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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 09/04/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. SCIORTINO MARIA JOSÈ, per la parte convenuta l'Avv.
BERTONE in sostituzione dell'Avv. BRIGNONE nonché la Dott.ssa Martina
Maritano ai fini della pratica forense è presente altresì l'Avv. SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. PISANU.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 161 / 2022
promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Fratti n.5, Sanremo presso Parte_1 lo studio e la persona dell'Avv. SCIORTINO MARIA JOSÈ che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 8 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MAMELI 6/5, SAVONA, presso lo studio e la persona dell'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
e contro
l (C.F. Controparte_2
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Francesca Email_1
Saglietto, in Santo Stefano al Mare, Via Aurelia Levante, n. 3, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
- che il ricorrente espleta le mansioni proprie del conducente mono operatore dell'auto lava cassonetti
Livello 4B così come stabilito dal CCNL applicato, e pertanto riconoscerne la titolarità del livello, e che tali mansioni vengono svolte dal conchiudente a far data dal mese di novembre 2017.
Conseguentemente, ed in ogni caso, anche nella denegata ipotesi che il Giudicante non dichiari che il conchiudente abbia diritto al riconoscimento delle mansioni superiori predette condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore: CP_1
I) al pagamento della somma di € 3807,69 dovuta quale differenza retributiva tra le mansioni attribuite al conchiudente all'atto dell'assunzione (3° Livello A – Area Conduzione) e quelle effettivamente espletate a decorrere dal mese di novembre 2017 (4° Livello B Conduzione), o in una diversa somma accertata determinanda in corso di causa;
II) al versamento della relativa differenza dei contributi previdenziali e assistenziali per l'espletamento delle mansioni di segreteria (Operaio) Livello 4B – Area Conduzione;
III) In ogni caso, condannare la resistente al pagamento del danno morale ed esistenziale da determinarsi secondo equità e giustizia.
In subordine
Pag. 3 di 8 Nell'assurda e denegata ipotesi in cui la S.V. non accolga la domanda principale condannare la
[...]
a pagare le differenze retributive maturate dal signor per l'espletamento delle CP_1 Pt_1 mansioni superiori per un importo di € 3807,69 o nella maggior o minor somma meglio vista e riconosciuta.
Inoltre, per tutti i pagamenti si chiede la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale annualmente rivalutato a far data dal mese di novembre 2017 e sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Parte resistente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis,
respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari;
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.12.2022, il ricorrente ha Parte_1
convenuto innanzi a questo Tribunale la sua datrice di lavoro, CP_1
deducendo:
➢ di essere stato assunto dall' 1.02.2016 a tempo indeterminato full-time, con la qualifica di Operaio Livello 3A, Area Conduzione, CCNL Utilitalia;
➢ che dalla fine dell'anno 2017 è stato adibito alla guida della lava-cassonetti targata FD963CF, come operatore, su esplicita richiesta del Direttore
Generale Ing. Prato, mansioni svolte in totale autonomia;
➢ di aver svolto nello specifico mansioni proprie del livello 4B ed in particolare: aggancio dei contenitori al mezzo, azionamento del circuito di pulizia elettronico, sgancio e carico dei contenitori, riponendoli poi al loro posto, lavaggio con la pistola della zona in cui sono ubicati i bidoni in modo da disinfettare l'area;
➢ che, in luogo di quanto previsto dal livello 3A che prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di
Pag. 4 di 8 tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione dei veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione di veicoli utilizzati, quali: autocompattatore, auto lavacassonetti;
autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6T…”; le mansioni sopra descritte sono ascrivibili alla declaratoria del livello 4B: “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata a istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, auto lavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative (es. …),
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del livello 4 B e la condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive dall'anno 2017;
Si è costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto del ricorso per il carattere occasionale e sporadico delle mansioni superiori svolte.
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito riportati. sostiene di aver svolto mansioni superiori, rispetto al suo formale Parte_1 inquadramento contrattuale (livello 3 A, rispetto all'invocato 4B, entrambi Area
Conduzione).
Relativamente alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori, il diritto azionato dal ricorrente è tutelato dall'art. 2103 c.c. secondo cui “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
Pag. 5 di 8 corrispondente all'attività svolta”.
