
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., omettendo la lettura, adempimento incompatibile con la trattazione scritta, e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 2526 /2022
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 2526 2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022 , posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall''avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti Parte_2
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GUADAGNUCCI LUCA ed elettivamente Controparte_1
domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “ si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. (C.F. nato a Controparte_2 C.F._2 Milano il 11.06.1958 e residente in [...], per i motivi in fatto e in diritto come esposti in narrativa;
- per l'effetto: condannare il sig. (C.F. nato a [...] il [...] e residente in Reggio Emilia Controparte_2 C.F._2 (RE) via M. Ruini, n. 62, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della sig.ra nella misura non inferiore CP_3 ad € 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., che sarà ritenuto di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, IVA e C.P.A.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA “Voglia il Tribunale di Massa: - Respingere per i motivi tutti di cui al presente atto, la domanda svolta dalla Sig.ra nei confronti del signor siccome infondata in fatto ed in CP_3 Controparte_2 diritto e, comunque, non provata ovvero, in via subordinata, dichiarare tenuto il Sig. al pagamento della minor Controparte_2 somma che sarà ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale - accertato l'inadempimento contrattuale da parte della conduttrice, la quale non ha provveduto al versamento del saldo pattuito nei termini condivisi, condannare la signora al versamento CP_3 della somma di € 2.000,00 o quella maggiore o minore che il Giudice Adito riterrà. In ogni caso Con vittoria di spese di lite oltre alla condanna della ricorrente a rifondere anche le spese di lite del giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia”.
ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (mod. l 69/20009) si omette l'esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Il rapporto in forza del quale gli odierni convenuti godono dell'immobile oggetto di domanda va ricondotto al genus del comodato, di talché non sussiste l'assenza di titolo dedotta dall'attore.
VA infatti rilevato che la scrittura 1.9.2009 prodotta in atti e a firma , padre dei Persona_1
convenuti e nonno dell'attore, all'esito della disamina grafologica compiuta dalla CTu è Per_2
risultata con certezza ascrivibile al firmatario, in allora usufruttuario del bene per cui è causa.
L'espressione adottata da , “ritengo che la migliore soluzione da prendere con Persona_1
sollecitudine potrebbe essere quella di sistemarvi liberamente e definitivamente in questo appartamento abbastanza confortevole per tutti noi”, attesta in maniera inequivoca due circostanze: la volontà di concedere a tutte le parti dell'odierno giudizio (ovvero suo figlio e nuora,
oggi convenuti, nonché al loro figlio e suo nipote, oggi attore) il godimento di quel bene al fine di soddisfare (anche) le loro esigenze abitative.
Si tratta, pacificamente, di paradigma negoziale ascrivibile alla fattispecie delineata dagli artt.
1809 /1810 c.c.
Le espressioni “liberamente” e “definitivamente” sono idonee certamente a qualificare vieppiù la natura gratuita della concessione in godimento (caratteristica tendenzialmente tipica del comodato e che lo differenzia dalla locazione), così come la sua assenza di termine, in quando volto a soddisfare le esigenze abitative degli interessati sino a che le stesse rimangano sussistenti
(ergo, anche per l'intera vita).
La peculiarità della vicenda attiene alla natura di usufruttuario del comodante, che comporta la confusione di tale diritto in capo al nudo proprietario alla morte di , con riflessi Persona_1
che non sono interpretati univocamente in ordine alla sorte e all'opponibilità dei contratti dal comodante stipulati in vita, pur nella consapevolezza che ormai lontana giurisprudenza di legittimità (Cass. 1953/1974) abbia ritenuto che il comodato concesso dall'usufruttuario si estingua al consolidamento della proprietà in capo al nudo titolare.
Certo è che consentire al comodante usufruttuario di disporre del bene per un periodo che travalica la sua stessa vita, e che comprimerebbe di fatto il diritto del proprietario divenuto tale dopo l'estinzione dell'usufrutto, pare soluzione che potrebbe prosi in contrasto con taluni profili della disciplina del diritto reale minore.
