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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MONZA n. 649/2024, est. dott.ssa Claudia Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 04/02/2025 e promossa
DA
ERIM S.R.L. (C.F. 01803920154), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMBRANO CLAUDIO e dall'Abogada ROSSI BEATRICE PATRIZIA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
SO CO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv. INGINO LORENZO e INGINO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA CERNUSCHI, 1 20129 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria e fissata con decreto l'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza 649/2024 del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, Dott.ssa Lojacono (pubblicata il 23.09.24 e notificata il 25.09.24) oggi impugnata: in via preliminare / pregiudiziale - previi gli opportuni accertamenti e declaratorie, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive anteriori al 23.2.16; nel merito in via principale - in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 649/2024 e pubblicata il 23.09.24, ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. del NO OC RU per le ragioni di cui in atto e per la conseguenza rigettare lo stesso;
-
[1] condannare l'iniziale ricorrente NO OC RU a restituire a ERIM S.r.l. le somme a lui pagate in esecuzione della sentenza di I grado impugnata, pari alla somma di 26.444,15 euro lordi (pari a 20.089,93 euro netti); In via subordinata - in caso di accoglimento parziale del presente appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 649/2024 e pubblicata il 23.09.24, condannare ERIM S.r.l. a pagare al NO OC RU l'importo pari alle eventuali differenze retributive, conguagliando tale importo con quanto già pagato da ERIM S.r.l. al NO OC RU (e cioè € 26.444,15 lordi pari a € 20.089,93 netti) e ordinando al NO OC RU la restituzione della differenza;
In ogni caso - rigettare ogni eventuale domanda avanzata
contro
ERIM S.r.l. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, interessi e rivalutazione come per legge e condanna dell'appellato e del procuratore distrattario (Studio Legale Ingino - Avv. Lorenzo Ingino) a restituire l'importo versato a titolo di spese di giudizio ammontanti a € 7.374,72 (come da conteggi di controparte)”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da ERIM s.r.l. e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n.649/2024. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25.10.2024 ERIM S.R.L. ha proposto impugnazione nei confronti della sentenza n. 649/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA, in parziale accoglimento delle domande proposte da SO CO, ha accertato il diritto del medesimo a essere inquadrato dal 09.02.2009 al 15.02.2021 nel livello V del CCNL Commercio in luogo del VI attribuito e per l'effetto ha condannato la società convenuta a corrispondere le differenze retributive quantificate nella somma di Euro 18.401,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e con la quale ha accertato che le dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 15.02.2021 erano assistite da giusta causa e conseguentemente condannato la società alla restituzione della somma indebitamente trattenuta pari a Euro 863,70, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso di 45 giorni pari a Euro 2.582,58 in ragione dell'inquadramento nel V Livello.
A sostegno della domanda SO CO aveva allegato di essere stato assunto in data 09.02.2009 da ERIM S.R.L. con mansioni di operaio magazziniere, con inquadramento nel VI Livello CCNL Commercio con orario lavorativo di 20 ore settimanali;
di aver svolto le mansioni di magazziniere prestando una pluralità di attività: apertura del magazzino, di cui possedeva le chiavi, tutti i giorni alle ore 08.30; ricezione della merce inviata dai fornitori;
controllo della documentazione;
verifica dell'integrità della merce e la corrispondenza ai documenti per codici e quantità; sottoscrizione sulle bolle di accompagnamento della merce ricevuta;
scarico della merce e stoccaggio all'interno del magazzino secondo criteri di disposizione della merce adottati in totale autonomia;
utilizzo del carrello elevatore e del transpallet per le manovre di picking and packing;
conduzione del furgone aziendale per consegne ai clienti o ritiri presso i fornitori o per acquisti su
[2] indicazioni di IE NI;
ricevimento dall'amministrazione degli ordini inoltrati ai clienti e la preparazione degli stessi per la consegna;
inscatolamento della merce;
stampa dei loghi dei clienti sulle scatole;
imballaggio e preparazione dei bancali;
utilizzo della stampatrice e della pesa, nonché la loro manutenzione ordinaria;
controllo delle bolle di accompagnamento che completava e chiudeva con i dati relativi alla merce in partenza e la saltuaria chiusura del magazzino;
che nell'estate 2020 la datrice di lavoro si era trasferita in Cusano Milanino ove aveva iniziato a produrre in proprio gli isolatori di corrente in vetroresina, il che comportava l'utilizzo di impianti (le presse) e la sbavatura del prodotto lavorato dall'impianto; che in aggiunta alle sopra indicate mansioni era stato impiegato alla finitura prodotto;
che ERIM S.R.L. lo aveva inviato a visita medica al fine di essere impiegato anche alle presse;
che il medico del lavoro, all'esito degli esami strumentali, rilevava un rischio sanitario correlato alle mansioni e all'esposizione a idrocarburi (in particolare lo stirene); che in data 11.12.2020 il medico prescriveva di “evitare attività alle presse e attività di finitura prodotto”; di aver pertanto chiesto alla convenuta di essere esonerato dalle mansioni che presentavano le criticità rilevate in sede di visita di idoneità preventiva;
che si era rifiutato di svolgere le mansioni pericolose per la propria salute;
che il 18.12.2020 e l'11.01.2021 si era rifiutato di svolgere l'attività di sbavatura il che aveva provocato una “reazione violenta, aggressiva e offensiva del signor NI”; di essere stato destinatario di provocazioni e offese personali da parte del datore di lavoro e della di lui figlia, nonché di plurime contestazioni disciplinari;
che a seguito di malesseri psichici il 15.02.2021 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a tutela della propria salute il cui preavviso era stato trattenuto dall'azienda non ritendo giustificate le dimissioni.