Si tratta allora, in primo luogo, di accertare le mansioni effettivamente svolte e, in secondo luogo, di stabilire se esse siano sussumibili all'interno della declaratoria contrattuale ambita dal ricorrente.
In tal senso, la consolidata giurisprudenza precisa che: “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore
subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche
e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il
risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26233 del 30/10/2008).
L'istruttoria ha, dunque, avuto ad oggetto le mansioni svolte dal ricorrente.
In particolare, sono stati sentiti, quali testimoni, un collega di lavoro del e il Pt_1
direttore generale ed è emerso che il ricorrente ha effettivamente svolto mansioni superiori.
Precisamente, direttore generale della convenuta, sentito all'udienza Persona_1
del 12.3.2024, ha confermato che tra le mansioni del ricorrente rientrava la guida della lava-cassonetti e che tale attività comportava un impegno quotidiano.
Lo stesso, pur non ricordando nello specifico il lavoro svolto dal ha Pt_1 riconosciuto come “molto plausibili” le mansioni elencate al punto 5) del ricorso introduttivo in quanto richieste necessariamente per il funzionamento della lava- cassonetti, mansioni compatibili con il lavoro “in mono”, trattandosi di un mezzo di piccole dimensioni.
Inoltre, il teste sentito alla medesima udienza ha dichiarato che, in Testimone_1 qualità di capo squadra dell'equipe del ha adibito il ricorrente dal 2019 alla Pt_1
guida della lava-cassonetti ed ha confermato le mansioni elencate in ricorso, ha poi riconosciuto la sua autonomia organizzativa, chiarendo che si occupava di gestire il giro quotidiano secondo le tabelle prestabilite, fornendo poi il resoconto mensile delle zone coperte dal servizio.
Pag. 6 di 8 Il teste ha fornito, inoltre, un quadro completo sulla tempistica dell'esercizio Tes_1
delle mansioni sopra descritte chiarendo che nel 2017 lui era un autista dei camion per la raccolta, occupandosi solo sporadicamente della lava-cassonetti, mentre dal
2019 ed in particolare dal pensionamento di , è stato adibito alla Persona_2
lava-cassonetti in via ordinaria e come “mono operatore”.
Dall'esame dell'istruttoria orale è emerso, quindi, chiaramente che il ricorrente ha svolto continuativamente le mansioni superiori invocate, dal 2019.
Le mansioni del sono state così confermate dai testi escussi: “oltre a Pt_1
condurre la lava-cassonetti, aggancia il cassonetto al sistema elettronico del mezzo,
aziona il macchinario elettronico che consente la pulizia e la disinfettazione del cassonetto, una volta ultimato il ciclo sgancia il cassonetto, disinfetta con la lancia l'area ove va riposto e lo riposiziona pronto per il riutilizzo”.
Queste mansioni appaiono sussumibili nel livello 4B del CCNL di settore.
In tal senso la definizione contrattuale comprende i lavoratori:
“"... che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti ecc) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati, autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc”. ..."
Nessun teste ha fornito una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quanto coerentemente emerso dai testimoni escussi.
La domanda del riconoscimento del livello 4B dall'anno 2019 deve essere, pertanto,
Pag. 7 di 8 accolta con condanna alla corresponsione delle differenze retributive di cui ai conteggi depositati dalla parte ricorrente e non puntualmente contestati dalla parte convenuta. Al contrario, la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante da inadempimento datoriale deve essere respinta per difetto di allegazione e prova del pregiudizio all'integrità psico-fisica del dei Pt_1 conseguenti risvolti in tema di sofferenza d'animo e degli eventuali effetti negativi dispiegati sulle sue abitudini di vita.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, spese che si liquidano, come in dispositivo, nella misura dei minimi tariffari dello scaglione indeterminato a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello (superiore) 4B
CCNL Utilitalia a far data dal 1.1.2019 e condanna la società resistente a regolarizzare la relativa posizione contrattuale, economica e previdenziale,
come da conteggi depositati;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 3.240,00 oltre alla restituzione del
CU se versato, IVA, CPA ed accessori di legge;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in Euro 3.240,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge;
CP_2
Imperia, 9.4.2025
Il Giudice
Paola Cappello.