Tuttavia una qualche sopravvivenza dei contratti di godimento stipulati dell'usufruttuario non è
3 ignota all'ordinamento, posto che l'art 999 c.c. lo prevede espressamente per le locazioni stipulate dall'usufruttuario, norma che non appare tuttavia applicabile analogicamente e la cui ratio deriva da fattispecie negoziale del tutto diversa, a durata limitata e determinata ex lege, a titolo oneroso e i cui presupposti costitutivi paiono del tutto diversi rispetto a quelli sottesi ad un contratto volto a garantire l'abitazione per l'intera vita del comodatario.
Anche in sede interpretativa la giurisprudenza di legittimità si è più volte interrogata sulla opponibilità dei contratti stipulati dall'usufruttuario, distinguendo – non sempre con linearità – la loro opponibilità agli eredi e al nudo proprietario, di talché una sorta di efficacia ultra vires del negozio stipulato dal soggetto titolare del diritto reale minore certamente è prevista (arg. da Cass.
14834/2016).
E' poi ormai nota la posizione della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27634/2023) dinanzi al comodato della casa coniugale, che prevale sul diritto di proprietà anche laddove vi sia cessazione del vincolo coniugale, ove la stessa continui a soddisfare le necessità per cui era stato costituito il diritto personale di godimento (giurisprudenza richiamata anche da parte convenuta e che, seppur non applicabile in via diretta al caso di specie, rappresenta certamente importante riferimento per i principi di solidarietà che esprime e per il delineato rapporto di gerarchia fra diritto personale di godimento e diritto reale, alla luce del necessario contemperamento fra interessi di rango costituzionale).
Pur a fronte e nella consapevolezza di una giurisprudenza non pacifica su questi temi, questo giudice ritiene che siano da privilegiare nel caso di specie i profili di rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione e la tutela di interessi socialmente prioritari, vieppiù a fonte di una situazione economica e fisica/psichica dei convenuti significativamente compromessa (come documntata dai certificati in atti) ma anche di una peculiare situazione di fatto e negoziale che emerge dalla scrittura 1.9.2009 e dagli elementi probatori in atti.
Sotto tale ultimo profilo, va incidentalmente rilevato che la domanda in tema di alimenti avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, da riconoscere anche in via compensativa mediante il godimento di detto immobile, deve essere dichiarata inammissibile per la loro tardiva costituzione
(rilevabile d'ufficio, Cass. 4901/2007), posto che il giudizio è iniziato con rito ordinario ex art 702 bis c.p.c. e i convenuti si sono costituiti solo il 7.3.2022 per l'udienza del 9.3.2022; in caso di mutamento rito in effetti non è necessaria istanza ex art 418 c.p.c. (Cass. 10335/2005), come
4 invece eccepito dall'attore, purché tuttavia la domanda riconvenzionale sia tempestiva nel rito erroneamente adottato: è con la tempestiva costituzione del convenuto che si delinea irrimediabilmente il thema decidendum e, in tal caso, le memorie ex art 426 c.p.c., a differenza del passaggio fra fase sommaria di convalida e fase di merito, hanno il solo scopo di adeguare il contenuto degli atti e le deduzioni istruttorie ai diversi termini preclusivi del rito speciale.
Quanto al comodato, è' proprio quanto osserva la risalente pronuncia di legittimità, sopra richiamata, che induce a ponderare con particolare attenzione la vicenda negoziale per cui è causa, laddove osserva che il contratto di godimento stipulato dall'usufruttuario “non è, quindi,
opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato” (Cass. 1953/1974 cit)
Nel caso specifico, tuttavia, appare decisamente poco fondato ritenere terzo l'odierno attore, che era a sua volta parte di quell'offerta unilaterale del nonno contenuta nella scrittura del 2009 e alla quale tutti hanno dato spontanea attuazione (fatto pacifico ex art 115 c.p.c.), pur essendo già all'epoca nudo proprietario, per testamento della nonna reso nel 2005, e Parte_1
senza aver mosso alcuna obiezione o riserva a quel “definitivamente” contenuto nella lettera del nonno, quindi sostanzialmente ratificando l'atto dispositivo che prevedeva la garanzia di una abitazione anche per i suoi genitori, oggi odierni convenuti: pur risultando all'epoca - quale nudo proprietario - destituito di legittimazione attiva ad interloquire sul godimento del bene, è quantomeno singolare che non abbia rappresentato dal 2009 al 2022 ai genitori la propria contrarietà alla loro “definitiva” sistemazione in quell'immobile.