Su tali presupposti aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare il proprio diritto a essere inquadrato, sin dalla data di assunzione, nel IV livello o in subordine nel V livello del CCNL applicato con conseguente condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in Euro 37.021,11 o in Euro 18.401,06, nonché per sentir dichiarare che le dimissioni rassegnate il 15.02.2021 erano intervenute per giusta causa con condanna della datrice di lavoro alla restituzione della somma lorda indebitamente trattenuta pari Euro 863,70, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso indicato in diversa misura in base al livello di inquadramento che il TRIBUNALE avesse accertato.
A fronte di tale domanda ERIM S.R.L. aveva dedotto la correttezza del VI livello di inquadramento in quanto il ricorrente era un operaio addetto alla “pura manovalanza” con ordinari compiti di custodia del magazzino e ritiro delle merci in arrivo e che, in ogni caso, anche ammettendo lo svolgimento da parte del lavoratore delle attività elencate nel ricorso introduttivo, sosteneva che le stesse non venivano svolte con assunzione di responsabilità e autonomia, nonché
[3] l'intervenuta prescrizione quinquennale degli eventuali crediti maturati anteriormente al 23.02.2016.
In via preliminare il TRIBUNALE respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da ERIM S.R.L. in quanto la società ha un organico inferiore a 15 dipendenti e pertanto il rapporto di lavoro di SO CO non era caratterizzato da stabilità con conseguente inapplicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Esperita istruttoria orale, richiamate le declaratorie del VI livello riconosciuto in sede di assunzione, nonché quelle rivendicate del IV e V, evidenziava che il VI livello non contemplava l'attività di magazziniere per la quale SO CO era stato assunto e che, come emergeva dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione agli atti “in effetti non può considerarsi un lavoro che richieda semplici conoscenze pratiche, considerate le singole attività che comporta”.
All'esito dell'approfondita istruttoria, il primo Giudice riteneva che le mansioni espletate da SO CO fossero riconducibili nel V livello CCNL applicato e conseguentemente condannava la società convenuta a corrispondere le differenze retributive quantificate in Euro 18.401,06 come indicate nei conteggi depositati dal ricorrente, ritenendo generica la contestazione sul quantum formulata dalla resistente.
Riteneva inoltre fondata anche la domanda relativa alla giusta causa di recesso in quanto il lavoratore era stato costretto dalla datrice di lavoro a lavorare alla finitura del prodotto nonostante l'inidoneità a tale mansione fosse stata accertata in sede di visita medica e conseguentemente condannava la società a restituire la somma di Euro 863,70 indebitamente trattenuta a titolo di preavviso e a corrispondere quella di Euro 2.582,58 a titolo di indennità di mancato preavviso calcolata in base V livello.
In ragione della soccombenza ERIM S.R.L. è stata condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 6.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di appello la società si duole del capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha respinto la sollevata eccezione di prescrizione dei pretesi crediti maturati anteriormente al 23.02.2016 che, nella prospettazione dell'appellante, decorre durante il corso del rapporto di lavoro.
Con un secondo motivo lamenta un malgoverno del materiale probatorio e del conseguente erroneo riconoscimento del V livello di inquadramento.
Nell'ottica dell'appellante il termine “magazziniere” indicato in sede di assunzione era stato utilizzato per indicare colui che lavora all'interno del magazzino con compiti di carico e scarico delle merci e non è equiparato alla figura del magazziniere inteso come colui che si occupa delle vendite, dello smistamento dei
[4] prodotti e della segnalazione dello scoperto ossia di colui che gestisce il magazzino.
Deduce inoltre che le lettere di contestazione inviate al ricorrente non costituiscono la conferma delle mansioni prestate, quanto piuttosto che le stesse non siano mai state svolte e che il lavoratore non fosse in grado di svolgerle in autonomia.
Nello specifico, in relazione all'uso del furgone, sostiene che nelle giustificazioni del 21.01.21 il lavoratore aveva affermato che l'utilizzo non rientrava nelle sue mansioni;
in relazione alla richiesta di preparazione ordini che nelle giustificazioni del 10.02.21 il lavoratore aveva confermato che la firma gli era stata richiesta da quel giorno, non prima e di non aver mai avuto quella responsabilità; in relazione all'uso del carrello elevatore evidenzia che è lo stesso ricorrente ad aver ammesso di non essere mulettista e di non aver conseguito il necessario patentino.
