Articolo 8 della Legge 10 agosto 1964, n. 656
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 agosto 1964
Art. 8.
Con effetto dal 23 febbraio 1963, all' articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 , e' aggiunto il seguente comma:
"Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta'".
Entrata in vigore il 28 agosto 1964