Tale obiezione non è stata mossa nel corso degli anni, lasciando comunque i genitori odierni convenuti a vivere in quella abitazione, della quale gli stessi hanno mostrato di aver gestito nel
2023 (quindi dopo la cessazione dell'usufrutto) anche le spese straordinarie (pur imputate dall'amministratore al figlio , come attestato dall'amministratore del Condominio, Parte_1
doc. 7 e 9 parte convenuta), vieppiù legittimando un affidamento dei convenuti nella ratifica della pattuizione disposta dal nonno.
Ritenuto dunque che la detenzione del bene in capo ai convenuti sia legittimata da comodato tutt'ora vigente, per le ragioni esposte, non possono che trarsi le conseguenti conclusioni in forza di diffusa prassi interpretativa.
Il comodato ad uso abitativo gode in giurisprudenza di un riconoscimento privilegiato in ordine
5 alla durata, con una significativa compressione del diritto di recesso del comodante.
Si è infatti osservato che “il comodato di immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del "comodato a termine indeterminato", non è precario, perché la determinazione della durata della concessione è
desumibile dall'uso convenuto.” Cass. 09/01/2025, n.573
Si è ancora ritenuto che “Nel caso di comodato di un immobile concesso per tutta la vita del comodatario, si è in presenza di un contratto comunque a termine, di cui è certo l'"an", ma incerto il "quando". In tal caso il comodante vede limitata la sua possibilità di recuperare la disponibilità
del bene, rafforzando, al contempo, la posizione del comodatario, cui viene garantito il godimento per tutto il tempo della sua vita. Ne consegue che il comodante o i suoi eredi possono sciogliersi dal contratto solo nei casi previsti dagli artt. 1804 comma 3, 1809 e 1811 c.c. e non liberamente, come avviene nel comodato precario.” Trib. Lodi 27/09/2024, n.696
Quanto ai requisiti di cui all'art. 1809 comma II c.c., che l'attore in qualche misura prefigura laddove richiama la nascita del figlio e la stipulazione di un mutuo per l'acquisto di una nuova casa, va rilevato che “In tema di comodato e di restituzione della cosa, l'articolo 1809 del
Cc contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi: l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e impreveduto. Il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere grave. Piuttosto, deve essere imprevisto, ossia sopravvenuto rispetto al contratto. Inoltre, deve essere urgente, ossia attuale e concreto al momento del recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 Cc non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato” Cass.18334/2023.
Lo stesso attore, tuttavia, riferisce di aver stipulato un mutuo e di aver acquistato una nuova casa, indipendente dalla vicende dell'immobile occupato dai genitori, mentre la nascita del figlio rappresenta un prevedibile e ordinario sviluppo della vita familiare e personale, certamente ipotizzabile sin dal sorgere del comodato, di talché difetta quantomeno il requisito dell'urgenza e
6 ciò in assenza di allegazioni che indichino un deterioramento della propria situazione patrimoniale rispetto all'epoca della stipulazione del mutuo, con la conseguente necessità di far fronte all'imprevisto bisogno mediante l'utilizzo - anche indiretto - del bene di cui è comodante: si è infatti osservato che solo in tal caso va valutato l'equilibrio fra i due contrapposti interessi e potrà
prevalere quello del comodante che si trovi in situazione inaspettata e sopravvenuta rispetto allo status antecedente.
Seppur nella diversa materia della casa coniugale oggetto di comodato, i cui principi interpretativi possono tuttavia richiamarsi – mutatis mutandis – anche per il caso di specie, si è rilevato che “
che al fine di temperare eccessi "familistici", a scapito del diritto di proprietà, la "destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti", che "il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento" e che "prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell'insorgenza della nuova situazione, comportamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoponibili al suo giudizio" (Cass. civ. Sez. Unite, n. 20448/2014, Cass.).