Si duole inoltre dell'affermazione con cui il primo Giudice ha ritenuto inattendibile la teste NI DI in quanto detentrice di quote sociali e ciò in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità essendo sufficiente, ai fini dell'attendibilità, che non sia parte nel giudizio e che non corrisponde al vero che abbia “reso dichiarazioni che contrastano con i documenti o addirittura con quanto ammesso in atti”.
Per contro sostiene che il teste AL AS TO doveva essere considerato inattendibile in quanto ha in corso un contenzioso con la società.
Deduce inoltre che i testi introdotti da parte ricorrente avevano prestato attività lavorativa per la stessa datrice di lavoro per periodi limitati di tempo e che le relative deposizioni coprivano solo il periodo dal 2017 al 2021 con la conseguenza che non consentivano di accertare il diritto all'inquadramento nel V livello fin dall'insorgenza del rapporto nel 2009.
A ulteriore critica della sentenza sostiene che le deposizioni testimoniali sulle quali il TRIBUNALE ha fondato la sentenza sono generiche e non atte a provare quella assunzione di responsabilità e autonomia richieste dalla giurisprudenza per il riconoscimento del superiore inquadramento.
Con un terzo motivo si duole della “Errata e parziaria valutazione del materiale probatorio - Omesso esame e errata interpretazione dell'istruttoria espletata. Insussistenza della giusta causa di dimissioni”.
A sostegno della doglianza deduce che dall'istruttoria non è emerso quanto ravvisato dal TRIBUNALE e che nemmeno le deposizioni dei testi BE ER, MA KA e NI DI avevano confermato i capitoli di prova volti a
[5] provare che il lavoratore fosse stato destinato a prestare attività vietate a seguito della visita medica.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di riformare la sentenza impugnata con condanna del convenuto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre alla condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado.
Con memoria depositata il 21.01.2025 ha resistito SO CO difendendo la sentenza della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 04.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
____________
Va innanzitutto dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione con cui il TRIBUNALE ha respinto la domanda di SO CO volta a sentir accertare il proprio diritto a essere inquadrato nel IV Livello CCNL applicato con conseguente condanna di ERIM S.R.L. a corrispondere le relative differenze retributive in quanto non oggetto di gravame.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, deve essere disattesa la censura che l'appellante rivolge alla decisione impugnata per aver rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti maturati da SO CO anteriormente alla data del 23.02.2016.
Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza n. 63 del 1966 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4 c.c., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, nonché la successiva sentenza n. 174 del 1972 con cui la medesima Corte, nel ribadire il principio, ne aveva tuttavia escluso l'applicazione ai soli rapporti di pubblico impiego o garantiti ex art. 18 Statuto dei Lavoratori da stabilità del posto di lavoro.
Considerato che è pacifico e documentale che ERIM S.R.L. è un'azienda con un organico di meno di 15 dipendenti altrettanto pacifico è che la stessa sia estranea alle tutele di cui all'art. 18 Statuto Lavoratori.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 18 come modificato dalla riforma Fornero, ha affermato che la prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro anche alle aziende disciplinate dall'anzidetta norma (cfr. ex multis Cass. nn. 26246/2022, 32438/2023, 18008/24).
[6] I successivi motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
AL lato fattuale è pacifico che SO CO sia stato assunto in data 09.02.2009 da ERIM S.RL. con inquadramento nel VI livello CCNL Commercio al quale “appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” con mansioni di “magazziniere”, il cui profilo, come evidenziato dal TRIBUNALE, non risulta tra quelli esplicitati nella relativa declaratoria.
Rilevato che il primo Giudice ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5 livello CCNL applicato, giova richiamare la relativa declaratoria alla quale appartengono: “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” e che tra i profili esemplificativi individua, tra gli altri, “addetto al controllo e alla verifica delle merci;
conducente di autovetture;
operaio qualificato; operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami”.
Il quadro istruttorio, formatosi durante la prima fase processuale, non presenta i profili di contrasto prospettati dall'appellante, bensì la piena conformità delle mansioni svolte dall'appellato in quelle esplicitate nella declaratoria del livello V rivendicata e non a quelle del livello VI assegnato in sede di assunzione.
Analizzando le testimonianze, particolare rilevanza assume quella del teste RI IK, introdotto da parte appellante, il quale ha avuto contezza delle mansioni svolte da SO CO per l'intero periodo rivendicato (dal 09.02.2009 al 15.02.2021) avendo reso insieme all'appellato la propria prestazione.
Nello specifico il teste ha confermato che SO CO svolgeva le mansioni elencate nel ricorso introduttivo, in particolare che “… la mattina i NI mi dicevano cosa dovevamo fare e anche con che ordine le urgenze, io gli facevo fare il montaggio e cose più semplici per non perdere tempo e poi facevamo delle cose insieme”, che “non dava ordini” all'appellato, ma organizzava il lavoro, che “in generale facevamo tutto insieme … in due si sbaglia meno io non avrei potuto preparare gli ordini da solo”; che l'appellato controllava le bolle di accompagnamento sia verificando il peso della merce in spedizione e la corrispondenza dei dati dei prodotti contenuti nell'imballo che successivamente apponeva sulla scatola e timbrava e ancora “lo facevamo insieme o lui da solo se non c'ero”; “lo faceva insieme, ma lui avrebbe potuto anche farlo da solo, era capace” confermando così che quando il teste era assente le mansioni venivano svolte ugualmente da SO CO.
