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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS- del 7-13.10.2021, notificata, a mezzo p.e.c., il 13.10.2021, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce ha respinto l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato di sostegno al bisogno familiare presentata il 10.08.2020 dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente, nonché il parere negativo reso dall’I.T.L. di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Viste le ordinanze istruttorie n. 58 del 26/01/2022 e n. 112 del 09/03/2022 di questa Sezione;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to E. De Luca, in sostituzione dell'avv.to S. Federico;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, la sussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso che il provvedimento impugnato si basa sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro poiché “ da una verifica effettuata sulla Banca Dati in uso a quest’Ufficio il reddito imponibile annuo del datore di lavoro risulta insufficiente ”, nel mentre dalla documentazione esibita in sede amministrativa e nel presente giudizio pare emergere che il nucleo familiare anagrafico del datore di lavoro del ricorrente (lavoratore subordinato di sostegno al bisogno familiare) sia titolare di un reddito imponibile complessivo riferito all’anno 2019 pari a Euro 37.803,57 - di cui Euro 20.442,00, quale reddito in regime forfettario emergente dal Modello Unico 2020 (redditi 2019) del datore di lavoro, come chiarito dalla Agenzia delle Entrate di Lecce nella relazione depositata in giudizio il 16/03/2022, in adempimento dell’ordinanza cautelare istruttoria n. 112 del 9/03/2022 di questa Sezione, ed Euro 17.361,00, quale reddito emergente dalla Certificazione Unica 2020 della moglie convivente - quindi superiore al minimo previsto di Euro 27.000,00.
Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente e per l'effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13/12/2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.