Ed ancora “Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorchè la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.” (Cass. 20892/2016)
Risulta in atti che abbia acquistato con atto notarile 4.4.2022 un immobile Parte_1
unitamente alla moglie, per il prezzo di duecentomila euro per i quali risulta il pagamento mediante due bonifici, mentre in alcun modo ha documentato la stipulazione di mutuo per tale acquisto che, comunque, anche ove sussistente, è stato evidentemente concesso a fronte delle
7 potenzialità patrimoniali dei coniugi, che devono essere apparse all'istituto concedente idonee a tal fine. Ne deriva che tale necessità non si qualifica né imprevista né urgente, posto che non risultano mutate le condizioni dell'attore e che il requisito dell'urgenza, che legittima l'anticipato recesso ex art 1809 comma II c.c., è necessariamente e ontologicamente diverso dalla comodità di adempimento, che invece non supporta la facoltà risolutoria del concedente l'immobile in comodato.
Va peraltro rilevato che tali necessità non sono emerse neanche in sede di comparizione personale delle parti, nella quale si è cercato – attesa la peculiare natura della controversia e rapporti fra le parti – di pervenire strenuamente ad una soluzione conciliativa, che non si è raggiunta (udienza
22.6.2023) per una intransigenza dell'attore che non è stata in alcun modo ancorata al peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e alla conseguente necessità di utilizzo del bene nella disponibilità dei convenuti, quanto a contrapposizioni personali fra le parti.
Le spese seguono i criteri di cui all'art. 91 c.p.c. e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione avuto riguardo al valore indicato in atto introduttivo, attesa la parziale reciproca soccombenza in rodine alla domanda di alimenti, vengono compensate per un terzo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
Condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in € 3.558 (già Parte_1
operata la compensazione epr 1/3 su 5.338,00 per competenze ex dm 147/2022, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTu come liquidate in corso di causa
Così deciso dal Tribunale di Massa il 29/01/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
8
PROCEDIMENTO N.2526 /2022
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA ex art 127 ter c.p.c.
Oggi 29/01/2025 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con riferimento al termine del mediante lettura delle note ritualmente depositate da entrambi i difensori secondo quanto disposto con provvedimento del
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., omettendo la lettura, adempimento incompatibile con la trattazione scritta, e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N. 2526 /2022
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al 2526 2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022 , posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall''avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti Parte_2
Attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GUADAGNUCCI LUCA ed elettivamente Controparte_1
domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “ si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. (C.F. nato a Controparte_2 C.F._2 Milano il 11.06.1958 e residente in [...], per i motivi in fatto e in diritto come esposti in narrativa;
- per l'effetto: condannare il sig. (C.F. nato a [...] il [...] e residente in Reggio Emilia Controparte_2 C.F._2 (RE) via M. Ruini, n. 62, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della sig.ra nella misura non inferiore CP_3 ad € 5.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., che sarà ritenuto di Giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, IVA e C.P.A.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA “Voglia il Tribunale di Massa: - Respingere per i motivi tutti di cui al presente atto, la domanda svolta dalla Sig.ra nei confronti del signor siccome infondata in fatto ed in CP_3 Controparte_2 diritto e, comunque, non provata ovvero, in via subordinata, dichiarare tenuto il Sig. al pagamento della minor Controparte_2 somma che sarà ritenuta di giustizia. In via riconvenzionale - accertato l'inadempimento contrattuale da parte della conduttrice, la quale non ha provveduto al versamento del saldo pattuito nei termini condivisi, condannare la signora al versamento CP_3 della somma di € 2.000,00 o quella maggiore o minore che il Giudice Adito riterrà. In ogni caso Con vittoria di spese di lite oltre alla condanna della ricorrente a rifondere anche le spese di lite del giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia”.
ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (mod. l 69/20009) si omette l'esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Il rapporto in forza del quale gli odierni convenuti godono dell'immobile oggetto di domanda va ricondotto al genus del comodato, di talché non sussiste l'assenza di titolo dedotta dall'attore.