[7] ALl'esame di tale deposizione emerge chiaramente che l'appellato, pur essendo controllato da RI RA nello svolgimento delle mansioni, aveva quella
“adeguata conoscenza e capacità” richiesta dal V livello, di lavorare anche da solo.
Il teste DA MA NI ha dichiarato di essere stato fornitore di ERIM S.R.L. dal 1994 al 2020, che andava presso la società “una o due volte la settimana”, che vedeva l'appellato ricevere la merce inviata dai fornitori, di averlo visto controllare le bolle e firmarle, che “verificava solo i pacchi e la corrispondenza all'ordine, non li apriva ma li riponeva in magazzino”, che “sapeva lui dove mettere i pacchi e non doveva chiedere a nessuno”, che “è venuto qualche volta da me con il furgoncino …” che inscatolava la merce, curava l'imballaggio e la preparazione dei bancali”, che “delle volte svolgeva tali attività con un altro magazziniere che non gli dava indicazioni, a volte era solo”.
Anche il teste AP PETER, assunto da ERIM per un anno e mezzo nel 2017 per tre pomeriggi alla settimana, ha confermato, oltre alle mansioni descritte nel ricorso introduttivo che SO CO procedeva anche a stampare i loghi sulle scatole, che utilizzava e si occupava della manutenzione ordinaria della stampatrice e della pressa, che controllava le bolle di accompagnamento che completava e chiudeva con i dati della merce in partenza.
I testi AR AT e UT NI, la prima dipendente di ERIM s.r.l. dall'11.09.2020 al 31.03.2021 e il secondo da luglio 2019 a marzo 2020, ciascuno per i rispettivi periodi, hanno confermato che l'appellato svolgeva le mansioni allegate e l'ultimo ha anche precisato che gli ordini venivano impartiti al SO CO “se si trattava di fare cose diverse dal solito”.
Quanto alla deposizione della teste RI RI, indipendentemente dal fatto che sia socia all'80% dell'appellante, si osserva che la stessa ha reso dichiarazioni contraddittorie e contrarie alla documentazione agli atti, così come quelle rese dalla teste PE AN, addetta all'ufficio amministrativo.
Nello specifico la teste RI RI ha negato che tra le mansioni di SO CO vi fosse quella di stampare i loghi dei clienti la cui affermazione risulta tuttavia smentita dalla lettera di contestazione del 04.02.2021 inviata da ERIM S.R.L. al lavoratore;
del pari ha negato che completasse le bolle di accompagnamento, affermazione contraria a quanto emerge dalla contestazione disciplinare del 09.02.2021.
La teste PE AN ha invece dichiarato che tra le mansioni del dipendente non vi era quella di consegnare e ritirare la merce dai fornitori con l'utilizzo del mezzo aziendale, trattasi di affermazione smentita non solo dalla lettera del 01.09.2009 con la quale è la stessa ERIM S.R.L. a conferire a SO CO tale ulteriore mansione, ma anche dalle deposizioni dei testi DA MA NI e ZA AP.
[8] La circostanza evidenziata dall'appellante secondo cui il ricorrente aveva negato che l'anzidetto utilizzo rientrasse nelle proprie mansioni trova smentita nella stessa documentazione proveniente dalla datrice di lavoro e del pari è irrilevante che l'uso sia stato fatto solo saltuariamente.
In sostanza quindi, l'odierno appellato preparava la merce in partenza, controllava e verifica la merce in arrivo, procedeva alle relative pesature, utilizzava la macchina stampatrice, conduceva il mezzo aziendale, tutte mansioni rientranti nel V livello di inquadramento il quale prevede lo svolgimento di lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche.
La decisione del TRIBUNALE appare del tutto immune, ad avviso della CORTE, dalle censure di malgoverno delle prove, poste a base del gravame.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
Vi è prova documentale che a SO CO, all'esito della visita medica di idoneità dell'11.12.2020 fosse stato prescritto di “evitare attività alle presse e attività alla finitura del prodotto” (doc. n. 6 fasc. I grado appellato).
ALle risultanze dell'istruttoria emerge che il lavoratore abbia dato immediata comunicazione alla datrice di lavoro dell'esito della visita medica, come confermato dalle deposizioni dei testi AR AT, UT NI e RI AN, ma che nonostante ciò egli sia stato adibito alla finitura del prodotto.
In particolare, la teste RI AN, introdotto dall'appellante, ha dichiarato “gli abbiamo solo chiesto di partecipare alla finitura di cui avevo parlato che non è pericolosa”, che “faceva la finitura solo se c'era tanto lavoro” e ancora “confermo che ha fatto la finitura”.
Alla luce di tale quadro probatorio alcun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che le dimissioni siano state rassegnate da SO CO per giusta causa.
