Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. SA Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2850/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MARMUGI NICOLETTA.
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GUARRELLA FEDERICA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
2) L'abitazione familiare in locazione sita in Senigallia Strada Arceviese n 12 viene assegnata, con tutto l'arredo, alla sig.ra , la quale succederà nel contratto di locazione Parte_1
stipulato in data 02/07/22 con i sig.ri e , al sig. con Parte_2 Controparte_2 CP_1
ogni conseguenza di legge. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare con i figli Pt_1
minori SA e;
Persona_1
3) Il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli SA CP_1
e , la somma complessiva di € 550,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
1
sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...];
[...]
4) Il IG. e la IG.ra continueranno ad essere beneficiari CP_1 Parte_1 dell'assegno unico per i figli a carico nella misura del 50% ciascuno, così come previsto per legge.
5) Entrambi i genitori si suddivideranno le spese straordinarie dei figli minori al 50% (mediche, scolastiche, sportive, secondo il protocollo del Tribunale di Ancona a cui ci si riporta integralmente); nelle spese scolastiche viene ricompresa anche la retta per l'anno scolastico 2024 presso il Centro
Infanzia di Senigallia “Le Favole”e le spese di mensa nonché le spese per il centro estivo “Le
Mimose” sito a Senigallia (AN) Viale dei Gerani n. 6, che i figli frequenteranno nel mese di agosto;
I genitori concordano che le spese straordinarie superiori a 100 euro dovranno essere previamente concordate tra di loro;
le suddette spese dovranno essere rimborsate al genitore che ha effettuato la spesa a semplice richiesta del documento fiscale giustificativo;
6) I genitori manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
Ad SA e verrà garantito il diritto di ricevere cura, istruzione ed educazione da Per_1
entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso in cui uno dei genitori decida di frequentare un nuovo partner, si impegna fin d'ora, per la serenità dei figli, ad evitare la frequentazione da parte di quest'ultimo in presenza dei figli stessi se non nel caso di rapporto stabile e duraturo e comunque da almeno due anni dalla separazione.
7) Sempre nell'ottica di favorire un sereno sviluppo della personalità dei figli ed al fine di mantenere e conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i figli SA e resteranno con ciascun genitore alle seguenti modalità: Per_1
• I figli minori SA e trascorreranno con il padre i fine settimana alternati dalle ore Per_1
14.30 del sabato fino al lunedì mattina successivo con accompagnamento dei minori a scuola e/o presso il centro estivo, nel rispetto delle volontà e delle esigenze dei figli;
Il padre, in caso di impegni lavorativi che gli impediscano di tenere con sé i figli durante il weekend sarà tenuto ad informare la sig.ra con congruo anticipo di almeno tre giorni;
Pt_1
• Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli SA e un giorno infrasettimanale con Per_1 pernottamento presso l'abitazione paterna e in tal caso il padre si impegna ad accompagnare il giorno successivo i figli a scuola o presso l'abitazione materna;
la scelta dei giorni infrasettimanali verrà concordata dai genitori di volta in volta tenendo conto degli impegni lavorativi del IG. CP_1
2 che avrà cura di comunicare alla IG.ra con preavviso di almeno CP_1 Parte_1
due giorni. Nella scelta dei giorni infrasettimanali di visita si terrà conto anche degli impegni lavorativi della madre.
Le modalità di visita resteranno invariate anche nel periodo estivo, quando sia SA che frequenteranno il centro estivo. I genitori si comunicheranno tempestivamente (almeno un Per_1
mese prima) i periodi di vacanza che vorranno trascorrere con i figli, al fine di permettere all'uno e all'altro genitore la programmazione delle ferie. I figli minori potranno trascorrere con l'uno e l'altro genitore, durante il periodo estivo, giorni 10 di ferie, anche non consecutivi.
I genitori applicheranno un criterio rotativo ed alternato in relazione alla permanenza degli stessi con i figli nei giorni di Natale e Pasqua (Natale con la madre, Pasqua con il padre e viceversa nell'anno successivo);
. Durante le festività natalizie SA e trascorreranno la vigilia e il giorno di Natale Per_1 con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro genitore, ad anni alterni;
stesso dicasi per il capodanno e il primo dell'anno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro; per i restanti giorni si seguirà il criterio stabilito dai genitori per i giorni infrasettimanali
. Durante le festività pasquali, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; nei giorni infrasettimanali si seguirà il criterio già stabilito;
. Durante le festività natalizie, per il capodanno e il primo dell'anno, così come per le festività pasquali, ciascun genitore che non ha con sé i figli consentirà comunque all'altro di trascorrere con loro alcune ore;
8) I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e ai documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 04.07.2024, e CP_1 Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento
[...]
dei figli e SA, nati fuori dal matrimonio il 29.07.2021. Per_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
L'udienza del 13 dicembre 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, dei quali non viene disposto l'ascolto in considerazione della loro tenera età.
3 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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