VA infatti rilevato che la scrittura 1.9.2009 prodotta in atti e a firma , padre dei Persona_1
convenuti e nonno dell'attore, all'esito della disamina grafologica compiuta dalla CTu è Per_2
risultata con certezza ascrivibile al firmatario, in allora usufruttuario del bene per cui è causa.
L'espressione adottata da , “ritengo che la migliore soluzione da prendere con Persona_1
sollecitudine potrebbe essere quella di sistemarvi liberamente e definitivamente in questo appartamento abbastanza confortevole per tutti noi”, attesta in maniera inequivoca due circostanze: la volontà di concedere a tutte le parti dell'odierno giudizio (ovvero suo figlio e nuora,
oggi convenuti, nonché al loro figlio e suo nipote, oggi attore) il godimento di quel bene al fine di soddisfare (anche) le loro esigenze abitative.
Si tratta, pacificamente, di paradigma negoziale ascrivibile alla fattispecie delineata dagli artt.
1809 /1810 c.c.
Le espressioni “liberamente” e “definitivamente” sono idonee certamente a qualificare vieppiù la natura gratuita della concessione in godimento (caratteristica tendenzialmente tipica del comodato e che lo differenzia dalla locazione), così come la sua assenza di termine, in quando volto a soddisfare le esigenze abitative degli interessati sino a che le stesse rimangano sussistenti
(ergo, anche per l'intera vita).
La peculiarità della vicenda attiene alla natura di usufruttuario del comodante, che comporta la confusione di tale diritto in capo al nudo proprietario alla morte di , con riflessi Persona_1
che non sono interpretati univocamente in ordine alla sorte e all'opponibilità dei contratti dal comodante stipulati in vita, pur nella consapevolezza che ormai lontana giurisprudenza di legittimità (Cass. 1953/1974) abbia ritenuto che il comodato concesso dall'usufruttuario si estingua al consolidamento della proprietà in capo al nudo titolare.
Certo è che consentire al comodante usufruttuario di disporre del bene per un periodo che travalica la sua stessa vita, e che comprimerebbe di fatto il diritto del proprietario divenuto tale dopo l'estinzione dell'usufrutto, pare soluzione che potrebbe prosi in contrasto con taluni profili della disciplina del diritto reale minore.
Tuttavia una qualche sopravvivenza dei contratti di godimento stipulati dell'usufruttuario non è
3 ignota all'ordinamento, posto che l'art 999 c.c. lo prevede espressamente per le locazioni stipulate dall'usufruttuario, norma che non appare tuttavia applicabile analogicamente e la cui ratio deriva da fattispecie negoziale del tutto diversa, a durata limitata e determinata ex lege, a titolo oneroso e i cui presupposti costitutivi paiono del tutto diversi rispetto a quelli sottesi ad un contratto volto a garantire l'abitazione per l'intera vita del comodatario.
Anche in sede interpretativa la giurisprudenza di legittimità si è più volte interrogata sulla opponibilità dei contratti stipulati dall'usufruttuario, distinguendo – non sempre con linearità – la loro opponibilità agli eredi e al nudo proprietario, di talché una sorta di efficacia ultra vires del negozio stipulato dal soggetto titolare del diritto reale minore certamente è prevista (arg. da Cass.
14834/2016).
E' poi ormai nota la posizione della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27634/2023) dinanzi al comodato della casa coniugale, che prevale sul diritto di proprietà anche laddove vi sia cessazione del vincolo coniugale, ove la stessa continui a soddisfare le necessità per cui era stato costituito il diritto personale di godimento (giurisprudenza richiamata anche da parte convenuta e che, seppur non applicabile in via diretta al caso di specie, rappresenta certamente importante riferimento per i principi di solidarietà che esprime e per il delineato rapporto di gerarchia fra diritto personale di godimento e diritto reale, alla luce del necessario contemperamento fra interessi di rango costituzionale).
Pur a fronte e nella consapevolezza di una giurisprudenza non pacifica su questi temi, questo giudice ritiene che siano da privilegiare nel caso di specie i profili di rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione e la tutela di interessi socialmente prioritari, vieppiù a fonte di una situazione economica e fisica/psichica dei convenuti significativamente compromessa (come documntata dai certificati in atti) ma anche di una peculiare situazione di fatto e negoziale che emerge dalla scrittura 1.9.2009 e dagli elementi probatori in atti.