Per i suesposti motivi dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura di Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
[9] Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 649/2024 del TRIBUNALE di MONZA.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 04/02/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Maria Rosaria Cuomo Francesca Beoni
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MONZA n. 649/2024, est. dott.ssa Claudia Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 04/02/2025 e promossa
DA
ERIM S.R.L. (C.F. 01803920154), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMBRANO CLAUDIO e dall'Abogada ROSSI BEATRICE PATRIZIA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
SO CO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv. INGINO LORENZO e INGINO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA CERNUSCHI, 1 20129 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria e fissata con decreto l'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza 649/2024 del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, Dott.ssa Lojacono (pubblicata il 23.09.24 e notificata il 25.09.24) oggi impugnata: in via preliminare / pregiudiziale - previi gli opportuni accertamenti e declaratorie, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive anteriori al 23.2.16; nel merito in via principale - in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 649/2024 e pubblicata il 23.09.24, ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. del NO OC RU per le ragioni di cui in atto e per la conseguenza rigettare lo stesso;
-
[1] condannare l'iniziale ricorrente NO OC RU a restituire a ERIM S.r.l. le somme a lui pagate in esecuzione della sentenza di I grado impugnata, pari alla somma di 26.444,15 euro lordi (pari a 20.089,93 euro netti); In via subordinata - in caso di accoglimento parziale del presente appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 649/2024 e pubblicata il 23.09.24, condannare ERIM S.r.l. a pagare al NO OC RU l'importo pari alle eventuali differenze retributive, conguagliando tale importo con quanto già pagato da ERIM S.r.l. al NO OC RU (e cioè € 26.444,15 lordi pari a € 20.089,93 netti) e ordinando al NO OC RU la restituzione della differenza;
In ogni caso - rigettare ogni eventuale domanda avanzata
contro
ERIM S.r.l. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, interessi e rivalutazione come per legge e condanna dell'appellato e del procuratore distrattario (Studio Legale Ingino - Avv. Lorenzo Ingino) a restituire l'importo versato a titolo di spese di giudizio ammontanti a € 7.374,72 (come da conteggi di controparte)”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da ERIM s.r.l. e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n.649/2024. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25.10.2024 ERIM S.R.L. ha proposto impugnazione nei confronti della sentenza n. 649/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA, in parziale accoglimento delle domande proposte da SO CO, ha accertato il diritto del medesimo a essere inquadrato dal 09.02.2009 al 15.02.2021 nel livello V del CCNL Commercio in luogo del VI attribuito e per l'effetto ha condannato la società convenuta a corrispondere le differenze retributive quantificate nella somma di Euro 18.401,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e con la quale ha accertato che le dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 15.02.2021 erano assistite da giusta causa e conseguentemente condannato la società alla restituzione della somma indebitamente trattenuta pari a Euro 863,70, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso di 45 giorni pari a Euro 2.582,58 in ragione dell'inquadramento nel V Livello.
A sostegno della domanda SO CO aveva allegato di essere stato assunto in data 09.02.2009 da ERIM S.R.L. con mansioni di operaio magazziniere, con inquadramento nel VI Livello CCNL Commercio con orario lavorativo di 20 ore settimanali;
di aver svolto le mansioni di magazziniere prestando una pluralità di attività: apertura del magazzino, di cui possedeva le chiavi, tutti i giorni alle ore 08.30; ricezione della merce inviata dai fornitori;
controllo della documentazione;
verifica dell'integrità della merce e la corrispondenza ai documenti per codici e quantità; sottoscrizione sulle bolle di accompagnamento della merce ricevuta;
scarico della merce e stoccaggio all'interno del magazzino secondo criteri di disposizione della merce adottati in totale autonomia;
utilizzo del carrello elevatore e del transpallet per le manovre di picking and packing;
conduzione del furgone aziendale per consegne ai clienti o ritiri presso i fornitori o per acquisti su
[2] indicazioni di IE NI;
ricevimento dall'amministrazione degli ordini inoltrati ai clienti e la preparazione degli stessi per la consegna;
inscatolamento della merce;
stampa dei loghi dei clienti sulle scatole;
imballaggio e preparazione dei bancali;
utilizzo della stampatrice e della pesa, nonché la loro manutenzione ordinaria;
controllo delle bolle di accompagnamento che completava e chiudeva con i dati relativi alla merce in partenza e la saltuaria chiusura del magazzino;
che nell'estate 2020 la datrice di lavoro si era trasferita in Cusano Milanino ove aveva iniziato a produrre in proprio gli isolatori di corrente in vetroresina, il che comportava l'utilizzo di impianti (le presse) e la sbavatura del prodotto lavorato dall'impianto; che in aggiunta alle sopra indicate mansioni era stato impiegato alla finitura prodotto;
che ERIM S.R.L. lo aveva inviato a visita medica al fine di essere impiegato anche alle presse;
che il medico del lavoro, all'esito degli esami strumentali, rilevava un rischio sanitario correlato alle mansioni e all'esposizione a idrocarburi (in particolare lo stirene); che in data 11.12.2020 il medico prescriveva di “evitare attività alle presse e attività di finitura prodotto”; di aver pertanto chiesto alla convenuta di essere esonerato dalle mansioni che presentavano le criticità rilevate in sede di visita di idoneità preventiva;
che si era rifiutato di svolgere le mansioni pericolose per la propria salute;
che il 18.12.2020 e l'11.01.2021 si era rifiutato di svolgere l'attività di sbavatura il che aveva provocato una “reazione violenta, aggressiva e offensiva del signor NI”; di essere stato destinatario di provocazioni e offese personali da parte del datore di lavoro e della di lui figlia, nonché di plurime contestazioni disciplinari;
che a seguito di malesseri psichici il 15.02.2021 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a tutela della propria salute il cui preavviso era stato trattenuto dall'azienda non ritendo giustificate le dimissioni.