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
Addì 09/04/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. SCIORTINO MARIA JOSÈ, per la parte convenuta l'Avv.
BERTONE in sostituzione dell'Avv. BRIGNONE nonché la Dott.ssa Martina
Maritano ai fini della pratica forense è presente altresì l'Avv. SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. PISANU.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 161 / 2022
promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Fratti n.5, Sanremo presso Parte_1 lo studio e la persona dell'Avv. SCIORTINO MARIA JOSÈ che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 8 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MAMELI 6/5, SAVONA, presso lo studio e la persona dell'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
e contro
l (C.F. Controparte_2
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Francesca Email_1
Saglietto, in Santo Stefano al Mare, Via Aurelia Levante, n. 3, giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
- che il ricorrente espleta le mansioni proprie del conducente mono operatore dell'auto lava cassonetti
Livello 4B così come stabilito dal CCNL applicato, e pertanto riconoscerne la titolarità del livello, e che tali mansioni vengono svolte dal conchiudente a far data dal mese di novembre 2017.
Conseguentemente, ed in ogni caso, anche nella denegata ipotesi che il Giudicante non dichiari che il conchiudente abbia diritto al riconoscimento delle mansioni superiori predette condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore: CP_1
I) al pagamento della somma di € 3807,69 dovuta quale differenza retributiva tra le mansioni attribuite al conchiudente all'atto dell'assunzione (3° Livello A – Area Conduzione) e quelle effettivamente espletate a decorrere dal mese di novembre 2017 (4° Livello B Conduzione), o in una diversa somma accertata determinanda in corso di causa;
II) al versamento della relativa differenza dei contributi previdenziali e assistenziali per l'espletamento delle mansioni di segreteria (Operaio) Livello 4B – Area Conduzione;
III) In ogni caso, condannare la resistente al pagamento del danno morale ed esistenziale da determinarsi secondo equità e giustizia.
In subordine
Pag. 3 di 8 Nell'assurda e denegata ipotesi in cui la S.V. non accolga la domanda principale condannare la
[...]
a pagare le differenze retributive maturate dal signor per l'espletamento delle CP_1 Pt_1 mansioni superiori per un importo di € 3807,69 o nella maggior o minor somma meglio vista e riconosciuta.
Inoltre, per tutti i pagamenti si chiede la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale annualmente rivalutato a far data dal mese di novembre 2017 e sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Parte resistente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis,
respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari;
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.12.2022, il ricorrente ha Parte_1
convenuto innanzi a questo Tribunale la sua datrice di lavoro, CP_1
deducendo:
➢ di essere stato assunto dall' 1.02.2016 a tempo indeterminato full-time, con la qualifica di Operaio Livello 3A, Area Conduzione, CCNL Utilitalia;
➢ che dalla fine dell'anno 2017 è stato adibito alla guida della lava-cassonetti targata FD963CF, come operatore, su esplicita richiesta del Direttore
Generale Ing. Prato, mansioni svolte in totale autonomia;
➢ di aver svolto nello specifico mansioni proprie del livello 4B ed in particolare: aggancio dei contenitori al mezzo, azionamento del circuito di pulizia elettronico, sgancio e carico dei contenitori, riponendoli poi al loro posto, lavaggio con la pistola della zona in cui sono ubicati i bidoni in modo da disinfettare l'area;
➢ che, in luogo di quanto previsto dal livello 3A che prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di
Pag. 4 di 8 tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione dei veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione di veicoli utilizzati, quali: autocompattatore, auto lavacassonetti;
autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6T…”; le mansioni sopra descritte sono ascrivibili alla declaratoria del livello 4B: “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata a istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, auto lavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative (es. …),
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del livello 4 B e la condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive dall'anno 2017;
Si è costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto del ricorso per il carattere occasionale e sporadico delle mansioni superiori svolte.
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito riportati. sostiene di aver svolto mansioni superiori, rispetto al suo formale Parte_1 inquadramento contrattuale (livello 3 A, rispetto all'invocato 4B, entrambi Area
Conduzione).
Relativamente alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori, il diritto azionato dal ricorrente è tutelato dall'art. 2103 c.c. secondo cui “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
Pag. 5 di 8 corrispondente all'attività svolta”.