Sotto tale ultimo profilo, va incidentalmente rilevato che la domanda in tema di alimenti avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, da riconoscere anche in via compensativa mediante il godimento di detto immobile, deve essere dichiarata inammissibile per la loro tardiva costituzione
(rilevabile d'ufficio, Cass. 4901/2007), posto che il giudizio è iniziato con rito ordinario ex art 702 bis c.p.c. e i convenuti si sono costituiti solo il 7.3.2022 per l'udienza del 9.3.2022; in caso di mutamento rito in effetti non è necessaria istanza ex art 418 c.p.c. (Cass. 10335/2005), come
4 invece eccepito dall'attore, purché tuttavia la domanda riconvenzionale sia tempestiva nel rito erroneamente adottato: è con la tempestiva costituzione del convenuto che si delinea irrimediabilmente il thema decidendum e, in tal caso, le memorie ex art 426 c.p.c., a differenza del passaggio fra fase sommaria di convalida e fase di merito, hanno il solo scopo di adeguare il contenuto degli atti e le deduzioni istruttorie ai diversi termini preclusivi del rito speciale.
Quanto al comodato, è' proprio quanto osserva la risalente pronuncia di legittimità, sopra richiamata, che induce a ponderare con particolare attenzione la vicenda negoziale per cui è causa, laddove osserva che il contratto di godimento stipulato dall'usufruttuario “non è, quindi,
opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato” (Cass. 1953/1974 cit)
Nel caso specifico, tuttavia, appare decisamente poco fondato ritenere terzo l'odierno attore, che era a sua volta parte di quell'offerta unilaterale del nonno contenuta nella scrittura del 2009 e alla quale tutti hanno dato spontanea attuazione (fatto pacifico ex art 115 c.p.c.), pur essendo già all'epoca nudo proprietario, per testamento della nonna reso nel 2005, e Parte_1
senza aver mosso alcuna obiezione o riserva a quel “definitivamente” contenuto nella lettera del nonno, quindi sostanzialmente ratificando l'atto dispositivo che prevedeva la garanzia di una abitazione anche per i suoi genitori, oggi odierni convenuti: pur risultando all'epoca - quale nudo proprietario - destituito di legittimazione attiva ad interloquire sul godimento del bene, è quantomeno singolare che non abbia rappresentato dal 2009 al 2022 ai genitori la propria contrarietà alla loro “definitiva” sistemazione in quell'immobile.
Tale obiezione non è stata mossa nel corso degli anni, lasciando comunque i genitori odierni convenuti a vivere in quella abitazione, della quale gli stessi hanno mostrato di aver gestito nel
2023 (quindi dopo la cessazione dell'usufrutto) anche le spese straordinarie (pur imputate dall'amministratore al figlio , come attestato dall'amministratore del Condominio, Parte_1
doc. 7 e 9 parte convenuta), vieppiù legittimando un affidamento dei convenuti nella ratifica della pattuizione disposta dal nonno.
Ritenuto dunque che la detenzione del bene in capo ai convenuti sia legittimata da comodato tutt'ora vigente, per le ragioni esposte, non possono che trarsi le conseguenti conclusioni in forza di diffusa prassi interpretativa.
Il comodato ad uso abitativo gode in giurisprudenza di un riconoscimento privilegiato in ordine
5 alla durata, con una significativa compressione del diritto di recesso del comodante.