Su tali presupposti aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare il proprio diritto a essere inquadrato, sin dalla data di assunzione, nel IV livello o in subordine nel V livello del CCNL applicato con conseguente condanna della società alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in Euro 37.021,11 o in Euro 18.401,06, nonché per sentir dichiarare che le dimissioni rassegnate il 15.02.2021 erano intervenute per giusta causa con condanna della datrice di lavoro alla restituzione della somma lorda indebitamente trattenuta pari Euro 863,70, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso indicato in diversa misura in base al livello di inquadramento che il TRIBUNALE avesse accertato.
A fronte di tale domanda ERIM S.R.L. aveva dedotto la correttezza del VI livello di inquadramento in quanto il ricorrente era un operaio addetto alla “pura manovalanza” con ordinari compiti di custodia del magazzino e ritiro delle merci in arrivo e che, in ogni caso, anche ammettendo lo svolgimento da parte del lavoratore delle attività elencate nel ricorso introduttivo, sosteneva che le stesse non venivano svolte con assunzione di responsabilità e autonomia, nonché
[3] l'intervenuta prescrizione quinquennale degli eventuali crediti maturati anteriormente al 23.02.2016.
In via preliminare il TRIBUNALE respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata da ERIM S.R.L. in quanto la società ha un organico inferiore a 15 dipendenti e pertanto il rapporto di lavoro di SO CO non era caratterizzato da stabilità con conseguente inapplicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Esperita istruttoria orale, richiamate le declaratorie del VI livello riconosciuto in sede di assunzione, nonché quelle rivendicate del IV e V, evidenziava che il VI livello non contemplava l'attività di magazziniere per la quale SO CO era stato assunto e che, come emergeva dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione agli atti “in effetti non può considerarsi un lavoro che richieda semplici conoscenze pratiche, considerate le singole attività che comporta”.
All'esito dell'approfondita istruttoria, il primo Giudice riteneva che le mansioni espletate da SO CO fossero riconducibili nel V livello CCNL applicato e conseguentemente condannava la società convenuta a corrispondere le differenze retributive quantificate in Euro 18.401,06 come indicate nei conteggi depositati dal ricorrente, ritenendo generica la contestazione sul quantum formulata dalla resistente.
Riteneva inoltre fondata anche la domanda relativa alla giusta causa di recesso in quanto il lavoratore era stato costretto dalla datrice di lavoro a lavorare alla finitura del prodotto nonostante l'inidoneità a tale mansione fosse stata accertata in sede di visita medica e conseguentemente condannava la società a restituire la somma di Euro 863,70 indebitamente trattenuta a titolo di preavviso e a corrispondere quella di Euro 2.582,58 a titolo di indennità di mancato preavviso calcolata in base V livello.
In ragione della soccombenza ERIM S.R.L. è stata condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in Euro 6.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di appello la società si duole del capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha respinto la sollevata eccezione di prescrizione dei pretesi crediti maturati anteriormente al 23.02.2016 che, nella prospettazione dell'appellante, decorre durante il corso del rapporto di lavoro.
Con un secondo motivo lamenta un malgoverno del materiale probatorio e del conseguente erroneo riconoscimento del V livello di inquadramento.
Nell'ottica dell'appellante il termine “magazziniere” indicato in sede di assunzione era stato utilizzato per indicare colui che lavora all'interno del magazzino con compiti di carico e scarico delle merci e non è equiparato alla figura del magazziniere inteso come colui che si occupa delle vendite, dello smistamento dei
[4] prodotti e della segnalazione dello scoperto ossia di colui che gestisce il magazzino.
Deduce inoltre che le lettere di contestazione inviate al ricorrente non costituiscono la conferma delle mansioni prestate, quanto piuttosto che le stesse non siano mai state svolte e che il lavoratore non fosse in grado di svolgerle in autonomia.
Nello specifico, in relazione all'uso del furgone, sostiene che nelle giustificazioni del 21.01.21 il lavoratore aveva affermato che l'utilizzo non rientrava nelle sue mansioni;
in relazione alla richiesta di preparazione ordini che nelle giustificazioni del 10.02.21 il lavoratore aveva confermato che la firma gli era stata richiesta da quel giorno, non prima e di non aver mai avuto quella responsabilità; in relazione all'uso del carrello elevatore evidenzia che è lo stesso ricorrente ad aver ammesso di non essere mulettista e di non aver conseguito il necessario patentino.
