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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2595/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante di (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Pavia is. 47/D presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cardile che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Battaglia per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della , Controparte_2 ha chiesto l'annullamento delle seguenti ordinanze ingiunzione: 1) n.
OI-001712537; 2) n. OI-001979657; 3) n. OI-002283466; 4) n. OI-
000765504; 5) n. OI-002640358. Tutte le ordinanze-ingiunzione opposte sono state tutte emesse per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre
1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto - legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.
L costituendosi, ha dedotto di aver annullato in autotutela le CP_1 ordinanze-ingiunzione opposte ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna dell al pagamento delle CP_1 spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l documentato CP_1 di aver annullato in autotutela le ordinanze-ingiunzione opposte.
Per quanto concerne le spese, va evidenziato che la Suprema Corte
(cfr Cass. n. 35144 pubb. il 31.12.2024), in accoglimento del regolamento di competenza proposto in un caso analogo dal Tribunale di Caltagirone a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, ha ritenuto che “in quanto la controversia riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni per
l'inadempimento di tali obblighi, per i quali è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, “del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, ai sensi dell'art. 444, 3° comma c.p.c., richiamato, tramite il riferimento agli art. 442 e ss. c.p.c., dall'art. 35 della legge n. 89/81
(disciplina delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). Trattasi di competenza speciale inderogabile. 2. La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla CP_1 contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
invece, la sede di Caltagirone è solo una sede CP_1 operativa, non investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l'eccedenza.
3. L'affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte (ord.
n.6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. n.10702/15 per l'individuazione dell'ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate)”.
In senso conforme, la S.C. (cfr Cass. n. 31429/2024 pubbl. il
06.12.2024) ha ritenuto che “Va dichiarata la competenza del
Tribunale di Catania. Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell'art. 1182, comma
3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie;
essendo l'obbligazione portable, la violazione si consuma CP_1 nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell'ente creditore.
Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a restituirne l'eventuale eccedenza
(ex multis, Cass. n.10055/2020, 30472/2019; n. 6178/2019; n.
10702/2015, n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell di CP_1
Catania a procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze- ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell'ufficio di CP_1
Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di
Catania”.
Nel caso in esame, è la sede di Messina ad aver proceduto alla CP_1 contestazione della violazione con gli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze-ingiunzione.
Pertanto, sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Suprema
Corte, la sede giudiziaria competente era il Tribunale di Messina, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla CP_1 contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento.
Tuttavia la statuizione di cessazione della materia del contendere è pregiudiziale rispetto al vaglio della questione della competenza che può rilevare solo ai fini delle spese.
Si osserva, in proposito, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di competenza, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (cfr Cassazione
n. 4951/2023; Cass. S.U. n. 18956/2003).
Le spese del giudizio devono, dunque, essere per intero compensate tra le parti, in ragione, per un verso, della fondatezza della domanda
- che emerge dall'annullamento operato dall - e, per altro verso, CP_1 dell'incompetenza di questo Tribunale e della circostanza che l'annullamento è intervenuto in data comunque antecedente alla prima udienza del 3 aprile 2025.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/04/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino