Art. 8.
Con effetto dal 23 febbraio 1963, all' articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , e' aggiunto il seguente comma:
"Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta'".
Con effetto dal 23 febbraio 1963, all' articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , e' aggiunto il seguente comma:
"Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta'".