Si duole inoltre dell'affermazione con cui il primo Giudice ha ritenuto inattendibile la teste NI DI in quanto detentrice di quote sociali e ciò in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità essendo sufficiente, ai fini dell'attendibilità, che non sia parte nel giudizio e che non corrisponde al vero che abbia “reso dichiarazioni che contrastano con i documenti o addirittura con quanto ammesso in atti”.
Per contro sostiene che il teste AL AS TO doveva essere considerato inattendibile in quanto ha in corso un contenzioso con la società.
Deduce inoltre che i testi introdotti da parte ricorrente avevano prestato attività lavorativa per la stessa datrice di lavoro per periodi limitati di tempo e che le relative deposizioni coprivano solo il periodo dal 2017 al 2021 con la conseguenza che non consentivano di accertare il diritto all'inquadramento nel V livello fin dall'insorgenza del rapporto nel 2009.
A ulteriore critica della sentenza sostiene che le deposizioni testimoniali sulle quali il TRIBUNALE ha fondato la sentenza sono generiche e non atte a provare quella assunzione di responsabilità e autonomia richieste dalla giurisprudenza per il riconoscimento del superiore inquadramento.
Con un terzo motivo si duole della “Errata e parziaria valutazione del materiale probatorio - Omesso esame e errata interpretazione dell'istruttoria espletata. Insussistenza della giusta causa di dimissioni”.
A sostegno della doglianza deduce che dall'istruttoria non è emerso quanto ravvisato dal TRIBUNALE e che nemmeno le deposizioni dei testi BE ER, MA KA e NI DI avevano confermato i capitoli di prova volti a
[5] provare che il lavoratore fosse stato destinato a prestare attività vietate a seguito della visita medica.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di riformare la sentenza impugnata con condanna del convenuto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre alla condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado.
Con memoria depositata il 21.01.2025 ha resistito SO CO difendendo la sentenza della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 04.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
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Va innanzitutto dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione con cui il TRIBUNALE ha respinto la domanda di SO CO volta a sentir accertare il proprio diritto a essere inquadrato nel IV Livello CCNL applicato con conseguente condanna di ERIM S.R.L. a corrispondere le relative differenze retributive in quanto non oggetto di gravame.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, deve essere disattesa la censura che l'appellante rivolge alla decisione impugnata per aver rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti maturati da SO CO anteriormente alla data del 23.02.2016.
Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza n. 63 del 1966 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4 c.c., nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, nonché la successiva sentenza n. 174 del 1972 con cui la medesima Corte, nel ribadire il principio, ne aveva tuttavia escluso l'applicazione ai soli rapporti di pubblico impiego o garantiti ex art. 18 Statuto dei Lavoratori da stabilità del posto di lavoro.
Considerato che è pacifico e documentale che ERIM S.R.L. è un'azienda con un organico di meno di 15 dipendenti altrettanto pacifico è che la stessa sia estranea alle tutele di cui all'art. 18 Statuto Lavoratori.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 18 come modificato dalla riforma Fornero, ha affermato che la prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro anche alle aziende disciplinate dall'anzidetta norma (cfr. ex multis Cass. nn. 26246/2022, 32438/2023, 18008/24).
[6] I successivi motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
AL lato fattuale è pacifico che SO CO sia stato assunto in data 09.02.2009 da ERIM S.RL. con inquadramento nel VI livello CCNL Commercio al quale “appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” con mansioni di “magazziniere”, il cui profilo, come evidenziato dal TRIBUNALE, non risulta tra quelli esplicitati nella relativa declaratoria.
Rilevato che il primo Giudice ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5 livello CCNL applicato, giova richiamare la relativa declaratoria alla quale appartengono: “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” e che tra i profili esemplificativi individua, tra gli altri, “addetto al controllo e alla verifica delle merci;
conducente di autovetture;
operaio qualificato; operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami”.
Il quadro istruttorio, formatosi durante la prima fase processuale, non presenta i profili di contrasto prospettati dall'appellante, bensì la piena conformità delle mansioni svolte dall'appellato in quelle esplicitate nella declaratoria del livello V rivendicata e non a quelle del livello VI assegnato in sede di assunzione.
Analizzando le testimonianze, particolare rilevanza assume quella del teste RI IK, introdotto da parte appellante, il quale ha avuto contezza delle mansioni svolte da SO CO per l'intero periodo rivendicato (dal 09.02.2009 al 15.02.2021) avendo reso insieme all'appellato la propria prestazione.
Nello specifico il teste ha confermato che SO CO svolgeva le mansioni elencate nel ricorso introduttivo, in particolare che “… la mattina i NI mi dicevano cosa dovevamo fare e anche con che ordine le urgenze, io gli facevo fare il montaggio e cose più semplici per non perdere tempo e poi facevamo delle cose insieme”, che “non dava ordini” all'appellato, ma organizzava il lavoro, che “in generale facevamo tutto insieme … in due si sbaglia meno io non avrei potuto preparare gli ordini da solo”; che l'appellato controllava le bolle di accompagnamento sia verificando il peso della merce in spedizione e la corrispondenza dei dati dei prodotti contenuti nell'imballo che successivamente apponeva sulla scatola e timbrava e ancora “lo facevamo insieme o lui da solo se non c'ero”; “lo faceva insieme, ma lui avrebbe potuto anche farlo da solo, era capace” confermando così che quando il teste era assente le mansioni venivano svolte ugualmente da SO CO.