Si tratta allora, in primo luogo, di accertare le mansioni effettivamente svolte e, in secondo luogo, di stabilire se esse siano sussumibili all'interno della declaratoria contrattuale ambita dal ricorrente.
In tal senso, la consolidata giurisprudenza precisa che: “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore
subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche
e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il
risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26233 del 30/10/2008).
L'istruttoria ha, dunque, avuto ad oggetto le mansioni svolte dal ricorrente.
In particolare, sono stati sentiti, quali testimoni, un collega di lavoro del e il Pt_1
direttore generale ed è emerso che il ricorrente ha effettivamente svolto mansioni superiori.
Precisamente, direttore generale della convenuta, sentito all'udienza Persona_1
del 12.3.2024, ha confermato che tra le mansioni del ricorrente rientrava la guida della lava-cassonetti e che tale attività comportava un impegno quotidiano.
Lo stesso, pur non ricordando nello specifico il lavoro svolto dal ha Pt_1 riconosciuto come “molto plausibili” le mansioni elencate al punto 5) del ricorso introduttivo in quanto richieste necessariamente per il funzionamento della lava- cassonetti, mansioni compatibili con il lavoro “in mono”, trattandosi di un mezzo di piccole dimensioni.
Inoltre, il teste sentito alla medesima udienza ha dichiarato che, in Testimone_1 qualità di capo squadra dell'equipe del ha adibito il ricorrente dal 2019 alla Pt_1
guida della lava-cassonetti ed ha confermato le mansioni elencate in ricorso, ha poi riconosciuto la sua autonomia organizzativa, chiarendo che si occupava di gestire il giro quotidiano secondo le tabelle prestabilite, fornendo poi il resoconto mensile delle zone coperte dal servizio.
Pag. 6 di 8 Il teste ha fornito, inoltre, un quadro completo sulla tempistica dell'esercizio Tes_1
delle mansioni sopra descritte chiarendo che nel 2017 lui era un autista dei camion per la raccolta, occupandosi solo sporadicamente della lava-cassonetti, mentre dal
2019 ed in particolare dal pensionamento di , è stato adibito alla Persona_2
lava-cassonetti in via ordinaria e come “mono operatore”.
Dall'esame dell'istruttoria orale è emerso, quindi, chiaramente che il ricorrente ha svolto continuativamente le mansioni superiori invocate, dal 2019.
Le mansioni del sono state così confermate dai testi escussi: “oltre a Pt_1
condurre la lava-cassonetti, aggancia il cassonetto al sistema elettronico del mezzo,
aziona il macchinario elettronico che consente la pulizia e la disinfettazione del cassonetto, una volta ultimato il ciclo sgancia il cassonetto, disinfetta con la lancia l'area ove va riposto e lo riposiziona pronto per il riutilizzo”.
Queste mansioni appaiono sussumibili nel livello 4B del CCNL di settore.
In tal senso la definizione contrattuale comprende i lavoratori:
“"... che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti ecc) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati, autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc”. ..."
Nessun teste ha fornito una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quanto coerentemente emerso dai testimoni escussi.
La domanda del riconoscimento del livello 4B dall'anno 2019 deve essere, pertanto,
Pag. 7 di 8 accolta con condanna alla corresponsione delle differenze retributive di cui ai conteggi depositati dalla parte ricorrente e non puntualmente contestati dalla parte convenuta. Al contrario, la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante da inadempimento datoriale deve essere respinta per difetto di allegazione e prova del pregiudizio all'integrità psico-fisica del dei Pt_1 conseguenti risvolti in tema di sofferenza d'animo e degli eventuali effetti negativi dispiegati sulle sue abitudini di vita.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, spese che si liquidano, come in dispositivo, nella misura dei minimi tariffari dello scaglione indeterminato a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello (superiore) 4B
CCNL Utilitalia a far data dal 1.1.2019 e condanna la società resistente a regolarizzare la relativa posizione contrattuale, economica e previdenziale,
come da conteggi depositati;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 3.240,00 oltre alla restituzione del
CU se versato, IVA, CPA ed accessori di legge;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in Euro 3.240,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge;
CP_2
Imperia, 9.4.2025
Il Giudice
Paola Cappello.
Pag. 8 di 8