Si è infatti osservato che “il comodato di immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del "comodato a termine indeterminato", non è precario, perché la determinazione della durata della concessione è
desumibile dall'uso convenuto.” Cass. 09/01/2025, n.573
Si è ancora ritenuto che “Nel caso di comodato di un immobile concesso per tutta la vita del comodatario, si è in presenza di un contratto comunque a termine, di cui è certo l'"an", ma incerto il "quando". In tal caso il comodante vede limitata la sua possibilità di recuperare la disponibilità
del bene, rafforzando, al contempo, la posizione del comodatario, cui viene garantito il godimento per tutto il tempo della sua vita. Ne consegue che il comodante o i suoi eredi possono sciogliersi dal contratto solo nei casi previsti dagli artt. 1804 comma 3, 1809 e 1811 c.c. e non liberamente, come avviene nel comodato precario.” Trib. Lodi 27/09/2024, n.696
Quanto ai requisiti di cui all'art. 1809 comma II c.c., che l'attore in qualche misura prefigura laddove richiama la nascita del figlio e la stipulazione di un mutuo per l'acquisto di una nuova casa, va rilevato che “In tema di comodato e di restituzione della cosa, l'articolo 1809 del
Cc contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi: l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e impreveduto. Il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere grave. Piuttosto, deve essere imprevisto, ossia sopravvenuto rispetto al contratto. Inoltre, deve essere urgente, ossia attuale e concreto al momento del recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 Cc non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato” Cass.18334/2023.
Lo stesso attore, tuttavia, riferisce di aver stipulato un mutuo e di aver acquistato una nuova casa, indipendente dalla vicende dell'immobile occupato dai genitori, mentre la nascita del figlio rappresenta un prevedibile e ordinario sviluppo della vita familiare e personale, certamente ipotizzabile sin dal sorgere del comodato, di talché difetta quantomeno il requisito dell'urgenza e
6 ciò in assenza di allegazioni che indichino un deterioramento della propria situazione patrimoniale rispetto all'epoca della stipulazione del mutuo, con la conseguente necessità di far fronte all'imprevisto bisogno mediante l'utilizzo - anche indiretto - del bene di cui è comodante: si è infatti osservato che solo in tal caso va valutato l'equilibrio fra i due contrapposti interessi e potrà
prevalere quello del comodante che si trovi in situazione inaspettata e sopravvenuta rispetto allo status antecedente.
Seppur nella diversa materia della casa coniugale oggetto di comodato, i cui principi interpretativi possono tuttavia richiamarsi – mutatis mutandis – anche per il caso di specie, si è rilevato che “
che al fine di temperare eccessi "familistici", a scapito del diritto di proprietà, la "destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti", che "il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento" e che "prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell'insorgenza della nuova situazione, comportamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoponibili al suo giudizio" (Cass. civ. Sez. Unite, n. 20448/2014, Cass.).
Ed ancora “Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorchè la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.” (Cass. 20892/2016)
Risulta in atti che abbia acquistato con atto notarile 4.4.2022 un immobile Parte_1
unitamente alla moglie, per il prezzo di duecentomila euro per i quali risulta il pagamento mediante due bonifici, mentre in alcun modo ha documentato la stipulazione di mutuo per tale acquisto che, comunque, anche ove sussistente, è stato evidentemente concesso a fronte delle
7 potenzialità patrimoniali dei coniugi, che devono essere apparse all'istituto concedente idonee a tal fine. Ne deriva che tale necessità non si qualifica né imprevista né urgente, posto che non risultano mutate le condizioni dell'attore e che il requisito dell'urgenza, che legittima l'anticipato recesso ex art 1809 comma II c.c., è necessariamente e ontologicamente diverso dalla comodità di adempimento, che invece non supporta la facoltà risolutoria del concedente l'immobile in comodato.
Va peraltro rilevato che tali necessità non sono emerse neanche in sede di comparizione personale delle parti, nella quale si è cercato – attesa la peculiare natura della controversia e rapporti fra le parti – di pervenire strenuamente ad una soluzione conciliativa, che non si è raggiunta (udienza
22.6.2023) per una intransigenza dell'attore che non è stata in alcun modo ancorata al peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e alla conseguente necessità di utilizzo del bene nella disponibilità dei convenuti, quanto a contrapposizioni personali fra le parti.
Le spese seguono i criteri di cui all'art. 91 c.p.c. e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione avuto riguardo al valore indicato in atto introduttivo, attesa la parziale reciproca soccombenza in rodine alla domanda di alimenti, vengono compensate per un terzo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
Condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in € 3.558 (già Parte_1
operata la compensazione epr 1/3 su 5.338,00 per competenze ex dm 147/2022, oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTu come liquidate in corso di causa
Così deciso dal Tribunale di Massa il 29/01/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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