[7] ALl'esame di tale deposizione emerge chiaramente che l'appellato, pur essendo controllato da RI RA nello svolgimento delle mansioni, aveva quella
“adeguata conoscenza e capacità” richiesta dal V livello, di lavorare anche da solo.
Il teste DA MA NI ha dichiarato di essere stato fornitore di ERIM S.R.L. dal 1994 al 2020, che andava presso la società “una o due volte la settimana”, che vedeva l'appellato ricevere la merce inviata dai fornitori, di averlo visto controllare le bolle e firmarle, che “verificava solo i pacchi e la corrispondenza all'ordine, non li apriva ma li riponeva in magazzino”, che “sapeva lui dove mettere i pacchi e non doveva chiedere a nessuno”, che “è venuto qualche volta da me con il furgoncino …” che inscatolava la merce, curava l'imballaggio e la preparazione dei bancali”, che “delle volte svolgeva tali attività con un altro magazziniere che non gli dava indicazioni, a volte era solo”.
Anche il teste AP PETER, assunto da ERIM per un anno e mezzo nel 2017 per tre pomeriggi alla settimana, ha confermato, oltre alle mansioni descritte nel ricorso introduttivo che SO CO procedeva anche a stampare i loghi sulle scatole, che utilizzava e si occupava della manutenzione ordinaria della stampatrice e della pressa, che controllava le bolle di accompagnamento che completava e chiudeva con i dati della merce in partenza.
I testi AR AT e UT NI, la prima dipendente di ERIM s.r.l. dall'11.09.2020 al 31.03.2021 e il secondo da luglio 2019 a marzo 2020, ciascuno per i rispettivi periodi, hanno confermato che l'appellato svolgeva le mansioni allegate e l'ultimo ha anche precisato che gli ordini venivano impartiti al SO CO “se si trattava di fare cose diverse dal solito”.
Quanto alla deposizione della teste RI RI, indipendentemente dal fatto che sia socia all'80% dell'appellante, si osserva che la stessa ha reso dichiarazioni contraddittorie e contrarie alla documentazione agli atti, così come quelle rese dalla teste PE AN, addetta all'ufficio amministrativo.
Nello specifico la teste RI RI ha negato che tra le mansioni di SO CO vi fosse quella di stampare i loghi dei clienti la cui affermazione risulta tuttavia smentita dalla lettera di contestazione del 04.02.2021 inviata da ERIM S.R.L. al lavoratore;
del pari ha negato che completasse le bolle di accompagnamento, affermazione contraria a quanto emerge dalla contestazione disciplinare del 09.02.2021.
La teste PE AN ha invece dichiarato che tra le mansioni del dipendente non vi era quella di consegnare e ritirare la merce dai fornitori con l'utilizzo del mezzo aziendale, trattasi di affermazione smentita non solo dalla lettera del 01.09.2009 con la quale è la stessa ERIM S.R.L. a conferire a SO CO tale ulteriore mansione, ma anche dalle deposizioni dei testi DA MA NI e ZA AP.
[8] La circostanza evidenziata dall'appellante secondo cui il ricorrente aveva negato che l'anzidetto utilizzo rientrasse nelle proprie mansioni trova smentita nella stessa documentazione proveniente dalla datrice di lavoro e del pari è irrilevante che l'uso sia stato fatto solo saltuariamente.
In sostanza quindi, l'odierno appellato preparava la merce in partenza, controllava e verifica la merce in arrivo, procedeva alle relative pesature, utilizzava la macchina stampatrice, conduceva il mezzo aziendale, tutte mansioni rientranti nel V livello di inquadramento il quale prevede lo svolgimento di lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche.
La decisione del TRIBUNALE appare del tutto immune, ad avviso della CORTE, dalle censure di malgoverno delle prove, poste a base del gravame.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
Vi è prova documentale che a SO CO, all'esito della visita medica di idoneità dell'11.12.2020 fosse stato prescritto di “evitare attività alle presse e attività alla finitura del prodotto” (doc. n. 6 fasc. I grado appellato).
ALle risultanze dell'istruttoria emerge che il lavoratore abbia dato immediata comunicazione alla datrice di lavoro dell'esito della visita medica, come confermato dalle deposizioni dei testi AR AT, UT NI e RI AN, ma che nonostante ciò egli sia stato adibito alla finitura del prodotto.
In particolare, la teste RI AN, introdotto dall'appellante, ha dichiarato “gli abbiamo solo chiesto di partecipare alla finitura di cui avevo parlato che non è pericolosa”, che “faceva la finitura solo se c'era tanto lavoro” e ancora “confermo che ha fatto la finitura”.
Alla luce di tale quadro probatorio alcun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che le dimissioni siano state rassegnate da SO CO per giusta causa.
Per i suesposti motivi dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura di Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
[9] Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 649/2024 del TRIBUNALE di MONZA.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 04/02/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Maria Rosaria Cuomo Francesca Beoni
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